Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2016, n. 259 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di demanio idrico. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Vista la proposta della commissione paritetica, approvata nella riunione del 14 giugno 2016; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 14 luglio 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trasferimento di beni demaniali
1. Tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Veny fino al confine con la Regione Piemonte in quanto fiume di ambito sovraregionale, fanno parte del demanio idrico regionale della regione stessa. 2. In particolare fanno parte del demanio idrico regionale le acque pubbliche e le aree fluviali, gli alvei e le loro pertinenze, le opere di protezione delle acque e di contenimento delle stesse, le relative strutture accessorie, di servizio e di difesa del suolo, i ghiacciai, i laghi e le opere idrauliche, i beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni inerenti al demanio medesimo per quanto non oggetto di precedenti trasferimenti, ivi comprese le acque sotterranee e le acque superficiali, nonche' ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti. 3. Restano fermi i trasferimenti gia' disposti a favore della Regione Valle d'Aosta.
N O T E
Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948. - Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993, e' il seguente: «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso». |
| Art. 2
Individuazione e consegna dei beni
1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione. La relativa consegna alla Regione Valle d'Aosta avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di consentire alla regione l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla titolarita' dei beni stessi, comprese quelle indicate dall'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore della regione. 3. A decorrere dalla data di consegna, i proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano in ogni caso alla regione. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che i competenti uffici statali abbiano espletato le previste procedure di trasferimento, il Presidente della Regione Valle d'Aosta emana un decreto ricognitivo dei beni oggetto di trasferimento e ne da' comunicazione alla competente agenzia del demanio. Tale decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione, costituisce titolo per le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Note all'art. 2: Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 89 e' il seguente: «Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative: a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura; b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1; c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37; g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri; i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo; (70) l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra' avvenire di intesa tra queste ultime; 2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato. 3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici. 4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico. 5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.».
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| Art. 3
Adempimenti e titolarita' dei rapporti
1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. 2. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. 3. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione o nei suoi confronti. 4. I proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione.
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| Art. 4
Polizia idraulica e tutela delle acque dall'inquinamento
1. La regione esercita per mezzo dei propri servizi tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' del demanio idrico regionale, comprese quelle riguardanti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.
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| Art. 5
Canoni
1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di canoni e sovracanoni per derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 dicembre 2016
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Costa, Ministro per gli affari regionali
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Calenda, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Orlando
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