Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 16 novembre 2016 |
Modifica del decreto 13 settembre 2016 in materia di incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emissione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'art. 1, commi 85 e 86, che prevedono, tra l'altro, che in attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5», della medesima tipologia, e' riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato nel 2016 ed immatricolato entro il 31 marzo 2017, per una spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016; Considerato che il citato art. 1, comma 85, dispone, altresi', che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalita' di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2016, n. 250, con cui e' riconosciuto un contributo di 5.000 euro per i fini di cui alle premesse; Considerato che, a seguito di una verifica del costo e del numero di immatricolazioni annue dei veicoli in argomento, il contributo individuato dal richiamato decreto e' apparso insufficiente ad incentivarne la sostituzione mediante demolizione;
Decreta:
Art. 1 Modifica all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 settembre 2016 1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 settembre 2016, la parola: «5.000» e' sostituita dalla seguente: «8.000». Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi competenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Roma, 16 novembre 2016
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4445
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