Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5
Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze e, in particolare, l'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonche' ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante Ordinamento dello stato civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «n. 91,» la parola: «e» e' soppressa e dopo le parole: «per la celebrazione del matrimonio» sono inserite le seguenti: «e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76»;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «la persona a lui unita civilmente,»;
c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «i matrimoni» sono inserite le seguenti: «, le unioni civili»;
d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «, unione civile»;
e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Matrimoni celebrati e unioni civili costituite all'estero»;
2) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e' cittadino italiano e l'altro e' cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorita' locale secondo le leggi del luogo.»;
f) all'articolo 17, secondo periodo, dopo le parole: «di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile» e dopo le parole: «se gli sposi» sono inserite le seguenti: «o le parti dell'unione civile»;
g) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «e delle unioni civili costituite»;
h) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «l'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile»;
i) all'articolo 49, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;»;
2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle che pronunciano la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile»;
3) alla lettera g-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile»;
4) alla lettera g-ter) dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «e quelli di scioglimento dell'unione civile»;
l) dopo l'articolo 62 le parole: «Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio e di unione civile»;
m) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui all'articolo 70-octies, comma 5»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 70-novies»;
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le unioni civili costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies»;
d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le unioni civili costituite per delega a norma dell'articolo 70-quater»;
e) alla lettera f) dopo la parola: «matrimoni» sono inserite le seguenti: «e di costituzione delle unioni civili»;
f) dopo la lettera g-ter) sono aggiunte le seguenti:
«g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di scioglimento;
g-quinquies) la manifestazione congiunta di volonta' di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;
g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.»;
2) al comma 2:
a) alla lettera b) dopo le parole: «codice civile,» sono inserite le seguenti: «e delle unioni civili costituite per delega ai sensi dell'articolo 70-quater,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o delle parti dell'unione civile»;
b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza delle parti;»;
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le unioni civili costituite all'estero»;
d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;»;
e) alla lettera d) dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o le unioni civili costituite»;
f) alla lettera e) dopo le parole: «degli sposi» sono inserite le seguenti: «e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell'unione civile»;
g) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'unione civile»;
h) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;»;
i) dopo la lettera h-bis) e' aggiunta la seguente:
«h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile, nonche' di modifica delle condizioni dello scioglimento.»;
n) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «o aereo,» sono inserite le seguenti: «o se l'unione civile e' costituita nell'imminente pericolo di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o alla costituzione di unioni civili» e dopo le parole: «degli sposi» sono inserite le seguenti: «o delle parti dell'unione civile,»;
o) all'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e' sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.»;
2) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la costituzione dell'unione civile»;
p) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica dopo le parole: «matrimonio celebrato» sono inserite le seguenti: «e unione civile costituita»;
2) al comma 1 dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 70-quater» e dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «o per la costituzione dell'unione civile»;
q) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 dopo le parole: «il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o costituito l'unione civile» e dopo le parole: «degli sposi» sono inserite le seguenti: «e delle parti dell'unione civile»;
2) al comma 2 dopo la parola: «celebrato» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile costituita» e dopo le parole: «dell'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o di costituzione dell'unione civile»;
3) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «all'estero» sono inserite le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero» e dopo le parole: «lo scioglimento» sono inserite le seguenti: «di un matrimonio o di una unione civile»;
r) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis) della costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si fa annotazione:
a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato;
b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullita' o di scioglimento dell'unione civile;
d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;
e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
f) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti dell'unione civile;
i) dei provvedimenti di rettificazione.»;
s) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: «il matrimonio» sono inserite le seguenti: «e nel costituire l'unione civile»;
t) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo:

«Titolo VIII-bis
Della richiesta e della costituzione dell'unione civile
Art. 70-bis.
Richiesta di costituzione dell'unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile e' presentata all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonche' l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4. La richiesta di costituzione dell'unione civile puo' essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7.

Art. 70-ter.
Verifiche

1. Le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.
2. Quando e' accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne da' comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.
3. I documenti presentati o acquisti sono registrati, dopo la costituzione dell'unione civile, negli archivi di cui all'articolo 10.
4. Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui al comma 1, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute.

Art. 70-quater.
Costituzione dell'unione civile per delega

1. Quando vi e' necessita' o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui e' stata presentata la richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.

Art. 70-quinquies.
Impedimenti

1. Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento per il quale e' stata concessa autorizzazione a termini delle disposizioni del codice civile, una delle parti dell'unione civile deve presentare copia del relativo provvedimento.

Art. 70-sexies.
Casi particolari

1. Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione civile e' un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale dello stato civile al quale e' fatta richiesta effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis, anche presso il competente ufficio consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorita' consolare, quest'ultima effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica.

Art. 70-septies.
Registrazioni

1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono registrati, costituita l'unione civile, di seguito all'atto di costituzione dell'unione civile negli archivi di cui all'articolo 10.

Art. 70-octies.
Costituzione dell'unione civile

1. Trascorso il termine previsto dall'articolo 70-ter, comma 1, l'ufficiale dello stato civile puo' procedere alla costituzione dell'unione civile.
2. Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
3. Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.
4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 2, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, iscrive l'atto di costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili. Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, e' sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, procede all'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.

Art. 70-novies.
Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale

1. Se una delle parti dell'unione civile, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.

Art. 70-decies.
Costituzione dell'unione civile in imminente
pericolo di vita

1. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo puo' procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, purche' le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
2. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede secondo le modalita' di cui all'articolo 70-novies.

Art. 70-undecies.
Opposizione del pubblico ministero

1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta alla costituzione dell'unione civile un impedimento che non e' stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinche' questi possa proporre opposizione alla costituzione dell'unione civile.
2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove e' stata richiesta la costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione civile e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale deve essere costituita l'unione civile.
3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
4. Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale puo', con proprio decreto, ove ne sussista la opportunita', sospendere la costituzione dell'unione civile sino a che sia stata rimossa la opposizione.

Art. 70-duodecies.
Termine per l'opposizione

1. L'opposizione all'unione civile puo' essere sempre proposta prima della sua costituzione.

Art. 70-terdecies.
Annotazione dell'opposizione

1. Nel processo verbale di richiesta di costituzione della unione civile deve essere annotato l'atto di opposizione.
2. Nello stesso verbale si deve altresi' annotare il decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.

Art. 70-quaterdecies.
Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile

1. L'atto di costituzione dell'unione civile deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la data della richiesta di costituzione dell'unione civile, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorre alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
d) la menzione dell'avvenuta lettura del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
e) la dichiarazione delle parti di voler costituire l'unione civile;
f) il luogo della costituzione dell'unione civile nel caso di imminente pericolo di vita e di costituzione fuori della casa comunale ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo.
2. Quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma dell'articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la dichiarazione e' inserita nell'atto stesso di costituzione dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.

Art. 70-quinquiesdecies.
Certificazione dell'unione civile

1. La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
2. Nei documenti e atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".»;
u) all'articolo 73, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «cognome del coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte a lui unita civilmente» e dopo le parole: «coniugato, vedovo o divorziato» sono inserite le seguenti: «unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76».


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 10, 12, 16,
17, 19, 26, 49, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e del Capo IV
del citato decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 1 (Ufficio ed ufficiale dello stato civile). - 1.
Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo
sostituisce a norma di legge, e' ufficiale dello stato
civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono
essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in
caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a
tempo determinato del comune, previo superamento di
apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero
ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei
quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per
il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la celebrazione del
matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui
alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale
dello stato civile possono essere delegate anche a uno o
piu' consiglieri o assessori comunali o a cittadini
italiani che hanno i requisiti per la elezione a
consigliere comunale.».
«Art. 6 (Incompatibilita'). - 1. L'ufficiale dello
stato civile non puo' ricevere gli atti nei quali egli, il
coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti
o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea
collaterale fino al secondo grado, intervengono come
dichiaranti.».
«Art. 10 (Archivio informatico). - 1. In ciascun
ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in
un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel
comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti,
riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le
unioni civili e la morte.
2. Le modalita' tecniche per la iscrizione, la
trascrizione, la annotazione, la trasmissione e la tenuta
degli atti dello stato civile conservati negli archivi di
cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanarsi entro dodici mesi
dalla pubblicazione del presente regolamento su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, sentiti l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) formazione degli atti su base informatica e
conservazione dei dati sia nel luogo in cui sono formati
gli atti che nel comune di attuale residenza della persona
cui si riferiscono;
b) garanzia della sicurezza e della inalterabilita' dei
dati, una volta formati e sottoscritti i relativi atti, e
possibilita' della loro rettificazione ed annotazione;
c) trasmissione telematica dei dati, eventualmente
utilizzando la rete unitaria della pubblica
amministrazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e in modo da assicurare la verifica dell'effettivo
trasferimento dei dati medesimi;
d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, di un centro nazionale di raccolta dei
supporti informatici contenente tutti i dati registrati
negli archivi informatici comunali per assicurarne la
conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi; tale
centro e' tenuto a svolgere i compiti di cui alle lettere
b), c) e d) dell'art. 5, comma 1, in caso di prolungata
impossibilita' di accesso ai dati conservati negli archivi
comunali; i dati sono conservati separatamente per ciascun
comune, secondo modalita' che ne rendano possibile la
consultazione, per le sole finalita' indicate nella
presente lettera, da parte dei rispettivi ufficiali dello
stato civile;
e) previsione della possibilita' di redigere
provvisoriamente gli atti su base cartacea sotto forma di
processo verbale, in caso di inutilizzabilita' temporanea
dei sistemi informatici, con obbligo di inserirli appena
possibile negli archivi di cui al comma 1;
f) adozione, per gli atti formati all'estero dalle
autorita' diplomatiche o consolari, di strumenti idonei ad
assicurare quanto previsto nelle lettere a), b), c), e);
g) indicazione delle modalita' e fissazione del termine
a partire dal quale potranno essere attivati e di quello
entro il quale dovranno essere resi pienamente operanti gli
archivi di cui al comma 1 prevedendo eventualmente una fase
preliminare di sperimentazione;
h) definizione delle modalita' e dei tempi per la
graduale archiviazione mediante supporti informatici dei
registri dello stato civile utilizzati prima della entrata
in funzione degli archivi di cui al comma 1 e previsione
delle modalita' per la successiva immissione nei suddetti
archivi dei dati gia' contenuti nei registri.».
«Art. 12 (Modalita' di redazione degli atti). - 1. Gli
atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e
le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla
pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni
entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 10, comma 2.
2. Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile e
morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono.
Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la
possibilita' della formazione degli atti in comuni diversi
da quello dove il fatto e' avvenuto, l'indicazione del
luogo dell'evento dovra' essere comunque specificata.
3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e
dei testimoni, ove richiesti, e' immediatamente
sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato
civile che ne da' previamente lettura.
4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono
sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa
dell'impedimento.
5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene
una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello
stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.
6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma
dell'ufficiale dello stato civile competente.
Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire
variazioni.
7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da
persona munita di procura speciale risultante da scrittura
privata, quando non e' espressamente previsto che esso
debba risultare da atto pubblico.
8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di
residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello
stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile
del comune di residenza delle persone cui gli atti si
riferiscono, per la trascrizione.
9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti
conservati nel comune di provenienza devono essere
comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di
provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce
la propria residenza, per la trascrizione.
10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti
negli archivi di cui all'art. 10, quando e' richiesta, si
compie mediante verbalizzazione dell'atto o del
provvedimento. Nel verbale l'atto e riprodotto per intero
quando cio' e' espressamente previsto; altrimenti e
brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato
civile.
11. La trascrizione puo' essere domandata da chiunque
vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per
iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica
autorita'.
12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne
trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito
dall'art. 22.».
«Art. 16 (Matrimoni celebrati e unioni civili
costituite all'estero). - 1. Il matrimonio e l'unione
civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione
sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e' cittadino
italiano e l'altro e' cittadino straniero, possono essere
celebrati o costituiti innanzi all'autorita' diplomatica o
consolare competente, oppure innanzi all'autorita' locale
secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia
dell'atto e' rimessa a cura degli interessati all'autorita'
diplomatica o consolare.».
«Art. 17 (Trasmissione di atti). - 1. L'autorita'
diplomatica o consolare trasmette ai fini della
trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi
al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale
dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o
dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a
quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di
iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se
egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di
nascita o di residenza della madre o del padre di lui,
ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio o
dell'unione civile, se gli sposi o le parti dell'unione
civile risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad
entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio
invio. Nel caso in cui non e' possibile provvedere con i
criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito
dell'autorita' diplomatica o consolare, dovra' indicare un
comune a sua scelta.».
«Art. 19 (Trascrizioni). - 1. Su richiesta dei
cittadini stranieri residenti in Italia possono essere
trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello
stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali
atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in
lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da
parte della competente autorita' straniera.
2. Possono altresi' essere trascritti gli atti dei
matrimoni celebrati o delle unioni civili costituite fra
cittadini stranieri dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare straniera in Italia, se cio' e' consentito dalle
convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta
autorita' appartiene.
3. L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia
integrale dell'atto trascritto a richiesta degli
interessati.».
«Art. 26 (Attivita' dell'ufficiale dello stato civile).
- 1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di
cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale
dello stato civile del comune dove l'interessato ha o
intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di
residenza all'estero, dall'autorita' diplomatica o
consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima
autorita' trasmette, per la trascrizione, il decreto di
concessione della cittadinanza all'ufficiale dello stato
civile del comune di residenza o di ultima residenza
dell'interessato o, in mancanza, del comune dove e'
iscritto o trascritto l'atto di matrimonio o dell'unione
civile ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo,
dando notizia dell'avvenuto giuramento.
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve copia
della dichiarazione e della comunicazione dell'esito
dell'accertamento provvede alla loro annotazione sull'atto
di nascita dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti
anagrafici.».
«Art. 49 (Annotazioni). - 1. Negli atti di nascita si
annotano:
a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione
dell'affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della
tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del
curatore provvisorio in pendenza del giudizio di
interdizione o di inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e
quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali
risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di
costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi
dell'art. 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali
risulta l'esistenza dell'unione civile;
g) le sentenze che pronunciano la nullita', lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e quelle che pronunciano la nullita' o lo
scioglimento dell'unione civile;
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere
una soluzione consensuale di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio e
quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento
dell'unione civile;
g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e quelli di
scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale
dello stato civile;
h) i provvedimenti della corte di appello previsti
nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le
sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della
trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un
ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto,
la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza
italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte
presunta e quelle che, a termini dell'art. 67 del codice
civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era
stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del
matrimonio, in qualunque forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento,
quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze
di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullita' o
l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
n) [le legittimazioni per susseguente matrimonio o per
provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le
relative impugnazioni];
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono che il
figlio e' nato nel matrimonio;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la
modifica del nome cognome relativi alla persona cui l'atto
si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la
modifica del cognome relativi alla persona da cui
l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i
casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si
sia avvalso della facolta' di poter mantenere il cognome
precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno
pseudonimo;
r) gli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano
l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri.
2.
3.
4. Le annotazioni di cui al comma 1 possono essere
richieste, anche verbalmente, dagli interessati.».
«Art. 63 (Iscrizioni e trascrizioni). - 1. Negli
archivi di cui all'art. 10, l'ufficiale dello stato civile
iscrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui e le
unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui
all'art. 70-octies, comma 5;
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa
comunale a norma dell'art. 110 del codice civile e le
unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma
dell'art. 70-novies;
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di
imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi
dell'art. 101 del codice civile, e le unioni civili
costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti
a norma dell'art. 70-decies;
d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai
sensi dell'art. 109 del codice civile, e le unioni civili
costituite per delega a norma dell'art. 70-quater;
e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
f) gli atti dei matrimoni e di costituzioni delle
unioni civili ai quali, per la particolarita' del caso, non
si adattano le formule stabilite;
g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati
manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'art. 157
del codice civile;
g-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione
civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche'
di modifica delle condizioni di scioglimento;
g-quinquies) la manifestazione congiunta di volonta' di
scioglimento dell'unione civile, a norma dell'art. 1, comma
24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la
manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione
civile di una sola parte a norma della predetta
disposizione, previamente comunicata all'altra parte
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza,
all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di
comunicazione parimenti idonea;
g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo
la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler
assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome
comune scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o
posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile
trascrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune
davanti ai ministri di culto;
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'art.
109 del codice civile, e delle unioni civili costituite per
delega a norma dell'art. 70-quater, trasmessi all'ufficiale
dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi o
delle parti dell'unione civile;
b-bis) gli atti di costituzione di unione civile
avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi
all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza
delle parti;
c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero e le
unioni civili costituite all'estero;
c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso
sesso celebrati all'estero;
d) gli atti dei matrimoni celebrati o le unioni civili
costituite dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare
straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono
convenzioni in materia;
e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni
celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno
degli sposi e gli atti e i processi verbali di costituzione
delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo
di vita di una delle parti dell'unione civile, a norma
degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del
matrimonio o dell'unione civile;
g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia
all'estero la nullita', lo scioglimento, la cessazione
degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica
in qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto o
trascritto negli archivi di cui all'art. 10;
g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si
pronuncia all'estero la nullita', lo scioglimento di unioni
civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto
dell'unione civile gia' iscritto o trascritto negli archivi
di cui all'art. 10;
h) le sentenze della corte di appello previste
dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e
dall'art. 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra
la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla
legge 25 marzo 1985, n. 121;
h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi
tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio.
h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le
parti dell'unione civile al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile,
nonche' di modifica delle condizioni dello scioglimento.
3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2
devono essere trascritti per intero.».
«Art. 65 (Imminente pericolo di vita). - 1. Se il
matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli
sposi, e' celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, o
se l'unione e' costituita nell'imminente pericolo di vita
di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,
si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli
articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della
navigazione.
2. Per la trascrizione degli atti o dei processi
verbali relativi a matrimoni celebrati o alla costituzione
di unioni civili nelle ipotesi previste nel comma 1 e
competente l'ufficiale dello stato civile del comune di
residenza degli sposi o delle parti dell'unione civile, al
quale la Capitaneria di porto o il comandante
dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in
Italia, o l'autorita' diplomatica o consolare, se l'approdo
o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei
relativi atti consegnati dal comandante della nave o
dell'aereo.».
«Art. 66 (Casi particolari). - 1. Nella ipotesi in cui
lo sposo non conosce la lingua italiana nonche' in quelle
in cui e' sordo, muto, o comunque impedito a comunicare,
l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con
l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei
per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte
e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della
dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.
1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile
non conosce la lingua italiana nonche' in quelle in cui e'
sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale
dello stato civile costituisce l'unione civile o con
l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei
per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte
e darle comunicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n.
76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione
civile tra le parti.
2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis l'ufficiale dello
stato civile fa menzione nell'atto dei mezzi usati per la
celebrazione del matrimonio e per la costituzione
dell'unione civile.».
«Art. 67 (Matrimonio celebrato e unione civile
costituita da altro ufficiale). - 1. L'ufficiale dello
stato civile che, valendosi della facolta' concessa
dall'art. 109 del codice civile, o dall'art. 70-quater
richiede un altro ufficiale per la celebrazione del
matrimonio o per la costituzione dell'unione civile deve
esprimere nella richiesta il motivo di necessita' o di
convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente
per essere poi inseriti negli archivi di cui all'art. 10,
con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1.».
«Art. 68 (Comunicazioni). - 1. L'ufficiale dello stato
civile che ha celebrato il matrimonio o costituito l'unione
civile deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello
stato civile dei comuni di nascita degli sposi e delle
parti dell'unione civile ai fini dell'annotazione sugli
atti di nascita.
2. Se il matrimonio e' stato celebrato o l'unione
civile costituita per delegazione, l'avviso e' dato
dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver
ricevuto la copia dell'atto di matrimonio o di costituzione
dell'unione civile da quello delegato.
3. Uguale avviso deve essere dato:
a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto
l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un
ministro di culto;
b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto
l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero o
della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero
ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la
nullita', lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili di un matrimonio o di una unione civile.
4. L'ufficiale dello stato civile del comune che ha
ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.».
«Art. 69 (Annotazioni). - 1. Negli atti di matrimonio
si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della
comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di
matrimonio da lui celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative
modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui
all'art. 163 del codice civile, delle sentenze di
separazione giudiziale dei beni di cui all'art. 193 del
codice civile, e della scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma
1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, e delle relative
pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di
quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
straniera di nullita' o di scioglimento del matrimonio; di
quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
dell'autorita' ecclesiastica di nullita' del matrimonio; e
di quelle che pronunciano la separazione personale dei
coniugi o l'omologazione di quella consensuale;
d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere
una soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio;
d-ter) degli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia
l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati
manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte
presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano
l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la
morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o
la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione;
i-bis) della costituzione dell'unione civile iscritta
ai sensi dell'art. 70-octies, comma 5.
1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si
fa annotazione:
a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative
modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui
all'art. 163 del codice civile, delle sentenze di
separazione giudiziale dei beni di cui all'art. 193 del
codice civile, e della scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti
norme di diritto internazionale privato;
b) della dichiarazione contenente la manifestazione di
volonta' di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi
dell'art. 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento
dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello
Stato la pronuncia straniera di nullita' o di scioglimento
dell'unione civile;
d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati, conclusi tra
le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di scioglimento dell'unione civile;
e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
f) delle sentenze con le quali si pronuncia
l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione
dell'unione civile;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte
presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle
che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata
dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o
la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti
dell'unione civile;
i) dei provvedimenti di rettificazione.».
«Art. 70 (Fascia tricolore).- 1. L'ufficiale dello
stato civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire
l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore di cui
all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, da portarsi a tracolla.
Capo IV - Della registrazione relativa agli atti di
matrimonio e di unione civile.».

 
Art. 2
Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238

1. Al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-bis) di unioni civili»;
b) all'articolo 134:
1) al primo comma dopo le parole: «ai numeri 5, 6, 7 e 8,» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f),» e dopo le parole: «fu celebrato» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile costituita»;
2) al secondo comma dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile»;
c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente capo:

«Capo VI-bis
Registro delle unioni civili
Art. 134-bis.
Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili

1. Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui.
2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
a) gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale;
b) gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti;
c) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega;
d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati.
3. Nella stessa parte seconda si trascrivono:
a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero;
b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega;
c) gli atti di costituzione delle unioni civili, gia' iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti;
d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
e) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullita' dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile;
f) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.».


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 134 del
citato regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 14. - In ciascun ufficio di stato civile si
devono tenere i seguenti registri:
1) di cittadinanza;
2) di nascita;
3) di matrimonio;
4) di morte;
4-bis) di unioni civili.».
«Art. 134. - Le sentenze e i provvedimenti indicati
nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, e
nell'art. 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f),
devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del
cancelliere del tribunale o della corte che li ha
pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune
ove il matrimonio fu celebrato o l'unione civile
costituita, ai fini della trascrizione e dell'annotazione,
di cui agli articoli 125 e 133.
Se la prova del matrimonio o della costituzione
dell'unione civile risulta da sentenza penale, la
trascrizione della copia autentica della sentenza e' fatta
a cura del pubblico ministero.».

 
Art. 3

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «vincoli di matrimonio,» sono inserite le seguenti: «unione civile,»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: «e le celebrazioni di matrimonio,» sono sostituite dalle seguenti: «, le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni di unione civile,»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «celebrazioni di matrimonio» sono inserite le seguenti: «e alle costituzioni di unione civile»;
c) all'articolo 20:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il nome del coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile.».


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 12 e 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente), come modificati dal presente
decreto:
«Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela,
affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da
una sola persona.».
«Art. 12 (Comunicazioni dello stato civile). - 1.
Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le
comunicazioni concernenti le nascite, le morti, le
celebrazioni di matrimonio e le costituzioni di unione
civile, nonche' le sentenze dell'autorita' giudiziaria e
gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle
persone.
2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di
matrimonio e alle costituzioni di unione civile devono
essere effettuate mediante modelli conformi agli standard
indicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le
comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono
effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della
disciplina prevista dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
nonche' dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile e'
organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le
comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere
effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione
dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di
atti o verbali formati da altra autorita' competente,
ovvero dall'annotazione in atti gia' esistenti di sentenze
e provvedimenti emessi da altra autorita'.
4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non e'
organicamente distinto da quello di anagrafe, la
registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative
agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel
termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile
riflettenti persone non residenti nel comune devono essere
effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del
comune di residenza entro il termine di dieci giorni con
l'osservanza delle disposizioni sull'"ordinamento dello
stato civile". Per le persone residenti all'estero le
comunicazioni devono essere effettuate con le stesse
modalita' al comune competente.».
«Art. 20 (Schede individuali). - 1. A ciascuna persona
residente nel comune deve essere intestata una scheda
individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente
indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo
di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo
dell'abitazione. Nella scheda sono altresi' indicati i
seguenti dati: la paternita' e la maternita', ed estremi
dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi
modificativi, nonche' estremi dei relativi atti, il cognome
e il nome del coniuge o della parte dell'unione civile, la
professione o la condizione non professionale, il titolo di
studio, gli estremi della carta d'identita', il domicilio
digitale, la condizione di senza fissa dimora.
2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono
comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del
documento di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono
essere intestate al cognome da nubile.
3-bis. Per le parti dell'unione civile le schede devono
essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione
civile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute
costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando
le persone alle quali sono intestate cessino di far parte
della popolazione residente.».

 
Art. 4
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono apportate al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, le necessarie modifiche di coordinamento con le disposizioni del presente decreto.


Note all'art. 4:
- Il decreto del Ministero dell'interno 27 febbraio
2001 reca: «Tenuta dei registri dello stato civile nella
fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi
informatici.».

 
Art. 5
Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 204, alla rubrica dopo la parola: «Matrimonio» sono inserite le seguenti: «e unione civile» e al primo comma sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.»;
b) all'articolo 834, alla rubrica dopo la parola: «Matrimonio» sono inserite le seguenti: «e unione civile», al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.» e al secondo comma dopo le parole: «L'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «e di costituzione dell'unione civile»;
c) all'articolo 836, primo comma, dopo le parole: «degli atti di matrimonio» sono inserite le seguenti: «, degli atti di costituzione dell'unione civile».


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 204, 834 e 836 del
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione), come modificati dal presente decreto:
«Art. 204 (Matrimonio e unione civile in imminente
pericolo di vita). - Il comandante della nave marittima
puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e
con le forme di cui all'art. 101 del codice civile e alla
costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'art. 65
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, e con le forme dell'art. 70-decies del
medesimo decreto.».
«Art. 834 (Matrimonio e unione civile in imminente
pericolo di vita). - Durante la navigazione e quando
comunque sia impossibile promuovere l'intervento della
competente autorita' nella Repubblica o di quella consolare
all'estero, il comandante dell'aeromobile puo' procedere
alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di
cui all'art. 101 del codice civile all'art. 101 del codice
civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'art. 70-decies
del medesimo decreto.
L'atto di matrimonio e di costituzione dell'unione
civile, compilato dal comandante, deve essere annotato sul
giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo
approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorita'
consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.».
«Art. 836 (Trasmissione degli atti alle autorita'
competenti). - L'autorita' aeronautica o consolare
trasmette copia degli atti di matrimonio, degli atti di
costituzione dell'unione civile e dei processi verbali
relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti
alle autorita' competenti a norma delle disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della
Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di
scomparizione.».

 
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante
ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi
dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246

1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Unione civile). - 1. Il capo dell'ufficio consolare riceve le dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rese da cittadini italiani o da un cittadino e un non cittadino. Le dichiarazioni di costituzione di unione civile possono essere rifiutate alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2.»;
b) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Modalita' di costituzione dell'unione civile). - 1. Le unioni civili sono costituite pubblicamente nella sede consolare. Possono essere eccezionalmente costituite fuori della sede consolare per impedimento delle parti o per gravi motivi di sicurezza. Si osservano le disposizioni in tema di costituzione previste dalla normativa nazionale.
2. Se del caso, il capo dell'ufficio consolare, prima di ricevere le dichiarazioni delle parti, porta a loro conoscenza, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia della loro unione civile nell'ordinamento locale.»;
c) all'articolo 17 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Sui ricorsi, sulle opposizioni e sulle impugnazioni in materia di unioni civili richieste o costituite all'estero e' competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'una o dell'altra parte, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione anagrafica dell'una o dell'altra.»;
d) all'articolo 18, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di atti di unione civile» e al comma 1 dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o a unioni civili costituite»;
e) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «i matrimoni» sono inserite le seguenti «, le unioni civili» e dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) degli atti relativi a unioni civili;»;
f) all'articolo 66, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche nel caso di unione civile»;
g) all'allegato recante la tabella dei diritti consolari, Sezione II, Atti notarili:
1) all'articolo 11 le parole: «Convenzioni di matrimonio a carattere patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzioni di matrimonio o di unione civile a carattere patrimoniale»;
2) all'articolo 19 dopo le parole: «in favore dell'altro» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile in favore dell'altra».


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 17, 18, 62 e 66
del citato decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 17 (Tribunale competente). - 1. Dei ricorsi
avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a
termini dell'art. 112 del codice civile, e di quelli
avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini
dell'art. 98 del codice civile, nonche' sulle opposizioni
al matrimonio, e' competente a decidere il tribunale del
luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro
degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si
trova il comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro.
1-bis. Sui ricorsi, sulle opposizioni e sulle
impugnazioni in materia di unioni civili richieste o
costituite all'estero e' competente a decidere il tribunale
del luogo di ultima residenza in Italia dell'una o
dell'altra parte, ovvero il tribunale nel cui circondario
si trova il comune di iscrizione anagrafica dell'una e
dell'altra.».
«Art. 18 (Trasmissione di atti di matrimonio e di atti
di unione civile). - 1. L'ufficio consolare trasmette ai
Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia
gli atti relativi a matrimoni celebrati o a unioni civili
costituite dinanzi alle autorita' locali e ad esso
pervenuti.
2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni
celebrati in forma religiosa quando la legge locale li
riconosce agli effetti civili.».
«Art. 62 (Registri dell'ufficio consolare). - 1. Presso
gli uffici consolari e' tenuto un unico archivio
informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli
atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i
matrimoni, le unioni civili e la morte. Fino all'entrata in
funzione del predetto archivio informatico, continuano ad
essere tenuti i seguenti registri:
a) degli atti di nascita;
b) degli atti di matrimonio;
b-bis) degli atti relativi a unioni civili;
c) degli atti di cittadinanza;
d) degli atti di morte.
2. Sono, altresi', tenuti presso gli uffici consolari i
seguenti registri:
a) dei passaporti;
b) del protocollo in arrivo e in partenza;
c) delle operazioni in materia di servizio militare.
3. Se l'ufficio consolare rilascia le carte di
identita' e' istituito il relativo registro.
4. Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni
relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i
registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.
5. I registri di stato civile e il repertorio degli
atti notarili sono tenuti in conformita' alle disposizioni
generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli
affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e della
giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In
assenza di dette disposizioni o per quanto esse non
dispongano e' fatto ricorso, per quanto possibile, alle
disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli
uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.
6. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero
degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri
eventualmente interessati, impartisce le disposizioni
generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse
situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione
o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonche' per la
loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei
sistemi di repertorio.».
«Art. 66 (Atti rilasciati gratuitamente). - 1. Fermo
restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio
consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti,
necessari per il servizio dello Stato, nonche' quelli
richiesti:
a) da cittadini indigenti;
b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono
necessari per procedure richieste da autorita' italiane;
c) da cittadini residenti all'estero, o da non
cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed
assistenza sociale;
d) dal personale civile e militare dello Stato in
servizio all'estero, nonche' dai loro familiari a carico
anche nel caso di unione civile;
e) da eminenti personalita' estere e, eccezionalmente,
nazionali, a titolo di cortesia.
2. La gratuita' di cui al comma 1 non si applica ai
diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.».
- Si riporta l'allegato al citato decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71, come modificato dal presente decreto:

«Allegato

(Previsto dall'art. 64, comma 1)

Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici
diplomatici e consolari

In vigore dal 1° febbraio 2017.
Sezione I (Omissis).

Sezione II
ATTI NOTARILI


Articoli 9 e 10. (Omissis).

Locazione, cessione, proroga, modificazione
o risoluzione di locazione - Contratti di
societa' - Proroga, modificazione o scioglimento
di societa' con liquidazione - Associazione in
Art. 11 partecipazione - Atti di divisione o liquidazione
di comunione - Convenzione di matrimonio o di unione
civile a carattere patrimoniale - Transazione -
Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito -
Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca,
costituiti con atto separato:
ad valorem 5,5‰
importo minimo
euro 154,00

Articoli da 12 a 18. (Omissis).
Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o
ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge
Art. 19 in favore dell'altro o di una parte dell'unione civile
in favore dell'altra:
per ogni atto o autorizzazione euro 20,00


Articoli da 20 a 26. (Omissis).
Sezioni da III a IX. (Omissis).».

 
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volonta', in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.».


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto
legislativo 1°settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), come modificato dal presente decreto:
«Art. 31 (Delle controversie in materia di
rettificazione di attribuzione di sesso). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto la rettificazione di
attribuzione di sesso ai sensi dell'art. 1 della legge 14
aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione
collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione e' notificato al coniuge e ai
figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico
ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei
caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento
medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza
passata in giudicato. Il procedimento e' regolato dai commi
1, 2 e 3.
4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la
persona che ha proposto domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso e il coniuge possono, con
dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza,
esprimere la volonta', in caso di accoglimento della
domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le
eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome
ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza
che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato
civile del comune di celebrazione del matrimonio o di
trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione
civile nel registro delle unioni civili e di annotare le
eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla
scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di
rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina
all'ufficiale di stato civile del comune dove e' stato
compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione
nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di
sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo
scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio
celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.».

 
Art. 8
Disposizioni di coordinamento con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144.


Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 98, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396:
«Art. 98 (Correzioni). - 1. L'ufficiale dello stato
civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia
interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in
cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante
annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al
procuratore della Repubblica del luogo dove e' stato
registrato l'atto nonche' agli interessati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n.
144 (Regolamento recante disposizioni transitorie
necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello
stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge
20 maggio 2016, n. 76):
«Art. 4 (Scelta del cognome comune). - 1. Nella
dichiarazione di cui all'art. 3, le parti possono indicare
il cognome comune che hanno stabilito di assumere per
l'intera durata dell'unione ai sensi dell'art. 1, comma 10,
della legge. La parte puo' dichiarare all'ufficiale di
stato civile di voler anteporre o posporre il proprio
cognome, se diverso, a quello comune.
2. A seguito della dichiarazione di cui al comma 1 i
competenti uffici procedono alla annotazione nell'atto di
nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica.».

 
Art. 9
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Minniti, Ministro dell'interno

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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