Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 2 dicembre 2016
Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.


IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 6, comma 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'on. dott.ssa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1
Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione della performance
1. In attuazione dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Dipartimento») e' istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, di seguito Elenco nazionale.
2. L'iscrizione all'Elenco nazionale e' condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito «OIV»), istituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo.
3. Le domande di iscrizione all'Elenco nazionale sono presentate al Dipartimento con le modalita' di cui all'art. 3.
4. I soggetti iscritti all'Elenco nazionale sono collocati in sezioni distinte per fasce professionali secondo quanto disciplinato dal presente decreto.
5. L'Elenco nazionale e' gestito attraverso una piattaforma online e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Portale della performance del Dipartimento con effetti di pubblicita' legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.


 
Allegato A

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVI
Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Requisiti di competenza, esperienza e integrita'

1. L'iscrizione nell'Elenco nazionale puo' essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) generali:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
b) di competenza ed esperienza:
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
c) di integrita':
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilita' contabile e amministrativa per danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.


 
Art. 3

Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale

1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale al Dipartimento, tramite il Portale della performance (https://performance.gov.it), inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e compilando il curriculum vitae secondo il format standard. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.
2. L'effettiva iscrizione nell'Elenco nazionale decorre dalla comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di cui all'art. 5.
3. Gli iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali modifiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti.
4. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nonche' sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione o di rinnovo. La verifica di non veridicita' della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione o l'immediata cancellazione dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. A seguito del controllo di cui al comma 4 ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata l'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, procede alla cancellazione degli iscritti dall'Elenco nazionale.
6. Il soggetto cancellato dall'Elenco nazionale puo', a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta motivata di iscrizione.
7. Con le medesime modalita' i soggetti interessati presentano domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.


 
Art. 4

Obblighi dei soggetti iscritti
all'Elenco nazionale

1. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti:
a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'art. 6;
b) al tempestivo aggiornamento dei propri dati con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 2, agli incarichi di OIV ricoperti e ai crediti formativi acquisiti;
c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco nazionale, attraverso il Portale della performance.


 
Art. 5

Fasce professionali

1. Il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
2. Sono individuate le seguenti fasce professionali:
a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2;
b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe;
c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti.
3. Successivamente alla prima iscrizione, l'inserimento nelle fasce professionali puo' essere modificato dal Dipartimento su istanza dell'interessato, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.


 
Art. 6

Formazione continua

1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la formazione continua prevede attivita' di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4.
2. Ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.
3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attivita' formative e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi. La Scuola nazionale dell'amministrazione provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento.
5. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, promuove lo svolgimento della formazione continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.
6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola inoltre puo':
a) stipulare convenzioni con universita' per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
b) valutare proposte formative su base individuale aventi caratteristiche di alta specializzazione.


 
Art. 7

Nomina e durata dell'organismo
indipendente di valutazione

1. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validita' dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non e' prorogabile ed e' rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.
5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti.
6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico puo' essere affidato esclusivamente:
a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con piu' di duecentocinquanta dipendenti;
b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni.
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza e' adeguatamente motivata.


 
Art. 8

Limiti relativi all'appartenenza a piu'
organismi indipendenti di valutazione

1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti puo' appartenere a piu' OIV per un massimo di tre.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 e' pari ad uno.
3. Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 e' pari ad uno.


 
Art. 9

Verifica delle attivita' degli organismi
indipendenti di valutazione

1. Il Dipartimento indirizza e verifica l'operato degli OIV valutando la qualita' dei processi, i risultati e i prodotti delle relative attivita'.
2. Costituiscono oggetto della verifica di cui al comma 1:
a) la conformita' dell'attivita' degli OIV agli indirizzi forniti dal medesimo Dipartimento;
b) la qualita' dei prodotti dell'attivita' degli OIV, valutati anche tramite procedimenti di valutazione tra pari.


 
Art. 10

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2017, non e' richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'art. 7, comma 3.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Roma, 2 dicembre 2016

Il Ministro: Madia

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 23


 
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