Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 novembre 2016
Determinazione, per l'esercizio finanziario 2016, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1118, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.


IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
Visto il medesimo art. 1, comma 1187, il quale ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e che «le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»;
Visto altresi' l'art. 9, comma 7, lettera e), del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147), con il quale si e' provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi;
Vista la circolare n. 5/2009, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'IPSEMA, contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalita' di accesso alla prestazione prevista all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che individua i beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo;
Visto lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2016 disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato alle finalita' innanzi richiamate, pari ad euro 5.602.176,00;
Vista la nota 60104.05/05/2016.0002175 con la quale l'INAIL ha trasmesso la nota tecnica contenente la definizione degli importi, per l'erogazione della prestazione di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 per l'esercizio finanziario 2016, distinte per numerosita' del nucleo familiare superstite;
Tenuto conto che occorre provvedere - cosi' come previsto al comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 - alla determinazione, per il corrente esercizio finanziario, dell'importo delle prestazioni del Fondo in relazione alle risorse disponibili e alla numerosita' degli aventi diritto per ciascun evento;

Decreta:

Art. 1

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalita' di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, gia' richiamato in premessa, e tenuto conto della nota tecnica elaborata dall'INAIL, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 l'importo della prestazione di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 19 novembre 2008 e' determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

===================================================================== | | | Importo per nucleo | | Tipologia  | N. superstiti  | superstiti (euro)  | +=====================+=======================+=====================+ | A  | 1  | 4.000,00  | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | B  | 2 | 7.800,00  | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | C  | 3  | 11.500,00  | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | D  | Piu' di 3 | 17.300,00  | +---------------------+-----------------------+---------------------+

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2016

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4466


 
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