Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 gennaio 2017
Autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0,3 miglia dalla costa.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 1° dicembre 1998, n. 515, avente ad oggetto il «Regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 24 dicembre 2008, n. 366, concernente l'approvazione del progetto di ricerca «Messa a punto e start-up della rete nazionale della ricerca in pesca»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis;
Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito dei diversi compartimenti marittimi, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi e' stata affidata, in via sperimentale, ai singoli consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 e del decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515;
Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri;
Visto in particolare l'art. 13 del predetto regolamento (CE) n. 1967/2006, pur vietando, al paragrafo 2, l'uso di draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facolta' della Commissione europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare, secondo la procedura di cui all'art. 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano:
a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;
b) in un piano pluriennale;
c) in una zona di restrizione della pesca;
d) nella pesca a fini scientifici;
e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 relativo all'adozione del Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante;
Visti gli analoghi decreti ministeriali 15 ottobre 2012, 25 settembre 2013 e 31 ottobre 2014;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, n. 0027345 con il quale e' stata approvata la convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Istituto di scienze marine (C.N.R.), finalizzato, tra l'altro, alla valutazione della pesca dei molluschi bivalvi nella fascia costiera compresa nelle 0,3 miglia nautiche dalla costa;
Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea nell'applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;
Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una gestione razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone in cui sono stati istituiti e riconosciuti i consorzi di gestione, cosi' da assicurare un'omogenea applicazione delle modalita' di prelievo per tutte le imprese operanti nella stessa area geografica;
Considerato, altresi', che permane l'esigenza di adottare misure idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' di risorse disponibili;
Considerato che l'affidamento ai consorzi di gestione della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, la tutela dei molluschi medesimi attraverso l'individuazione e l'adozione di concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;
Considerato che la tutela e la gestione della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca, finalizzato al raggiungimento di un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare e, pertanto, rientrano nell'ambito della piu' ampia azione di salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino;
Considerato che la richiesta di deroga ex art. 13, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1967/2006, deve essere formulata dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura alla Commissione europea, relativamente alla pesca della risorsa «cannolicchio» con draghe idrauliche entro la distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa in taluni compartimenti marittimi, tra i quali sono compresi quelli di Venezia, Chioggia e Monfalcone dovra' essere formalizzata attraverso la redazione di un compiuto Piano di gestione;
Considerato che gli elementi necessari alla redazione del suddetto Piano di gestione dovranno essere supportate dall'individuazione di sostanziali e soddisfacenti elementi nella base scientifica a fondamento della richiesta deroga, indicando, in particolare, che le informazioni biologiche sulle attivita' di pesca siano tali da ritenere sufficienti e idonee per valutare lo stato degli stock sfruttati dall'attivita' di pesca mediante draghe idrauliche; prevedendo nel medesimo piano di gestione una valutazione sostanziata e strutturata dei quantitativi biologici e un monitoraggio dei livelli di abbondanza;
Considerata la consolidata prassi della Commissione europea di essere in possesso di sufficienti dati ed elementi scientifici finalizzati all'approvazione, nel caso in specie, di un Piano di gestione finalizzato alla concessione di una deroga al divieto di utilizzo di draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006;
Considerate le reiterate richieste dei consorzi di gestione interessati;
Considerata la nota del C.N.R. - Ismar di Ancona in data 10 gennaio 2017 riferita all'analoga indagine sulla risorsa cannolicchio in alcuni compartimenti marittimi del Mar Tirreno, che segnala come anche alla luce dei risultati conseguiti nell'indagine condotta nelle precedenti campagne di pesca, sia utile raccogliere ulteriori elementi ed informazioni di carattere scientifico, necessari alla stesura di un Piano di gestione, propedeutico alla richiesta di deroga ex art. 13, paragrafo 5 del regolamento (CE) 1967/2006, per la pesca dei cannolicchi entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa;
Considerato che l'attivita' di pesca della suddetta specie, venga condotta in via sperimentale seguendo un preciso protocollo di raccolta dati scientifici cosi' come segnalato dal C.N.R. - Ismar di Ancona;
Considerato che permangono le difficili condizioni socio-economiche legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle imprese operanti nei predetti compartimenti;
Ritenuto di dover mettere a disposizione della Commissione europea tutte le notizie, i dati e le informazioni di carattere scientifico necessari per procedere ad una adeguata ed approfondita valutazione circa la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006;
Ritenuto che sussistono in - analogia alle precedenti campagne di pesca - i presupposti per autorizzare, un limitato numero di pescherecci operanti nei compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone, alla pesca dei cannolicchi entro le 0,3 miglia con il sistema draga idraulica e, quindi, di procedere al rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto e limitatamente alla campagna di pesca annualita' 2017 che terminera' in data 31 dicembre 2017, e' concessa in via sperimentale, a complessivi n. 62 pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica l'autorizzazione ad esercitare, nell'ambito dei rispettivi compartimenti marittimi, l'attivita' di pesca con draga idraulica della risorsa «cannolicchio» (specie Ensis minor e Solen marginatus).
2. I pescherecci autorizzati saranno individuati dai consorzi di gestione di Venezia (n. 20), Chioggia (n. 20) e Monfalcone (n. 22) tra quelli abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica cosi' come identificata nella denominazione degli attrezzi di pesca, ai sensi dell'art. 2, decreto ministeriale 26 gennaio 2012, in «Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)».
3. La suddetta autorizzazione e' concessa ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009, entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico necessari per redigere un compiuto Piano di gestione relativamente alla richiesta di deroga, ex art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, al divieto di cui al paragrafo 2 del citato art. 13.


 
ALLEGATO A) al D.M. 12.1.2017

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

1. Sulla base dell'applicazione di una strategia precauzionale volta a proteggere e conservare le risorse e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile ciascun peschereccio autorizzato in virtu' del presente decreto e' legittimato ad effettuare l'attivita' di pesca della risorsa di cui al precedente art. 1 entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa per un quantitativo giornaliero non superiore a Kg. 120.
2. Il prodotto pescato da ciascuna imbarcazione nei limiti di cui al precedente comma 1, deve essere sbarcato presso i punti di sbarco stabiliti dal singolo consorzio di appartenenza del peschereccio medesimo.


 
Art. 3

1. I titolari dei pescherecci autorizzati all'attivita' di pesca della risorsa cannolicchio, oltre all'osservanza della vigente normativa nazionale di settore, ai sensi del presente decreto, sono obbligati alla tenuta di un quaderno di cui all'allegato A), debitamente numerato, timbrato e siglato dall'Autorita' marittima di riferimento, nel quale giornalmente dovranno essere indicate: data, orario di uscita e rientro in porto, ore effettive di pesca, numero di cale effettuate, coordinate geografiche delle zone di cattura, quantitativi prelevati per ogni specie commercializzata, nonche' la lunghezza media della specie in questione.
2. Al fine di garantire una coerente attivita' di pesca della risorsa in questione, l'Istituto di scienze marine - C.N.R. di Ancona, oltre alla valutazione della pesca dei molluschi bivalvi nella fascia costiera compresa nelle 0,3 miglia nautiche dalla costa, e' incaricato di esercitare un costante monitoraggio sulla disponibilita' della risorsa «cannolicchio». All'esito dei risultati che emergeranno dalla raccolta dei dati scientifici, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura valutera' la prosecuzione dell'attivita' di prelievo della risorsa in questione nel corso delle campagne di pesca 2017 - 2018, da parte dei pescherecci autorizzati in virtu' del presente decreto.
3. Con cadenza mensile ciascun consorzio di gestione e' incaricato di trasmettere all'Istituto di scienze marine - C.N.R. di Ancona, i dati di cattura di ogni singolo peschereccio.


 
Art. 4

1. A ciascuna imbarcazione e' rilasciata una «autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1224/12009.
2. Le informazioni ed i dati scientifici acquisiti nell'ambito dell'attivita' di pesca autorizzata ai sensi del presente decreto, verranno comunicati alla Commissione europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca, attraverso la redazione di un compiuto Piano di gestione per la richiesta di deroga al divieto di utilizzo delle draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, cosi' come previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, esclusivamente per consentire la pesca dei soli cannolicchi.
Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di porto di Venezia, Chioggia e Monfalcone, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2017

Il direttore generale: Rigillo


 
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