Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2017 (vai al sommario) |
HUMANITAS UNIVERSITY |
DECRETO RETTORALE 12 dicembre 2016 |
Modifiche allo Statuto. |
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IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 001/2014 di emanazione dello statuto di autonomia di Ateneo; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed, in particolare, l'art. 6 che stabilisce l'autonomia regolamentare delle universita'; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, recante disposizioni in materia di universita' non statali legalmente riconosciute; Visto il decreto rettorale n. 001/2014 di emanazione dello statuto e del regolamento didattico generale; Vista la delibera del senato accademico del 27 giugno 2016 con la quale sono state approvate le proposte di modifica dello statuto di autonomia dell'Ateneo; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche allo statuto di autonomia dell'Ateneo proposte dal senato accademico; Preso atto che le suddette proposte di modifica dello statuto sono state trasmesse e recapitate in data 20 settembre 2016 agli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 9, legge n. 168/1989; Vista la nota ministeriale prot. n. 15567 del 15 novembre 2016, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche proposte;
Decreta:
1. Lo statuto di autonomia dell'Universita' Humanitas pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2014 risulta modificato come da testo coordinato allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 2. A far data dal giorno successivo alla emanazione del presente decreto sono soppresse tutte le norme e le disposizioni di Ateneo in contrasto con il dettato dello statuto. 3. Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione. Rozzano, 12 dicembre 2016
Il rettore: Montorsi
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| Allegato
STATUTO DELL'UNIVERSITA' HUMANITAS
Art. 1.
Personalita' giuridica e finalita'
1. Universita' Humanitas (in inglese Humanitas University) e' una istituzione universitaria autonoma legalmente riconosciuta ispirata ai principi dell'art. 33 della Costituzione. Suo fine precipuo e' la promozione della ricerca scientifica, degli studi universitari, della formazione avanzata e del trasferimento tecnologico nell'ambito delle scienze mediche e sociali in una prospettiva internazionale. Tra le finalita' dell'Universita' Humanitas vi e' altresi' la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione di eventi formativi dedicati ai professionisti della sanita' nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM). Universita' Humanitas non ha scopo di lucro e garantisce la tutela della liberta' di ricerca e di insegnamento nonche' l'assenza di ogni forma di discriminazione. Universita' Humanitas adotta specifiche politiche di diritto allo studio al fine di promuovere, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. 2. Universita' Humanitas ha sede in Rozzano e puo' istituire altre sedi in Italia e all'estero. 3. Universita' Humanitas ha personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e a norma della legislazione vigente in materia di Universita' non statali legalmente riconosciute. L'indirizzo e il coordinamento sono esercitati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Universita' Humanitas rilascia i titoli di studio previsti dalla vigente legislazione nazionale per le universita' non statali legalmente riconosciute e precisamente: a) laurea; b) laurea magistrale; c) diploma di specializzazione; d) dottorato di ricerca; e) master universitario di primo e di secondo livello. 5. Nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali Universita' Humanitas si avvale delle dotazioni strumentali ed economiche messe a sua disposizione dagli enti promotori, nonche' di rette, contributi, erogazioni liberali e altri proventi; puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative, nonche' stipulare accordi, convenzioni o contratti, con enti pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento delle predette finalita', ovvero promuovere, istituire e partecipare a fondazioni, nazionali ed internazionali, aventi finalita' compatibili con le proprie. 6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Universita' Humanitas assicura il diritto allo studio degli studenti, realizza iniziative di tutorato e di orientamento allo studio, favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro e i collegamenti con le imprese. Promuove le attivita' sportive in ambito universitario e le attivita' di associazionismo tra studenti all'interno dell'Ateneo.
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| Art. 2.
Enti promotori
1. Universita' Humanitas e' promossa dalla Humanitas Mirasole SpA e dalla Fondazione Humanitas per la ricerca («i Promotori»), che ne assicurano la dotazione iniziale e contribuiscono alle sue attivita' con dotazioni strumentali e finanziarie sulla base di specifici accordi. In particolare, per il perseguimento delle sue finalita', Universita' Humanitas si avvale, sulla base di appositi atti convenzionali, delle strutture ospedaliere e di ricerca della Humanitas Mirasole SpA e della Fondazione Humanitas per la ricerca. 2. Qualora l'Universita' Humanitas cessasse l'attivita', oppure fosse privata della personalita' giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passivita', sara' devoluto agli enti promotori in proporzione ai conferimenti da essi disposti a suo beneficio.
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| Art. 3.
Fonti normative
1. Universita' Humanitas opera sulla base del presente statuto e dei regolamenti di cui al comma 2, nel rispetto delle fonti normative citate all'art. 1 e, per quanto compatibili, delle altre disposizioni in materia di universita' statali. 2. Universita' Humanitas si dota dei seguenti regolamenti di Ateneo: a) regolamento generale; b) regolamento didattico; c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) codice etico; e) regolamento elettorale; f) regolamento del nucleo di valutazione; g) altri regolamenti che si rendano necessari, su proposta del consiglio di amministrazione o del Rettore. 3. Le modifiche allo statuto sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito, per le materie di competenza, il senato accademico. 4. I regolamenti di cui al comma 2 sono approvati dal consiglio di amministrazione, sentito, per le materie di competenza, il senato accademico. Il consiglio di amministrazione puo' delegare al comitato esecutivo l'approvazione di uno o piu' regolamenti. 5. Il regolamento generale di Ateneo determina le modalita' di convocazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici. 6. Con regolamento adottato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, possono essere definite modalita' di incentivazione, anche economiche, del personale accademico, anche in riferimento ai principi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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| Art. 4.
Organi di governo centrali
1. Sono organi di governo dell'Universita': a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il consigliere delegato; d) il comitato esecutivo, se istituito; e) il Rettore; f) il senato accademico; g) il direttore Generale. 2. L'Universita' puo' altresi' dotarsi di un consiglio per la ricerca e i brevetti, finalizzato all'incentivazione delle attivita' di trasferimento tecnologico e di spinoff.
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| Art. 5.
Consiglio di amministrazione: composizione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) cinque rappresentanti designati dagli enti promotori, tra i quali, questi ultimi nominano il presidente e il consigliere delegato; b) il Rettore; c) un professore di ruolo dell'Universita'; d) uno studente in corso all'atto della nomina. 2. Le designazioni del membro di cui al comma 1, lettere c), avvengono con le modalita' previste dal regolamento elettorale, nel rispetto del principio di pari opportunita'. 3. Il consiglio di amministrazione puo' individuare tra i membri designati dagli enti promotori un vice presidente. 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed e' rinnovabile. In caso di cessazione anticipata di un consigliere, si procede alla sua sostituzione con le medesime modalita' di nomina. Il consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria del consigliere cessato. Nel caso di cessazione di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.
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| Art. 6.
Consiglio di amministrazione: deliberazioni
1. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvi eventuali diversi quorum richiesti dal presente statuto. 2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione per l'approvazione del regolamento generale di Ateneo, del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e per il regolamento didattico di Ateneo. 3. Il voto e' palese. Non e' consentita l'espressione del voto per delega. 4. I componenti del consiglio hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovano in posizione di conflitto di interesse. 5. Delle deliberazioni e delle sedute si redige apposito verbale ad opera del segretario che provvede altresi' a disporre per la loro custodia. Il segretario puo' essere scelto anche al di fuori dei membri del consiglio.
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| Art. 7.
Consiglio di amministrazione: funzioni
1. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni che ad esso sono demandate dal presente statuto e dalla normativa universitaria, in particolare dall'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per quanto compatibile. Esso svolge inoltre ogni attivita' di ordinaria o straordinaria amministrazione non espressamente riservata ad altro organo dal presente statuto. 2. In particolare, al consiglio di amministrazione spetta: a) l'adozione del piano strategico triennale e in generale di tutti gli atti di indirizzo strategico dell'Universita' e delle sue attivita' didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico; b) l'attivazione o la soppressione di dipartimenti, centri di ricerca, unita' funzionali, strutture di servizio, corsi e sedi, sentito per le materie di sua competenza, il senato accademico; c) l'approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e la vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; d) l'approvazione della programmazione relativa al personale accademico, al personale di ricerca e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario; e) la deliberazione del bilancio preventivo e consuntivo; f) la deliberazione in merito gli investimenti mobiliari e immobiliari; g) la nomina del rettore, ai sensi del successivo art. 11, comma 1; h) su proposta del rettore, la nomina del prorettore vicario, che sostituisce il Rettore in caso di assenza o di impedimento, e la determinazione della durata e dell'indennita' di carica; i) su proposta del Rettore, la nomina dei prorettori e dei delegati del Rettore determinandone la durata della carica; j) la concessione del nulla osta alla nomina da parte del Rettore dei direttori di dipartimento e dei centri di ricerca, dei presidenti dei corsi di laurea, dei coordinatori dei corsi di dottorato e dei direttori delle scuole di specializzazione; k) la determinazione del numero di posti disponibili per l'immatricolazione e l'iscrizione degli studenti nonche' l'ammontare delle rette e dei contributi; l) la costituzione del comitato esecutivo, determinando le competenze allo stesso delegate; m) la nomina del direttore generale e, su proposta del presidente, dei membri dell'Advisory Board; n) l'assegnazione, sulla base del bilancio preventivo, delle risorse finanziarie alle strutture dell'Universita'. 3. Inoltre il consiglio di amministrazione: a) delibera, su proposta del Rettore, i posti di ruolo vacanti e i posti di ricercatore a tempo determinato da bandire sulla base del piano strategico triennale nonche' eventuali posti di ruolo e a tempo determinato da attivare sulla base di specifici finanziamenti esterni; b) nomina, all'esito delle procedure di selezione come normate dal regolamento generale d'Ateneo, i professori di ruolo e i ricercatori; c) delibera in materia di assunzioni del personale tecnico-amministrativo, nonche' sui principi generali e gli indirizzi relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale; d) approva, all'esito delle procedure di consultazione stabilite dal regolamento generale d'Ateneo, l'attivazione di nuovi corsi di studio e dei relativi ordinamenti e regolamenti; e) approva, su proposta del Rettore, il conferimento dei contratti di insegnamento; f) approva previa delibera del senato accademico, ai sensi del successivo art. 13, il regolamento didattico di Ateneo; g) delibera su proposta del Rettore, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione nonche' dei dottorati di ricerca; h) nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti.
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| Art. 8.
Il presidente del consiglio di amministrazione
1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' il legale rappresentante dell'Universita' in tutte le sedi ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, per quanto compatibile, nonche' tutte le funzioni non espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi. 2. In particolare, il presidente: a) presiede le sedute del consiglio e del comitato esecutivo; b) convoca le sedute del consiglio e del comitato esecutivo secondo le modalita' disciplinate dal regolamento generale; c) propone al consiglio la nomina del Rettore e dei membri dell'Advisory Board; d) puo' delegare al vice presidente, al consigliere delegato o al Rettore specifiche funzioni; e) adotta con procedura di urgenza le deliberazioni che si rendono necessarie in relazione alle materie attribuite al consiglio e al comitato esecutivo, sottoponendole a ratifica alla prima seduta utile dell'organismo competente.
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| Art. 9.
Il consigliere delegato
1. Il consigliere delegato svolge le funzioni conferitegli con delega dal consiglio di amministrazione e sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, qualora non sia stato nominato un vice presidente. 2. In particolare il consigliere delegato: a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione; b) formula proposte al consiglio di amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive e progetti di competenza degli organi di governo; c) sovraintende al funzionamento dell'amministrazione ed all'operato del direttore generale; d) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove costituito, in quest'ultimo caso senza diritto di voto; e) opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal consiglio di amministrazione e, sulle materie ad esso delegate, ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.
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| Art. 10.
Comitato esecutivo: composizione
1. Il comitato esecutivo, se istituito, e' composto da: a) il presidente del consiglio di amministrazione; b) il vice presidente, se nominato; c) il consigliere delegato; d) il Rettore o, in caso di assenza o impedimento, il prorettore vicario; 2. Il comitato esecutivo svolge i compiti determinati dal consiglio di amministrazione all'atto della sua costituzione. Non possono comunque essere assegnati al comitato esecutivo le attivita' di cui all'art. 7, comma 2.
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| Art. 11.
Il Rettore
1. Il Rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, tra i professori di ruolo di prima fascia delle universita' italiane o di professori di pari livello in universita' straniere. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera le modalita' di selezione del Rettore. La nomina viene comunicata al Ministero vigilante. 2. Il mandato del Rettore e' triennale ed e' rinnovabile per non piu' di una volta. 3. Il Rettore esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche dell'Universita', garantendone la coerenza rispetto al perseguimento dei fini istituzionali e la rispondenza alle strategie di sviluppo dell'Universita' stabilite dal piano triennale. 4. Il Rettore esercita altresi' ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, per quanto compatibile, e non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto. In particolare, il Rettore: a) rappresenta la comunita' scientifica dell'Universita'; b) e' membro di diritto del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se istituito; c) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione posti di ruolo vacanti e di ricercatore previsti nel piano strategico nonche' l'attivazione di eventuali posti di ruolo e non di ruolo su specifici finanziamenti esterni; d) propone al consiglio di amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, il conferimento dei contratti di insegnamento; e) propone al consiglio di amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione nonche' dei dottorati di ricerca; f) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale, in particolare, spetta al rettore l'irrogazione, nei confronti di professori e ricercatori, delle sanzioni disciplinari non piu' gravi della censura; g) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale; h) propone al consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore; i) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, nomina i direttori dei centri di ricerca e i direttori di dipartimento, sentito il consiglio di dipartimento; l) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore del dipartimento in cui ciascun corso e' incardinato, nomina i presidenti dei corsi di laurea, i coordinatori dei corsi di dottorato e i direttori delle scuole di specializzazione; m) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; n) adotta, in caso di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del senato accademico; o) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, nomina i direttori dei centri di ricerca, su proposta del prorettore alla ricerca, se nominato, e sentito il parere del direttore del dipartimento o dei direttori di dipartimento di riferimento.
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| Art. 12.
Prorettori e delegati del Rettore
1. Il prorettore vicario e' nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera h) dello Statuto. Il prorettore vicario e' scelto tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' e sostituisce il Rettore nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresi' ogni altra attivita' a lui espressamente delegata dal Rettore. 2. Il Rettore puo' altresi' delegare specifiche funzioni ad altri professori di ruolo dell'Universita', in qualita' di prorettori o delegati del Rettore. I prorettori e i delegati del Rettore sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. 3. Il mandato del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore e' di norma triennale e non puo' in ogni caso eccedere la durata del mandato del Rettore in base alla cui proposta sono nominati. Il prorettore vicario cessa comunque dalla carica a far data dall'inizio di un nuovo mandato del Rettore. I prorettori e i delegati del Rettore cessano dalla carica contestualmente alla cessazione del mandato del Rettore, per qualunque causa intervenuta. 4. Al prorettore vicario, ai prorettori e ai delegati del Rettore puo' essere corrisposta, per la durata del mandato, un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina.
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| Art. 13.
Il senato accademico
1. Il senato accademico e' composto da: a) il Rettore, che lo presiede, e il prorettore vicario, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del Rettore; b) i presidenti dei corsi di studio e di dottorato e un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione; c) i direttori di dipartimento e dei centri di ricerca; d) un rappresentante dei ricercatori e dei dottorandi di ricerca; e) un rappresentante degli studenti. 2. Il senato accademico e' validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' richiesta la maggioranza dei componenti per la delibera di adozione del regolamento didattico d'Ateneo e per il parere reso sulle modifiche statutarie. 3. Il senato accademico costituisce luogo di espressione degli indirizzi e delle priorita' del corpo accademico dell'Ateneo. Ad esso spetta, in particolare, avanzare proposte in merito a: a) le direttrici di sviluppo e gli obiettivi dell'Ateneo, con particolare riferimento all'attivita' didattica e di ricerca; b) le esigenze di copertura di posti di ruolo o a contratto; c) il manifesto degli studi, dei corsi di studio, di master, di dottorato e di perfezionamento. 4. Compete inoltre al senato accademico: a) assicurare il coordinamento tra i centri di ricerca e i dipartimenti, per gli aspetti relativi alla didattica; b) deliberare il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, da sottoporre all'approvazione definitiva del consiglio di amministrazione; c) proporre i regolamenti per il funzionamento delle strutture primarie dell'Universita', ai sensi del successivo art. 14; d) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonche' sovraintendere all'organizzazione delle attivita' didattiche; e) adottare i provvedimenti in tema di stato giuridico dei docenti, ad eccezione della nomina o chiamata nei ruoli; f) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo; g) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari piu' gravi della censura. 5. Il senato accademico esercita altresi', per quanto compatibile, le funzioni che la disciplina vigente attribuisce al senato accademico delle universita' statali, ove non espressamente attribuite dal presente statuto ad altri organi. 6. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalita' di convocazione e funzionamento del senato accademico.
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| Art. 14.
Strutture primarie
1. Le strutture primarie dell'Ateneo sono costituite dai dipartimenti e dai centri di ricerca. 2. Le strutture primarie dell'Universita' sono dotate di un regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, che ne disciplina il funzionamento, in conformita' alle previsioni del presente statuto.
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| Art. 15.
Dipartimenti
1. L'Universita' puo' costituire uno o piu' dipartimenti, cui spettano le funzioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative e delle attivita' di ricerca, nonche' ogni altro compito ad essi attribuito dal consiglio di amministrazione. I corsi di studio, di master, di dottorato e di specializzazione sono incardinati in un dipartimento. 2. Il consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori ad esso afferenti. 3. Sono organi del dipartimento il direttore, la giunta e il consiglio. 4. Il consiglio di dipartimento e' presieduto dal direttore, che viene nominato dal Rettore, previo nulla osta del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di dipartimento, tra i professori di prima fascia. Il mandato del direttore e' triennale ed e' rinnovabile per non piu' di una volta. 5. Il direttore convoca il consiglio secondo le modalita' disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. 6. Il direttore del dipartimento svolge le attivita' ad esso attribuite dalla legislazione vigente, per quanto compatibile e, in particolare, con pareri non vincolanti, propone al consiglio di amministrazione le chiamate dei professori e dei ricercatori, propone al Rettore la nomina dei presidenti dei corsi di laurea, dei coordinatori dei corsi di dottorato e dei direttori delle scuole di specializzazione ed e' responsabile per l'allocazione dei compiti didattici. 7. Il Rettore determina le modalita' di consultazione dei membri del consiglio di dipartimento in relazione alle procedure di nomina del direttore. La consultazione, che puo' anche essere attuata per via telematica, deve comunque concludersi almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta del consiglio di amministrazione in cui e' prevista la nomina del direttore. 8. Il direttore nomina un vice-direttore tra i professori di ruolo del dipartimento. Il vice direttore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento e svolge ogni altra funzione delegatagli dal direttore. 9. Il dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attivita' didattiche erogate, anche attraverso la costituzione di uno o piu' comitati misti docenti-studenti. I comitati sono nominati dal Rettore, su proposta del direttore del dipartimento, e durano in carica un biennio. 10. La giunta del dipartimento e' composta dal direttore del dipartimento, che la presiede; dal vice-direttore; dai presidenti dei corsi di laurea, in un numero massimo di tre; dai coordinatori dei corsi di dottorato, in un numero massimo di tre, e dai direttori delle scuole di specializzazione, individuati nel numero massimo di tre con riferimento alle aree di specializzazione medica, chirurgica e dei servizi clinici. La giunta e' l'organo esecutivo del dipartimento e coadiuva il direttore del dipartimento nello svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite. Essa svolge le attivita' ad essa demandate dal regolamento didattico di Ateneo, istruisce i lavori del consiglio di dipartimento e svolge le attivita' ad essa delegate dal direttore e dal consiglio. In relazione alla discussione di specifici temi, la giunta puo' essere integrata da delegati e referenti tematici del dipartimento individuati dal direttore. Il mandato della giunta e' di durata triennale e non puo' in ogni caso eccedere la durata del mandato del direttore.
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| Art. 16.
Centri di ricerca
1. Al fine di sviluppare e potenziare le attivita' di ricerca generale o settoriale svolte da uno o piu' dipartimenti, l'Universita' puo' costituire uno o piu' centri di ricerca, anche in convenzione o consorzio con altri soggetti. 2. Il regolamento di ciascun centro e' approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore. Il regolamento individua tra l'altro gli organi e le modalita' di gestione del centro.
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| Art. 17.
Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni ed il suo incarico e' rinnovabile. 2. Egli e' responsabile dell'attivita' amministrativa dell'Universita', coordina l'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo ed assicura i flussi informativi che permettono al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo l'assunzione delle relative decisioni. Il direttore generale puo' partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
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| Art. 18.
Organi consultivi, di disciplina e di verifica
Sono organi consultivi, di disciplina e di verifica: a) l'Advisory Board; b) il collegio di disciplina; c) il nucleo di valutazione di Ateneo; d) il collegio dei revisori dei conti; e) il consiglio degli studenti.
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| Art. 19.
L'Advisory Board
1. L'Advisory Board e' costituito da non meno di tre personalita' di riconosciuta competenza ed esperienza nei settori di attivita' dell'Universita', nonche' della organizzazione e gestione degli studi universitari, ovvero da personalita' che si sono segnalate per il sostegno e il supporto al progresso delle scienze e della cultura. 2. L'Advisory Board si riunisce almeno due volte per anno ed esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal presidente o dal consiglio di amministrazione. 3. I membri dell'Advisory Board sono nominati per un mandato triennale rinnovabile dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. Il coordinatore dell'Advisory Board e' nominato dal presidente.
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| Art. 20.
Il collegio di disciplina
1. Il consiglio di amministrazione nomina il collegio di disciplina su proposta del senato accademico. Il collegio e' composto da tre componenti scelti in relazione alla applicazione del principio del giudizio tra pari, all'interno di una rosa di sei nomi, tra i quali tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il collegio nomina al suo interno il presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi e il loro mandato non e' immediatamente rinnovabile. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 2. Il collegio di disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori. 3. L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 4. Il collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 5. Il collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contradditorio e di diritto alla difesa. 6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. 7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
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| Art. 21.
Il nucleo di valutazione di Ateneo
1. L'Universita' istituisce un nucleo di valutazione di Ateneo con funzioni di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, dei servizi per gli studenti e dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e dai centri di ricerca. 2. Il nucleo di valutazione opera ai sensi della normativa vigente in materia, per quanto compatibile, e in particolare dei provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' del quadro di riferimento in materia di valutazione elaborato a livello europeo ed internazionale. 3. Il nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui almeno due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Rettore o un suo delegato assicura le funzioni di coordinamento tra il nucleo di valutazione e le strutture accademiche. 4. Il nucleo relaziona annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico sugli esiti dell'attivita' di valutazione condotta.
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| Art. 22.
Il Collegio dei revisori dei conti
1. L'Universita' istituisce un collegio dei revisori dei conti, cui spettano tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente. 2. Il collegio e' composto da tre esperti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, nominati dal consiglio di amministrazione.
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| Art. 23.
Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti, composto dagli studenti eletti negli organi collegiali dell'Universita' e da tre studenti eletti secondo modalita' indicate dal regolamento generale d'Ateneo, e' organo consultivo dell'Universita' e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti. 2. In particolare, il consiglio degli studenti: a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; b) esprime parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita'.
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| Art. 24.
Personale
1. Ferma la natura non statale dell'Universita', ai sensi dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori e ai ricercatori universitari dell'Universita' si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori e i ricercatori universitari delle universita' pubbliche statali. Il personale accademico comprende: a) i professori di prima e seconda fascia ed i professori straordinari; b) i ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato; c) i professori a contratto e i professori visitatori (Visiting Professors); d) gli assegnisti di ricerca. Le posizioni accademiche corrispondono a quelle previste dalla legislazione nazionale vigente in materia. 2. Le procedure di selezione del personale accademico sono disciplinate dai regolamenti di Ateno, nel rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti per la selezione del personale accademico delle universita' statali. 3. Il personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' e' organizzato secondo le direttive e le disposizioni adottate dal consiglio di amministrazione, che provvede altresi' alla nomina dei dirigenti. Il rapporto di lavoro di tale personale e' disciplinato dalle norme del codice civile sul lavoro subordinato nell'impresa, dalle altre norme di legge che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.
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| Art. 25.
Norme transitorie e finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili. 2. Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
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