Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2016
Primo riparto a favore dei Comuni delle somme accantonate del Fondo di solidarieta' comunale 2016.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della legge n. 228 del 2012 in virtu' del quale per le medesime finalita' di cui al comma 380, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2016 per l'anno 2016, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016 concernente il «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2016», pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale modifica il comma 380-sexies dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 in base al quale, a decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarieta' comunale, nell'importo massimo di 80,0 milioni di euro, e' accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, il quale stabilisce che le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, concernente il «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, non utilizzate per le finalita' di cui allo stesso art. 7, possono esserlo per le medesime finalita' per l'anno 2016;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 113 del 2016 il quale, nel modificare il comma 380-quater, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012, prevede che puo' essere applicato un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse accantonate e redistribuite a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
Considerato che nella seduta del 24 marzo 2016, richiamata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha sancito, tra l'altro, «che il Governo assuma l'impegno ad affrontare la necessita' di attribuire, nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016, le risorse non ripartite per l'accantonamento di 80 milioni euro, di cui all'art. 1, comma 380-sexies, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' l'impegno a destinare, per le medesime finalita', un'ulteriore quota corrispondente alla somma residua dell'accantonamento per rettifiche, relativo all'anno 2015, a valere sul Fondo di solidarieta' comunale 2016»;
Considerato che con l'art. 1 del decreto-legge n. 113 del 2016 e' stato attuato l'impegno sancito nella predetta Conferenza del 24 marzo 2016;
Considerato che nell'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016 risultano utilizzati 64.740.376,50 euro degli 80,0 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 380-sexies, secondo periodo, della legge n. 228 del 2012 e all'art. 1, comma 2, lettera c), dello stesso decreto 18 maggio 2016 destinati ai comuni per i quali il riparto della quota di cui alla lettera b) dello stesso comma 380-sexies non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base e che, pertanto, le risorse non ripartite ammontano a 15.259.623,50 euro e che, in linea con l'impegno sancito nella citata Conferenza del 24 marzo 2016, vengono destinate all'accantonamento di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016 previsto per eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati ai fini dello stesso decreto 18 maggio 2016;
Considerato che l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015 ha previsto un accantonamento di 20.000.000 euro da destinare a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini dello stesso decreto 10 settembre 2015 e che le assegnazioni, approvate nella seduta della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali del 9 giugno 2016, hanno riguardato 8.937.665 euro e che, pertanto, residuano 11.062.335 euro che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016 sono destinate per l'anno 2016 a eventuali conguagli per i singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori;
Considerato che l'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016 gia' prevede che, per l'anno 2016, «e' costituito un accantonamento di euro 15.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale»;
Considerato che nella Conferenza del 24 marzo 2016 il Governo si e' impegnato a destinare per le medesime finalita' di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016 un'ulteriore quota corrispondente alla somma residua dell'accantonamento per rettifiche, relativo all'anno 2015, pari a 11.062.335,00;
Ritenuto che, sulla base dell'intesa raggiunta nella seduta del 24 marzo 2016 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 113 del 2016, le risorse complessive da destinare per le finalita' di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016, nella parte in cui prevede l'accantonamento destinato per conguagli derivanti da rettifiche dei criteri utilizzati ai fini del decreto 18 maggio 2016, sono pari a 26.321.958,50 euro;
Ritenuto che l'importo di 3.937.665,00 euro rimane accantonato a titolo di rettifiche dei valori per l'anno 2016;
Atteso che e' necessario modificare l'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali il 14 luglio 2016, ai sensi della lettera b) del comma 380-ter dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1

Accantonamento

1. Per l'anno 2016, per le finalita' di cui ai successivi commi 2 e 3, si utilizzano le somme derivanti dall'accantonamento di 15 milioni di euro previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016 e l'ulteriore quota di 15.259.623,50 euro pari alle risorse non ripartite a fronte dell'accantonamento di 80,0 milioni di euro previsto dall'art. 1, comma 380-sexies, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. L'accantonamento di cui al comma 1 e' destinato, per l'importo di 26.321.958,50 euro, a conguagli per i singoli comuni derivanti dall'applicazione del criterio di cui al comma 380-quater, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale puo' essere applicato un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse accantonate e redistribuite a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard. Il relativo riparto e' effettuato nell'allegato A al presente decreto secondo le modalita' indicate nella nota metodologica di cui all'Allegato B al presente decreto.
3. L'importo residuo dell'accantonamento di cui al comma 1, corrispondente a 3.937.665,00 euro, unitamente alle quote attribuite per effetto dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, e' destinato a rettifiche dei valori utilizzati ai fini del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016 e del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali entro il 31 ottobre 2016.
4. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto 18 maggio 2016 del Presidente del Consiglio dei ministri e' abrogato.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
De Vincenti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro dell'interno
Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne - prev. n. 3303


 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato B

Roma, 12 luglio 2016
Nota metodologica del riparto dell'accantonamento di euro
26.321.958,50 di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica l'art. 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016

L'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica l'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2016 destina un importo pari a euro 26.321.958,50 per i conguagli a favore dei comuni derivanti dall'applicazione del correttivo previsto dall'art. 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In particolare tale correttivo consente di limitare le variazioni delle risorse accantonate e redistribuite a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard.
Al fine del riparto dell'accantonamento di euro 26.321.958,50 sono stati considerati i comuni delle regioni a statuto ordinario che presentano, in percentuale delle risorse complessive di riferimento, un differenziale negativo tra la dotazione determinata attraverso il criterio della perequazione e quella risultante con il meccanismo della compensazione storica.
In particolare, in coerenza con i criteri metodologici gia' assunti per il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2016 (per cio' che riguarda l'applicazione del meccanismo della perequazione) il riferimento e' ai comuni per i quali tale differenziale negativo risulta inferiore o uguale al -6,5% con riferimento alla dotazione standard calcolata a regime, percentuale corrispondente al -1,95% con riferimento alla quota di perequazione del 30% prevista dalla legge per l'anno 2016 in proporzione dell'ampiezza del differenziale medesimo. Ai fini del correttivo, le risorse complessive di riferimento sono quelle indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015 relativo al riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015.
L'importo di euro 26.321.958,50, destinato a ridurre tale differenziale negativo, viene quindi ripartito in proporzione all'incidenza negativa per la parte eccedente la quota del -1,95%. Gli importi sono indicati nell'allegato A al presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


 
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