IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera, e in particolare gli articoli 19 e 24, che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto ministeriale n. 16946 del 7 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 24 agosto 2015, con il quale e' stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varieta' riportata nel presente dispositivo, per la quale e' stato indicato a suo tempo la relativa denominazione; Considerata la richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione di detta denominazione per motivazioni di strategia commerciale; Considerati i motivi che hanno determinato la necessita' di detta variazione; Considerato concluso l'esame della nuova denominazione proposta; Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;
Decreta:
Articolo unico
La denominazione della sotto elencata varieta', gia' assegnata con precedente decreto, viene modificata come di seguito riportato: ==================================================================== | |Codice| | | Nuova | | Specie |Sian |Varieta | DM iscrizione/rinnovo | denominazione | +=========+======+========+========================+===============+ | Girasole| 15392| UHO 100| 16946 del 07/08/2015 | Altasun 100 | +---------+------+--------+------------------------+---------------+
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2016
Il direttore generale: Gatto
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Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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