IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1996 recante lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse); Considerato l'ampliamento delle aree infestate dall'organismo nocivo Matsucoccus feytaudi sul territorio nazionale; Considerata la necessita' di prevedere disposizioni in ordine allo stoccaggio e allo spostamento del materiale infestato sia all'interno di zone infestate sia tra queste e aree indenni; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 5 luglio 2016; Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella seduta del 15 settembre 2016;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto ministeriale 22 novembre 1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, sono inseriti i seguenti commi: «3. I Servizi fitosanitari regionali individuano le zone infestate da Matsucoccus feytaudi (Ducasse) e le comunicano al Servizio fitosanitario centrale. 4. Le zone infestate sono corrispondenti ai limiti amministrativi del comune in cui e' stata accertata la presenza di Matsucoccus feytaudi (Ducasse).». b) l'art. 4 e' cosi' modificato: 1.1. il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il materiale infestato (piante, corteccia e ramaglie), ad eccezione dei tronchi sottoposti a scortecciatura, deve essere sottoposto a cippatura e distrutto tramite trattamento termico all'interno della zona infestata.». 1.2. dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi: «3-bis. Nel caso in cui non siano disponibili adeguati impianti di trattamento termico all'interno della zona infestata o ci sia l'impossibilita' di conferire in essi, il materiale infestato, preventivamente cippato, puo' essere trasportato in impianti situati all'esterno della zona infestata.». «3-ter. Il trasporto del materiale di cui al comma 3-bis deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 gennaio tramite mezzi di trasporto telonati.». «3-quater. Il materiale di cui al comma 3-bis puo' essere stoccato in attesa di trattamento in siti distanti almeno 100 metri dai primi nuclei forestali di pino marittimo e deve essere sottoposto a trattamento termico entro il 31 gennaio.». «3-quinquies. Se del caso, il Servizio fitosanitario regionale dove ha origine il materiale infestato informa con sufficiente anticipo del trasferimento del materiale il Servizio fitosanitario regionale dove ha sede l'impianto di trattamento termico.». 1.3. all'art. 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il legname di pino marittimo proveniente dalle zone infestate di cui all'art. 2, comma 3, puo' essere commercializzato solo se preventivamente scortecciato nella zona di produzione.». Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2016
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2933
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