Gazzetta n. 16 del 20 gennaio 2017 (vai al sommario) |
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LEGGE 5 gennaio 2017, n. 4 |
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Incentivi per l'iscrizione a specifici corsi di studio
1. Nell'ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, istituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e confluito ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle universita' non statali legalmente riconosciute, ai fini di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, una quota almeno pari a 150.000 euro del Fondo per il finanziamento ordinario a decorrere dall'anno 2017 e' destinata a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche). 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2003, n. 160): «Art. 1 (Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'). - 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, a decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268: a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita' dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative; b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n. 144, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, S.O.): «Art. 60 (Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario). - 1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle universita' statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post laureati, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle universita' non statali legalmente riconosciute. (Omissis).». - La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente riconosciute), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1991, n. 183. - Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012, n. 126.
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| Art. 2 Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica
1. Per l'anno 2016, una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle universita' e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attivita' di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse dell'anno 2016 possono essere utilizzate nell'anno 2017 secondo le procedure di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i bandi relativi all'utilizzo di tali risorse sono emanati entro il primo trimestre del medesimo anno 2017. 2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale per ciascuno degli anni del triennio, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle universita' e dagli enti pubblici di ricerca e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2009, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2009, n. 147, S.O.): «Art. 11 (Interventi per la prevenzione del rischio sismico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'art. 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: «Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). - (Omissis). 3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle predette somme puo' applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 30. (Omissis).».
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| Art. 3
Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei
1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero venti, purche' gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 gennaio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011, n. 10, S.O., come novellato dalla presente legge: «Art. 2 (Organi e articolazione interna delle universita'). - (Omissis). 2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie; b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita' con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, ovvero venti, purche' gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare; (Omissis).».
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