IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; Vista la direttiva 2016/11/UE della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3; Considerata la necessita' di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2016/11/UE e conseguentemente modificare gli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi», sez. I «Colture erbacee di pieno campo», paragrafo D) «Oleaginose e da fibra», I «Sementi di base e certificate» la lettera b) del punto 1.bis e' sostituita dalla seguente: «b) la purezza varietale minima delle sementi e' la seguente: sementi di base, componente femminile 99,0%; sementi di base, componente maschile 99,9%; sementi certificate di varieta' di colza invernale 90,0%; sementi certificate di varieta' di colza primaverile 85,0%.» Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sara' oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. Il presente decreto e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° gennaio 2017. Roma, 16 novembre 2016
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 16
|