IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993 relative a norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997; Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti (refusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7; Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del registro nazionale delle varieta' di piante da frutto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016, ed in particolare gli articoli 3 e 4; Visto il decreto 25 maggio 2016 del Direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al registro nazionale le varieta' ed i portinnesti gia' riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria, e le varieta' ed i portinnesti oggetto di privativa vegetale, pubblicato in forma di sunto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 21 giugno 2016; Visto il decreto 4 ottobre 2016 del Direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al Registro nazionale le varieta' ed i portinnesti aventi una descrizione ufficialmente riconosciuta, pubblicato in forma di sunto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2016; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»; Viste le istanze pervenute, tese all'iscrizione di varieta' e portinnesti al registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto; Ritenuta idonea la documentazione presentata a corredo delle istanze; Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto con l'inserimento delle varieta' e dei portinnesti ritenuti idonei;
Decreta: Articolo unico
1. Il registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, e' aggiornato con i dati di cui agli allegati 1 e 2. 2. I codici e le sigle presenti negli allegati 1 e 2 di cui al comma precedente sono esplicitati nell'allegato 3. 3. Il registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto e' consultabile sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione indicata di seguito: politiche nazionali / difesa delle piante / materiale moltiplicazione Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. Roma, 9 gennaio 2017
Il direttore generale: Gatto Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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