Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 gennaio 2017
Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 13).


Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare:
l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
l'art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili e a uso produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
l'art. 5, comma 2, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte a gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
l'art. 5, comma 2, lettera c), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte ai danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
l'art. 2, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provveda a predisporre d'intesa con i vice Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionale che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale e' stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi suindicati, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalita' di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;
Vista l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016, con la quale sono state impartite, anche a integrazione di precedenti ordinanze di protezione civile, disposizioni per la immediata delocalizzazione temporanea di stalle, fienili e depositi distrutti o danneggiati al fine di salvaguardare l'integrita' degli animali ivi custoditi e per la concessione del relativo rimborso spese;
Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;
Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 189/2016, sono state impartite le disposizioni per l'immediata delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche e produttive ubicate in immobili distrutti o danneggiati e per il riconoscimento del relativo rimborso spese;
Vista l'ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale e' stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Considerato che, una volta adottate le prime misure urgenti per l'immediata attivazione delle misure suindicate, occorre dettare le prime disposizioni per il riconoscimento a regime dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili a uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, per i danni ai beni strumentali ed alle scorte e ai prodotti in giacenza e in corso di maturazione;
Ritenuto che a tanto puo' provvedersi con ordinanza commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l'attivita' dei soggetti che intendono avviare gli interventi suindicati e chiedere i relativi contributi, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei vice Commissari in sede di esame delle domande ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge;
Rilevato che e' in via di istituzione la piattaforma informatica che, ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, dovra' essere impiegata per il deposito delle domande di contributo e della relativa documentazione, nonche' per l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di competenza del Commissario straordinario e dei vice Commissari, e che, fino all'entrata a regime della detta piattaforma, la modalita' informatica da seguire per le attivita' suindicate e' l'utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC);
Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 21 dicembre 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono finalizzate a disciplinare gli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, nonche' le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attivita' economiche e produttive determinati dai medesimi eventi, nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di assicurare la ripresa delle attivita' produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici suindicati.
2. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ai sensi del successivo art. 6.
3. Possono beneficiare del contributo, secondo le modalita' definite nei successivi articoli 3, comma 5, e 4, i proprietari o conduttori di unita' immobiliari a uso produttivo ubicate negli edifici di cui al comma 2, nonche' i soggetti che abbiano acquisito tramite leasing le predette unita' immobiliari.
4. Possono infine beneficiare del contributo i proprietari ovvero i locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico, siano obbligati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria di unita' immobiliari ad uso abitativo che si trovino all'interno di un edificio principale a destinazione industriale o produttiva, limitatamente agli interventi sulle parti comuni dell'edificio.
5. Tutti i beneficiari devono possedere, al momento dell'evento sismico, i requisiti di ammissibilita' elencati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.


 
Allegato 1

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione cosi' come definite dall'art. 1 dell'Allegato 1 del regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014.
2. Esse devono possedere, alla data dell'evento sismico, i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;
b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
c) essere in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dal decreto-legge n. 189 del 2016 o da altre disposizioni vigenti;
d) assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
e) non essere inadempiente, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.
3. Per quanto riguarda i professionisti e i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l'attivita' svolta nonche' l'eventuale iscrizione all'ordine o collegio professionale. Nel caso di attivita' svolta in forma associata deve essere indicata la partita IVA e fornito l'elenco dei professionisti appartenenti all'associazione; quest'ultima deve comunque essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al precedente punto 2, sub c).
4. Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualita' di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la destinazione ad attivita' produttiva dell'immobile alla data del sisma.
5. Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole devono dimostrare la titolarita' di quote di produzione tali da coprire la capacita' produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioe' con quote sistematicamente inferiori alla capacita' produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalita' previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarita' di quota che copra la capacita' produttiva aziendale.
6. Sono ammessi a contributo gli interventi su edifici rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all'anagrafe delle aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano occupati da operai dell'azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati.
Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, l'edificio rurale puo' essere ammesso a contributo qualora sia dimostrato tramite la perizia asseverata:
a) che, alla data del sisma, l'impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o dedita a specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;
b) di avere alla data del sisma, o di avere avuto nei 24 mesi precedenti tenuto conto del ciclo economico, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;
c) che l'edificio era dotato di allacciamento ai pubblici servizi (acqua, energia elettrica) e che i consumi erano tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;
d) che l'edificio era idoneo ad accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda.
Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia costituita in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, la perizia asseverata deve attestare la sussistenza delle sole condizioni di cui alla lettera c) ed alla lettera d), limitatamente alla idoneita' ed alla dotazione di servizi, del periodo che precede.
Non hanno diritto ai contributi gli edifici rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.
7. Per la particolarita' del settore agricolo, con riguardo alla richiesta di contributi per interventi sui beni immobili danneggiati, si precisa quanto segue:
a) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 l'utilizzo produttivo in proprio si identifica con l'esercizio di impresa;
b) l'istanza e' presentata dall'impresa agricola qualora la proprieta' si identifica con l'impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario esercita l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
c) l'istanza e' presentata dalla proprieta' qualora il bene sia concesso in comodato d'uso, affitto o godimento a impresa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria;
d) l'istanza e' presentata dalla societa' qualora il bene sia conferito alla societa' stessa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria.
8. In ogni caso, per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata, come individuate dalle norme vigenti.
9. I requisiti di ammissibilita' indicati nel presente Allegato devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l'esclusione dall'accesso ai contributi.
10. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilita' indicati nel presente Allegato, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.


 
Allegato 2
Soglie di danno, gradi di vulnerabilita', livelli operativi e costi parametrici

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni
per l'accesso ai contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalita' dell'attivita' produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono concessi contributi per:
a) il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite;
b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari;
c) il ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016;
d) l'acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attivita' produttiva.
3. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il miglioramento sismico deve raggiungere un livello di sicurezza compreso tra il 60% e l'80% di quello previsto per le nuove costruzioni, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.
4. Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili, dai beni mobili strumentali e da scorte e prodotti e gli eventi sismici deve essere in ogni caso comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia tecnica asseverata o giurata, come specificato dal successivo art. 12 in relazione alle diverse tipologie di interventi.
5. Agli effetti della presente ordinanza, ferme restando le definizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016:
a) per «immobile ad uso produttivo» si intende l'edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche piu' unita' immobiliari al cui interno operano imprese operanti nei settori di cui all'art. 1, comma 2, utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi sismici;
b) per «beni mobili strumentali» si intendono i beni, ivi compresi macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
c) per «scorte» e «prodotti in corso di maturazione» si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attivita' dell'impresa.
6. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), devono riguardare gli edifici nella loro globalita', anche se composti da piu' unita' immobiliari utilizzate da imprese diverse. In tal caso le imprese si costituiscono in condominio per la realizzazione congiunta degli interventi.
7. Le disposizioni del presente articolo relative agli interventi su immobili non si applicano se l'unita' produttiva interessata e' localizzata all'interno di un edificio a prevalente destinazione abitativa, ammesso a contributo sulla base di specifiche ordinanze commissariali.


 
Art. 3

Determinazione dei costi ammissibili a contributo
per gli interventi relativi agli edifici

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), il contributo e' determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento ed il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, in relazione ai diversi livelli operativi attribuiti agli edifici interessati.
2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le indagini e le prove di laboratorio comprese quelle geognostiche e geofisiche prescritte al punto 9 della Tabella 7 dell'Allegato 2 nel caso di ricostruzione, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e quelle relative alle finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, per gli impianti e per le opere di efficientamento energetico nonche' le spese tecniche. Il costo dell'intervento puo' includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.
3. Il costo ammissibile a contributo e' pari al minore importo tra:
il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, cosi' come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto desunti dal Prezziario unico approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, a cui sono applicati i ribassi conseguiti a seguito della procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci non previste per le quali si fara' riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010
e
il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 2 riferito al livello operativo attribuito all'edificio, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dello stesso. Il costo parametrico e' incrementato come stabilito nella Tabella 7 dell'Allegato 2.
4. Agli effetti del precedente comma 3:
a) per «superficie complessiva» si intende la superficie utile dell'unita' immobiliare piu' la superficie accessoria delle pertinenze interne ed il 70% della superficie di quelle esterne;
b) il «livello operativo» dell'edificio e' determinato sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilita'» stabiliti nelle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 2.
5. La superficie utile massima riconosciuta e' quella destinata all'attivita' produttiva in essere al momento del sisma, come indicata nel progetto allegato alla domanda di contributo. Nel caso di cui all'art. 1, comma 4, della presente ordinanza, fermo restando l'applicabilita' del presente articolo agli interventi sulle parti comuni dell'edificio, per gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico sulle unita' abitative la superficie massima e il costo parametrico riconosciuti per le abitazioni sono determinati con le ordinanze del Commissario straordinario che saranno adottate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli edifici a destinazione e tipologia prevalentemente abitativa.
6. Il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi del comma 3 costituisce il tetto massimo degli aiuti consentiti anche ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato di cui all'art. 50 del regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 ed all'art. 30 del regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702/2014.
7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati, al netto dell'IVA se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le percentuali stabilite nel Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, e approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 21 dicembre 2016.
8. Le spese tecniche per la progettazione e per le indagini preliminari potranno essere ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori, nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per dette spese. L'importo rimanente relativo alle altre spese per prestazioni professionali sara' proporzionalmente ripartito nei successivi SAL.
9. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi o altre destinazioni analoghe aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti da specifiche ordinanze del Commissario straordinario che saranno adottate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 189 del 2016.


 
Art. 4

Edifici condotti in leasing

1. Nel caso di edifici che al momento degli eventi sismici erano nella disponibilita' di un'impresa sulla base di un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo le modalita' stabilite nel presente articolo.
2. I contributi relativi agli interventi di miglioramento sismico possono essere chiesti:
a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione con cui la societa' di leasing rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verra' concesso relativamente agli interventi finanziati;
b) dalla societa' di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore ovvero qualora, per volonta' dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata, sia quest'ultima che intende presentare la domanda di contributo.
3. I contributi relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere chiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio:
a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico ovvero qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volonta' di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione;
b) dalla societa' di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore ovvero qualora le parti del contratto non abbiamo disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale.
4. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 3, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo:
a) una dichiarazione della societa' di leasing che autorizza e approva l'intervento di demolizione e ricostruzione, sollevando il Commissario straordinario da qualsiasi responsabilita' in merito a potenziali controversie tra le parti;
b) una dichiarazione a propria firma che attesti la propria volonta' di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto.
5. Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 3 debbano essere effettuati su di un immobile totalmente distrutto a causa degli eventi sismici, il conduttore puo' chiedere i relativi contributi a condizione che documenti di avere, prima della domanda, riscattato il terreno su cui l'immobile distrutto insisteva alla data del sisma.
6. Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), da effettuarsi in immobili gia' costruiti la cui disponibilita' e' acquisita tramite un contratto di leasing, i contributi possono essere richiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, esclusivamente dal conduttore del bene. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti che l'immobile di nuova localizzazione e' conforme alla normativa vigente in materia di costruzioni antisismiche (NTC08 di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008) e alleghi alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volonta' di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto. In tali ipotesi, il contributo e' pari al minore importo tra il costo convenzionale corrispondente al livello operativo di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 attribuito all'edificio sede di attivita' del conduttore al momento degli eventi sismici, e il prezzo di acquisto, parametrato alla superficie di quello preesistente, come risulta nell'atto di compravendita tra la societa' di leasing acquirente e il proprietario.
7. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui la domanda e' presentata dal conduttore, alla stessa il richiedente deve allegare una dichiarazione di impegno della societa' di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, nei casi di cui al comma 3, l'impossibilita' di riscattare il bene concesso in godimento.


 
Art. 5

Determinazione dei costi ammissibili a contributo
per beni mobili strumentali, prodotti e scorte

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 12, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero a beni strumentali in disponibilita' del beneficiario, al momento del sisma, in virtu' di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, la valutazione del danno si basa anche sul costo di sostituzione del bene dismesso, al netto di eventuali valori di recupero dello stesso, con altro bene uguale o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato, ovvero sulle spese di ripristino del bene, a condizione che le stesse risultino inferiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, possono essere prese in considerazione le sole spese di riacquisto o ripristino sostenute successivamente alla data del sisma e riferite specificamente ai beni indispensabili e connessi con l'attivita' dell'impresa e finalizzati al rapido e completo riavvio dell'attivita' produttiva.
4. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), la determinazione del costo ammissibile a contributo e' compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata di cui al successivo art. 12, sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovra':
accertare la quantita' dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantita' rilevate dovra' essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, all'ultimo inventario redatto ai sensi degli articoli 2214 e 2217 del codice civile e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovra' essere comprovata in apposita perizia giurata;
tener conto, ai fini del riconoscimento dei danni e della determinazione del contributo, soltanto di quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il costo ammissibile a contributo e' pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato;
stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende, con riferimento al momento del sisma:
a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;
b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.
5. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa ed essere congrui rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili - attraverso adeguata documentazione - al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse.
6. Le spese tecniche per la progettazione, installazione, verifiche e collaudi della funzionalita' dei beni mobili nonche' per le relative perizie, al netto dell'IVA se detraibile, sono ammesse a contributo secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:
a) 4% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;
b) 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.
7. Le spese tecniche per il ripristino delle scorte e dei prodotti distrutti o danneggiati, comprensive della perizia giurata, sono ammesse a contributo nella misura dell'1% dei costi sostenuti e documentati.


 
Art. 6

Determinazione del contributo per l'acquisto
di immobili nel caso di delocalizzazione

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), il contributo puo' essere destinato all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attivita' produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato.
2. Si definiscono edifici equivalenti quelli aventi uguale dimensione in pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 20%, costruiti con strutture, materiali e finiture similari.
3. L'acquisto e' ammissibile a contributo a condizione che abbia a oggetto edifici che siano stati sottoposti alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e siano muniti della certificazione di idoneita', dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove sono ubicati.
4. Il contributo massimo che puo' essere concesso per l'acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attivita' produttiva e della relativa area di pertinenza e' pari al minore importo tra:
il prezzo di acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attivita' e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di stima giurata di un professionista abilitato, che ne attesti la congruita' sulla base del valore di mercato
e
il costo convenzionale spettante per l'intervento di miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto determinato sulla base del livello operativo attribuito allo stesso edificio ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 2.
5. La concessione del contributo e' subordinata alla cessione a titolo gratuito al comune dell'area di pertinenza dell'edificio danneggiato o distrutto. Al contributo come sopra determinato si aggiunge quello necessario per consentire la rimozione delle macerie in misura non superiore al 10% del costo convenzionale.


 
Art. 7

Domanda di accesso ai contributi

1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, fino alla sua istituzione, a mezzo PEC. Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le domande sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice Commissari.
2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e completa delle indicazioni e degli allegati stabiliti per ciascuna tipologia di intervento dai successivi articoli 8, 10 e 11, riguarda congiuntamente:
a) gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici (Sezione 1);
b) la riparazione o acquisto dei beni mobili, macchinari ed attrezzature (Sezione 2);
c) la ricostituzione delle scorte e la sostituzione dei prodotti danneggiati (Sezione 3);
d) l'acquisto di edifici, beni mobili e scorte nel caso di delocalizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d) (Sezione 4, alternativa alla Sezione 1).
3. La domanda di contributo puo' riguardare separatamente le tipologie di interventi di cui al comma 2 secondo le seguenti modalita':
domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto (in caso di delocalizzazione) di edifici di cui rispettivamente alle lettere a) e d) del comma 2;
domanda per i beni mobili strumentali e per le scorte e i prodotti di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
4. Qualora le domande siano separate a norma del comma 3, la domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto di edifici deve precedere quella relativa a beni mobili e scorte.


 
Art. 8

Domanda di contributo per gli interventi sugli edifici

1. Per gli interventi sugli edifici di cui ai precedenti articoli 3 e 4, la domanda deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico:
a) gli estremi e la categoria catastale dell'edificio;
b) la superficie complessiva utile destinata all'attivita' produttiva, alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;
c) la destinazione d'uso;
d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilita' conseguente alla scheda AeDES con esito di agibilita' E ovvero alla scheda FAST che ha dichiarato inutilizzabile l'edificio;
e) il nominativo dei proprietari e delle imprese operanti;
f) i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato.
2. Nella domanda devono inoltre essere indicati:
a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:
risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) l'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo.
3. Alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016:
a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, redatta ai sensi del successivo art. 12, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalita' tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilita' emessa per l'edificio in questione;
b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
i. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilita' certificato dall'ordinanza comunale;
ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione;
iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle norme tecniche approvate col decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;
iv. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformita' alla vigente legislazione;
v. computo metrico estimativo dei lavori di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonche' di realizzazione delle finiture connesse, degli impianti e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dal Prezzario unico approvato con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016, con applicazione del ribasso conseguente alla procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa;
vi. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;
c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non e' totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;
d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite per la scelta;
e) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;
f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice;
g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.


 
Art. 9

Titolo abilitativo per gli interventi sugli edifici

1. Nei casi di cui all'art. 8 della presente ordinanza, l'Ufficio speciale per la ricostruzione che riceve la domanda di contributo ai sensi del precedente art. 7 svolge anche le funzioni di Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) con le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. La domanda di contributo, corredata degli elaborati e dei documenti di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito.
3. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
4. L'ufficio che riceve la domanda a norma del comma 1 ne informa il comune territorialmente competente con le modalita' informatiche di cui all'art. 7, comma 1.
5. L'accettazione e la protocollazione della domanda da parte dell'Ufficio speciale della stessa devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Entro tale termine, effettuata la verifica della completezza della domanda e della documentazione allegata, viene comunicata in via informatica l'accettazione ovvero l'inammissibilita' della domanda.
6. Qualora vengano accertate carenze sanabili nella compilazione della domanda o nella documentazione allegata, l'Ufficio speciale, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni, che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.


 
Art. 10

Domanda di contributo per beni strumentali e scorte

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c), la domanda di contributo inviata all'Ufficio speciale con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico:
a) nel caso di beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;
b) nel caso di scorte e/o di prodotti di consumo una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;
c) in ogni caso una perizia giurata, redatta ai sensi del successivo art. 12 a cura di professionista abilitato.
2. La domanda deve inoltre contenere:
a) descrizione dell'azienda e dell'attivita' svolta ovvero, per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1, la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva;
b) dichiarazione autocertificativa attestante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza;
c) dichiarazione autocertificativa attestante il possesso di idonea Autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attivita' non soggette ad AIA, rilasciate dalle autorita' competenti, ovvero di avere proceduto alla richiesta delle suddette autorizzazioni; in tale ultima ipotesi, la concessione del contributo e' condizionata all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;
d) documentazione fotografica, ove producibile, del danno subito dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti;
e) copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente art. 8, comma 4, lettera g), o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;
f) dichiarazione autocertificativa attestante che i contratti stipulati con i fornitori contengono la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per l'ipotesi di diniego dell'iscrizione dei fornitori stessi nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.


 
Art. 11

Domanda per acquisto di immobili
ove delocalizzare l'attivita'

1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), inviata all'Ufficio speciale con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, puo' essere riferita sia a edifici gia' acquisiti, purche' in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire.
2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite all'art. 6, commi 1 e 2.
3. Nel caso di domanda riferita a edificio gia' acquisito, comunque in data successiva al sisma, alla stessa devono essere allegate:
a) una dichiarazione con cui le parti del contratto attestano di essere a conoscenza che l'immobile alienato o ceduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza e che il corrispettivo pattuito tiene conto di tale possibilita', con contestuale rinuncia da parte dell'alienante o cedente a qualunque pretesa sugli eventuali contributi;
b) una dichiarazione con cui il richiedente attesti l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il contributo concedibile e' computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo.
4. Nel caso in cui la disponibilita' dell'immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate:
a) una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (societa' di leasing e conduttore) di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi della presente ordinanza e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;
b) dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tal il contributo concedibile verra' computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.


 
Art. 12

Perizia da allegare alla domanda

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 8, 10 e 11, le perizie da allegare alla domanda di contributo devono essere redatte dai professionisti incaricati con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:
a) agli edifici;
b) ai beni mobili strumentali;
c) alle scorte;
d) alla delocalizzazione definitiva;
2. Le perizie relative alle varie tipologie di intervento devono essere asseverate nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e giurate nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma. Le stesse devono descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalita' diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione ai fini della comparazione col costo convenzionale determinato applicando le Tabelle di cui all'Allegato 2.
3. Le perizie devono dimostrare, altresi', la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attivita' produttiva o il recupero a fini produttivi dell'edificio.


 
Art. 13

Istruttoria sulle domande di contributo

1. Sull'ammissibilita' delle domande di contributo presentate ai sensi del precedente art. 7 l'Ufficio speciale per la ricostruzione, anche nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 9, si pronuncia entro trenta giorni dalla loro ricezione, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso ai contributi e della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata.
2. L'Ufficio speciale, ove lo ritenga necessario, puo' richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 e' sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui quanto richiesto perviene all'ufficio. L'Ufficio speciale puo' in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.
3. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di contributo, l'Ufficio speciale, all'esito della verifica di cui al comma 1, determina la spesa ammissibile e il contributo concedibile per ciascuna tipologia di intervento. Il predetto termine e' sospeso nell'ipotesi di richiesta di integrazioni o chiarimenti di cui al comma 2. Col medesimo provvedimento, si provvede altresi' a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e contestualmente il codice CIG ai sensi della vigente normativa.
4. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica dei contributi concessi, e' comunicato al beneficiario e al comune competente attraverso con le medesime modalita' di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza. Con le stesse modalita' e' comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.


 
Art. 14

Entita' e tipologie di contributo concedibile

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e per gli interventi di delocalizzazione definitiva di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), e' concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile determinato rispettivamente a norma dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 6, comma 4, ovvero in caso di leasing dell'art. 4, comma 6, della presente ordinanza.
2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), e' concesso un contributo pari all'80% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell'art. 5, comma 1, della presente ordinanza.
3. Per gli interventi relativi al ripristino delle scorte, e' concesso un contributo pari al 60% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell'art. 5, comma 4, della presente ordinanza.
4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non puo' superare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, la differenza tra il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi degli articoli 3 e 5 ed il predetto indennizzo assicurativo.


 
Art. 15

Termine per l'esecuzione dei lavori su beni immobili

1. Gli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), devono essere completati entro 18 mesi dalla concessione del contributo. In caso di mancata produzione del certificato di ultimazione dei lavori ai sensi del comma 4 nel predetto termine, il vice Commissario dispone la revoca del contributo e richiede la restituzione degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali maturati.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato, su conforme parere dell'Ufficio speciale, con provvedimento del vice Commissario, ove l'interessato alleghi di non averlo potuto rispettare per fatti sopravvenuti estranei alla sua volonta' o per difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.
3. In caso di sospensione dei lavori determinata da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, il termine di cui al comma 1 e' interrotto per la durata del periodo di sospensione.
4. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario dei contributi comunica all'Ufficio speciale l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L'Ufficio speciale dispone verifiche in loco per accertare la veridicita' di quanto dichiarato dal beneficiario sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario con apposita ordinanza.


 
Art. 16

Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili

1. Il contributo e' erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:
a) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
b) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
c) il 70% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
d) il restante 30% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto dal direttore dei lavori ed approvato dall'Ufficio speciale, redatto con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilita' dell'edificio nonche' della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.
2. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alla lettera d) del precedente comma 1, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:
a) attestazione di piena agibilita' dell'edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire la ripresa delle attivita' produttive che ivi si svolgevano;
b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantita' di progetto e le quantita' finali dei lavori;
c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che eroghera' l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
d) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
e) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d).
3. Al richiedente puo' essere riconosciuto, a sua istanza da formulare inderogabilmente in sede di domanda di contributo e previa fatturazione, un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo a condizione che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, alla compensazione dell'eventuale anticipo percepito si procede in occasione dell'erogazione a saldo, come disciplinato al comma 1, lettera c).
5. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario puo' richiedere che, al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attivita' gia' svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali e' proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.
6. L'Ufficio speciale, entro venti giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'atto di determinazione del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarita' contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).
7. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo puo' avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera b).
8. L'erogazione del contributo e' comunque subordinata all'avvenuto rilascio del titolo edilizio abilitativo di cui al precedente art. 9.


 
Art. 17

Erogazione del contributo per gli interventi
relativi ai beni mobili strumentali

1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di cui all'art. 14, comma 2, il contributo e' erogato dall'istituto di credito prescelto, alle ditte fornitrici ed eventualmente ai tecnici incaricati, con i tempi e le modalita' stabilite dall'art. 16 per gli interventi eseguiti su edifici. Pertanto, il richiedente puo' optare:
a) per l'erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre come previsto al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 16, a cui si aggiunge il saldo finale che non puo' essere inferiore al 30% del contributo concesso, incluso anche l'eventuale anticipo di cui al comma 4, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese gia' sostenute;
b) per l'erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati gia' interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese gia' sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.
2. Qualora gli interventi siano gia' stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, l'istituto di credito puo' procedere a erogare il contributo direttamente a suo favore.
3. In ogni caso, la richiesta di erogazione del contributo e' presentata dal beneficiario con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza e ad essa deve essere obbligatoriamente allegata:
a) copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze;
b) copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.
4. Il beneficiario puo' richiedere un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, la cui erogazione e' subordinata a condizione che venga allegata polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.
5. L'anticipo di cui al precedente comma 4 puo' essere richiesto anche nell'interesse delle imprese affidatarie della fornitura e montaggio delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi, l'anticipo e' erogato a condizione che:
a) il contratto con le imprese affidatarie dei lavori o della fornitura dei prefabbricati sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo;
b) vengano prodotte fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile;
c) vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.
6. La fidejussione di cui ai commi 4 e 5, lettera c), deve avere i requisiti di cui al comma 3 del precedente art. 16.
7. La richiesta di anticipo di cui al comma 4 e' presentata all'Ufficio speciale con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, e deve essere corredata da dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti di avere verificato la regolarita' contributiva delle imprese affidatarie e fornitrici alla data di emissione delle fatture.
8. L'istituto bancario prescelto puo' procedere alle erogazione dei contributi solo dopo che l'Ufficio speciale abbia comunicato l'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.
9. Alla erogazione del contributo si provvede:
entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 1, lettera a), per gli stati di avanzamento lavori;
entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo al precedente comma 1, lettere a) o b).
10. I termini di cui al comma 9 sono sospesi in caso di richieste di integrazioni o chiarimenti da parte dell'Ufficio speciale. Essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni o chiarimenti, che devono comunque pervenire all'ufficio entro trenta giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo.


 
Art. 18

Erogazione dei contributi relativi agli interventi
di ripristino delle scorte

1. I contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e dei prodotti in corso di maturazione sono erogati con i tempi e le modalita' di cui al precedente art. 17.


 
Art. 19

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attivita' produttiva, una volta completati e collaudati i lavori, sono obbligati a garantire, in caso di successivo trasferimento dell'immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attivita' produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attivita' al momento dell'erogazione dei contributi, gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all'Ufficio speciale la ripresa dell'attivita' produttiva e l'effettiva utilizzazione a tal fine dell'immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all'Ufficio speciale e al comune la disponibilita' alla cessione dell'immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il prosieguo dell'attivita' produttiva.
2. I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l'acquisto di beni mobili strumentali sono obbligati ad assicurare la continuita' dell'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione del programma, garantendone l'utilizzazione per l'esercizio della specifica attivita' economica o produttiva svolta dell'impresa richiedente.
3. I beneficiari di contributi per il ripristino delle scorte sono obbligati a dimostrare l'effettiva ripresa dell'attivita' produttiva entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
4. In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, i beneficiari dei contributi sono obbligati:
a) comunicare immediatamente all'Ufficio speciale ogni variante o modifica progettuale;
b) dare al predetto ufficio tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, se del caso, presentare apposita istanza di sospensione dei termini per l'ultimazione dei lavori, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
c) comunicare immediatamente ogni variazione delle imprese affidatarie ed esecutrici o fornitrici;
d) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilita', cosi' come indicato nelle linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza sulle grandi opere ai sensi della legislazione vigente;
e) mantenere a disposizione dell'Ufficio speciale la documentazione attestante i preventivi acquisiti per l'individuazione delle imprese affidatarie, i documenti di spesa e ogni altra documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all'acquisizione dei necessari collaudi o certificazioni.
5. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario straordinario, del vice Commissario o dell'Ufficio speciale, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo sull'impiego dei contributi e sono tenuti, altresi', a consentire al personale incaricato l'accesso a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.


 
Art. 20

Vicende soggettive del beneficiario

1. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda dell'impresa beneficiaria ad un altro soggetto cosi' come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo in cui e' tenuta al rispetto degli impegni derivanti dalla concessione del contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria puo' presentare al vice Commissario domanda di subentro del contributo, allegando documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza e dichiarazione d'impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.
2. Qualora la richiesta di cui al comma 1 comporti una modifica dell'istituto bancario convenzionato rispetto a quello scelto dal beneficiario originario, nella stessa devono essere indicati gli estremi del nuovo istituto prescelto.
3. Qualora la richiesta di subentro di cui al comma 1 sia presentata durante la realizzazione delle attivita' di cui al programma presentato dal beneficiario originario, il richiedente, oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve produrre una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di pagamento presentate dal beneficiario originale, dichiarando di non aver nulla a che pretendere sulle somme gia' erogate.
4. Qualora la domanda di subentro non sia presentata dal soggetto subentrante o non sia accolta per mancanza dei requisiti di ammissibilita' o per mancata assunzione degli impegni assunti dal precedente beneficiario, il vice Commissario dispone la revoca dei contributi concessi e procede al recupero delle somme gia' erogate.


 
Art. 21

Controlli

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del precedente art. 19, le procedure e modalita' per l'effettuazione dei controlli successivi all'erogazione dei contributi, nonche' le sanzioni applicabili in caso di omissioni o inadempimenti, sono disciplinate con successiva ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.


 
Art. 22

Cumulabilita' dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime de minimis, per gli stessi costi ammissibili, nei limiti di cui agli articoli 8 e 50 del regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e degli articoli 8 e 30 del regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014.
2. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.


 
Art. 23

Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia

1. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilita' di cui all'Allegato 1 della presente ordinanza, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l'esclusione dall'accesso ai contributi.
2. L'esclusione dall'accesso ai contributi e' altresi' disposta ove si accerti che gli edifici finanziati siano stati realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistica e ambientale.
3. Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:
a) mancato rispetto o degli obblighi di cui al precedente art. 18 ovvero accertata falsita' delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;
b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma della presente ordinanza;
c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta;
d) mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili alla scadenza del contratto in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condotti in leasing ai sensi del comma 3 dell'art. 4, comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto;
e) in tutte le ipotesi di cui all'art. 4, risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento contrattuale o per qualsiasi altro evento che comporta l'impossibilita' di riscattare il bene mobile e/o immobile concesso in godimento;
f) dichiarazioni false in ordine alla ripresa e/o continuazione dell'attivita' produttiva;
g) condanna in sede civile dell'impresa costruttrice dell'immobile distrutto i danneggiato al risarcimento dei danni a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile;
h) fallimento del beneficiario o sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa;
i) mancata produzione, in fase di controllo, delle quietanze comprovanti i pagamenti da parte del beneficiario delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta da contributo.
4. In ogni caso, il Commissario straordinario puo' sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di cui all'art. 16, comma 2, lettera e), di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori.
5. In caso di revoca anche parziale del contributo, e' escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.
6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi e' tenuto al rimborso delle eventuali somme gia' riscosse maggiorate degli interessi legali.


 
Art. 24

Sospensione dei termini relativi ai contratti di locazione

1. Per gli edifici oggetto degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui alla precedente ordinanza che alla data degli eventi sismici risultassero essere condotti in locazione, i termini relativi ai relativi contratti rimangono sospesi per tutta la durata dei lavori finalizzati a ripristinare l'agibilita' o a ricostruire l'edificio, e riprendono efficacia, ferme restando le originarie condizioni contrattuali, dopo l'ultimazione dei lavori, fatto salvo il recesso del conduttore ove ricorrano le condizioni di legge.


 
Art. 25

Norma finanziaria

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 51 della legge di bilancio 2017.


 
Art. 26

Efficacia

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Struttura commissariale www.sisma2016.gov.it
Roma, 9 gennaio 2017

Il Commissario: Errani

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, foglio n. 95


 
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