Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2017 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI NAPOLI «L'ORIENTALE»
DECRETO RETTORALE 23 dicembre 2016
Modifica dello Statuto.


LA RETTRICE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto rettorale n. 162 del 17 febbraio 2012 con cui e' stato emanato lo statuto ai sensi della legge n. 240/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012;
Visto lo statuto ed in particolare l'art. 74, ai sensi del quale entro tre anni dall'entrata in vigore dello statuto, il rettore puo' sottoporre a monitoraggio l'applicazione dei principi e delle disposizioni del testo statutario;
Visto il decrteo rettorale n. 716 del 5 ottobre 2015 con cui il rettore ha nominato una commissione con l'incarico di formulare una proposta di revisione dello statuto;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117 del 22 giugno 2016 e n. 120 del 29 giugno 2016 e del Senato accademico n. 92 del 28 giugno 2016 e n. 93 del 19 luglio 2016, con cui sono state approvate le modifiche al testo dello statuto;
Vista la nota protocollo n. 14058 del 3 agosto 2016, con cui il testo statutario recante le modifiche deliberate dagli organi di ateneo e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, per l'espletamento dei controlli prescritti;
Vista la nota del 29 settembre 2016 con cui il Miur ha formulato rilievi in ordine ad alcune modifiche al testo statutario deliberate dagli organi collegiali di ateneo;
Vista la delibera del 26 ottobre 2016, con cui il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole ad accogliere i rilievi del Miur concernenti l'art. 18, comma 2-bis e l'art. 50, comma 1-ter, lettere c) e d) mentre ha espresso parere negativo ad accogliere i rilievi formulati dal Miur in ordine all'art. 75, comma 1-bis e all'art. 72, comma 1;
Vista la delibera del 15 novembre 2016 con cui il Senato accademico, conformandosi al parere espresso dal Consiglio di amministrazione, ha deliberato di accogliere i rilievi del Miur concernenti l'art. 18, comma 2-bis e l'art. 50, comma 1-ter, lettere c) e d) mentre ha deliberato di non accogliere i rilievi formulati dal Miur in ordine all'art. 75, comma 1-bis e all'art. 72, comma 1;

Decreta:

1) Sono emanate le seguenti modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Napoli L'Orientale.
All'art. 2:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Orientale promuove e valorizza le azioni volte ad arricchire, stimolare, migliorare, mediante il trasferimento del sapere, il contesto sociale in cui opera o con cui interagisce»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. L'Orientale, in armonia con l'art. 9 della Costituzione, promuove e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e museale, le raccolte librarie, audiovisive e multimediali, le collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito durante la sua storia, anche allo scopo di preservare la memoria delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche e di ricerca, e di rafforzare e fare conoscere i valori identitari e le tradizioni accademiche nelle quali si riconosce»;
al comma 11 le parole «pieno», «(Open access)» e le parole da: «e promuove la libera disseminazione» fino a: «ad apposito regolamento» sono soppresse;
il comma 14 e' sostituito dal seguente: «L'Orientale, ai sensi degli articoli 21, comma 2, lettera dd-bis) e 24, comma 2, lettera yy-bis), adotta lo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 28»;
il comma 15 e' soppresso.
Dopo l'art. 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Qualita' e valutazione). - 1. L'Orientale adotta la valutazione come processo sistematico teso a misurare il valore e la qualita' delle attivita' di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonche' il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.
2. L'Orientale promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualita' e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresi' procedure premiali che tengano conto di tutte le attivita' richieste al personale docente e tecnico amministrativo.
3. L'Orientale riconosce nella valutazione il criterio preferenziale per la distribuzione delle risorse».
All'art. 3:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Internazionalizzazione»;
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «L'Orientale privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione attraverso contatti e accordi con qualificate istituzioni accademiche e scientifiche europee ed extra-europee, la costituzione e la partecipazione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di curricula formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di titoli multipli o congiunti di ogni livello. Promuove la mobilita' di tutte le sue componenti e l'accoglimento di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali e favorendo il consolidamento delle competenze linguistiche».
L'art. 4 e' abrogato.
All'art. 5:
al comma 1, dopo la parola «L'Orientale» sono inserite le seguenti: «sostiene la cultura dell'integrita', dell'etica pubblica e della trasparenza. Adotta».
All'art. 9:
al comma 2, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale».
All'art. 10:
al comma 1, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente «Orientale»;
al comma 2, parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale».
All'art. 12:
al comma 1, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale»;
al comma 4, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale».
All'art. 13:
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «L'Orientale riconosce l'alto valore delle norme che consentono la piu' ampia informazione ai cittadini».
All'art. 14:
al comma 1, le parole: «Secondo i compiti previsti» sono soppresse;
al comma 2, la parola «funzioni» e' sostituita dalla seguente: « compiti».
All'art. 17:
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione»;
al comma 3, le parole: «e dei Dipartimenti» sono soppresse;
al comma 6, le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della Struttura di raccordo di cui all'art. 50».
All'art. 18:
al comma 2, lettera l), le parole «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50»;
al comma 2, lettera m), la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale»;
al comma 2, lettera n), le parole: «la nomina del» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione e la revoca dell'incarico di»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il rettore, nel rispetto degli atti di programmazione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, ha potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore generale e ne valuta l'attivita', proponendo al Consiglio di amministrazione le opportune determinazioni»;
al comma 5, le parole: «ad una limitazione dell'attivita' didattica» sono sostituite dalle seguenti: «all'esonero dall'attivita' didattica o ad una limitazione della stessa».
All'art. 19:
al comma 2, lettera a), le parole «e ai ricercatori di ruolo» sono soppresse;
al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) ai ricercatori di ruolo;
a-ter) ad un numero di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, pari al 5% rispetto alla componente di cui alle lettera a) e a-bis), calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, scelti a seguito di procedure elettive;»;
al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «alla componente di cui alle lettera a)» sono aggiunte le seguenti: « e a-bis)»;
al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alla componente di cui alle lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «e a-bis)».
All'art. 21:
al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione»;
al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione»;
al comma 2, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) delibera le modalita' con cui i dipartimenti designano tra i professori i componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d);
d-ter) designa il componente del Consiglio di amministrazione appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera e);»;
al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: « formula proposte e pareri obbligatori» sono aggiunte le seguenti: «sull'istituzione,» e dopo le parole: « modifica o soppressione» sono soppresse le seguenti: «del Polo didattico di ateneo»;
al comma 2, le lettere f) e g) sono sostituite dalla seguente: « f) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
al comma 2, lettera h), le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50»;
al comma 2, lettera i), le parole: «alla precedente lett.» sono sostituite dalle parole: «alle precedenti lett. b), c),» ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « e all'art. 50, comma 1-quater, ivi compreso il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'»;
al comma 2, lettera k), le parole: «il Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura di raccordo di cui all'art. 50»;
al comma 2, lettera m), dopo le parole: «delle sanzioni» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'art. 5»;
al comma 2, lettera q), dopo le parole: «pareri obbligatori sull'» e' aggiunta la seguente: «istituzione» e dopo la parola «modifica,» e' aggiunta la seguente: «disattivazione», e dopo le parole «Dottorati di ricerca» sono aggiunte, in fine, le seguenti: « di cui indica la struttura di afferenza»;
al comma 2, dopo la lettera r), sono aggiunte le seguenti:
«r-bis) esprime parere sulle proposte dei dipartimenti di attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori;
r-ter) esprime parere sulla chiamata dei professori e ricercatori tenuto conto della proposta deliberata dal dipartimento interessato, ai sensi dell'art. 41, comma 10, lettera l)»;
al comma 2, lettera s), le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50»;
al comma 2, la lettera t) e' soppressa;
al comma 2, lettera u), alla parola «esprime» sono premesse le seguenti: «ai sensi dell'art. 31, comma 2», e le parole «parere al rettore» sono sostituite dalle seguenti: «al rettore parere», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'art. 30»;
al comma 2, dopo la lettera w) e' aggiunta la seguente:
«w-bis) delibera l'attivazione dei rapporti di collaborazione scientifico-didattici dei dipartimenti con strutture omologhe di altri atenei»;
al comma 2, lettera bb) le parole: «di nomina del» sono sostituite dalle seguenti: «del rettore di attribuzione e di revoca dell'incarico di», e le parole «da parte del rettore» sono soppresse;
al comma 2, dopo la lettera dd) e' aggiunta la seguente:
«dd-bis) approva, sentito il Consiglio di amministrazione, lo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 28».
All'art. 23:
al comma 1, lettera d), la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre», e le parole: «di cui tre» nonche' le parole: «ed uno designato dal rettore» sono soppresse;
al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) da un componente, professore dell'Ateneo, designato dal rettore, ai sensi del comma 2»;
al comma 1, lettera f), dopo le parole: «componenti di cui alle lett. d)» sono aggiunte le seguenti: «d-bis)»;
al comma 2, dopo le parole: «al comma 1, lett. c), d),» sono aggiunte le seguenti: «d-bis)».
All'art. 24:
al comma 2, la lettera a) e' premessa dalla seguente:
«0a) esprime parere sulle modifiche di Statuto»;
al comma 2, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche su proposta del Senato accademico»;
al comma 2, la lettera i), e' sostituita dalla seguente: «delibera, sentito il parere del Senato accademico, sulla proposta del rettore di attribuzione e di revoca dell'incarico di direttore generale»;
al comma 2, lettera k), dopo le parole: «delibera, previo parere» sono aggiunte le seguenti: «o su proposta», e dopo le parole: «del Senato Accademico,» e' aggiunta la seguente: «l'istituzione», e le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono soppresse, e, in fine, la parola: «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Ateneo»;
al comma 2, lettera l), dopo la parola: «approva» sono aggiunte le seguenti: «sentito il Senato accademico»;
al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sul regolamento generale di ateneo»;
al comma 2, dopo la lettera o), e' aggiunta la seguente:
«o-bis) delibera, previo parere del Senato accademico, sulle proposte dei dipartimenti di attivazione delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori»;
al comma 2, lettera p), le parole: «Senato accademico» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento di cui all'art. 41, comma 10, lettera l), e del parere del Senato accademico di cui all'art. 21, comma 2, lettera r-ter», e le parole: «del personale docente» sono sostituite dalle seguenti: «dei professori e ricercatori»;
al comma 2, lettera q), le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50»;
al comma 2, lettera r), la parola: «anche» e' soppressa, e le parole «il Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: « la struttura di raccordo di cui all'art. 50, l'istituzione», e dopo la parola: «modifica» sono aggiunte le seguenti: «la disattivazione»;
al comma 2, lettera y), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentito il dipartimento interessato»;
al comma 2, dopo la lettera y), e' aggiunta la seguente:
«yy-bis) esprime parere sullo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 28»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«comma 2-bis. Le delibere del Consiglio di amministrazione in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti sono adottate su proposta o previo parere obbligatorio del Senato accademico».
Dopo l'art. 27 e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis. (Presidio della qualita'). - L'Orientale, al fine di assicurare qualita' al suo sistema, si avvale di un Presidio della qualita'. Il Presidio organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita'. Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualita' delle attivita' formative e di ricerca.
La composizione, le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Presidio sono stabilite con regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
Gli uffici dell'Amministrazione, ognuno per quanto di propria competenza, supportano le attivita' del Presidio».
All'art. 28:
al comma 6, il numero: «30» e' sostituito dal seguente: «20», ed, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, esso si intende validamente costituito ove risultino eletti almeno quindici componenti»;
al comma 11, le parole: «del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura di raccordo di cui all'art. 50».
All'art. 40:
al comma 1, lettera b), le parole: «il Polo didattico di ateneo (PDA)» sono sostituite dalle seguenti:« la struttura di raccordo di cui all'art. 50»;
al comma 1, lettera c), le parole: «i corsi di studio di cui alla successiva lettera d) e» sono soppresse;
al comma 1, lettera d), le parole: «i Corsi di studio sono distinti in» nonche' le parole: «Corsi di perfezionamento e di specializzazione, corsi di master universitari» sono soppresse.
All'art. 41:
al comma 1, la congiunzione: «e» e' sostituita dal segno di punteggiatura: «,» ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e della terza missione»;
al comma 5, le parole: «Fanno riferimento» sono sostituite dalla seguente: «Afferiscono», e dopo la parola: «assegnisti» sono inserite le seguenti: «di ricerca. Fatto salvo quanto disposto, ai fini della partecipazione alle adunanze del Consiglio di dipartimento, dall'art. 47, comma 2», e le parole: «le cui ricerche o» nonche' le parole: «Visiting Professor» sono soppresse, e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ne fanno, altresi', parte professori e ricercatori ospitati temporaneamente»;
al comma 10, lettera b), dopo le parole: «in base al merito» sono aggiunte le seguenti: «e secondo i regolamenti vigenti,», e la preposizione: «delle» e' sostituita dalla seguente: «alle», e le parole: «trasferite dall'Ateneo per la ricerca» sono soppresse, ed, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «attribuite dall'Ateneo»;
al comma 10, lettera c), le parole: «il Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura di raccordo di cui all'art. 50»;
al comma 10, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «coordinano i corsi di dottorato di ricerca che afferiscono a ciascun dipartimento o alle rispettive scuole di dottorato, e le scuole di specializzazione»;
al comma 10, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) possono coordinare i master universitari, i corsi di perfezionamento e ogni altra attivita' che si svolga nell'ambito della formazione»;
al comma 10, la lettera g) e' soppressa;
al comma 10, la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «sottopongono al Consiglio di amministrazione le richieste di posti di professore e ricercatore, nell'ambito delle disponibilita' previste dalla programmazione triennale del personale di ateneo, ivi incluse le proposte di attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori».
All'art. 42:
al comma 3, le parole: «che prestano servizio a tempo indeterminato» sono soppresse;
al comma 4, la parola: «quarantacinque» e' sostituita dalla seguente: « trentacinque», e la parola: «esercizio» e' sostituita dalla seguente: « anno».
All'art. 44:
al comma 1, le parole: «al Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: « alla struttura di raccordo di cui all'art. 50»;
i commi da 3 a 6 sono abrogati.
All'art. 45:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il direttore e' eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di dipartimento»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le elezioni sono indette, secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale di ateneo, dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento, che provvede ad acquisire le candidature per la carica. La riunione del Consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore e' convocata dal decano almeno due mesi prima della scadenza ed e' presieduta dal decano stesso»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Puo' essere eletto direttore solo un professore che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno e la cui permanenza in ruolo ricopra l'intero mandato»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «In caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore e' esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo e', altresi', esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«5. L'elezione e' valida se vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di dipartimento. Essa avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; in caso di mancata elezione nella prima votazione, nelle successive votazioni e' eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. A parita' di voti risulta eletto il piu' anziano per immissione nel ruolo di appartenenza.
6. Il direttore e' nominato dal rettore con decreto.
7. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato non puo' essere immediatamente rinnovato.
8. Il direttore percepisce un'indennita' determinata dal Consiglio di amministrazione e puo' ottenere a richiesta una diminuzione delle attivita' didattiche».
All'art. 46:
al comma 2, il secondo periodo e' soppresso, ed, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ai lavori della Giunta sulle questioni didattiche partecipano i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In occasione della designazione dei coordinatori di corso di studio nel Consiglio didattico di cui all'art. 50, comma 1-ter, lettera c), la giunta opera in composizione integrata con i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
2-ter. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del direttore»;
al comma 3, le parole: «Il segretario amministrativo partecipa con voto consultivo alle riunioni e» sono sostituite dalle seguenti: «Partecipa alle riunioni della giunta un funzionario», e dopo la parola: «amministrativo» e' aggiunta la seguente: «che»;
al comma 4, dopo le parole: «I membri» e' aggiunta la seguente: «elettivi».
All'art. 47:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ne fa parte il segretario amministrativo con voto consultivo e» sono sostituite dalle seguenti: «Partecipa un funzionario amministrativo»;
al comma 2, le parole: « , e, per le questioni» sono sostituite dalle seguenti: « . Per gli aspetti» e, dopo le parole: «attinenti alla didattica,» sono inserite le seguenti: «partecipano, altresi', con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di dipartimento individuato in base all'afferenza del corso di studio,» e le parole: «nonche' i supplenti» sono soppresse, e le parole: «non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo,» sono soppresse.
All'art. 48:
al comma 1, lettera b), le parole: «sentito il Polo didattico di ateneo (PDA),» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la struttura di raccordo di cui all'art. 50», e dopo la parola «attivazione» sono aggiunte le seguenti: «la modifica», e dopo le parole: «eventuale disattivazione» sono aggiunte le seguenti: «o soppressione di corsi di laurea e corsi di laurea magistrale,», e sono soppresse le seguenti parole: «Corsi di studio,»;
al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) propone al Senato accademico l'istituzione, l'attivazione, la modifica e l'eventuale disattivazione o soppressione di corsi di studio post-laurea, di master, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente»;
al comma 1, la lettera c) e' soppressa;
al comma 1, lettera f), le parole; «il PDA» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura di raccordo di cui all'art. 50»;
al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «delibera le richieste di posti di professore e ricercatore, ai sensi dell'art. 41, comma 10, lettera k)»;
al comma 1, lettera i) le parole «sentito il PDA» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la struttura di raccordo di cui all'art. 50»;
al comma 1, lettera k), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di ogni altra commissione per la quale e' richiesta la designazione di uno o piu' componenti da parte del dipartimento»;
All'art. 50:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il presidente del Polo didattico e' il pro-rettore alla didattica.
1-ter. Organo deliberante del Polo didattico e' il Consiglio didattico, composto da:
a) il presidente;
b) i direttori di dipartimento;
c) un coordinatore di corso di laurea e uno di corso di laurea magistrale, per ciascun dipartimento, individuati da ciascuna giunta di dipartimento nella composizione integrata prevista dall'art. 46, comma 2-bis;
d) un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento, eletto secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale, il cui mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta.
In ogni caso la componente di cui alla lettera c) non puo' complessivamente superare la misura del 10% dei componenti dei consigli di dipartimento. La rappresentanza degli studenti e', comunque, assicurata in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti, calcolata con il criterio dell'arrotondamento aritmetico.
1-quater. L'organizzazione e il funzionamento sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.
1-quinquies. Il Polo didattico:
a) svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche;
b) puo' formulare proposte e esprime parere ai dipartimenti sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di corsi di studio;
c) cura la gestione dei servizi comuni alla didattica;
d) esercita tutte le altre funzioni che gli saranno attribuite con il regolamento di cui al comma 1-quater.
1-sexies. Per il suo funzionamento il Polo didattico di ateneo e' dotato di una struttura amministrativa.»;
il comma 2 e' abrogato.
Gli articoli da 51 a 54 sono abrogati.
All'art. 55:
al comma 2, la parola «sara'» e' sostituita dalla seguente: «e'», e le parole: «sara' designata tra gli» sono sostituite dalle seguenti: «e' costituita dagli»;
al comma 3, lettera b), dopo le parole: « formula pareri» sono aggiunte le seguenti: «sulla istituzione,» e dopo la parola: «attivazione» sono aggiunte le seguenti: «modifica, disattivazione e»;
al comma 3, lettera e), le parole: «al Presidente del PDA» sono soppresse.
L'art. 56 e' abrogato.
Art. 57:
al comma 3, le parole: «che e' componente del Polo didattico di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «che dura in carica 3 anni».
Dopo l'art. 57, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis. (Corsi di master di I e II livello). - 1. Le modalita' di organizzazione e funzionamento dei corsi di master di I e II livello nonche' la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di ateneo».
Art. 58:
al comma 1, dopo le parole: «I corsi di dottorato sono» sono inserite le seguenti: «di norma»;
al comma 2, dopo le parole; «sono gestiti» sono aggiunte le seguenti: « dai dipartimenti o, ove istituita,».
Dopo l'art. 59 e' inserito il seguente:
«Art. 59-bis. (Altri corsi). - 1. Le modalita' di organizzazione e funzionamento di corsi ulteriori che l'Ateneo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, e/o di specifiche disposizioni normative, promuove ed organizza nonche' la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo».
All'art. 62:
al comma 1, primo periodo, la parola «Universita'» e' sostituita dalla seguente: «Orientale»;
al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il Centro presenta» sono aggiunte le seguenti: «al Dipartimento e».
Al capo III la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Centri di servizio e sistemi bibliotecario e museale di ateneo».
Dopo l'art. 64 e' inserito il seguente:
«Art. 64-bis. (Sistema museale di ateneo). - 1. Il Sistema museale di ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'Ateneo.
2. Il Sistema museale di ateneo si articola nelle diverse strutture che ospitano tali beni e si avvale di una gestione unitaria che ne agevola e promuove la valenza didattica e scientifica nonche' la diffusione a vantaggio della societa'; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.
3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilita' scientifiche, direttive e gestionali del Sistema museale di ateneo sono definite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico».
All'art. 65:
al comma 1, lettera a), la parola: «straordinari» e' soppressa;
al comma 1, lettera b), la parola: «straordinari» e' soppressa;
al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato»;
al comma 1, la lettera c) e' soppressa;
al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) studenti: gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca, di master, scuole estive, scuole interateneo;
e-ter) corsi di studio: i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale».
All'art. 72:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le modifiche relative alla composizione e all'elettorato attivo e passivo degli organi universitari trovano applicazione alla scadenza degli organi in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie».
L'art. 74 e' sostituito dal seguente:
«Su iniziativa del rettore o su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, l'applicazione dei principi e delle disposizioni del testo statutario puo' essere sottoposta a monitoraggio».
All'art. 75:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le modifiche apportate al presente statuto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo modificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
2) le modifiche sopra indicate sono riportate nel testo coordinato allegato al presente decreto sub lettera A), recante le abrogazioni e soppressioni all'interno di parentesi quadre, e le modificazioni ed integrazioni numerate con l'aggiunta dell'avverbio numerale latino;
3) il testo dello statuto modificato ed allegato sub lettera A) e' rinumerato ed allegato sub lettera B);
4) il testo dello statuto modificato e rinumerato, allegato al presente decreto sub lettera B), per formarne parte integrante, sostituisce il testo dello statuto allegato sub lettera A) ed e' emanato con il presente decreto;
5) le modifiche apportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
6) e' autorizzata la pubblicazione del testo rinumerato dello statuto dell'Universita' degli studi di Napoli L'Orientale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 23 dicembre 2016

La Rettrice: Morlicchio


 
Allegato B

Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «L'Orientale»

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1.

Personalita' giuridica

1. L'Universita' degli studi di Napoli - «L'Orientale» trae origine dal Collegio dei Cinesi fondato, a Napoli, da Matteo Ripa nel XVIII secolo.
2. Essa e' un'istituzione laica e pluralistica, dotata di personalita' giuridica e di piena capacita' di diritto pubblico e privato. Si organizza ed opera secondo il presente statuto, espressione fondamentale della sua autonomia, in conformita' con i principi sanciti nella Costituzione italiana e nella Magna Charta delle universita' sottoscritta a Bologna nel 1988.
3. Secondo i principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento universitario, l'Orientale ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, negoziale, finanziaria e contabile.
4. La sede legale dell'Universita' degli studi di Napoli - «L'Orientale» e' ubicata presso il Palazzo Du Mesnil, con accesso dalla via Chiatamone nn. 61/62 e dalla via Partenope n. 10A, Napoli.
5. Il logo de «L'Orientale» e' costituito dall'immagine di Matteo Ripa. Lo sfondo della rappresentazione e' caratterizzato da foglie di ulivo; il bordo reca la seguente scritta «Sigillum Instituti Orientalis Neapolitani».

Art. 2.

Finalita' istituzionali

1. L'Orientale pone nella ricerca il fondamento delle attivita' della didattica e si assegna, quali compiti primari, la promozione e l'organizzazione della libera ricerca scientifica e della libera formazione superiore al fine di perseguire un sapere aperto al dialogo e allo scambio critico di informazioni, nel rispetto della liberta' della cultura e dell'insegnamento.
2. L'Orientale promuove e valorizza le azioni volte ad arricchire, stimolare, migliorare, mediante il trasferimento del sapere, il contesto sociale in cui opera o con cui interagisce.
3. In armonia con la secolare connotazione orientalistica, ed in una moderna vocazione internazionalista del sapere, l'Orientale promuove la cooperazione e l'integrazione tra le culture, assicurando un equilibrato sviluppo a tutte le componenti scientifiche presenti al suo interno. Fine primario de L'Orientale e' l'elaborazione e la trasmissione critica delle culture dell'Asia e dell'Africa, e di quelle dell'Europa e delle Americhe, anche nelle loro interazioni, nell'indipendenza morale e scientifica da ogni potere politico ed economico.
4. L'Orientale riconosce il valore della mobilita' come strumento di arricchimento delle conoscenze scientifiche e di crescita professionale in tutto il percorso della carriera del personale. A tal fine, promuove la mobilita' nazionale, internazionale nonche' quella fra il settore pubblico e quello privato.
5. L'Orientale informa la propria attivita' alla realizzazione delle pari opportunita', anche promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione. L'Orientale applica in tutti gli organi collegiali disciplinati dal presente statuto il rispetto del principio delle pari opportunita'.
6. L'Orientale stabilisce rapporti di collaborazione con altre universita' ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e promuove rapporti con istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, con imprese e altre forze produttive.
7. L'Orientale puo' stipulare convenzioni con altre universita' e con altri enti pubblici o privati, anche per la partecipazione a enti, societa', fondazioni, centri interuniversitari e a consorzi di diritto pubblico, nei limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. La predetta partecipazione puo' avvenire anche a titolo oneroso.
8. Al fine di potenziare la competitivita', nell'ambito delle finalita' istituzionali, migliorando la qualita' dei risultati, l'orientale puo' stipulare, singolarmente o in aggregazione con altri atenei, accordi di programma con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
9. L'Orientale, in armonia con l'art. 9 della Costituzione, promuove e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e museale, le raccolte librarie, audiovisive e multimediali, le collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito durante la sua storia, anche allo scopo di preservare la memoria delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche e di ricerca, e di rafforzare e fare conoscere i valori identitari e le tradizioni accademiche nelle quali si riconosce.
10. L'Orientale favorisce la piu' ampia apertura culturale e la promozione dello sviluppo del territorio in cui opera, attuando forme di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici e privati che si propongono il medesimo fine.
11. L'Orientale opera per il conseguimento delle proprie finalita' con la partecipazione di professori, ricercatori, studenti e personale tecnico e amministrativo, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell'ambito delle proprie competenze, l'Ateneo bandisce qualsiasi forma di discriminazione e si impegna a prevenirne il manifestarsi.
12. L'Orientale persegue, come valore fondamentale, la serenita' sui luoghi di studio e di lavoro, elaborando, a tal fine, adeguate strategie di intervento per migliorare la sicurezza e la qualita' della vita.
13. L'Orientale fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica.
14. L'Orientale promuove azioni istituzionali rivolte all'apprendimento permanente e aderisce alle iniziative di cooperazione europea attivate in questo campo al fine di contribuire allo sviluppo della comunita' quale societa' avanzata basata sulla conoscenza e di promuovere gli scambi, la cooperazione e la mobilita' tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualita' a livello mondiale.
15. L'Orientale contrasta tutte le situazioni di conflitto di interessi in tutte le sue forme.
16. L'Orientale, ai sensi degli articoli 21, comma 2, lettera hh) e 24, comma 2, lettera bb), adotta lo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 29.
17. L'Orientale si impegna a promuovere le buone pratiche per l'ecosostenibilita' ed il risparmio energetico.

Art. 3.

Qualita' e valutazione

1. L'Orientale adotta la valutazione come processo sistematico teso a misurare il valore e la qualita' delle attivita' di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonche' il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.
2. L'Orientale promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualita' e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresi' procedure premiali che tengano conto di tutte le attivita' richieste al personale docente e tecnico amministrativo.
3. L'Orientale riconosce nella valutazione il criterio preferenziale per la distribuzione delle risorse.

Art. 4.

Internazionalizzazione

1. L'Orientale privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione attraverso contatti e accordi con qualificate istituzioni accademiche e scientifiche europee ed extra-europee, la costituzione e la partecipazione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di curricula formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di titoli multipli o congiunti di ogni livello. Promuove la mobilita' di tutte le sue componenti e l'accoglimento di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali e favorendo il consolidamento delle competenze linguistiche.
2. L'Orientale favorisce la diffusione internazionale delle proprie attivita', anche avvalendosi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
3. Ai fini del rafforzamento della dimensione internazionale della ricerca e della didattica, l'Orientale:
a) stipula accordi e convenzioni con atenei ed istituzioni culturali e scientifiche di alta qualita' di altri paesi;
b) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato;
c) favorisce l'attrazione dall'estero di docenti, borsisti, dottorandi, dottori di ricerca e studenti.

Art. 5.

Codice etico

1. L'Orientale sostiene la cultura dell'integrita', dell'etica pubblica e della trasparenza. Adotta un codice etico della comunita' universitaria, formata dal personale docente e tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo.
2. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme del codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione ed abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi e quelli relativi alla proprieta' intellettuale.
3. Il codice etico e' deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
4. L'accertata violazione di regole di condotta previste dal codice etico, nel rispetto del principio di gradualita', da' luogo all'irrogazione:
- del richiamo scritto;
- della sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto, fino a un anno;
- della decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto;
- dell'impossibilita' di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilita', per un periodo non superiore a cinque anni.
5. Sulle violazioni del codice etico, qualora non integrino un'ipotesi di illecito disciplinare, decide, su proposta del rettore, il Senato accademico.

Art. 6.

Ricerca

1. L'Orientale promuove e svolge l'attivita' di ricerca favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo.
2. L'Orientale garantisce la liberta' nella scelta e nell'organizzazione dei temi e dei metodi della ricerca scientifica.
3. A tutti i professori e ricercatori viene garantito, nel rispetto del piano annuale delle ricerche e delle esigenze degli altri professori e ricercatori, l'accesso alle procedure di finanziamento, l'utilizzo degli strumenti e quanto necessario allo svolgimento dell'attivita' di ricerca.
4. L'Orientale puo' accettare, nei limiti posti dal presente statuto e dalla normativa vigente, finanziamenti e contributi pubblici e privati. Pur riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, l'Orientale agisce affinche' gli interessi privati non prevalgano su quelli istituzionali e non condizionino l'autonomia delle strutture scientifiche.
5. Ogni valutazione sull'attivita' di ricerca ai fini dell'erogazione dei finanziamenti e' riservata agli organismi competenti.

Art. 7.

Didattica

1. L'Orientale provvede a tutti i livelli di formazione universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti.
2. I professori e i ricercatori assolvono i loro compiti di formazione in conformita' alla disciplina sullo stato giuridico vigente e ai criteri organizzativi e di programmazione definiti dalle strutture didattiche competenti. L'attivita' didattica si svolge nel rispetto della liberta' di insegnamento dei professori e ricercatori.
3. L'Orientale demanda alle strutture didattiche competenti, sotto il coordinamento del Senato accademico, l'organizzazione delle attivita' formative, secondo le norme stabilite dal regolamento didattico d'ateneo.
4. Le strutture didattiche promuovono le condizioni di massima efficacia dell'insegnamento.
5. L'Orientale promuove la sperimentazione didattica nei diversi modi previsti dal regolamento didattico d'ateneo e dai regolamenti delle singole strutture didattiche.
6. L'Orientale puo' promuovere e organizzare corsi di preparazione per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e per la partecipazione ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonche' servizi rivolti agli studenti per l'orientamento professionale. Puo' inoltre promuovere e organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attivita' l'Ateneo puo' stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

Art. 8.

Diritto allo studio

1. In conformita' agli articoli 2, 3, 33 e 34 della Costituzione e alle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, l'Orientale garantisce che gli studenti abbiano accesso ad un sapere critico di base, ad una preparazione scientifica e culturale qualificata e ad una specializzazione adeguata agli sbocchi professionali.
2. L'Orientale concorre alle esigenze di orientamento e formazione culturale degli studenti, assicurando i servizi di tutorato e favorendo le attivita' di orientamento presso le scuole secondarie, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
3. L'Orientale favorisce la partecipazione degli studenti alla vita universitaria, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparita' e disagio.
4. L'Orientale prevede l'attivazione di particolari forme di sostegno e di assistenza per gli studenti diversamente abili, nell'ambito delle risorse disponibili, anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni.
5. L'Orientale organizza stage e tirocini e favorisce i contatti degli studenti con le realta' produttive e istituzionali.

Art. 9.

Titoli e attestati

1. L'Orientale rilascia i seguenti titoli: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello.
2. L' Orientale, per ogni altra attivita' di formazione attuata, puo' rilasciare specifici attestati e certificazioni.

Art. 10.

Programmazione delle attivita'

1. L' Orientale programma periodicamente le attivita' didattiche e di ricerca, tenendo conto delle prospettive di crescita dell'Ateneo, del sistema universitario regionale e nazionale, dei collegamenti con la comunita' scientifica internazionale e delle esigenze del territorio.
2. Al fine di assicurare un progressivo inserimento dell'Ateneo in reti internazionali di didattica e di ricerca, l'Orientale puo' attivare, anche al di fuori della propria sede di Napoli, mediante apposite convenzioni con organismi nazionali e/o di altri paesi, strutture e centri di attivita' didattica e di ricerca.

Art. 11.

Controllo di gestione e decentramento amministrativo

1. L'Orientale adotta il metodo del controllo di gestione, fondato sull'osservazione periodica dell'economicita', dell'efficacia e dell'efficienza dell'attivita' svolta.
2. Le risultanze del controllo sono sottoposte agli organi competenti e costituiscono elemento di valutazione anche ai fini della distribuzione degli eventuali incentivi.
3. L'Orientale, nell'esercizio delle proprie attivita' e secondo le rispettive competenze, si avvale di tutte le Strutture didattiche, di ricerca, di servizio ed amministrative.
4. In base alla disciplina della dirigenza statale, il direttore generale e i dirigenti attuano i programmi deliberati dagli organi di governo e rispondono dei risultati conseguiti.

Art. 12.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Orientale sono costituite da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e privati, di singoli privati e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi patrimoniali, da redditi derivati da prestazioni rese a terzi e da donazioni e liberalita'.
3. I criteri generali per stabilire i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati dal Consiglio di amministrazione. Tali corrispettivi sono fissati in modo da assicurare almeno la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari. Gli eventuali utili sono ripartiti in base a criteri stabiliti dal regolamento di ateneo per la disciplina delle attivita' per conto terzi e delle attivita' svolte con finanziamenti esterni.
4. Per le spese d'investimento l'Orientale puo' ricorrere, con i limiti e le modalita' previsti dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di locazione finanziaria che garantiscano le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 13.

Informazione

1. L'Orientale riconosce nell'informazione e nella trasparenza le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Ateneo e per favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
2. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono resi pubblici mediante adeguati mezzi di diffusione.
3. L'Orientale riconosce l'alto valore delle norme che consentono la piu' ampia informazione ai cittadini.
4. L'Orientale provvede a dare ampia pubblicita' alle proprie iniziative mediante i vari canali della comunicazione.

Art. 14.

Compiti dei professori e dei ricercatori

1. I professori e ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno didattico per l'intero ateneo.
2. I professori e i ricercatori sono, altresi', tenuti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Orientale, anche assumendo compiti organizzativi e di coordinamento della ricerca.
3. Ai professori e ricercatori puo' essere riconosciuta la titolarita' di fondi finalizzati di ricerca.

Art. 15.

Studenti

1. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Ateneo e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le loro effettive esigenze, nei limiti delle disponibilita' e delle finalita' previste.
2. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte.
3. Agli studenti e' garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione.
4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Ateneo attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto nel presente statuto.

Art. 16.

Attivita' culturali, sportive e ricreative

1. L'Orientale promuove, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario, attraverso apposite forme organizzative, ricorrendo anche a convenzioni con enti pubblici e privati o con associazioni operanti in tale comparto.

Capo II

Fonti normative

Art. 17.

Regolamenti di ateneo - Norme generali

1. L'Orientale adotta i seguenti regolamenti:
1) regolamento generale di ateneo;
2) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
3) regolamento didattico di ateneo;
4) regolamento elettorale;
5) ogni altro regolamento previsto dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il regolamento generale di ateneo e' deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' deliberato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato accademico.
4. Il regolamento didattico e' deliberato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il regolamento elettorale e' deliberato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato accademico.
6. I regolamenti in materia di didattica e di ricerca, ivi compresi quelli di competenza dei dipartimenti e della struttura di raccordo di cui all'art. 51 sono deliberati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
7. Tutti gli altri regolamenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato accademico.
8. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore nel giorno stabilito nel provvedimento di emanazione.

TITOLO II

ORGANI

Capo I

Organi di Governo

Art. 18.

Il rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo ad ogni effetto di legge. Esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. Sovrintende al perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il rettore esercita, altresi', le seguenti funzioni:
a) emana lo statuto e i regolamenti;
b) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione e ne decide l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle relative delibere;
c) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
d) propone i progetti di federazione o fusione;
e) vigila sulle strutture ed i servizi di ateneo, impartendo opportune direttive per il buon andamento delle attivita' e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico, dello statuto e dei regolamenti; garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e ricercatori e il diritto allo studio degli studenti;
f) esercita il potere disciplinare nei confronti degli studenti nei limiti previsti dalla legge;
g) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e, sentito il Collegio di disciplina, provvede all'irrogazione della censura;
h) propone al Senato accademico l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione del codice etico;
i) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale nonche' il conto consuntivo;
j) stipula i contratti e le convenzioni che non siano di competenza delle strutture autonome e del direttore generale;
k) in caso di necessita' e di urgenza, congruamente motivate, puo' assumere provvedimenti di competenza degli altri organi di Governo, portandoli a ratifica nella prima adunanza utile;
l) nomina tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un pro-rettore vicario, che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni e un pro-rettore alla didattica, cui e' attribuita la presidenza della struttura di raccordo di cui all'art. 51; l'ufficio di pro-rettore e' incompatibile con qualsiasi altra carica accademica;
m) nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' avvalersi di delegati da lui scelti fra i professori di ruolo dell'Orientale e nominati con proprio decreto, nel quale sono specificati i compiti e i settori di competenza e responsabilita';
n) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, l'attribuzione e la revoca dell'incarico di direttore generale;
o) nomina i componenti il Nucleo di valutazione, acquisiti i pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
p) nomina i componenti il Collegio dei revisori dei conti;
q) dichiara la decadenza dei membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, ai sensi dell'art. 20, comma 6 e dell'art. 23, comma 6;
r) esercita ogni altra funzione e attivita' non espressamente attribuite ad altro organo di ateneo dallo statuto.
3. Il rettore, nel rispetto degli atti di programmazione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, ha potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore generale e ne valuta l'attivita', proponendo al Consiglio di amministrazione le opportune determinazioni.
4. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione. Su richiesta del rettore, il Consiglio di amministrazione puo' altresi' decidere la corresponsione di indennita' ai prorettori e ai delegati.
5. L'ufficio di rettore e' incompatibile con qualsiasi altra carica accademica, fatta eccezione per il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.
6. Il rettore, su sua richiesta, ha diritto all'esonero dall'attivita' didattica o ad una limitazione della stessa.

Art. 19.

Elezione del rettore

1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso una delle universita' italiane, che abbiano presentato la candidatura nel termine perentorio di 10 giorni dall'affissione all'albo di ateneo del decreto di indizione delle elezioni. Dura in carica sei anni accademici. Il mandato non e' rinnovabile.
2. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori;
b) ai ricercatori di ruolo;
c) ad un numero di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, pari al 5% rispetto alla componente di cui alle lettere a) e b), calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, scelti a seguito di procedure elettive;
d) ad un numero di studenti eletti dal Consiglio degli studenti, in composizione integrata ai sensi dell'art. 29, comma 11, pari al 5% rispetto alla componente di cui alle lettere a) e b), calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico;
e) ad un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, pari al 5% rispetto alla componente di cui alle lettere a) e b), calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, scelti a seguito di procedure elettive.
3. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori di ruolo di prima fascia almeno 120 e non piu' di 180 giorni prima della scadenza del mandato. Le votazioni sono valide se vi prende parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti e' proclamato eletto dal decano. Il candidato eletto e' nominato rettore con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
4. In caso di anticipata cessazione, nelle more della elezione, le funzioni del rettore sono svolte dal pro-rettore vicario. Il rettore eletto con elezione anticipata, da effettuarsi entro due mesi dalla cessazione, assume la carica all'atto della nomina e la detiene per l'anno accademico in corso e per i sei anni accademici successivi, se la durata residua dell'anno in corso e' pari o inferiore a sei mesi, o per i cinque anni accademici successivi, se la durata residua dell'anno in corso e' superiore a sei mesi.

Art. 20.

Senato accademico - Composizione

1. Il Senato accademico e' composto da tredici membri:
a) dal rettore che lo presiede;
b) da due studenti, pari al 15% del numero complessivo dei componenti, calcolato con il criterio dell'arrotondamento all'unita' superiore, eletti secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale;
c) da nove professori, pari ai due terzi del numero complessivo di componenti, calcolati con il criterio dell'arrotondamento aritmetico; i professori sono eletti secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, la rappresentativita' di ciascun dipartimento nonche', all'interno di ciascuno di essi, la rappresentativita' dei professori ordinari ed associati;
d) da un ricercatore, eletto da tutti i ricercatori secondo le modalita' stabilite nel regolamento elettorale.
2. Un terzo della componente elettiva di cui al comma 1, lettera c), e' riservato ai direttori di dipartimento; ove il numero complessivo dei dipartimenti istituiti presso l'Ateneo coincida con la quota della componente elettiva riservata ai direttori di dipartimento, questi ultimi saranno considerati componenti di diritto il Senato accademico.
3. Partecipano alle riunioni del Senato accademico, senza diritto di voto, i prorettori ed il direttore generale. Il rettore puo' invitare il coordinatore del Nucleo di valutazione a partecipare alle riunioni del Senato accademico.
4. Le funzioni di segretario del Senato accademico sono attribuite al direttore generale, che puo' designare un funzionario verbalizzante.
5. Il Senato accademico dura in carica quattro anni accademici. Il mandato dei componenti di cui al comma 1, lettera b), dura due anni ed e' rinnovabile per una sola volta. I componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi.
6. I componenti il Senato accademico decadono dall'organo nel caso in cui non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive e, se direttori di dipartimento, decadono, altresi', da quest'ultima carica. La decadenza dall'organo e' dichiarata dal rettore, con proprio decreto.

Art. 21.

Senato accademico - Funzioni

1. Il Senato accademico e' l'organo collegiale di governo con funzioni di indirizzo e consultive.
2. In particolare, il Senato accademico:
a) delibera le modifiche dello statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
b) delibera il regolamento generale di ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
c) delibera il regolamento didattico d'ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
d) designa, in un elenco di sei nominativi proposti dal rettore, gli esperti esterni chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione;
e) delibera le modalita' con cui i dipartimenti designano tra i professori i componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d);
f) designa il componente del Consiglio di amministrazione appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f);
g) formula proposte e pareri obbligatori sull'istituzione, modifica o soppressione dei dipartimenti, dei centri di eccellenza, dei centri di ricerca, dei centri di servizio, di sedi, e di altre strutture di interesse generale dell'Universita';
h) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
i) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti di ateneo, nonche' quelli di competenza dei dipartimenti e della struttura di raccordo di cui all'art. 51, in materia di didattica e di ricerca;
j) esprime parere sui regolamenti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c), i) e all'art. 51, comma 4, ivi compreso il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
k) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Codice etico;
l) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i dipartimenti, la struttura di raccordo di cui all'art. 51 e le altre strutture dell'Ateneo al fine di dirimerne gli eventuali conflitti;
m) puo' proporre al corpo elettorale, secondo modalita' disciplinate dal regolamento elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
n) delibera, su proposta del rettore, l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5, conseguenti alle violazioni del Codice etico che non integrino ipotesi di illecito disciplinare;
o) esprime parere obbligatorio sui progetti di federazione e fusione;
p) delibera le afferenze dei corsi di laurea ai dipartimenti, sulla base di specifici criteri determinati nel regolamento didattico di ateneo;
q) esprime parere sulle convenzioni con altre universita', enti pubblici o privati, sulla partecipazione a enti, societa', fondazioni, centri interuniversitari, consorzi di diritto pubblico;
r) formula proposte e pareri obbligatori sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, di master, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca di cui indica la struttura di afferenza;
s) esprime parere in merito ai criteri per una distribuzione equa, culturalmente coerente ed efficace delle risorse umane, materiali e finanziarie tra i dipartimenti;
t) esprime parere sulle proposte dei dipartimenti di attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori;
u) esprime parere sulla chiamata dei professori e ricercatori tenuto conto della proposta deliberata dal dipartimento interessato, ai sensi dell'art. 42, comma 10, lettera l);
v) delibera, acquisito il parere della struttura di raccordo di cui all'art. 51, l'eventuale applicazione del numero programmato a corsi di studio, in conformita' alla normativa vigente;
w) ai sensi dell'art. 32, comma 2, esprime al rettore parere sulla designazione dei componenti il Collegio di disciplina di cui all'art. 31;
x) delibera il calendario accademico;
y) esprime parere su contratti e convenzioni di interesse generale dell'Universita';
z) delibera l'attivazione dei rapporti di collaborazione scientifico-didattici dei dipartimenti con strutture omologhe di altri atenei;
aa) esprime parere al Consiglio di amministrazione sulle politiche edilizie dell'Universita';
bb) esprime parere al rettore sulla nomina dei componenti il Nucleo di valutazione;
cc) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita';
dd) esprime pareri al rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;
ee) esprime parere sulla proposta del rettore di attribuzione e di revoca dell'incarico di direttore generale;
ff) formula proposte al Consiglio di amministrazione in merito all'ammontare delle tasse e contributi degli studenti;
gg) propone al rettore la magistratura o l'avvocatura, tra quelle indicate all'art. 26, comma 2, lettera a), cui formulare la richiesta del componente del Collegio dei revisori dei conti, con funzioni di presidente;
hh) approva, sentito il Consiglio di amministrazione, lo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 29;
ii) esercita ogni attribuzione ad esso demandata dallo statuto, dai regolamenti e dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 22.

Senato accademico - Modalita' di funzionamento

1. I componenti il Senato accademico sono nominati con decreto del rettore.
2. Il Senato accademico e' convocato dal rettore quando questi ne ravvisi l'opportunita' e comunque almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei suoi membri.
3. Il Senato accademico delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.

Art. 23.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto, nel rispetto del principio delle pari opportunita', da dieci componenti:
a) dal rettore che lo presiede;
b) da due studenti, pari al 15% del numero complessivo dei componenti, calcolato con il criterio dell'arrotondamento all'unita' superiore, eletti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale;
c) da due componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni e per tutta la durata dell'incarico, scelti dal Senato accademico in un elenco di sei nominativi definito dal rettore, ai sensi del comma 2;
d) da tre componenti professori dell'Ateneo, designati dai dipartimenti secondo le modalita' definite dal Senato accademico, ai sensi del comma 2;
e) da un componente, professore dell'Ateneo, designato dal rettore, ai sensi del comma 2;
f) da un componente appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, designato dal Senato accademico, su manifestazioni di disponibilita', presentate da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
g) ove non sia possibile individuare all'interno dell'Ateneo uno o piu' componenti di cui alle lettere d), e) ed f), saranno designati componenti esterni secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del comma 2.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono scelti tra soggetti, di cittadinanza italiana o straniera, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, e che non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 65.
3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i prorettori e il direttore generale, al quale sono attribuite le funzioni di segretario; il direttore generale puo' designare un funzionario verbalizzante.
4. Partecipa alle riunioni il presidente del Collegio dei revisori dei conti o suo delegato. Il rettore puo' invitare il coordinatore del Nucleo di valutazione a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; il mandato dei componenti di cui alla lettera b) ha durata biennale; tutti i componenti non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi.
6. I componenti il Consiglio di amministrazione decadono dall'Organo nel caso non partecipino a quattro sedute consecutive. La decadenza dall'Organo e' dichiarata dal rettore, con proprio decreto.
7. In caso di parita' di voto nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione prevale il voto del presidente.

Art. 24.

Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo collegiale di governo dell'Universita' che ha funzioni di indirizzo strategico in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) esprime parere sulle modifiche di statuto;
b) delibera, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio annuale, triennale e il conto consuntivo;
c) delibera, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione triennale di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, assumendo precisi impegni per l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca;
d) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale e vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita';
e) definisce, previo parere del Senato accademico, il piano edilizio dell'Universita' e destina ad esso le necessarie risorse finanziarie;
f) delibera la destinazione delle risorse in ordine alla formazione dell'organico di ateneo del personale amministrativo e tecnico;
g) approva contratti e convenzioni di sua competenza;
h) delibera i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi degli studenti, anche su proposta del Senato accademico;
i) esprime parere al rettore sulla nomina dei componenti il Nucleo di valutazione;
j) delibera, sentito il parere del Senato accademico, sulla proposta del rettore di attribuzione e di revoca dell'incarico di direttore generale;
k) delibera, su proposta del rettore, sui progetti di federazione e fusione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico;
l) delibera, previo parere o su proposta del Senato accademico, l'istituzione, la modifica o la soppressione dei dipartimenti, dei centri di eccellenza, dei centri di ricerca, dei centri di servizio, di sedi e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo;
m) approva, sentito il Senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e tutti i regolamenti che non rientrino nella competenza del Senato accademico, come previsto dal presente statuto;
n) esprime parere sul regolamento didattico di ateneo e sul regolamento generale di ateneo;
o) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
p) in composizione ridotta, senza la rappresentanza degli studenti, esercita il potere disciplinare su professori e ricercatori, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, ai sensi dell'art. 33 dello statuto;
q) delibera, previo parere del Senato accademico, sulle proposte dei dipartimenti di attivazione delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori;
r) delibera, verificata la sostenibilita' finanziaria e tenuto conto della proposta del dipartimento di cui all'art. 42, comma 10, lettera l), e del parere del Senato accademico di cui all'art. 21, comma 2, lettera u), la chiamata dei professori e ricercatori;
s) esprime parere sui regolamenti di ateneo, nonche' quelli di competenza dei dipartimenti e della struttura di raccordo di cui all'art. 51, in materia di didattica e di ricerca e sul Codice etico;
t) delibera, previo parere del Senato accademico e, limitatamente ai corsi di studio, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti istituita presso la struttura di raccordo di cui all'art. 51, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di studio post-laurea, di master, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca;
u) delibera i criteri per una distribuzione equa, culturalmente coerente ed efficace delle risorse umane, materiali e finanziarie tra i dipartimenti;
v) acquisisce dai dipartimenti, su richiesta del rettore, una relazione sullo stato della didattica e della ricerca;
w) autorizza la stipula di contratti collettivi decentrati;
x) assegna le risorse alle associazioni degli studenti per lo svolgimento di attivita' culturali, ricreative e sportive;
y) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo statuto, dai regolamenti dell'Universita' e dalle vigenti disposizioni normative;
z) delibera, sentito il Senato accademico, sulle convenzioni con altre universita', enti pubblici o privati, sulla partecipazione a enti, societa', fondazioni, centri interuniversitari, consorzi di diritto pubblico;
aa) delibera sulle opzioni di afferenza ai dipartimenti dei professori e ricercatori, sentito il dipartimento interessato;
bb) esprime parere sullo statuto dei diritti e doveri degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 29.
3. Le delibere del Consiglio di amministrazione in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti sono adottate su proposta o previo parere obbligatorio del Senato accademico.

Art. 25.

Consiglio di amministrazione - Modalita' di funzionamento

1. I componenti il Consiglio di amministrazione, scelti ai sensi dell'art. 23, comma 1, sono nominati con decreto del rettore.
2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore quando questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto.

Capo II

Organi di controllo

Art. 26.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo sulla gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il Collegio e' composto da:
a) un presidente, scelto, nel rispetto della normativa vigente, tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato;
b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra propri dirigenti e funzionari.
3. I componenti il Collegio, di cui almeno due effettivi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, sono nominati dal rettore nel rispetto della normativa vigente. Non puo' essere conferito l'incarico di componente il Collegio a personale dipendente dell'Ateneo.
4. Il mandato dei componenti il Collegio dura quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.
5. Ai componenti il Collegio e' attribuita un'indennita' determinata dal Consiglio di amministrazione.
6. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Art. 27.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di ateneo e' un organo dotato di autonomia operativa ed e' composto da cinque membri e dalla rappresentanza degli studenti:
a) la rappresentanza degli studenti, pari al 15% del numero complessivo dei componenti, calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, eletta secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale;
b) quattro membri esterni all'Ateneo, scelti, eventualmente, anche in ambito non accademico, tra studiosi ed esperti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione;
c) il coordinatore individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo esperti nel campo della valutazione.
2. I membri di cui alle lettere b) e c) sono nominati dal rettore, sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.
3. Non possono far parte del Nucleo di valutazione il rettore, i prorettori, il direttore generale, i membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, i direttori di dipartimento ed i presidenti dei centri interdipartimentali.
4. I membri del Nucleo di valutazione di cui al comma 1, lettere b) e c), durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per piu' di una volta consecutivamente. Il mandato dei componenti di cui al comma 1, lettera a), dura due anni ed e' rinnovabile per una sola volta.
5. L'organo ha per obiettivo il buon governo dell'Ateneo ed, a tal fine, esercita, attraverso la valutazione, la funzione di:
a) verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 52;
b) verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti;
c) valutazione degli interventi di sostegno al diritto allo studio;
d) verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
e) verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
6. Il Nucleo esercita, altresi', in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
7. Nella verifica dell'attivita' didattica e di ricerca, il Nucleo di valutazione tiene conto del livello e della qualita' dell'internazionalizzazione.
8. Esercita altresi' tutti gli altri compiti specificamente assegnatigli dalla legge, da provvedimenti ministeriali o dal provvedimento rettorale di costituzione.
9. Le analisi del Nucleo sono riferite periodicamente al rettore e da questi trasmesse al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione per le determinazioni di rispettiva competenza.
10. L'Ateneo assicura al Nucleo il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Capo III

Organi consultivi e di garanzia

Art. 28.

Presidio della qualita'

1. L'Orientale, al fine di assicurare qualita' al suo sistema, si avvale di un Presidio della qualita'.
Il Presidio organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita'. Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualita' delle attivita' formative e di ricerca.
2. La composizione, le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Presidio sono stabilite con regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
3. Gli uffici dell'Amministrazione, ognuno per quanto di propria competenza, supportano le attivita' del Presidio.

Art. 29.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo garante della autonoma partecipazione degli studenti, iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca, alla vita dell'Ateneo.
2. Il Consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di:
a) attivita' e servizi didattici;
b) diritto allo studio;
c) attivita' formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.
3. Il Consiglio sottopone al Consiglio di amministrazione il regolamento per l'accesso degli studenti ai mezzi e alle strutture dell'Ateneo.
4. Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli studenti relativi alle materie su indicate non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate sul punto.
5. Il presidente del Consiglio degli studenti, o suo delegato, e' a disposizione degli studenti per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze.
6. Il Consiglio e' composto da venti membri eletti tra tutti gli studenti dell'Universita'. In ogni caso, esso si intende validamente costituito ove risultino eletti almeno quindici componenti.
7. Il Consiglio e' costituito con decreto del rettore e dura in carica due anni. Al proprio interno elegge un presidente.
8. Il Consiglio ha il dovere di vigilare sul rispetto dello statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari.
9. L'attivita' del Consiglio e' disciplinata da un apposito regolamento approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimita' da parte del Consiglio di amministrazione, ed emanato dal rettore, sentito il Senato accademico.
10. L'Ateneo garantisce al Consiglio degli studenti uno spazio idoneo, in uno degli immobili dell'Ateneo, da adibire esclusivamente alle riunioni del Consiglio, alle relative attivita' di informazione ed assistenza necessarie all'espletamento dei suoi compiti.
11. Il Consiglio, integrato dai rappresentanti degli studenti presenti negli organi collegiali di governo, nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio didattico della struttura di raccordo di cui all'art. 51 e nei consigli di dipartimento elegge, nel proprio seno, la rappresentanza studentesca di cui all'art. 19, comma 2, lettera d) del presente statuto che concorre alla elezione del rettore.
12. L'elezione nel Consiglio degli studenti non e' incompatibile con quella in altri organi collegiali previsti dal presente statuto.

Art. 30.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG

1. E' istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (CUG), in sostituzione del Comitato per le pari opportunita' e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
2. Il CUG assume tutte le funzioni gia' attribuite ai comitati di cui al comma 1. Il CUG promuove la cultura delle pari opportunita' ed il rispetto della dignita' della persona nell'ambito lavorativo.
Promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita', vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere, assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dalla legge, dai contratti collettivi e da altre disposizioni.
3. Il CUG ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, individuati dal rettore tra il personale docente e dal direttore generale tra il personale tecnico amministrativo. I componenti del CUG restano in carica quattro anni. L'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
4. Il CUG puo' operare ove sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti.
5. Il CUG e' nominato con atto del direttore generale. Con il medesimo atto e' individuato, tra i rappresentanti dell'Amministrazione, il presidente del CUG.
6. Le ulteriori disposizioni inerenti alla composizione del CUG ed ai requisiti dei componenti sono dettate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nel rispetto della normativa vigente.
7. Il CUG, entro sessanta giorni dalla sua costituzione adotta un regolamento per la disciplina delle modalita' di funzionamento dello stesso.
8. Il CUG redige, con cadenza annuale una dettagliata relazione sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente. La relazione inerente l'attuazione dei principi di parita', pari opportunita', benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e' trasmessa al rettore e al direttore generale.

Art. 31.

Collegio di disciplina - Istituzione e attribuzioni

1. E' istituito presso l'Ateneo il Collegio di disciplina, con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori. Il Collegio esprime, altresi', parere vincolante sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 32.

Collegio di disciplina - composizione

1. Il Collegio e' composto da cinque componenti effettivi, di cui tre professori ordinari in regime di tempo pieno, un professore associato in regime di tempo pieno ed un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; esso opera nelle seguenti composizioni:
a) tre professori ordinari, in caso di procedimenti attivati nei confronti di professori ordinari;
b) due professori ordinari ed un professore associato, in caso di procedimenti attivati nei confronti di professori associati;
c) un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore, in caso di procedimenti attivati nei confronti di ricercatori.
2. I componenti sono designati dal rettore, sentito il Senato accademico.
3. Il Collegio e' presieduto da uno dei professori ordinari di cui al comma 1, designato ai sensi del comma 2.
4. Il Collegio dura in carica tre anni e il mandato non e' rinnovabile.
5. Con le stesse modalita' di cui al comma 2 sono scelti tre componenti supplenti, di cui un professore ordinario in regime di tempo pieno, un professore associato in regime di tempo pieno ed un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; essi operano in conformita' a quanto stabilito dallo specifico regolamento per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori.
6. La carica di componente, effettivo o supplente, del Collegio di disciplina e' incompatibile con la qualita' di componente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.
7. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

Art. 33.

Procedimento disciplinare

1. Lo svolgimento del procedimento disciplinare e' regolato dalle norme vigenti e dal regolamento per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lettera g), il Consiglio di amministrazione, nella composizione di cui all'art. 24, comma 2, lettera p), infligge la sanzione disciplinare ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

Capo IV

Organi di gestione

Art. 34.

Il direttore generale

1. Il direttore generale e' l'Organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal rettore e dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo, nonche' dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione.

Art. 35.

Comitato per lo sport universitario

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, il Comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive dei componenti la comunita' universitaria.
2. Il Comitato:
a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita' sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;
b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;
c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attivita' sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attivita' agonistica;
d) propone al Consiglio di amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva;
e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;
f) redige una relazione annuale sull'attivita' svolta e la trasmette al Consiglio di amministrazione.
3. Il Comitato e' composto:
a) dal rettore, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale;
c) da due rappresentanti degli studenti;
d) dal direttore generale, o da un suo delegato, con funzioni anche di segretario.
4. Il Comitato dura in carica un biennio accademico.
5. Alle attivita' del Comitato per lo sport, di cui al presente articolo, si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo quanto previsto dalle leggi, e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 36.

Principi fondamentali

1. L'Universita' informa l'attivita' amministrativa ai principi di imparzialita', semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e accessibilita' delle informazioni relative all'Ateneo.

Art. 37.

Funzioni di indirizzo e attivita' di gestione

1. Il rettore ed il Consiglio di amministrazione esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo e strategico, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Al direttore generale ed ai dirigenti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 38.

Il direttore generale - Funzioni

1. Al direttore generale, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 37 comma 1, e' attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.
2. Nell'ambito delle sue attribuzioni il direttore generale:
a) formula proposte ed esprime pareri al rettore nelle materie di sua competenza;
b) propone la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo e la sua articolazione anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione triennale di cui all'art. 24, comma 2, lettera c);
c) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli organi di governo e attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire assegnando le risorse umane, finanziarie e materiali;
d) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;
e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, sottoscrivendo i relativi atti negoziali e conferisce deleghe ai dirigenti in relazione agli incarichi ad essi attribuiti;
f) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.
3. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Il direttore generale presenta annualmente agli organi di Governo una relazione sull'attivita' svolta, anche con riferimento ai dirigenti ed alle strutture dipendenti.
5. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico a tempo determinato ha durata non superiore ai quattro anni ed e' rinnovabile. Il trattamento economico e' determinato in applicazione del decreto ministeriale in tale materia. In caso di conferimento dell'incarico ad un pubblico dipendente lo stesso deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

Art. 39.

I dirigenti

1. I dirigenti coadiuvano il direttore generale nell'attuazione degli indirizzi di cui all'art. 37, comma 1.
2. In tale ambito:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale;
b) curano i progetti e le gestioni ad essi assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, sulla base delle deleghe conferite dal direttore generale;
c) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) concorrono alla proposta della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo e della sua articolazione, per le strutture alle quali sono preposti, anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione triennale di cui all'art. 24, comma 2, lettera c);
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
3. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti.

Art. 40.

Personale amministrativo e tecnico

1. Il personale amministrativo e tecnico dell'Universita' ha diritto ad una collocazione funzionale che riconosca e valorizzi le professionalita' specifiche.
2. Il personale amministrativo e tecnico partecipa agli organi dell'Universita' nei casi e nei modi previsti dal presente statuto.
3. L'Universita' riconosce il valore dell'adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione istituzionale, organizzativa e normativa, nell'ambito delle disposizioni legislative che riguardano tale materia.

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I

Strutture didattiche e scientifiche

Art. 41.

Nozione

1. Le strutture didattiche e scientifiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono:
a) i dipartimenti;
b) la struttura di raccordo di cui all'art. 51;
c) i collegi di area didattica;
d) i corsi di laurea, laurea magistrale;
e) i corsi e le scuole di dottorato di ricerca.

Art. 42.

I dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento della didattica, della ricerca e della terza missione.
2. I dipartimenti riuniscono settori di ricerca omogenei e culturalmente coerenti.
3. I dipartimenti hanno autonomia scientifica e in essi si svolgono di norma tutte le attivita' di ricerca dell'Ateneo, comprese quelle svolte sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto dei regolamenti di ateneo.
4. I professori e ricercatori optano per uno dei dipartimenti coerentemente con il settore cui la loro disciplina afferisce. Sull'opzione delibera il Consiglio di amministrazione, sentito il dipartimento interessato.
5. Afferiscono ai dipartimenti gli assegnisti di ricerca. Fatto salvo quanto disposto, ai fini della partecipazione alle adunanze del Consiglio di dipartimento, dall'art. 48, comma 2, fanno riferimento ai dipartimenti i professori a contratto i cui insegnamenti siano riferibili a settori disciplinari pertinenti ai dipartimenti stessi. Ne fanno, altresi', parte professori e ricercatori ospitati temporaneamente.
6. I dipartimenti hanno autonomia amministrativa e gestionale secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Senato accademico e dei principi contabili relativi al Bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
7. I dipartimenti possono stabilire, previa delibera del Senato accademico, rapporti di collaborazione scientifico-didattici con strutture omologhe di altri atenei.
8. Ai dipartimenti e' assegnato il personale tecnico, amministrativo e ausiliario necessario per il loro funzionamento.
9. Per l'espletamento dell'attivita' amministrativo-contabile i dipartimenti sono dotati di uffici.
10. I dipartimenti:
a) disciplinano, coordinano ed assicurano la funzionalita' delle attivita' di ricerca; garantiscono l'efficacia, il buon rendimento e la produttivita' nell'impiego delle risorse, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di concorrere ai finanziamenti per la ricerca;
b) garantiscono a tutti gli afferenti l'accesso, in base al merito e secondo i regolamenti vigenti, alle risorse per la ricerca attribuite dall'Ateneo;
c) coordinano, in collegamento con la struttura di raccordo di cui all'art. 51, l'attivita' didattica dei corsi di studio che ad essi sono attribuiti dal Senato accademico;
d) coordinano i corsi di dottorato di ricerca che afferiscono a ciascun dipartimento o alle rispettive scuole di dottorato, e le scuole di specializzazione;
e) possono coordinare i master universitari, i corsi di perfezionamento e ogni altra attivita' che si svolga nell'ambito della formazione;
f) promuovono le azioni di internazionalizzazione delle attivita' di ricerca e della formazione;
g) svolgono attivita' di consulenza su contratti e convenzioni con soggetti esterni;
h) formulano proposte sulle modifiche dello statuto, sul regolamento didattico di ateneo e sulle relative modifiche;
i) formulano richieste di spazi al Consiglio di amministrazione;
j) sottopongono al rettore proposte in merito alla programmazione triennale di ateneo in materia di ricerca e di didattica, comprensive dei fabbisogni di personale;
k) sottopongono al Consiglio di amministrazione le richieste di posti di professore e ricercatore, nell'ambito delle disponibilita' previste dalla programmazione triennale del personale di ateneo, ivi incluse le proposte di attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia e delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori;
l) sottopongono al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, la proposta di chiamata dei docenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata dei professori di prima fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
m) deliberano sull'attribuzione di borse di studio, assegni di ricerca e sulle altre risorse assegnate dall'Ateneo o da altri enti;
n) formulano i propri programmi di sviluppo della ricerca e della didattica e predispongono il piano annuale delle ricerche;
o) esprimono parere sul regolamento per l' amministrazione, la finanza e la contabilita' ai sensi della legge n. 168/1989.
11. I dipartimenti disciplinano il loro funzionamento mediante l'adozione di apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione.

Art. 43.

Istituzione, modifica e soppressione dei dipartimenti

1. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei dipartimenti sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico.
2. La proposta di istituzione contiene:
a) l'elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono;
b) gli obiettivi scientifici e il progetto didattico;
c) il piano delle risorse necessarie.
3. Per la istituzione di nuovi dipartimenti e' necessario un numero minimo di quarantacinque professori e ricercatori.
4. Per i dipartimenti che si riducano a meno di trentacinque professori e ricercatori sono attivate le procedure di scioglimento che devono concludersi entro la fine dell'anno finanziario in cui e' stata rilevata la riduzione.

Art. 44.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore;
b) la giunta;
c) il consiglio.

Art. 45.

Il direttore

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la giunta, ne decide l'ordine del giorno e ne rende esecutive le deliberazioni; cura l'organizzazione e la vigilanza delle attivita' che fanno capo al Dipartimento; adotta provvedimenti urgenti da ratificare successivamente in Consiglio; partecipa al Senato accademico, se ne fa parte, e alla struttura di raccordo di cui all'art. 51; svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dalle norme vigenti.
2. Il direttore del dipartimento predispone gli atti contabili previsionali e di rendicontazione, presentandoli al Consiglio accompagnati da apposita relazione illustrativa.
3. Il direttore, all'atto del suo insediamento, designa tra i professori a tempo pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, fatta eccezione per la partecipazione alle adunanze del Senato accademico, se ne fa parte.
4. Il direttore di dipartimento che sia membro del Senato accademico, ove non partecipi a quattro sedute consecutive dell'organo collegiale, decade oltre che dalla partecipazione al Senato accademico anche dalla carica di direttore di dipartimento.

Art. 46.

Elezioni del direttore

1. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di dipartimento.
2. Le elezioni sono indette, secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale di ateneo, dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento, che provvede ad acquisire le candidature per la carica. La riunione del Consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore e' convocata dal decano almeno due mesi prima della scadenza ed e' presieduta dal decano stesso.
3. Puo' essere eletto direttore solo un professore che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno e la cui permanenza in ruolo ricopra l'intero mandato.
4. In caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore e' esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo e', altresi', esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
5. L'elezione e' valida se vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di dipartimento. Essa avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; in caso di mancata elezione nella prima votazione, nelle successive votazioni e' eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. A parita' di voti risulta eletto il piu' anziano per immissione nel ruolo di appartenenza.
6. Il direttore e' nominato dal rettore con decreto.
7. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato non puo' essere immediatamente rinnovato.
8. Il direttore percepisce un'indennita' determinata dal Consiglio di amministrazione e puo' ottenere a richiesta una diminuzione delle attivita' didattiche.

Art. 47.

Giunta di dipartimento

1. La giunta e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore e svolge eventualmente anche funzioni delegate dal Consiglio e previste dai regolamenti di ateneo.
2. La giunta, oltre che dal direttore che la presiede, e' formata da un numero di componenti non inferiore a sette o non superiore a dieci con una rappresentanza paritetica di professori ordinari, professori associati, ricercatori, e con un rappresentante del personale tecnico e amministrativo. Ai lavori della giunta sulle questioni didattiche partecipano i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.
3. In occasione della designazione dei coordinatori di corso di studio nel Consiglio didattico di cui all'art. 51, comma 3, lettera c), la giunta opera in composizione integrata con i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.
4. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del direttore.
5. Partecipa alle riunioni della giunta un funzionario amministrativo che svolge funzioni di segretario verbalizzante.
6. I membri elettivi della giunta durano in carica quattro anni e il loro mandato e' rinnovabile una sola volta consecutivamente.
7. Il vice-direttore partecipa alla giunta con voto consultivo ove non sostituisca il direttore e qualora non sia membro della giunta.
8. Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga la maggioranza dei componenti la giunta. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza.

Art. 48.

Consiglio di dipartimento - Composizione

1. Il Consiglio di dipartimento e' composto dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo assegnati al dipartimento, da due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, da un rappresentante dei dottorandi di ricerca e da un rappresentante degli assegnisti. Partecipa un funzionario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio e' regolata dalla legge.
2. Partecipano alle adunanze del Consiglio di dipartimento, con voto consultivo, tutti gli assegnisti. Per gli aspetti attinenti alla didattica, partecipano, altresi', con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di dipartimento individuato in base all'afferenza del corso di studio, i professori a contratto e gli affidatari di insegnamenti ufficiali.
3. Il regolamento elettorale determina le modalita' di elezione e la durata della carica dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti.

Art. 49.

Consiglio di dipartimento - Funzioni

1. Il Consiglio di dipartimento:
a) indirizza e coordina l'insieme delle attivita' di ricerca e didattiche, ne verifica l'efficienza e la funzionalita' anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;
b) propone al Senato accademico, sentita la struttura di raccordo di cui all'art. 51, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e l'eventuale disattivazione o soppressione di corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
c) propone al Senato accademico l'istituzione, l'attivazione, la modifica e l'eventuale disattivazione o soppressione di corsi di studio post-laurea, di master, di scuole di specializzazione, di dottorati di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
d) esprime pareri sui regolamenti di ateneo e ne propone al Senato accademico le eventuali modifiche;
e) delibera il regolamento di dipartimento, sentiti gli organi interessati;
f) determina, nel rispetto della liberta' di insegnamento e sentiti l'interessato e la struttura di raccordo di cui all'art. 51, il carico didattico e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio;
g) delibera l'utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione del Dipartimento;
h) delibera le richieste di posti di professore e ricercatore, ai sensi dell'art. 42, comma 10, lettera k);
i) autorizza, su domanda dell'interessato e sentita la struttura di raccordo di cui all'art. 51, la fruizione di periodi dedicati esclusivamente all'attivita' di ricerca e concede il nulla osta relativo alle richieste dei docenti per esercitare attivita' didattica presso altre universita';
j) delibera in merito agli atti contabili previsionali e di rendicontazione predisposti dal direttore;
k) designa i docenti componenti la Commissione paritetica docenti-studenti e di ogni altra commissione per la quale e' richiesta la designazione di uno o piu' componenti da parte del Dipartimento.
2. Per tutte le questioni riguardanti le funzioni e le attivita' del personale docente ed, in particolare, per quanto previsto al comma 1, lettere g) ed h) il Consiglio di dipartimento delibera in composizione ristretta, con la partecipazione esclusiva di professori e ricercatori di ruolo.
3. Il Consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalla normativa vigente.

Art. 50.

Consiglio di dipartimento - Modalita' di funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del direttore da inviarsi tempestivamente mediante e-mail con indicazione completa dell'ordine del giorno.
2. Il Consiglio e' convocato dal direttore quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
3. Per la validita' delle sedute ordinarie e' necessario che intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che sono in congedo per la durata dell'anno accademico, coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza e le figure di cui al precedente art. 48, comma 2.
4. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta salvo sia diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto.

Art. 51.

Struttura di raccordo - Istituzione

1. Considerata la dimensione dell'Ateneo e la specifica tipologia scientifico-disciplinare, e' istituita una struttura di raccordo tra i dipartimenti, denominata Polo didattico di ateneo (PDA).
2. Il presidente del Polo didattico e' il pro-rettore alla didattica.
3. Organo deliberante del Polo didattico e' il Consiglio didattico, composto da:
a) il presidente;
b) i direttori di dipartimento;
c) un coordinatore di corso di laurea e uno di corso di laurea magistrale, per ciascun dipartimento, individuati da ciascuna giunta di dipartimento nella composizione integrata prevista dall'art. 47, comma 3;
d) un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento, eletto secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale, il cui mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta.
In ogni caso la componente di cui alla lettera c) non puo' complessivamente superare la misura del 10% dei componenti dei consigli di dipartimento. La rappresentanza degli studenti e', comunque, assicurata in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti, calcolata con il criterio dell'arrotondamento aritmetico.
4. L'organizzazione e il funzionamento sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.
5. Il Polo didattico:
a) svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche;
b) puo' formulare proposte e esprime parere ai dipartimenti sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di corsi di studio;
c) cura la gestione dei servizi comuni alla didattica;
d) esercita tutte le altre funzioni che gli saranno attribuite con il regolamento di cui al comma 4.
6. Per il suo funzionamento il Polo didattico di ateneo e' dotato di una struttura amministrativa.

Art. 52.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel polo didattico di ateneo e' istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. La Commissione paritetica e' composta da docenti e studenti in pari misura ed e' costituita per ogni componente da un numero pari al numero dei dipartimenti. La componente dei docenti in seno alla Commissione paritetica e' designata dai consigli di dipartimento, mentre quella degli studenti e' costituita dagli studenti eletti nel Consiglio didattico.
3. La Commissione paritetica:
a) svolge attivita' di monitoraggio, anche mediante l'individuazione di appositi indicatori, dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) formula pareri sulla istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
c) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la liberta' d'insegnamento garantita ai singoli docenti;
d) redige una relazione periodica sulla didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che viene trasmessa al Consiglio didattico e al Nucleo di valutazione;
e) segnala le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attivita' didattiche.
4. Le attivita' della Commissione paritetica sono disciplinate con apposito regolamento dalla stessa adottato ed emanato con decreto del rettore.

Art. 53.

Corsi di studio

1. Ciascun corso e' affidato, di regola, alla responsabilita' di un dipartimento, con deliberazione del Senato accademico.
2. Il Consiglio del corso di studio e' composto da tutti i docenti afferenti al corso stesso e da una rappresentanza degli studenti, eletta secondo quanto previsto nel regolamento elettorale.
3. Il Consiglio elegge nel proprio seno un coordinatore del corso tra i professori di ruolo, che dura in carica tre anni.
4. Due o piu' corsi di studio possono organizzarsi in collegi di area didattica. Il presidente del Collegio e' eletto tra i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Collegio stesso.
5. Compiti e modalita' di funzionamento dei corsi di studio e dei collegi sono definiti da apposito regolamento.

Art. 54.

Corsi di master di primo e secondo livello

1. Le modalita' di organizzazione e funzionamento dei corsi di master di primo e secondo livello nonche' la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di ateneo.

Art. 55.

Corsi e scuole di dottorato

1. I corsi di dottorato sono di norma istituiti e attivati su proposta, anche congiunta, dei dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, e nel rispetto della normativa vigente, con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire quindi, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca e attivita' professionali di alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato sono gestiti dai dipartimenti o, ove istituita, dalla scuola di dottorato attivata, di norma, in ciascun dipartimento.
3. Per ogni altra norma volta a regolarne la struttura e il funzionamento, si fa riferimento all'apposito regolamento dei dottorati di ricerca dell'Ateneo.

Art. 56.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Esse svolgono la loro attivita' didattica, organizzativa e gestionale nel rispetto della legislazione vigente.
2. Esse si danno un regolamento, approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, che ne definisce le finalita', la struttura e le modalita' operative.

Art. 57.

Altri corsi

1. Le modalita' di organizzazione e funzionamento di corsi ulteriori che l'Ateneo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, e/o di specifiche disposizioni normative, promuove ed organizza nonche' la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di ateneo.

Capo II

Centri di ricerca e di elaborazione culturale

Art. 58.

Centri di ricerca interdipartimentali

1. Per le attivita' di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il Consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, previo parere obbligatorio del Senato accademico, puo' deliberare la costituzione temporanea di Centri interdipartimentali di ricerca senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo.

Art. 59.

Centri di ricerca interateneo

1. Per lo svolgimento di attivita' di ricerca sulla base di progetti di durata pluriennale, uno o piu' dipartimenti dell'Orientale possono istituire con uno o piu' dipartimenti di altri atenei centri di ricerca interateneo.
2. L'istituzione e l'attivazione dei centri di ricerca interateneo, proposta dai dipartimenti interessati, e' approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

Art. 60.

Centri di elaborazione culturale

1. L'Orientale promuove e favorisce la costituzione di centri di elaborazione culturale, di formazione e di consulenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con altre universita' italiane ed estere, nonche' con istituti di cultura ed enti pubblici nazionali ed esteri ed, in particolare, con quelli presenti sul territorio. La proposta di attivazione del Centro e' formulata dal Dipartimento e approvata dal Senato accademico. Ogni triennio il Centro presenta al Dipartimento e al Senato accademico, ai fini della valutazione, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta. In caso di valutazione negativa il Senato puo' deliberarne la soppressione.

Capo III

Centri di servizio e sistemi bibliotecario e museale di ateneo

Art. 61.

Centri di servizio

1. Onde favorire lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca e della didattica, nonche' per le proprie esigenze organizzative, mediante l'uso di dotazioni, l'Orientale puo' istituire centri di servizio di ateneo anche interdipartimentali.
2. I Centri di servizio, per l'esercizio delle proprie attivita', possono avere autonomia amministrativa e gestionale; possono avvalersi dell'apporto di studenti, dell'attivita' di collaboratori esterni e, sulla base di apposite convenzioni, delle prestazioni di soggetti pubblici o privati e possono svolgere anche attivita' per conto terzi e qualsiasi attivita' connessa con le finalita' proprie e con le dotazioni di cui dispongono.
3. L'attivita', i compiti, la composizione e il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico ed emanato dal rettore.

Art. 62.

Sistema bibliotecario di ateneo

1. E' istituito il Sistema bibliotecario di ateneo al quale afferiscono tutte le strutture bibliotecarie dell'Ateneo, la relativa attivita' ed il personale addetto.
2. Il Sistema bibliotecario e' responsabile della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario.
3. Il Sistema bibliotecario di ateneo e' dotato di autonomia amministrativa e gestionale esercitata ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. Il Sistema bibliotecario di ateneo si articola in sezioni, definite in base all'articolazione territoriale e/o tematica, ognuna funzionalmente organizzata per lo svolgimento dell'attivita' bibliotecaria ed i servizi all'utenza.
5. Le modalita' di funzionamento del Sistema bibliotecario di ateneo sono definite da apposito regolamento di ateneo.

Art. 63.

Sistema museale di ateneo

1. Il Sistema museale di ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'Ateneo.
2. Il Sistema museale di ateneo si articola nelle diverse strutture che ospitano tali beni e si avvale di una gestione unitaria che ne agevola e promuove la valenza didattica e scientifica nonche' la diffusione a vantaggio della societa'; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.
3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilita' scientifiche, direttive e gestionali del Sistema museale di ateneo sono definite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto, si intende per:
a) professori: i professori ordinari ed associati;
b) docenti: i professori ordinari, associati e i ricercatori;
c) ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato;
d) personale tecnico-amministrativo: tutto il personale dipendente che non svolge funzione docente nell'Universita', compresi i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua straniera nonche' l'area dirigenziale;
e) personale: il personale docente e quello tecnico amministrativo;
f) studenti: gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca, di master, scuole estive, scuole interateneo;
g) corsi di studio: i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale.

Art. 65.

Incompatibilita'

1. E' fatto divieto per i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione di:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
b) essere membri di altri organi dell'Universita', salvo che del Consiglio di dipartimento;
c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;
d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;
e) ricoprire la carica di rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
2. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Sono, quindi, da ritenersi cariche accademiche incompatibili con il regime a tempo definito della docenza le seguenti:
a) rettore;
b) componente del Consiglio di amministrazione nell'Ateneo nei cui ruoli e' inserito il docente a tempo definito;
c) componente del Senato accademico;
d) direttore di dipartimento.

Art. 66.

Elettorato passivo per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 67.

Riunione degli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali non sono pubbliche, salvo diversa determinazione assunta dall'organo stesso.

Art. 68.

Pareri

1. I pareri richiesti ai sensi del presente statuto agli organi universitari devono essere resi nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo che ha richiesto il parere puo' prescinderne, salvo che si tratti di questioni per le quali le norme specifiche di legge o di regolamento dispongano espressamente in modo diverso.

Art. 69.

Delibere degli organi collegiali

1. Per le delibere degli organi collegiali regolati dal presente statuto, in caso di parita' di voto, prevale il voto del presidente.

Art. 70.

Elezione e nomina dei rappresentanti negli organi collegiali

1. Le votazioni per le elezioni di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.
2. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche.
3. In caso di non validita' delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute; se le rappresentanze non elette costituiscono meno di 1/3 dei componenti l'organo, si procede alla ripetizione delle elezioni una sola volta. Ove anche tali elezioni risultino non valide per mancato raggiungimento del quorum, l'organo si intende comunque regolarmente costituito.

Art. 71.

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Senato accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche relative alla composizione e all'elettorato attivo e passivo degli organi universitari trovano applicazione alla scadenza degli organi in carica al momento dell' entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Art. 72.

Norme transitorie

1. Gli organi collegiali decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal presente statuto.
2. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1, dell'art. 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del presente statuto.
3. Il mandato del rettore, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 9, quinto periodo della legge n. 240/2010, e' prorogato di due anni accademici oltre la scadenza del mandato quadriennale e non e' rinnovabile.
4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale, sara' avviata la procedura per la costituzione del Senato accademico. La procedura per la costituzione del Consiglio di amministrazione deve essere avviata entro trenta giorni dalla costituzione del Senato accademico.
5. Nelle prime sedute utili del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono avviate le procedure per la costituzione del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione.
6. Le disposizioni dei vigenti regolamenti che si riferiscono al direttore amministrativo, fino alla revisione degli stessi, sono da intendersi riferite al direttore generale.
7. Gli organi dei dipartimenti costituiti a seguito della ridefinizione dell'assetto dipartimentale dell'Ateneo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 240/2010, restano in carica per la durata del mandato, integrati nella rispettiva composizione secondo quanto previsto dal presente statuto.
8. In prima applicazione, al fine di far coincidere la conclusione del mandato del Senato accademico con la fine dell'anno accademico, il mandato puo' avere durata inferiore a quattro anni.

Art. 73.

Monitoraggio

1. Su iniziativa del rettore o su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, l'applicazione dei principi e delle disposizioni del testo statutario puo' essere sottoposta a monitoraggio.

Art. 74.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche apportate al presente statuto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo modificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 
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