Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 dicembre 2016
Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varieta' e l'elenco comune delle varieta' e 2014/98/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, numero 267 dell'8 ottobre 2008;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 180 del 4 agosto 2010;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, n. 169/L, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 recante organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 240 del 15 ottobre 2003;
Visto decreto ministeriale 4 maggio 2006 recante Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 168 del 21 luglio 2006;
Visti i decreti ministeriali 20 novembre 2006 relativi alle Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Agrumi, Fragola, Olivo, Pomoidee e Prunoidee, pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, n. 142;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2009 recante determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 68 del 23 marzo 2009;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 recante attuazione del Registro nazionale delle varieta' di piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 85 del 12 aprile 2016;
Vista la direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, pubblicata Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, numero 298 del 16 ottobre 2014;
Vista la direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varieta' e l'elenco comune delle varieta', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, numero 298 del 16 ottobre 2014;
Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, numero 298 del 16 ottobre 2014
Considerata la necessita' di recepire le direttive di esecuzione della Commissione 2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE del 15 ottobre 2014 a norma del citato decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124;
Acquisito il parere acquisito il parere del comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, cosi' come indicato all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 nella riunione del 16 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto si applica ai materiali di moltiplicazione di piante da frutto e alle piante da frutto, regolamentati dal decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, e stabilisce le norme per la produzione e la certificazione degli stessi, ai fini della loro commercializzazione.
2. Fatte salve le norme fitosanitarie fissate dal decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e successive modificazioni, il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione ne' alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, e ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.


 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 124/2010, ai fini del presente decreto si intende per:
a) «analisi» l'esame diverso dall'ispezione visiva;
b) «candidata pianta madre di pre-base» una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di pre-base;
c) «categoria» i materiali di pre-base, i materiali di base, i materiali certificati o i materiali CAC;
d) «crioconservazione» la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalita';
e) «ispezione visiva» l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;
f) «laboratorio» qualsiasi struttura utilizzata per l'analisi dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto riconosciuta idonea dal Servizio fitosanitario nazionale;
g) «micropropagazione» la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;
h) «moltiplicazione» la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;
i) «organismo nocivo» qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali e inserito negli elenchi di cui all'allegato I;
j) «pianta da frutto»: una pianta propagata a partire da una pianta madre e, dopo la commercializzazione, destinata ad essere piantata o trapiantata per la produzione di frutta, o anche per consentire la verifica dell'identita' varietale di tale pianta madre;
k) «pianta madre certificata» una pianta madre destinata alla produzione di materiali certificati;
l) «pianta madre di base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di base;
m) «pianta madre di pre-base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di pre-base;
n) «pianta madre» una pianta identificata destinata alla propagazione;
o) «praticamente esente da organismi nocivi» che la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto e' sufficientemente ridotta da garantire qualita' e utilita' accettabili dei materiali di moltiplicazione;
p) «praticamente priva di alterazioni» che le alterazioni che possono compromettere la qualita' e l'utilita' dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello e' coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione;
q) «richiedente»: il costitutore, o avente causa o il rappresentante designato in mancanza di questi da un istituto o ente o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione;
r) «rinnovo di una pianta madre» la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa.


 
Allegato II
Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessari alla conservazione ed alla produzione dei materiali di categoria "Prebase"
e, se del caso, di categoria "Base"
Strutture
La conservazione, la coltivazione e la moltiplicazione di piante madri di pre-base, e se del caso, di piante madri di "base", devono essere effettuate in serre a rete a prova di insetto (screen house), essere collocate in zone libere da coltivazioni di piante della specie per un raggio di almeno m 20.
Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che puo' essere realizzato
- con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
- con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori ed i bancali devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondita', superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
3. provviste di un cordolo o di altri manufatti che assicurino l'isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
4. essere realizzate con tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta;
5. disporre d'impianti idonei alla disinfezione delle attrezzature utilizzate, nonche' di abbigliamento monouso per le persone che accedono ai locali di conservazione.



 
Art. 3

Registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto

1. Il registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto, di seguito «registro delle varieta'», di cui al decreto ministeriale 4 marzo 2016, e' tenuto e aggiornato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito riportato come «Ministero».


 
Art. 4
Informazioni contenute nel registro nazionale delle varieta' delle
piante da frutto

1. Nel registro delle varieta' figurano le varieta' registrate a norma dell'art. 6, del decreto legislativo n. 124/2010.
2. Il registro delle varieta' riporta obbligatoriamente almeno le seguenti informazioni:
a) la denominazione della varieta' e eventuali sinonimi;
b) la specie di appartenenza della varieta';
c) l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta»;
d) la data della registrazione o del rinnovo della registrazione;
e) la data di scadenza della registrazione.
3. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo anche elettronico per ogni varieta' che registra che contiene una descrizione della varieta' e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varieta'.


 
Art. 5

Condizioni per la registrazione di una varieta'

1. Una varieta' e' registrata come varieta' avente una descrizione ufficiale, se soddisfa i seguenti requisiti:
a) e' distinguibile, omogenea e stabile ai sensi del comma 2;
b) e' disponibile un campione della varieta' con stato sanitario noto;
c) per quanto riguarda le varieta' geneticamente modificate, l'organismo geneticamente modificato e' autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
2. Una varieta' e' considerata:
a) «distinguibile» se puo' essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varieta' comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6;
b) «omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarita' della sua propagazione, e' sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilita', nonche' di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varieta';
c) «stabile» se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilita', nonche' di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varieta', rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.


 
Art. 6

Domanda di registrazione di una varieta'

1. Per l'iscrizione di una varieta' avente una descrizione ufficiale nel registro delle varieta', deve essere presentata una domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V.
2. L'iscrizione al registro delle varieta' puo' essere chiesta dal costitutore della varieta', dal suo avente causa o da un rappresentante designato.


 
Art. 7

Rigetto della domanda e correzione di anomalie

1. Il Ministero provvede all'esame della domanda e della documentazione allegata.
2. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti, ma pervenuta oltre i termini indicati all'art. 12 del presente decreto determinera' l'esclusione della varieta' candidata dal piano di coltivazione dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di coltivazione.
3. Il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni.


 
Art. 8

Esecuzione delle prove di coltivazione

1. Per le domande ritenute idonee il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire le prove di coltivazione e individua le strutture e gli enti che conducono tali prove e un Centro di coordinamento.
2. Le prove di coltivazione sono effettuate in conformita', come minimo, alle seguenti disposizioni per quanto riguarda la pianificazione delle prove, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varieta' da disciplinare:
a) i «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilita', omogeneita' e stabilita'» (DUS) formulati dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (CPVO), applicabili all'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano stati pubblicati protocolli;
b) le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilita', omogeneita' e stabilita'» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV), applicabili all'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano state pubblicate linee guida;
c) le disposizioni nazionali.
3. Il Ministero stabilisce con successivi provvedimenti i criteri e le procedure tecniche per l'iscrizione delle varieta' nel Registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto.
4. Concluso l'iter di valutazione della varieta' candidata, qualora questa soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, il Ministero approva la varieta', ne accetta la descrizione ufficiale e adotta il relativo decreto di iscrizione al registro delle varieta'.
5. Per le varieta' non ritenute idonee e per quelle non in regola con le disposizioni del presente decreto, il Ministero provvede a comunicare al richiedente il giudizio complessivo sulla domanda presentata.
6. Le prove di coltivazione per l'accertamento dei requisiti DUS, di cui al comma 2, non sono effettuate qualora e' documentato che siano state effettuate con sufficiente garanzia secondo i protocolli del CPVO e UPOV come richiesto dall'art. 12, comma 4, lettera c.


 
Art. 9

Compensi dovuti per l'effettuazione
delle prove di coltivazione

1. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di deposito della domanda di iscrizione, comunica al richiedente l'importo dovuto per l'esecuzione delle prove varietali.
2. Il richiedente trasmette al Ministero la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda si considera ritirata;
3. I compensi sono versati dai costitutori di nuove varieta' vegetali negli appositi capitoli di entrata di bilancio, istituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 16 maggio 2012, della regione ove hanno sede legale gli enti e gli organismi di coordinamento delle prove varietali.
4. I compensi di cui al comma 1 non sono dovuti se i controlli tecnici risultano gia' effettuati, con sufficienti garanzie, in Italia o in un altro Stato aderente alla Unione di Parigi per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV) secondo i protocolli tecnici previsti dal CPVO o dall'UPOV o stabiliti in ambito nazionale. Il richiedente l'iscrizione deve produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati compresa la scheda descrittiva derivante dai rilievi effettuati nel corso delle prove di campo.


 
Art. 10

Periodo di validita' della registrazione di una varieta'

1. L'iscrizione di una varieta' al registro delle varieta' ha una durata di 30 anni.
2. La registrazione di una varieta' puo' essere rinnovata per ulteriori periodi massimi di 30 anni, purche' siano ancora disponibili i materiali della varieta'. Il costitutore della varieta' o il suo avente causa o un rappresentante designato o il responsabile della conservazione inoltra la domanda di rinnovo al Ministero entro un anno prima della scadenza dell'iscrizione della varieta'.
3. La domanda di cui al comma precedente e' corredata di elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente.
4. Nel caso di assenza di domanda il Ministero, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, puo' disporre il rinnovo della registrazione di una varieta', qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura nazionale, per preservare la diversita' genetica e la produzione sostenibile, nonche' per qualunque altro interesse generale.
5. Una varieta' e' cancellata dal registro nazionale delle varieta' di piante da frutto qualora:
a) in sede di esame, risulta che detta varieta' non e' piu' distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
b) all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, sono state fornite indicazioni false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la varieta' e' stata registrata;
c) il richiedente ne faccia richiesta;
d) risulta, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
e) la validita' dell'iscrizione e' giunta a scadenza senza che e' stata presentata alcuna domanda di rinnovo.
6. Per le varieta' geneticamente modificate si applicano le condizioni di cui all'art. 6, comma 6 e 7 del decreto legislativo n. 124/2010.


 
Art. 11

Notifiche

1. Il Ministero notifica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni contenute nel registro delle varieta'.


 
Art. 12

Deposito e contenuto della domanda di iscrizione

1. In applicazione dell'art. 6 la domanda e' inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente.
2. La domanda deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varieta' ad impianto autunnale e a impianto primaverile.
3. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 6 del presente decreto deve contenere le seguenti informazioni:
a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portainnesto e specie botanica cui appartiene la varieta';
b) denominazione proposta per la varieta', ai sensi dell'art. 63 del regolamento 2100/94;
c) le informazioni indicanti se la varieta' e' ufficialmente registrata in un altro Stato membro o e' protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94, oppure la dichiarazione circa la presentazione di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;
d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali;
e) azienda dove la varieta' e' mantenuta in conservazione;
f) metodo di ottenimento della varieta' e origine della stessa;
g) nel caso di una varieta' geneticamente modificata, la prova che l'organismo geneticamente modificato e' autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003;
h) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varieta', areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varieta';
i) eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione;
j) elenco degli allegati.
4. La domanda di cui all'art. 6 deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o l'avente causa sia di nazionalita' estera;
b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varieta', nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;
c) la scheda descrittiva ufficiale della varieta' redatta da un organismo ufficiale, qualora la varieta' sia gia' ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro o protetta da privativa nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94;
d) questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base dei protocolli CPVO, UPOV o in assenza di essi dai protocolli nazionali;
e) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta;
f) la riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servono all'identificazione della varieta' ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie;
g) se la documentazione e' redatta in lingua straniera dovra' essere integrata con traduzione in lingua italiana, che fara' fede ai fini della valutazione della descrizione.


 
Art. 13
Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle
prove di campo

1. In esecuzione dell'art. 8, per l'iscrizione al registro nazionale di cui all'art. 3, il richiedente deve inviare i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione finalizzate all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 5 nei tempi e nei modi indicati dall'ente che effettua tali prove.
2. Al termine del ciclo di prova, l'eventuale ente o organismo designato predispone il rapporto di esame e provvede al suo invio al Ministero.


 
Art. 14
Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante
da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di
frutti
1. E' istituito presso il Servizio fitosanitario nazionale, di seguito «SFN», il Registro nazionale dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, di seguito «Registro dei fornitori», ed e' costituito dall'insieme dei registri dei fornitori regionali. Ai fini dell'iscrizione al registro dei fornitori il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 124/2010.
2. I fornitori gia' iscritti ai sensi del decreto legislativo n. 124/2010 sono inseriti nel registro dei fornitori di cui al comma 1.
3. Il registro dei fornitori comprende almeno le seguenti informazioni:
a) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto telefonici e di posta elettronica certificata del fornitore;
b) l'attivita' esercitata dal fornitore interessato, l'indirizzo dei locali utilizzati e i principali generi o specie in questione;
c) il numero o il codice di registrazione.
3. L'iscrizione al Registro dei fornitori avviene attraverso l'invio di una domanda al Servizio fitosanitario regionale, di seguito «SFR», competente per territorio, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2009.
4. Qualora l'attivita' svolta in una regione diversa da quella ove ha sede il centro aziendale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, e' sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di registrazione nonche' dell'autorizzazione non appena acquisita.
5. Sono esonerati, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 124/2010, dall'iscrizione al registro dei fornitori i piccoli produttori. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione al registro dei fornitori i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.
6. Il SFR cancella il fornitore dal registro se e' stabilito che esso non esercita piu' alcuna attivita' a norma dell'art. 2, lettera i, del decreto legislativo n. 124/2010 o qualora non rispetta i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 12 novembre 2009.


 
Art. 15

Obblighi dei fornitori

1. I fornitori comunicano al SFR competente per territorio le informazioni di cui all'art. 14, comma 3, lettere a) e b) e qualsiasi cambiamento sopraggiunto.
2. Il fornitore registrato deve:
a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il SFR competente per territorio;
b) procedere ad ispezioni visive o ad accertamenti analitici secondo quanto previsto nelle tabelle dell'allegato I, oppure secondo le indicazioni fornite dal SFR;
c) consentire agli incaricati del SFR competente per territorio l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera e) nonche' dei relativi documenti;
d) predisporre durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, un piano appropriato per i generi o le specie pertinenti, inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano, che deve essere mantenuto a disposizione del SFR competente per territorio, riguarda almeno i seguenti elementi:
la categoria e la tipologia dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;
la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;
ubicazione e numero di piante;
il piano ed il metodo di coltivazione;
tempi di coltivazione;
operazioni di moltiplicazione;
operazioni di imballaggio, immagazzinamento e trasporto;
le cure colturali generali;
le operazioni di raccolta;
l'igiene;
i trattamenti;
l'amministrazione.
e) Predisporre un sistema di registrazione per la conservazione delle informazioni sulle attivita' di controllo dei punti critici previsti alla lettera d) e se necessario le informazioni riguardanti:
le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi;
gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;
altri dati la cui registrazione venga prescritta dal SFR;
f) conservare le registrazioni di cui alla lettera precedente per un periodo di almeno tre anni dalla produzione dei materiali in questione;
g) conservare le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il loro controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto;
h) collaborare in ogni altro modo con il SFR.
3. I registri di cui alla lettera e) devono essere aggiornati almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali, e' possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza.
4. Se i controlli effettuati a norma del primo comma rivelano la presenza di uno o piu' organismi nocivi il fornitore ne informa immediatamente il SFR competente per territorio e adotta le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di diffusione degli organismi nocivi in questione.
5. Il fornitore la cui attivita' in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire a richiesta del SFR.
6. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, e' responsabile di quanto riportato in etichetta o nel documento del fornitore.


 
Art. 16

Disposizioni generali

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I del decreto legislativo n. 124/2010 devono essere conformi, durante la produzione e la commercializzazione, alle prescrizioni del presente decreto.
2. Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I del decreto legislativo n. 124/2010, i fornitori devono rispettare i requisiti di cui all'art. 15.
3. Durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I di cui al decreto legislativo n. 124/2010 sono sottoposti ad ispezioni ufficiali in conformita' all'art. 52 del presente decreto.
4. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria sono tenuti ben distinti da materiali di altre categorie.


 
Art. 17

Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri

1. La conservazione e la certificazione dei materiali di pre-base si attuano presso centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici. Tale fase puo' avvenire anche presso organismi privati riconosciuti per l'alta professionalita' e le specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici che quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, di seguito SFC, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, di seguito Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente. Le attivita' svolte presso i CCP sono coordinate a livello nazionale dal SFC.
2. Scopi di questa fase sono:
a) la conservazione in ambiente protetto di piante madri;
b) la produzione, in ambiente protetto, di materiale di propagazione di categoria «pre-base»;
c) la produzione e l'allevamento delle piante da frutto moltiplicate a partire dalle piante madri di pre-base, come previsto all'art. 18, comma 8.
3. La conservazione per la premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.
4. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CCP, devono avanzare richiesta al Ministero per tramite del SFR competente ed essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato II.
5. Nel caso di rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a svolgere le funzioni di CCP esso e' tenuto a consegnare le piante madri in conservazione al SFC che provvedera' all'individuazione del o dei CCP a cui affidarle.
6. I CCP devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal SFR competente per territorio. Al SFR compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CCP.


 
Art. 18

Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di pre-base

1. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di pre-base occorre presentare specifica richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del SFC.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del costitutore o avente causa;
b) indirizzo della sede legale del costitutore o dell'avente causa;
c) recapito di posta elettronica e telefonico del costitutore o avente causa;
d) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui si richiede sia esaminata e conservata la candidata pianta madre di pre-base.
e) riferimento alla varieta'.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) documentazione attestante l'esenza dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione;
b) dichiarazione relativa al luogo, alle modalita' di conservazione in condizioni di sanita' della candidata pianta madre di pre-base e al soggetto responsabile;
c) per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio, ove presente) con elenco dei beneficiari;
d) dichiarazione di appartenenza o non appartenenza a organismi geneticamente modificati (OGM).
4. Il SFC accetta una pianta come pianta madre di pre-base se essa e' conforme agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 e se la corrispondenza alla descrizione della sua varieta' e' stabilita conformemente ai commi 5, 7 e 8. Tale accettazione avviene in base ad un'ispezione ufficiale nonche' ai risultati dell'analisi, alle registrazioni e alle procedure a norma dell'art. 52.
5. Il SFR competente per territorio stabilisce la corrispondenza della pianta madre di pre-base alla descrizione della sua varieta' mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta'. Tale osservazione e' basata su uno dei seguenti elementi:
a) la descrizione ufficiale per le varieta' iscritte in uno o piu' dei registri nazionali e per le varieta' giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;
b) la descrizione che accompagna la domanda per le varieta' oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato all'art. 12 del presente decreto;
c) la descrizione che accompagna la domanda per le varieta' oggetto di una domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali;
d) la descrizione ufficialmente riconosciuta, se la varieta' oggetto di tale descrizione e' iscritta in un Registro nazionale.
6. La pianta madre accettata e' posta in un sito di conservazione di cui all'art. 17.
7. Laddove si applichi il comma 5, lettera b) o lettera c), la pianta madre di pre-base e' accettata solo se e' disponibile una relazione, redatta da un qualsiasi organismo ufficiale responsabile nell'Unione o in un paese terzo, attestante che la rispettiva varieta' e' distinguibile, omogenea e stabile. In attesa di registrazione della varieta', la pianta madre in questione e i materiali prodotti a partire dalla stessa sono utilizzati solo per la produzione di materiali di base o di materiali certificati e non sono commercializzati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati. Qualora la varieta' in attesa di registrazione non risulta idonea all'iscrizione al registro, tutto il materiale da essa ottenuto deve essere eliminato.
8. Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varieta' sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta da frutto, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta' e' effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata a partire dalla pianta madre di pre-base. Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di pre-base e dai materiali di pre-base. Le piante da frutto sono sottoposte ad ispezioni visive nei periodi dell'anno piu' appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione.


 
Art. 19
Requisiti per l'accettazione di un portainnesto non appartenente a
una varieta'

1. Per chiedere l'accettazione di un portainnesto non appartenente a una varieta' come pianta madre di pre-base occorre presentare opportuna domanda come disposto all'art. 18, commi 1 e 2.
2. Il SFC accetta un portinnesto come pianta madre di pre-base se esso e' corrispondente alla descrizione della sua specie e se e' conforme agli articoli 23, 24, 25 e 26. Tale accettazione avviene in base ad un'ispezione ufficiale nonche' ai risultati dell'analisi, alle registrazioni e alle procedure utilizzate dal fornitore a norma dell'art. 52.
3. La pianta madre accettata e' posta in un sito di conservazione di cui all'art. 17.


 
Art. 20

Requisiti per la certificazione dei materiali di pre-base

1. I materiali di moltiplicazione di una varieta' iscritta al Registro delle varieta', diversi dalle piante madri e dai portainnesti non appartenenti a una varieta', sono certificati ufficialmente come materiali di pre-base presentando specifica richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo della sede legale del richiedente;
c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;
d) riferimento della varieta';
e) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui e' conservata la pianta madre di pre-base;
f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare;
g) per le varieta' e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali e' necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali.
3. I materiali di pre-base sono certificati se e' stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono moltiplicati direttamente a partire da una pianta madre conformemente all'art. 27 o all'art. 28;
b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varieta' e la corrispondenza alla descrizione della varieta' e' verificata a norma dell'art. 22;
c) sono conservati a norma dell'art. 23;
d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 25;
e) sono conformi all'art. 26 per quanto riguarda le alterazioni.
4. La pianta madre di cui al comma 3, lettera a), e' stata accettata in conformita' all'art. 18 o e' stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformita' all'art. 27 o mediante micropropagazione conformemente all'art. 28;
5. Qualora una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base non soddisfano piu' i requisiti di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali di base, materiali certificati o materiali CAC, purche' soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che la pianta madre o i materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.


 
Art. 21
Requisiti per la certificazione come materiali di pre-base di
portainnesti non appartenenti a una varieta'
1. Un portainnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente, presentando specifica richiesta, come disposto all'art. 20 commi 1, 2 e 3, come materiale di pre-base e se e' stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti:
a) e' moltiplicato direttamente da una pianta madre mediante riproduzione gamica o agamica; in caso di riproduzione gamica gli alberi impollinatori sono prodotti direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa;
b) e' corrispondente alla descrizione della sua specie;
c) e' conservato a norma dell'art. 23;
d) e' conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 25;
e) e' conforme all'art. 26 per quanto riguarda le alterazioni.
2. La pianta madre di cui al comma 1, lettera a), e' stata accettata in conformita' all'art. 19 o e' stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformita' all'art. 27 o mediante micropropagazione conformemente all'art. 28.
3. Qualora un portainnesto che e' una pianta madre di pre-base o un materiale di pre-base non soddisfi piu' i requisiti di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. Il portainnesto cosi' rimosso puo' essere utilizzato come materiale di base, materiale certificato o materiale CAC, purche' soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.


 
Art. 22

Verifica della corrispondenza alla descrizione della varieta'

1. Il SFR competente per territorio, verifica regolarmente la corrispondenza delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base alla descrizione della loro varieta', conformemente all'art. 18, commi 4 e 5, secondo la varieta' in questione e il metodo di moltiplicazione utilizzato.
2. In aggiunta alla regolare verifica delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base, Il SFR competente per territorio, sottopone a verifica, dopo ogni rinnovo, le piante madri di pre-base che ne derivano.


 
Art. 23
Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di pre-base
e dei materiali di pre-base

1. I fornitori conservano le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione. Le candidate piante madri di pre-base sono tenute in condizioni a prova di insetto e fisicamente isolate dalle piante madri di pre-base nelle strutture di cui al comma 1 fino al completamento di tutte le analisi riguardanti la conformita' all'art. 24, comma 1.
2. Le piante madri di pre-base sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.
3. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione.
4. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato.
5. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base possono essere conservati anche mediante crioconservazione.
6. Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre di pre-base e' stabilita nell'allegato I.


 
Art. 24
Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di pre-base e
per le piante madri di pre-base prodotte mediante rinnovo

1. Una candidata pianta madre di pre-base e' esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e del campionamento e analisi, la candidata pianta madre di pre-base risulta esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati dal SFR competente per territorio. Il campionamento e l'analisi di cui sopra si svolgono nel periodo dell'anno piu' appropriato, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative della pianta nonche' della biologia degli organismi nocivi pertinenti per tale pianta. In caso di dubbi sulla presenza di detti organismi nocivi, il campionamento e l'analisi possono essere effettuati anche in un qualsiasi momento dell'anno.
2. Per il campionamento e l'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. Il SFR competente per territorio invia i campioni ai laboratori riconosciuti dal SFN. Il metodo di analisi per i virus, i viroidi, le malattie da agenti virus-simili e i fitoplasmi, applicato alle candidate piante madri di pre-base, e' un saggio biologico su piante indicatrici. Altri metodi di analisi possono essere applicati nel caso in cui il SFN ritenga, sulla scorta di prove scientifiche oggetto di valutazione inter pares, che essi forniscano risultati altrettanto affidabili quanto il saggio biologico su piante indicatrici.
3. In deroga al comma 1, laddove una candidata pianta madre di pre-base sia un semenzale, l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono richiesti solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili trasmessi dal polline ed elencati nell'allegato I per quanto concerne il genere o la specie in questione, purche' un'ispezione ufficiale abbia confermato che il semenzale e' stato ottenuto a partire da un seme prodotto da una pianta esente dai sintomi causati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili e che tale semenzale e' stato conservato in conformita' all'art. 23, commi 1 e 2.
4. I commi 1 e 2 si applicano anche ad una pianta madre di pre-base prodotta mediante rinnovo. Una pianta madre di pre-base prodotta mediante rinnovo e' esente dai virus e dai viroidi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei lotti nonche' del campionamento e analisi, tale pianta madre di pre-base risulta esente da detti virus e viroidi. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono effettuati dal SFR competente per territorio o dal fornitore registrato.


 
Art. 25
Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i
materiali di pre-base

1. Una pianta madre di pre-base e i materiali di pre-base sono esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture la pianta madre di pre-base e i materiali di pre-base in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I. L'ispezione visiva e' effettuata dal SFR competente per territorio secondo le prescrizioni di cui all'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi, per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, il SFR competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base in questione.
2. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi di cui al comma 1 si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. Il SFR competente per territorio presenta i campioni ai laboratori riconosciuti dal SFN.
3. Il comma 1 non si applica alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione.


 
Art. 26

Requisiti relativi alle alterazioni
che possono compromettere la qualita'

1. In base all'ispezione visiva le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base risultano praticamente privi di alterazioni. L'ispezione visiva e' effettuata dal SFR competente per territorio. Le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualita' e l'utilita' dei materiali di moltiplicazione.


 
Art. 27

Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo
e alla propagazione delle piante madri di pre-base

1. Il fornitore puo' moltiplicare o rinnovare una pianta madre di pre-base accettata conformemente all'art. 18.
2. Il fornitore puo' propagare una pianta madre di pre-base per produrre materiali di pre-base.
3. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di pre-base si svolgono conformemente ai protocolli di cui al comma 4.
4. Al fine della moltiplicazione, del rinnovo e della propagazione delle piante madri di pre-base si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.
5. Il fornitore puo' rinnovare la pianta madre di pre-base solo prima della fine del periodo di cui all'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione.


 
Art. 28
Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla
propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di
pre-base

1. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di pre-base per la produzione di altre piante madri di pre-base o di materiali di pre-base avvengono conformemente ai protocolli di cui al comma 2.
2. Al fine della micropropagazione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.


 
Art. 29

Fase di premoltiplicazione e relativi centri

1. La conservazione delle piante madri di base e la certificazione di materiali di base si attuano presso centri di premoltiplicazione (CP) pubblici o privati riconosciuti idonei dal Ministero sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.
2. Il numero e la dislocazione dei CP deve essere strettamente funzionale alla necessita' di premoltiplicazione del materiale di «base».
3. Scopi di questa fase sono:
a) coltivazione in ambiente protetto o in campo, di piante categoria «base»;
b) la produzione in ambiente protetto o in campo, di materiale di moltiplicazione di categoria «base».
4. La premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.
5. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono avanzare richiesta al Ministero.
6. Qualora le attivita' di cui al comma 3 si svolgono in ambiente protetto gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato II.
7. I CP devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal SFR competente per territorio. Al SFR compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CP.


 
Art. 30

Requisiti per la certificazione dei materiali di base

1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri di base e dai portainnesti non appartenenti a una varieta' sono certificati ufficialmente come materiali di base, presentando specifica richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del SFC.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo della sede legale del richiedente;
c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;
d) riferimento della varieta';
e) indicazione del centro di premoltiplicazione (CP), riconosciuto dal Ministero, in cui e' conservata la pianta madre di base;
f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare;
g) per le varieta' e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali e' necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali.
3. I materiali di base soddisfano i requisiti di cui ai commi 4, 5 e 6.
4. I materiali di moltiplicazione sono moltiplicati a partire da una pianta madre di base. Una pianta madre di base soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) essere coltivata a partire da materiali di pre-base;
b) essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di base conformemente all'art. 34.
5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23, comma 5, e all'art. 26.
6. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:
a) requisiti fitosanitari, come disposto all'art. 31;
b) requisiti relativi al terreno, come disposto all'art. 32;
c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base, come disposto all'art. 33;
d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto all'art. 34.
7. Un portainnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente come materiale di base, presentando specifica richiesta, come disposto ai commi 1 e 2 e se e' corrispondente alla descrizione della sua specie, se soddisfa i requisiti di cui all'art. 23, commi 2 e 5, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 26, 31, 32, 33 e 34.
8. Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 va inteso come riferimento alle piante madri di base e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali di base.
9. Qualora una pianta madre di base o i materiali di base non soddisfano piu' i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23, commi 2 e 5, e agli articoli 26, 31 e 32, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base. La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali certificati o materiali CAC, purche' soddisfano i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.
10. Qualora un portainnesto non appartenente a una varieta' sia una pianta madre di base o un materiale di base che non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 23, commi 2 e 5, e agli articoli 26, 31 e 32, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base. Il portainnesto cosi' rimosso puo' essere utilizzato come materiale certificato o materiale CAC, purche' soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per quanto riguarda le rispettive categorie. Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.


 
Art. 31

Requisiti fitosanitari

1. Una pianta madre di base e i materiali di base sono esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I o conformi ai livelli di tolleranza, ove presenti, come prescritto nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti la pianta madre di base o i materiali di base in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. La percentuale di piante madri di base o di materiali di base infestata dagli organismi nocivi non supera i livelli di tolleranza ove stabiliti dall'allegato I. L'ispezione visiva e' effettuata dal SFR competente per territorio secondo le prescrizioni di cui all'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, il SFR competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di base o dei materiali di base in questione.
2. Al fine del campionamento e l'analisi di cui al comma 1 si applicano i protocolli EPPO altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. Il SFR competente per territorio presenta i campioni ai laboratori riconosciuti dal SFN.
3. Il comma 1 non si applica alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione.


 
Art. 32

Requisiti relativi al terreno

1. Le piante madri di base e i materiali di base possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus e' stabilita dal campionamento e dall'analisi. Il campionamento di cui sopra e' effettuato dal SFR competente per territorio o dal fornitore registrato. Il campionamento e l'analisi sono effettuati prima che le piante madri di base o i materiali di base in questione siano piantati e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta, qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato I e purche' tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di base o per i materiali di base in questione.
2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando Il SFR competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno e' esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.
3. Al fine del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, i SFR applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.


 
Art. 33
Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e
dei materiali di base

1. Il fornitore conserva le piante madri di base e i materiali di base in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione oppure in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.
2. La distanza di isolamento dei campi di cui al comma 1 e' stabilita nell'allegato I.
3. Le piante madri di base sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.
4. Le piante madri di base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione.


 
Art. 34
Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle
piante madri di base

1. Il fornitore moltiplica le piante madri di base, coltivate a partire da materiali di pre-base ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera a), in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di base. Le piante madri di base sono moltiplicate conformemente all'art. 27 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'art. 28. Il numero massimo consentito di generazioni e la durata di vita massima consentita delle piante madri di base corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato I per i generi o le specie pertinenti.
2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di base, ciascuna generazione diversa dalla prima puo' derivare da qualsiasi generazione precedente.
3. I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.


 
Art. 35

Fase di moltiplicazione

1. La produzione e la certificazione di materiale di categoria «certificato», si attuano in campi di piante madri, in laboratori di micropropagazione e in vivai sotto la responsabilita' di vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori di micropropagazione ed i vivai, riconosciuti dai servizi fitosanitari regionali o delle province autonome devono soddisfare i requisiti previsti dai protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.
2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono:
a) coltivazione delle piante madri nel rispetto dei protocolli di cui al comma 1 previsti per ciascuna specie;
b) la produzione di materiale di propagazione di categoria «certificato».
3. La moltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.
4. I centri di moltiplicazione (CM) che intendono ottenere il riconoscimento dai SFR devono:
a) disporre di un responsabile tecnico interlocutore nei confronti degli organismi di controllo e certificazione in possesso di specifiche competenze documentate;
b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;
c) disporre di attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione e il trasporto da utilizzare esclusivamente per le attivita' della struttura.
5. Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto devono essere presentate al SFR competente per territorio.
6. I CM e le aziende vivaistiche devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal SFR competente per territorio. Al SFR compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CM e delle aziende vivaistiche.


 
Art. 36

Requisiti per la certificazione dei materiali certificati

1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri e le piante da frutto sono certificati ufficialmente come materiali certificati, presentando specifica domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio competente del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo della sede legale del richiedente;
c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;
d) riferimento della varieta';
e) indicazione del centro di moltiplicazione (CM), riconosciuto dal SFR, in cui e' conservata la pianta madre certificata;
f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare;
g) per le varieta' e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali e' necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali.
3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati come materiali certificati se soddisfano i requisiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
4. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre certificata. Una pianta madre certificata soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) essere coltivata a partire da materiali di pre-base;
b) essere coltivata a partire da materiali di base.
5. Le piante madri certificate sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'impianto e conservate in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione.
6. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto soddisfano i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23, comma 5, e agli articoli 26, 37 e 38.
7. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre certificata che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'art. 38.
8. Un portainnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente come materiale certificato, presentando specifica domanda, come disposto ai commi 1 e 2 e se e' corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'art. 23, comma 5, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 26, 37 e 38.
9. Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali certificati.
10. Qualora una pianta madre certificata o i materiali certificati non soddisfano piu' i requisiti di cui all'art. 22, all'art. 23 comma 5, e agli articoli 26, 37 e 38, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purche' soddisfino i relativi requisiti. Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.
11. Qualora un portainnesto non appartenente a una varieta' sia una pianta madre certificata o un materiale certificato che non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 23, comma 5, e agli articoli 26, 37 e 38, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purche' soddisfino i relativi requisiti. Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore puo' adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.


 
Art. 37

Requisiti fitosanitari

1. Una pianta madre certificata, i materiali certificati e le piante da frutto sono esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I o conformi ai livelli di tolleranza, ove presenti, come prescritto nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti la pianta madre certificata o i materiali certificati in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. La percentuale di piante madri di base o di materiali certificati infestata dagli organismi nocivi non supera i livelli di tolleranza ove stabiliti dall'allegato I. L'ispezione visiva e' effettuata dal SFR competente per territorio o dal fornitore registrato secondo le prescrizioni di cui all'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, il SFR competente per territorio o il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.
2. Ai fini del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1 si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. Il SFR competente per territorio o il fornitore registrato invia i campioni ai laboratori riconosciuti dal SFN.
3. Il comma 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.


 
Art. 38

Requisiti relativi al terreno

1. Le piante madri certificate possono essere coltivate solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus e' stabilita dal campionamento e dall'analisi. Il campionamento e' effettuato dal SFR competente per territorio o dal fornitore registrato. Il campionamento e l'analisi sono effettuati prima che la pianta madre certificata in questione sia piantata e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato I e laddove tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri certificate o per il materiale certificato in questione.
2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il SFR competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno e' esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto certificate.
3. Ai fini del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, i SFR applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale.


 
Art. 39

Compensi per le verifiche

1. Il pagamento dei compensi dovuti per la certificazione dei materiali di pre-base, base e certificati di cui alla sezione I, II e III, e' definito con apposito provvedimento del Ministero su parere del Comitato fitosanitario nazionale.


 
Art. 40

Controlli ai fini della certificazione dei materiali
di varieta' in attesa di registrazione

1. In applicazione dell'art. 18, possono essere eseguiti i controlli ai fini della certificazione come materiale di base o materiale certificato, prodotto a partire da piante madri di pre-base appartenenti a varieta' in attesa di registrazione. Nel caso i controlli eseguiti ai sensi dell'art. 18, comma 5, danno esito positivo ai fini della relativa certificazione il SFR competente per territorio provvede al rilascio dell'autorizzazione alla stampa e apposizione delle prescritte etichette solo dopo l'iscrizione della varieta' al relativo Registro nazionale.


 
Art. 41
Condizioni per i materiali CAC diversi dai portainnesti non
appartenenti a una varieta'

1. I materiali CAC diversi dai portainnesti non appartenenti a una varieta' possono essere commercializzati solo se e' accertato che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono moltiplicati a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore;
b) sono corrispondenti alla descrizione della varieta' a norma dell'art. 43;
c) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 44;
d) sono conformi all'art. 45 per quanto riguarda le alterazioni.
2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.
3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano piu' conformi al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:
a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;
b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai summenzionati requisiti.


 
Art. 42
Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portainnesti non
appartenenti a una varieta'

1. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varieta' i materiali CAC sono conformi ai seguenti requisiti:
a) sono corrispondenti alla descrizione della loro specie;
b) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'art. 44;
c) sono conformi all'art. 45 per quanto riguarda le alterazioni.
2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.
3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano piu' conformi ai requisiti di cui al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:
a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;
b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai summenzionati requisiti.


 
Art. 43

Corrispondenza alla descrizione della varieta'

1. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varieta' e' stabilita mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta'. Tale osservazione e' basata su uno dei seguenti elementi:
a) la descrizione ufficiale per le varieta' registrate, come indicato nella parte I del presente decreto, e per le varieta' giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;
b) la descrizione che accompagna la domanda per le varieta' oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato nella parte I del presente decreto;
c) la descrizione che accompagna la domanda di privativa per ritrovati vegetali;
d) la descrizione ufficialmente riconosciuta di una varieta' di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 124/2010;
2. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varieta' e' verificata periodicamente mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta' nei materiali CAC in questione.


 
Art. 44

Requisiti fitosanitari

1. I materiali CAC sono praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, effettuate dal fornitore, i materiali CAC in questione risultano praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, il fornitore effettua il campionamento e l'analisi dei materiali CAC in questione come stabilito dall'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione.
2. Il comma 1 non si applica ai materiali CAC durante la crioconservazione.
3. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, i materiali CAC appartenenti alle specieCitrus spp., Fortunella Swingle e Poncirus spp. soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) sono prodotti a partire da una fonte identificata di materiali e tale fonte di materiali risulta esente, in base al campionamento e all'analisi, dagli organismi nocivi elencati per tali specie nell'allegato I;
b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo risultano praticamente esenti, in base all'ispezione visiva, al campionamento e all'analisi, dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda le specie in questione.


 
Art. 45

Requisiti relativi alle alterazioni

1. In base all'ispezione visiva i materiali CAC risultano praticamente privi di alterazioni. Le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualita' e l'utilita' dei materiali di moltiplicazione.


 
Art. 46

Varieta' ammesse alla commercializzazione

1. I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto sono commercializzati unicamente se la varieta' a cui appartengono e' iscritta al Registro delle varieta' di cui all'art. 3.


 
Art. 47

Prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio

1. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ufficialmente certificati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati, e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ufficialmente certificate come materiali certificati, sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli articoli 48 e 50. Ad integrazione dell'etichetta puo' essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'art. 49. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'art. 51.
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del decreto legislativo n. 124/2010, non si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto da parte dei piccoli produttori.
3. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto commercializzati dai soggetti di cui al comma 2 sono provvisti almeno delle seguenti indicazioni:
a) denominazione azienda fornitrice;
b) denominazione botanica;
c) varieta'.


 
Art. 48
Etichetta per i materiali di pre-base, i materiali di base o i
materiali certificati

1. I materiali di pre-base, di base o certificati sono commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi da 2 a 5. Il SFR competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta. La forma grafica dell'etichetta e' stabilita dal SFN conformemente ai commi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta e' apposta in conformita' al comma 5. Le piante da frutto di un anno o piu' sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura puo' essere effettuata nel campo prima o durante lo sradicamento oppure successivamente. Se l'etichettatura e' effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono sradicate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non siano etichettate.
2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni:
a) la dicitura «norme e regole UE»;
b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;
c) il SFR competente per territorio o il relativo codice;
d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dal SFR competente per territorio;
e) il numero di riferimento dell'imballaggio o del mazzo, il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
f) la denominazione botanica;
g) la categoria, e per i materiali di base anche il numero di generazione;
h) la denominazione della varieta' e, se del caso, del clone, nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varieta', il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. In caso di varieta' oggetto di privativa vegetale l'indicazione «PBR» (plant breeder rights) subito dopo il nome;
i) la dicitura «varieta' avente una descrizione ufficialmente riconosciuta», se del caso;
j) la quantita';
k) il Paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;
l) l'anno di emissione;
m) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta: l'anno di emissione dell'etichetta originale;
n) passaporto delle piante CE, con eventuale indicazione ZP.
3. L'etichetta e' stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana, e' facilmente visibile e leggibile.
4. Il colore dell'etichetta e':
a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base;
b) bianco per i materiali di base;
c) blu per i materiali certificati.
5. L'etichetta e' apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta e' apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore. Qualora, a norma del comma 1, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa e' apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.


 
Art. 49

Documento di accompagnamento per i materiali di
pre-base, i materiali di base o i materiali certificati

1. Per la commercializzazione di varieta' o di tipi diversi di materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati da commercializzare insieme, e' necessario un documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato sotto la supervisione del SFR competente per territorio, ad integrazione dell'etichetta di cui all'art. 48.
2. Il documento di accompagnamento soddisfa le seguenti prescrizioni:
a) comprende le informazioni di cui all'art. 48, comma 2, e quali indicate sulla relativa etichetta;
b) e' redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;
c) e' consegnato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario);
d) accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede del destinatario;
e) riporta il nome e l'indirizzo del destinatario;
f) indica la data di rilascio del documento;
g) comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione.
3. Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'art. 48, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.


 
Art. 50
Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di
pre-base, i materiali di base e i materiali certificati
1. I materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati se sono commercializzati in lotti di due o piu' piante o parti di piante, devono essere sufficientemente omogenei. Le piante o le parti di piante che compongono tali lotti soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera a o alla lettera b:
a) le piante o le parti di piante si trovano in un imballaggio o in un contenitore chiuso come definito al comma 2;
b) le piante o le parti di piante formano parte di un mazzo chiuso come definito al comma 2.
2. Ai fini del presente decreto, per «chiusura» si intende che un imballaggio o un contenitore e' chiuso in modo tale da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo e' legato in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non possano essere separate senza danneggiare i legacci. L'imballaggio, il contenitore o il mazzo sono etichettati in modo tale che la rimozione dell'etichetta ne annulli la validita'.


 
Art. 51

Documento del fornitore per i materiali CAC

1. I materiali CAC sono commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore e conforme a quanto indicato ai commi 2 e 3, di seguito «documento del fornitore». Il documento del fornitore non deve essere simile all'etichetta di cui all'art. 48 o al documento di accompagnamento di cui all'art. 49, in modo da evitare ogni possibile confusione tra il documento del fornitore e i due summenzionati documenti.
2. Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:
a) la dicitura «norme e regole UE»;
b) lo Stato membro in cui il documento del fornitore e' stato redatto o il relativo codice;
c) il SFR competente per territorio o il relativo codice;
d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dal SFR competente per territorio;
e) il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
f) la denominazione botanica;
g) esclusivamente la dicitura «materiali CAC»;
h) la denominazione della varieta' e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varieta', il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. In caso di varieta' oggetto di privativa vegetale l'indicazione «PBR» (plant breeder rights) subito dopo il nome. In caso di varieta' oggetto di domanda di richiesta di privativa vegetale, l'indicazione «PBR in corso di registrazione» subito dopo il nome;
i) la quantita';
j) il Paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro in cui il documento del fornitore e' stato redatto;
k) la data di emissione del documento
2. Qualora il materiale sia scortato dal passaporto delle piante, ai sensi della decreto legislativo n. 214/2005, quest'ultimo puo' costituire, se il fornitore lo desidera, il documento del fornitore, a condizione che venga integrato dei dati mancanti e che tali dati siano chiaramente separati.
4. Il documento del fornitore e' stampato con inchiostro indelebile in lingua italiana, e' facilmente visibile e leggibile.


 
Art. 52

Requisiti generali relativi alle ispezioni ufficiali

1. Le ispezioni ufficiali consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi.
2. Nel corso delle ispezioni ufficiali il SFR competente per territorio presta particolare attenzione a quanto segue:
a) l'idoneita' dei metodi utilizzati dal fornitore, e il loro impiego effettivo, per controllare ciascuno dei punti critici del processo di produzione;
b) la competenza generale del personale impiegato dal fornitore per svolgere le attivita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 124/2010.
3. Il SFR competente per territorio conserva le registrazioni dei risultati e delle date in relazione a tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da esso effettuati.


 
Art. 53

Modulistica

1. La modulistica necessaria alla gestione del Registro delle varieta', delle richieste di registrazione da parte dei fornitori e della certificazione, di cui all'art. 6 comma 1, art. 17 comma 3, art. 18 comma 1, art. 19 comma 1, art. 20 comma 1, art. 29 comma 5, art. 30 comma 1, art. 35 comma 5, art. 36 comma 1 e art. 45 comma 1, sono adottati con provvedimento a firma del direttore generale dello sviluppo rurale.


 
Art. 54

Misure transitorie

1. E' consentita, fino al 31 dicembre 2022, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2022. Quando sono commercializzati, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati mediante un riferimento al presente articolo sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.


 
Art. 55

Abrogazioni

1. Il decreto 14 aprile 1997 recepimento delle direttive della Commissione n 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e' abrogato.


 
Art. 56

Clausola di salvaguardia

1. Dall'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.


 
Art. 57

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: Gatto

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 18


 
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