Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2016, n. 259
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di demanio idrico.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la proposta della commissione paritetica, approvata nella riunione del 14 giugno 2016;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 14 luglio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni demaniali

1. Tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Veny fino al confine con la Regione Piemonte in quanto fiume di ambito sovraregionale, fanno parte del demanio idrico regionale della regione stessa.
2. In particolare fanno parte del demanio idrico regionale le acque pubbliche e le aree fluviali, gli alvei e le loro pertinenze, le opere di protezione delle acque e di contenimento delle stesse, le relative strutture accessorie, di servizio e di difesa del suolo, i ghiacciai, i laghi e le opere idrauliche, i beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni inerenti al demanio medesimo per quanto non oggetto di precedenti trasferimenti, ivi comprese le acque sotterranee e le acque superficiali, nonche' ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti.
3. Restano fermi i trasferimenti gia' disposti a favore della Regione Valle d'Aosta.


N O T E

Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'art. 3 della legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993, e' il
seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso».
 
Art. 2

Individuazione e consegna dei beni

1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione. La relativa consegna alla Regione Valle d'Aosta avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di consentire alla regione l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla titolarita' dei beni stessi, comprese quelle indicate dall'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore della regione.
3. A decorrere dalla data di consegna, i proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano in ogni caso alla regione.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che i competenti uffici statali abbiano espletato le previste procedure di trasferimento, il Presidente della Regione Valle d'Aosta emana un decreto ricognitivo dei beni oggetto di trasferimento e ne da' comunicazione alla competente agenzia del demanio. Tale decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione, costituisce titolo per le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.


Note all'art. 2:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario. Il testo dell'articolo 89 e' il seguente:
«Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente
indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono
trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle
opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate
all'articolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto
intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area
demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale
litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e
pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di
aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla
applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione
integrata degli interventi di difesa delle coste e degli
abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese
tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni
di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di
concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del
presente decreto legislativo; (70)
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle
disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi
luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua
sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi
dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso
d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina
dovra' avvenire di intesa tra queste ultime;
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala
di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i),
del presente articolo che interessino piu' regioni sono
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero
di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo
Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma
per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui
al comma 1, lettera i), del presente articolo sono
esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni
interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio'
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono
esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione
delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili
di interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le
regioni interessate stipulano accordi di programma con i
quali sono definite le appropriate modalita', anche
organizzative, di gestione.».

 
Art. 3

Adempimenti e titolarita' dei rapporti

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
2. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate.
3. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione o nei suoi confronti.
4. I proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione.


 
Art. 4

Polizia idraulica e tutela delle acque dall'inquinamento

1. La regione esercita per mezzo dei propri servizi tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' del demanio idrico regionale, comprese quelle riguardanti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.


 
Art. 5

Canoni

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di canoni e sovracanoni per derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Costa, Ministro per gli affari
regionali

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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