Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 22 dicembre 2016 |
Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, di seguito indicato come decreto, che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; Visto, in particolare, l'art. 25, comma 5, del decreto, che individua l'incubatore di start-up innovative certificato quale societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, che ha individuato gli indicatori ed i valori minimi previsti per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative; Visti i commi 6 e 7 dell'art. 25 del decreto che stabiliscono che il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato dall'incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8 del decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42; Viste le linee guida del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri che disciplinano i programmi Italia Startup Visa e Italia Startup Hub, riguardanti una procedura semplificata per l'erogazione di visti e la conversione o aggiornamento di permessi di soggiorno per lavoro autonomo a beneficio di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea che intendono costituire una start-up innovativa in Italia, nell'ambito delle quote previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 3, comma 4 della legge 6 marzo 1998, n. 40 recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto l'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013 che prevede la possibilita' che il Ministro dello sviluppo economico possa adattare i valori minimi previsti per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative sulla base di variazioni significative delle condizioni di contesto, recepite mediante osservazione dei dati prodotti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Ritenuto che, alla luce delle evidenze empiriche osservate, emerge l'opportunita' di adeguare i valori minimi per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative;
Decreta:
Art. 1
Soggetti ammissibili
1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attivita' correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungono, ai sensi dell'art. 25, commi 6 e 7 del decreto, i valori minimi indicati nelle tabelle A e B dell'allegato del presente decreto. 2. Ai fini del riconoscimento, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della tabella B di cui all'allegato.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Autocertificazione
1. Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, istituita dalle Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i soggetti di cui all'art. 1 presentano alla Camera di commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della societa', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il modulo di domanda in formato elettronico, comprendente la Griglia di compilazione correlata, e' pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Start-up innovative».
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| Art. 3
Monitoraggio e aggiornamenti normativi
1. Le Camere di commercio forniscono, in formato elettronico e con aggiornamento settimanale, dati tratti dalla sezione speciale del registro delle imprese inerenti alla natura giuridica, alla localizzazione, alle classi dimensionali in termini di capitale sottoscritto, valore della produzione annua e numero di addetti degli incubatori certificati. Tali informazioni vengono rese pubbliche e disponibili, nelle versioni correnti e precedenti, sul sito web http://startup.registroimprese.it/. 2. Il Ministero dello sviluppo economico esamina, con cadenza annuale, i dati di cui al comma 1 al fine di valutare l'adeguatezza dei valori minimi di cui all'allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. In presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all'allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.
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| Art. 4
Controlli
1. Al fine di consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge ai sensi di quanto previsto all'art. 31, comma 5, del decreto, l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicita' delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella citata sezione speciale del registro delle imprese. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga l'insussistenza dei requisiti dichiarati la societa' e' soggetta alla cancellazione dalla sezione speciale, decadendo dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura a essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.
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| Art. 5
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, a partire dal quale cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le societa' gia' iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 25, comma 15, del decreto, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformita' ai parametri stabiliti dall'allegato al presente provvedimento. 3. Per le societa' costituite da meno di due esercizi, conformi alla definizione di cui all'art. 1 del presente decreto, il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto, puo' essere ottenuto mediante avvalimento dell'attivita' di incubazione fisica di start-up innovative maturata da societa' o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione , di cessione d'azienda o di ramo d'azienda. Alla stessa attivita' di incubazione di start-up puo' fare riferimento solo un incubatore certificato iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese. Roma, 22 dicembre 2016
Il Ministro: Calenda
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