Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 gennaio 2017
Istituzione e funzionamento del Comitato tecnico scientifico della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 11).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, che attribuisce al Commissario straordinario il compito di definire i criteri di indirizzo, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione, per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico;
Visto l'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario per la definizione dei criteri di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del medesimo decreto-legge, si avvale di un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse rendersi necessaria, in numero non superiore alle quindici unita';
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016;
Considerata la necessita' di procedere all'istituzione del comitato tecnico-scientifico previsto dall'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 e 14 dicembre 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1

Istituzione del comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' composto da numero tredici esperti di comprovata esperienza in materia giuridica, di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali.
2. Il comitato tecnico-scientifico ha sede in Roma, con facolta' di riunirsi, ove necessario, presso la sede di Rieti della Struttura commissariale centrale.
3. Le funzioni di presidente vengono esercitate da uno dei suoi membri nominato con apposita deliberazione del comitato tecnico-scientifico.
4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il comitato tecnico-scientifico si avvale delle risorse strumentali messe a disposizione della Struttura commissariale.


 
Art. 2

Compiti del comitato tecnico-scientifico

1. Il commissario straordinario si avvale del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1 per la definizione dei criteri di indirizzo, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione, per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
2. Con apposita deliberazione il comitato tecnico-scientifico definisce i criteri e le modalita' di convocazione e di funzionamento, nonche', eventualmente, la sua articolazione interna.


 
Art. 3

Membri del comitato tecnico-scientifico

1. Sono nominati componenti del comitato tecnico-scientifico di cui al precedentemente art. 1, in considerazione dell'elevata professionalita' posseduta, nonche' della manifesta e specifica esperienza maturata in materia giuridica, di urbanistica, di ingegneria sismica, di tutela e valorizzazione dei beni culturali, con particolare riguardo ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria:
il prof. Alessandro Balducci, professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica presso il Politecnico di Milano e membro dell'unita' di missione «Casa Italia»;
il prof. Massimiliano Rinaldo Barchi, direttore del dipartimento di fisica e geologia dell'Universita' degli studi di Perugia;
il prof. Antonio Borri, professore ordinario di scienza delle costruzioni presso il dipartimento di ingegneria dell'Universita' degli studi di Perugia;
il prof. ing. Franco Braga, gia' professore ordinario di tecnica delle costruzioni e costruzioni in zona sismica presso il dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma «La Sapienza»;
la prof.ssa Marina D'Orsogna, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Universita' degli studi di Teramo;
il prof. Mauro Dolce, Direttore generale del Dipartimento della protezione civile;
il prof. Valter Fabietti, professore ordinario di urbanistica presso l'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara;
la prof.ssa Maria Cristina Forlani, professore ordinario di tecnologia dell'architettura presso l'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara;
il dott. Fausto Guzzetti, direttore dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche;
l'arch. Daniele Cesare Maria Iacovone, gia' direttore della Direzione regionale urbanistica e territorio della Regione Lazio;
il prof. Stefano Lenci, professore ordinario in scienza delle costruzioni presso il dipartimento di ingegneria civile, edile ed architettura dell'Universita' politecnica delle Marche;
l'arch. Gianluca Marcantonio, componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
l'ing. arch. Massimo Mariani, presidente eletto del consiglio direttivo dell'European Council of Civil Engineers;
la prof.ssa Marsella Maria Antonietta, professoressa associata di geomatica al dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale presso l'Universita' di Roma «La Sapienza»;
il prof. Massimo Sargolini, professore ordinario di urbanistica presso l'Universita' degli studi di Camerino.
2. Fermo il limite massimo previsto dall'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, il commissario straordinario puo', con apposita ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, nominare componenti del comitato tecnico-scientifico ulteriori e diversi da quelli individuati dal precedente comma 1.
3. Salvi i casi di revoca o di dimissioni, i componenti del comitato tecnico-scientifico durano in carica fino al 31 dicembre 2018 in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
4. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non e' prevista la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
5. Con apposita deliberazione del comitato tecnico-scientifico, approvata dal commissario straordinario, sono determinati, assumendo a riferimento la vigente disciplina prevista per i dirigenti pubblici statali ed entro il limite massimo annuo complessivo di € 30.000,00 riferito all'intero comitato tecnico-scientifico, i criteri per il rimborso delle spese documentate di trasferta a valere sulle risorse di cui all'art. 50, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016.


 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Struttura commissariale www.sisma2016.gov.it
Roma, 9 gennaio 2017

Il Commissario: Errani

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, foglio n. 93


 
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