Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 9 gennaio 2017 |
Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. (Ordinanza n. 12). |
|
|
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016; Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice commissari» e, in particolare: a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario straordinario il compito di adotta e gestire l'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto-legge, raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione; b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visto l'art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresi': a) al comma 2, che «i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1»; b) al comma 4, che «il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa»; Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura del 10 per cento, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento (comma 5); c) in relazione alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); d) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7); Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilisce un limite all'entita' del contributo pubblico che puo' essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attivita' tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato; Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalita', appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; b) qualificazione della percentuale del 10% indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, graduato in considerazione della diversa natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) individuazione di un contributo minimo, pari ad € 6.000,00, indipendentemente dall'importo dei lavori, in considerazione della necessita' di riconoscere al professionista incaricato un'adeguata remunerazione per la complessiva attivita' svolta anche in relazione agli interventi di modesta entita'; d) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entita' del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; Ravvisata l'opportunita' di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto della presente ordinanza e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo alla ricostruzione privata, dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, nella misura del 10 per cento, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; Ravvisata l'opportunita' di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, al fine di: a) disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell'attivita' prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2015; b) individuare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; c) elaborare uno schema di contratto - tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge e nella presenta ordinanza; d) prevedere l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato art. 34 di accettare il conferimento dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime carattere del sopra menzionato contratto - tipo; Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344; Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Capo del dipartimento della Protezione civile ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica; Ritenuto opportuno stabilire, con una successiva ordinanza: a) la disciplina analitica e di dettaglio dei contributi previsti dal commi 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, con riguardo a tutte le attivita' tecniche, indagini o prestazioni specialistiche relative alla ricostruzione pubblica; b) la soglia massima di assunzione degli incarichi afferenti le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, nonche' nel rispetto del decreto legislativo 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di rotazione degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza; Visto l'ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica; Visto lo schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante «i Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione»; Visto lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, allegato 1 al sopra citato schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica; Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» e, in particolare, gli articoli 1 e 6; Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5; Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3; Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale; Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - Vicecommissari nella cabina di coordinamento del 21 dicembre 2016; Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. 2. Le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e quelle contenute nella presente ordinanza si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge n. 189 del 2016.
|
| Allegato A Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.
Tra
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016
E
Il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali Il Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori
Il Consiglio nazionale ingegneri
Il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati
Il Consiglio nazionale dei geologi Il Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati
Il Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati
Il Consiglio nazionale dei chimici
Il Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari
riuniti nella Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e di seguito denominati per brevita' come «i Consigli nazionali» L'anno ............., il giorno ............. del mese di ............, presso la sede del Commissario straordinario per la per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19: il sig. Vasco Errani, Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 l'ing. Armando Zambrano, Coordinatore della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica; il dottore agronomo Andrea Sisti, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali; l'arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori; l'ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio nazionale ingegneri; il geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati; il geologo Francesco Peduto, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi; il Perito Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati; il chimico Nausicaa Orlandi, Presidente del Consiglio nazionale dei chimici; il tecnologo alimentare Carla Brienza, Presidente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari; i quali intervengono in rappresentanza di tutti gli ordini e collegi professionali aderenti alla Rete nazionale delle professioni. Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 (d'ora in poi, solo decreto-legge n. 189 del 2016); Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice commissari» e, in particolare: a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario straordinario il compito di adotta e gestire l'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto-legge, raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione; b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visto l'art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresi': a) al comma 2, che «i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1»; b) al comma 4, che «il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa»; Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10 per cento, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento (comma 5); c) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7); Rilevato che i criteri previsti dal sopra menzionato art. 34 possono essere raggruppati in due macro-categorie: 1) criteri per la qualificazione dei professionisti ai fini dell'iscrizione all'Elenco speciali; 2) criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi. Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilisce un limite all'entita' del contributo pubblico che puo' essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attivita' tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato; Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione sia delle opere pubbliche e beni culturali che degli privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalita', appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; b) qualificazione della percentuale del 10% indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, ed individuazione di un contributo minimo al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entita' del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; Ravvisata l'opportunita' di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto dell'emananda ordinanza commissariale e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, nella misura del 10 per cento, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; Ravvisata l'opportunita' di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e con tutti i Presidenti degli ordini e collegi professionali aderenti alla Rete: a) al fine di disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell'attivita' prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2015; b) al fine di individuare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; c) al fine di elaborare uno schema di contratto - tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge e nella presenta ordinanza; d) al fine di prevedere l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato art. 34 di accettare il conferimento dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime caratteristiche del sopra menzionato contratto - tipo; Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344; Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica; Visto l'ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica; Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3; Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, del 7 dicembre 2016.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1. Premesse
§1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.
Art. 2. Oggetto
§1. Il presente protocollo d'intesa ha come oggetto la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema di contratto tipo, il censimento dei danni e l'istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.
Art. 3. Censimento dei danni
§1. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi molto contenuti della verifica di agibilita' degli edifici che la Dicomac intende effettuare con la procedura FAST e sulla base di specifici protocolli d'intesa da definire con il Dipartimento della Protezione civile e le regioni. §2. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica assicura altresi' l'adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l'esito delle FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari. §3. Gli ordini professionali organizzano, a propria cura e spese, con l'ausilio del Dipartimento nazionale della protezione civile e delle regioni corsi di aggiornamento sulla corretta compilazione delle schede AeDES. §4. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica concorda sul limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l'ordinanza n. 10 del 2016, in numero di 30 per ogni professionista individuale.
Art. 4. Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016
§1. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Commissario convengono sulla necessita' della costituzione di un Osservatorio nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull'attivita' dei professionisti. §2. L'Osservatorio e' composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica. §3. L'Osservatorio propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, secondo modalita' e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica. §4. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica si obbliga a comunicare, con cadenza trimestrale, le sanzioni disciplinari comminate dagli ordini professionali nei confronti dei professionisti al fine dell'aggiornamento dell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Art. 5. Criteri e requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti abilitati all'Elenco speciale
§1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritto all'albo professionale; b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o piu' grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco; c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie; d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento; f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali; g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero. Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; societa' tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie; h) requisiti di affidabilita' e di professionalita', adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attivita' che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attivita'; i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. §2. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) del precedente paragrafo §1 il professionista e' automaticamente cancellato dall'elenco speciale.
Art. 6. Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi
§1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, esaminata la proposta formulata dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, stabilisce che: a) e' vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro venticinquemilioni; b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista puo' assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta. §2. I limiti massimi previsti dal precedente paragrafo §1, sono aumentati: a) nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, societa' tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico - professionali (c.d. societa', associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare); b) nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, societa' tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico - professionali (c.d. societa', associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni; c) nella misura del 30% in caso di professionisti associati, societa' tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o piu' ambiti o settori tecnici - professionali (c.d. societa', associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare); d) nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, societa' tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o piu' ambiti o settori tecnici - professionali (c.d. societa', associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni. §3. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di contratto tipo, che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi. §4. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2 viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto, ancorche' appartenente ad un'associazione, ad una societa' di professionisti o di raggruppamento di imprese. In caso di incremento derivante dalla sussistenza delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del precedente comma 2, l'aumento e' riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attivita' professionale effettuata dal giovane professionista. §5. L'inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti paragrafi §1 e§2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §3 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34. §6. Con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, motivato da esigenze organizzativa professionale, puo' essere autorizzata, su istanza documentata del professionista iscritto ovvero che intenda iscriversi nell'elenco speciale, l'assunzione di incarichi, anche oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, in presenza di comprovati requisiti di affidabilita' e di professionalita', adeguati e proporzionati anche dal punto di vista organizzativo. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2. §7. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica precisa che l'inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico.
Art. 7. Disciplina delle spese tecniche
§1. Il Commissario straordinario intende stabilire: a) un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189; b) un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attivita' effettuata dai professionisti. §2. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere: a) progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES; b) direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilita', liquidazioni ed assistenza al collaudo; c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori; d) collaudo strutturale. §3. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari compresivi delle spese) e' riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attivita' ed agli importi dei lavori descritti nel successivo art. 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. §4. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni. §5. Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche e ricomprese all'interno dei costi degli interventi ammissibili, le «indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione», le «prove di laboratorio connesse». §6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali: fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00; fino all'1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull' importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000; fino all'0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00; fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.
Art. 8. Contributo per le spese tecniche
§1. La percentuale indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 pari al 10% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario straordinario ed e' differenziata, come di seguito descritto, sulla base: a) della tipologia delle attivita'; b) all'importo dei lavori. §2. Per la delocalizzazione delle attivita' economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta essere pari al 5%, senza articolazione in base all'importo dei lavori. §3. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione delle attivita' economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all'importo dei lavori, e' la seguente:
+-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |fino a € 500.000,00 | 9%| +-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 500.000,00 | | |fino a € 1.000.000,00 | 8%| +-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 1.000.000,00 | | |fino a € 2.000.000,00 | 7% | +-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |eccedenti a € | | |2.000.000,00 | 6,5%| +-------------------------+---------+
§4. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, e' la seguente:
+-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |fino a € 150.000,00 | 10%| +-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 150.000,00 | | |fino a € 500.000,00 | 9,5%| +-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 500.000,00 | | |fino a € 1.000.000,00 | 9%| +-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 1.000.000,00 | | |fino a € 2.000.000,00 | 8,5%| +-------------------------+---------+ |per lavori con importi | | |eccedenti a € | | |2.000.000,00 | 8%| +-------------------------+---------+
§5 Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall'importo dei lavori, e' comunque non inferiore ad € 6.000,00. §6. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione previsti per i precedenti paragrafi §3 e §4, la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall'importo dei lavori, e' la seguente:
+---------------------------------+-------+ |a) progetto di opere | | |architettoniche, strutturali, | | |impiantistiche ed altre (se | | |necessari): | 54%| +---------------------------------+-------+ |b) direzione dei lavori: | 33%| +---------------------------------+-------+ |c) coordinamento della sicurezza | | |nei cantieri: | 9%| +---------------------------------+-------+ |d) collaudo strutturale: | 4%| +---------------------------------+-------+ Art. 9. Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche
§1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, e' riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni: a) per la relazione geologica, comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo e' riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:
+-------------------------+-----------+ |per lavori con importi | | |fino a € 500.000,00 | 1,2% | +-------------------------+-----------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 500.000,00 | | |fino a € 1.000.000,00 | 1%| +-------------------------+-----------+ |per lavori con importi | | |eccedenti € 1.000.000,00 | | |fino a € 2.000.000,00 | 0,7%| +-------------------------+-----------+ |per lavori con importi | | |eccedenti a € | | |2.000.000,00 | 0,5%| +-------------------------+-----------+
Il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche e' stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00. b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attivita' tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo e' riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,2%; relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%; restituzione rilievo geometrico su supporto informatico fino all'0,5%; rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004 fino all'0,7%; §2. Qualora vengano effettuate piu' prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo e' riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento. §3. E' ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori. §4. Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo e' necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall'esecutore delle prestazioni.
Art. 10. Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo
§1. Il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica convengono sulla necessita' che tutte le attivita' professionali relative alla ricostruzione privata post-sisma 2016 sono obbligatoriamente assoggettate alla preventiva stipula del contratto tipo tra il committente, beneficiario del contributo, ed il professionista. §2. I principali contenuti del contratto tipo tra il committente ed il professionista risultano essere: a) il contratto relativo alle prestazioni professionali deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. La mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale; b) il professionista e' obbligato ad indicare nel contratto il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l'importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all'art. 6 comma 1 lett. a); c) il professionista e' obbligato ad assicurare la tracciabilita' di tutti i pagamenti relativi alla ricostruzione post-sisma 2016 con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attivita' e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori; d) i termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario straordinario: danni lievi, delocalizzazione attivita' comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario; e) tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi inferiori di consegna dei progetti a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze; f) la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilita' del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l'attivita' svolta; g) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell'importo delle spese tecniche riconosciute; h) il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, e' esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle percentuali massime stabilite negli artt. 8 e 9 del presente protocollo d'intesa. i) per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le parti determinano di comune accordo l'entita' del compenso professionale. §3. Il Commissario straordinario si obbliga a prevedere, dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice commissario o suo delegato, effettuato con la procedura della piattaforma tecnologica, a richiesta degli interessati, la liquidazione dell'80% del compenso relativo alle attivita' di progettazione. L'importo residuo verra' corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. §4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, e' fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.
Art. 11. Contratto tipo tra committente e professionista
§1. Le Parti danno atto di aver provveduto ad elaborare, sulla base dei criteri previsti nel precedente art. 10, lo schema tipo di contratto, costituente l'allegato n. 1 del protocollo d'intesa e che verra' recepito in un'apposita ordinanza emessa dal Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
Art. 12. Ratifica da parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali
§1. Il presente protocollo d'intesa sara' oggetto di ratifica da parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali aderenti alla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica.
Art. 13. Durata
§1. Il presente protocollo d'intesa e' efficace dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo. §2. Il presente protocollo d'intesa, redatto in numero 2 originali, consta di n. 10 pagine e viene sottoscritto con firma autografa. Letto, approvato e sottoscritto. sig. Vasco Errani, Commissario straordinario del Governo ing. Armando Zambrano, Coordinatore della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica il dottore agronomo Andrea Sisti, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali; l'arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori; l'ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio nazionale ingegneri; il geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati; il geologo Francesco Peduto, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi; il perito Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati; il chimico Nausicaa Orlandi, Presidente del Consiglio nazionale dei chimici; il tecnologo alimentare Carla Brienza, Presidente del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari;
|
| Allegato B Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Art. 2 Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica.
1. E' approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante «Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione». 2. Lo schema di protocollo d'intesa, di cui al precedente comma 1, costituente l'Allegato «A», e' parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Esso contiene: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10 per cento, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; d) la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell'attivita' prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; e) la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016. 3. Al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista, l'entita' del contributo, riconosciuto secondo i criteri stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell'Allegato «A» della presente ordinanza, e' di tipo «regressivo per scaglioni». Conseguentemente, la determinazione dell'importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita per ciascuno degli scaglioni individuati dagli articoli 8 e 9 del sopra menzionato Allegato «A».
|
| Art. 3 Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.
1. E' approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016. 2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l'Allegato «B», e' parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 3. Tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione alle attivita' disciplinate dal sopra menzionato decreto-legge e dalla presente ordinanza: a) non possono accettare incarichi, ne' svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformita' allo schema di contratto tipo allegato alla presente ordinanza; b) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti; c) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto non possono avvalersi, ne' direttamente, ne' indirettamente, dell'attivita' di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le societa' di professionisti, per le societa' di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall'art. 5, paragrafo §1, lettera G) dell'Allegato «A» alla presente ordinanza, dagli appartenenti all'associazione, alla societa', al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore. 4. L'inosservanza dei divieti previsti dal precedente terzo comma comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34.
|
| Art. 4
Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti
1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 i professionisti, rientranti in una delle categorie previste dall'art. 5, paragrafo §1, lettera G) dell'Allegato «A» alla presente ordinanza, in possesso dei requisiti ivi stabiliti.
|
| Art. 5
Modalita' di iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti
1. Il Commissario straordinario cura la formazione e l'aggiornamento dell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 mediante apposito avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, elaborato secondo i criteri generali ed i requisiti minimi previsti dal precedente art. 2. 2. La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la compilazione del modulo allegato all'avviso pubblico previsto dal precedente comma 1, inviato utilizzando l'apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l'invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica certificata, all'apposito indirizzo PEC del Commissario straordinario indicato nell'avviso pubblico.
|
| Art. 6
Gestione dell'Elenco speciale
1. Il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento periodico dei dati contenuti nell'Elenco speciale, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall'attivita' di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato. 2. Il Commissario straordinario rifiuta l'iscrizione nell'Elenco speciale: a) in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dal precedente art. 4 e dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) dell'allegato «A» alla presente ordinanza; b) nelle ipotesi previste dall'art. 5, paragrafo §2, dell'allegato «A» alla presente ordinanza; c) nelle ipotesi previste dall'art. 6, paragrafo §5, dell'allegato «A» alla presente ordinanza; d) nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016; e) nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016. 3. Il Commissario straordinario dispone la cancellazione dei professionisti iscritti nell'Elenco speciale: a) in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti previsti dal precedente art. 4 e dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) dell'allegato «A» alla presente ordinanza; b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente art. 3, comma 3; c) nelle ipotesi previste dall'art. 5, paragrafo §2, dell'allegato «A» alla presente ordinanza; d) nelle ipotesi previste dall'art. 6, paragrafo §5, dell'allegato «A» alla presente ordinanza; e) nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016; f) nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016. 4. In tutti i casi di rifiuto dell'iscrizione nell'Elenco speciale ovvero di cancellazione del professionista dall'Elenco speciale e' escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attivita' svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, ove gia' corrisposto in tutto o in parte, viene revocato. 5. Il Commissario straordinario dispone la non iscrizione nell'Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, nel caso di accertata incongruita' di piu' di tre schede AeDES.
|
| Art. 7 Modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.
1. All'art. 1, comma 2, lettera c) dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 e' apportata la seguente modifica: le parole «dotati di autonoma partita catastale» sono sostituite dalle seguenti «individuati con autonomi dati catastali». 2. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 e' apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza» sono soppresse. 3. Nelle more dell'istituzione della piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, l'invio a mezzo PEC delle comunicazioni previste dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, e' effettuato mediante il modulo costituente l'allegato «C» della presente ordinanza. 4. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, e' apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti «industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche». 5. Nell'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma 1-bis «Ai fini della presente ordinanza, si considera «attivita' produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche» anche lo svolgimento di attivita' di tipo libero - professionale in qualsiasi forma organizzata». 6. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, e' apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti «industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche». 7. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, e' apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti «cinquanta giorni». 8. I commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono cosi' modificati «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 422/2016 richiamata in premessa, possono essere incaricati della compilazione delle schede AeDES anche indipendentemente dall'attivita' progettuale. 1-bis. Qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato pubblicato l'avviso previsto dal secondo periodo del primo comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'incarico di cui al primo comma potra' essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'apposita ordinanza commissariale. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, e' escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attivita' svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove gia' corrisposto in tutto o in parte, viene revocato. 1 - ter. Qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato istituito l'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'incarico di cui al primo comma potra' essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso di adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' e di non aver commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, e' escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attivita' svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove gia' corrisposto in tutto o in parte, viene revocato. 2. Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilita' dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilita' sia gia' stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici speciali per la ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalita' del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi gia' finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali e' richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale gia' effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai presidenti delle regioni, in qualita' di Vice commissari, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
|
| Art. 8
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
|
| Art. 9
Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare urgente avvio alle operazione di completamento del censimento dei danni ed alle attivita' tecniche necessarie per l'effettuazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it). 2. Le disposizioni contenute nell'art. 7 hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere: a) con riguardo alle previsioni di cui al primo, al secondo ed al terzo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016; b) con riguardo alle previsioni di cui al quarto, al quinto, al sesto ed al settimo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016; c) con riguardo alle previsioni di cui all'ottavo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016. 3. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sui siti istituzionali della Regione Abruzzo, della Regione Lazio, della Regione Marche e della Regione Umbria, nonche' sui siti istituzionali dei Comuni indicati nell'art. 1, comma 1, del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Roma, 9 gennaio 2017
Il Commissario: Errani
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, foglio n. 94
|
|
|
|