Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 dicembre 2016 |
Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione ed in particolare l'art. 60 del medesimo regolamento; Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui il latte e il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione; Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano piu' del 50 per cento di un alimento; Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 205 final, relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; Visto il decreto interministeriale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, recante disposizioni in materia di rintracciabilita' e scadenza del latte fresco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2004, n. 152; Visto l'art. 4, commi 1, 3, 4, 4-bis e 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari»; Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea e' stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilita' di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori; Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del richiamato art. 4, comma 4-bis, della legge n. 4 del 2011, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, confermati dai risultati dell'indagine demoscopica svolta da ISMEA, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del latte e dei prodotti da esso derivati; Considerata la necessita', anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dell'indagine demoscopica, di fornire ai consumatori un quadro informativo piu' completo sugli alimenti; Considerata l'importanza attribuita all'origine effettiva dei prodotti e, in particolare all'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Ritenuto pertanto di introdurre, anche al fine di garantire una maggiore sicurezza per i consumatori, una disciplina sperimentale dell'etichettatura dei prodotti preimballati contenenti latte; Vista la notifica effettuata in data 13 luglio 2016 alla Commissione europea in applicazione dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011; Considerato l'intervenuto decorso del termine di tre mesi dalla notifica effettuata di cui all'art. 45, comma 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, senza aver ricevuto un parere negativo dalla Commissione europea; Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e trasformazione agroalimentare; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 ottobre 2016; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decretano:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, preimballati ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano. 2. Per i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, nonche' per il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.
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| Allegato 1
(Art. 1)
Latte(*) e prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 1, comma 1
Latte e crema di latte, non concentrati ne' addizionati con zuccheri o altri edulcoranti. Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti. Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao. Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati ne' compresi altrove. Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili. Formaggi, latticini e cagliate. Latte sterilizzato a lunga conservazione. Latte UHT a lunga conservazione. ----- (*) Per "latte" si intende sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale.
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| Art. 2 Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari
1. L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture: a) «paese di mungitura»: nome del Paese nel quale e' stato munto il latte; b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte e' stato condizionato o trasformato. 2. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine puo' essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese.
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| Art. 3 Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all'allegato 1 in piu' Paesi
1. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di piu' Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione e' stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. 2. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di piu' Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione e' stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.
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| Art. 4
Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attivita' previste a legislazione vigente, puo' definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto. 2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
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| Art. 5
Sanzioni applicabili
1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
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| Art. 6
Clausola di mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.
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| Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi. 4. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Roma, 9 dicembre 2016
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dello sviluppo economico Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 13
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