Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 novembre 2016
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 14 giugno 2016, con il quale detto organismo, in accordo con le valutazioni dell'Istituto superiore di sanita' e con gli orientamenti espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di parametro stabilito nell'Allegato I del piu' volte citato decreto legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che:
possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito;
tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie piu' a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all'esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione;
Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14 settembre 2016, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui e' stato richiesto il concerto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all'Allegato I «Parametri e valori di parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le seguenti modifiche:
a) e', infine, aggiunta la seguente riga:


===================================================================
| |  Valore di |  Unita' di | |
|  Parametro | parametro | misura | Note |
+=====================+===================+=============+=========+
| Cromo esavalente |  10 |  µg/l | Nota 12 |
+---------------------+-------------------+-------------+---------+

b) e', infine, aggiunta la seguente nota:


+-----------+---------------------+
| | La ricerca del |
| |parametro deve essere|
| |effettuata quando il |
| |valore del parametro |
| |Cromo supera il |
| Nota 12 |valore di 10 µg/l. |
+-----------+---------------------+



 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2016

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti



 
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