IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 16 febbraio 1913, n.89, recante «L'ordinamento del notariato e degli archivi notarili»; Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante» Riordinamento degli archivi notarili»; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, recante «Approvazione del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica; Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra l'Ufficio centrale degli archivi notarili e il Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonche' concernente l'individuazione, presso l'Amministrazione degli archivi notarili, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» ed in particolare l'art. 3 che modifica, tra l'altro, la procedura di approvazione dei bilanci delle amministrazioni autonome (dapprima appendici allegate agli stati di previsione dei rispettivi Ministeri); Considerato in particolare l'art. 1 della richiamata legge 17 maggio 1952, n. 629, come novellato dall'art. 3, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nei seguenti termini: «... Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti ...»; Considerato che il bilancio di sola cassa degli archivi notarili, e' strutturato per missioni e programmi, secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196; Considerato, altresi', che la legge 4 agosto 2016, n. 163, ha previsto, tra l'altro, l'unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilita' in un unico provvedimento, e che pertanto si rende necessario semplificarne il contenuto prevedendo, anche in relazione alle modifiche apportate alla legge n. 629 del 1952, l'adozione di appositi decreti interministeriali per l'attuazione di talune variazioni di bilancio;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il bilancio di previsione degli archivi notarili per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, in conformita' delle tabelle allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale con le seguenti risultanze: Entrate previste: anno 2017: € 465.579.309,00; anno 2018: € 465.579.309,00; anno 2019: € 465.579.309,00; Spese previste: anno 2017: € 465.579.309,00; anno 2018: € 465.579.309,00; anno 2019: € 465.579.309,00. 2. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e' utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonche' l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro della giustizia da trasmettere agli organi di controllo. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli archivi stessi. 3. Con propri decreti, da trasmettere agli organi di controllo, il Ministro della giustizia e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, in termini di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli archivi notarili per l'anno finanziario 2017. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione, alle Commissioni parlamentari competenti in materia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2016
Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
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