Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 7 dicembre 2016 |
Approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, ed in i particolare gli articoli 8, 11 e 17; Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e le sue successive modifiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a), che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1994, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte»; Vista la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 159 del 5 marzo 2007, con cui e' stato approvato il Piano del Parco nazionale dell'Aspromonte, pubblicato nel BURC, Suppl. Straord. n. 2 al n. 16 del 1° settembre 2007, parti I e II; Vista la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 364 del 10 maggio 2010 con cui e' stata rilasciata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'intesa di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 394 del 1991 sullo schema di regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte; Considerato il parere del Consiglio di Stato n. 519/2012, emesso ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 nell'adunanza del 22 marzo 2012 e pervenuto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 27 luglio 2012, con il quale sono stati espressi osservazioni e rilievi, sia di carattere specifico, sia in merito alla formulazione complessiva del testo regolamentare; Vista la nota prot. 51452 del 21 dicembre 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso all'Ente parco nazionale dell'Aspromonte lo schema di regolamento del parco revisionato per adeguarne il testo alle richieste formulate dal Consiglio di Stato, attraverso un'attivita' istruttoria svolta di concerto con lo stesso Ente. Vista la deliberazione n. 5 del 4 febbraio 2013 del Commissario straordinario del Parco con la quale, acquisito il parere favorevole della Comunita' del Parco espressa con deliberazione n. l del 2 febbraio 2013, e' espresso il parere favorevole dell'Ente parco sullo schema di regolamento e sui relativi annessi, richiedendo unicamente un'integrazione all'art. 57 «Divieti e misure di salvaguardia per le aree incluse ex novo nella perimetrazione del Parco e non contemplate nel Piano del Parco». Vista la nota prot. 12654 del 13 febbraio 2013 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Regione Calabria lo schema di regolamento del parco, in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, e ha richiesto l'espressione della nuova intesa ai sensi dell'art. 11 della legge n. 394 del 1991 in considerazione della complessiva revisione operata sul testo; Vista la deliberazione di Giunta n. 356 del 12 settembre 2014 con cui la Regione Calabria, a seguito del parere favorevole del Comitato tecnico scientifico per le aree naturali protette, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 10 del 2003, che segnala la necessita' di integrazioni e modifiche, e delle controdeduzioni in merito trasmesse dall'Ente parco, ha espresso l'intesa di cui all'art. 11 della legge n. 394/91 sullo schema di regolamento del Parco, condizionandola al recepimento di alcuni correttivi riportati nell'allegato 2 della deliberazione; Vista l'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare con la quale sono stati esaminati, valutati e controdedotti i correttivi al regolamento del Parco di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta della Regione Calabria n. 356 del 12 settembre 2014, al fine di renderli congruenti con l'ambito di competenza assegnato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il potere regolamentare spettante allo stesso; Visto in particolare il correttivo richiesto relativamente all'art. 16 del regolamento del Parco con il quale si chiede di consentire la libera circolazione dei mezzi motorizzati nella Zona A del Piano del Parco, sulla «rete viaria individuata e rappresentata nella tavola 17 allegata al Piano del Parco»; Considerato al riguardo: che alcuni dei tracciati stradali individuati nella sopraccitata Tavola 17 che attraversano la zona A risultano praticabili da mezzi motorizzati e non interdetti alla circolazione; che tali tracciati stradali oltre che ricadere nella Zona A del Piano del Parco, attraversano il sito di Interesse comunitario IT 9350189, la Zona di protezione speciale 9310069 e l'Important Bird Area 15; che la circolazione dei mezzi motorizzati nella Zona A del parco e nei sopraccitati siti, in coerenza con le previsioni dettate dalla legge 394/91 relativamente al «regime di riserva integrale», non possa avvenire che previo nulla osta dell'Ente parco; Valutato di poter ammettere fra i beneficiari del nulla osta alla circolazione con mezzi motorizzati in Zona A del parco i residenti nel territorio del parco anche qualora non risultino proprietari di beni immobili ricadenti in tale territorio o siano titolari di diritti di godimento su di essi; Ritenuto pertanto di poter accogliere il correttivo richiesto modificando 1'art. 16 del regolamento del Parco con l'ammissione dei residenti nel Parco nel novero dei soggetti che possono beneficiare del nulla osta alla circolazione con mezzi motorizzati in Zona A rilasciato dall'Ente parco; Ritenuto altresi' di recepire tutti gli altri correttivi e le altre osservazioni formulati dalla Regione Calabria, valutati favorevolmente; Visto il regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte, in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, aggiornato a seguito del recepimento delle osservazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato con il citato parere n. 519/2012, dell'integrazione richiesta dall'Ente parco con la citata deliberazione del Commissario straordinario n. 1/2013, e dei correttivi richiesti dalla Regione Calabria nell'intesa espressa con la citata deliberazione n. 356/2014; Viste la nota prot. 204012 del 17 novembre 2014 con la quale il regolamento del Parco e' stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la comunicazione di cui all'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la nota prot. 26639/GAB del 23 dicembre 2014 con cui si forniscono chiarimenti richiesti dalla stessa Presidenza in merito al regolamento trasmesso; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. DAGL 4.3.6.3/2014/8 del 27 gennaio 2015 con cui, nel richiedere verifiche e aggiornamenti, e' stata rappresentata l'opportunita' che il regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte fosse nuovamente sottoposto ai parere del Consiglio di Stato in considerazione della complessiva revisione operata al testo e delle ulteriori modifiche e integrazioni apportate; Vista la nota prot. 9974/PNM del 18 maggio 2015 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dopo aver provveduto alle verifiche e agli aggiornamenti richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di regolamento del Parco; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1792/2015, emesso ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988 nell'adunanza del 4 giugno 2015, pervenuto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 30 giugno 2015, con il quale sono state formulate osservazioni ed e' stato richiesto di acquisire i pareri del Ministero dell'interno, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero della difesa; Viste, in adempimento a quanto richiesto dal Consiglio di Stato, le note: prot. 20828/PNM del 26 ottobre 2015 con la quale e' stato richiesto parere al Ministero dell'interno e le note di sollecito prot. 5322/PNM dell'11 marzo 2016, prot. 13100/PNM del 16 giugno 2016 e prot. 19993/PNM del 23 settembre 2016; prot. 20855/PNM del 26 ottobre 2015 con la quale e' stato richiesto il benestare al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e le note di sollecito prot. 5323/PNM dell' 11 marzo 2016 e prot. 13102/PNM del 16 giugno 2016; prot. 20857/PNM del 26 ottobre 2015 con la quale e' stato richiesto l'assenso al Ministero della difesa e le note di sollecito prot. 5321/13NM dell'11 marzo 2016 e prot. 13101/PNM del 16 giugno 2016; Vista la nota prot. 27-31/A2016-001047/V1 del 29 settembre 2016 con la quale il Ministero dell'interno ha espresso parere favorevole, condizionandolo all'inserimento della definizione del concetto di «oggetti assimilati alle armi» e di espliciti rimandi alla legge n. 110 del 18 aprile 1975; Vista la nota prot. 11175 class. DG.ABAP/34.01.07 del 13 settembre 2016 con la quale il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha espresso il benestare, condizionandolo al recepimento dei seguenti correttivi: definizione di «interventi edilizi» aderente al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380; inserimento di norme tese alla tutela dei beni archeologici; inserimento di norme di coordinamento delle competenze fra Ente parco e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio; affermazione della priorita' dell'ingegneria naturalistica nei progetti di tutela idrogeologica; imposizione dell'obbligo di redazione del «piano di localizzazione delle antenne» per i Comuni del Parco; inserimento di norme di coordinamento fra Piano paesaggistico d'ambito e regolamento del Parco; Vista la nota prot. 71349 del 18 maggio 2016 con la quale il Ministero della difesa ha espresso l'assenso, condizionandolo alla cancellazione dell'obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente parco al sorvolo degli aeromobili militari; Vista l'istruttoria con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha provveduto al recepimento dei correttivi proposti dai suddetti Dicasteri nel testo dello schema di regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte; Vista la nota prot. 25082/GAB del 18 novembre 2016 dell'Ufficio legislativo; Ritenuto di provvedere all'approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte in uno con i relativi annessi tecnici e cartografici, che ne formano parte integrante. 2. L'allegato regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte, acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro suddetto termine i Comuni del Parco sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle dei Comuni, che sono tenuti alla loro applicazione. Roma, 7 dicembre 2016
Il Ministro: Galletti
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| Allegato
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, cosi' come modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1994. 2. Le norme e le disposizioni qui contenute integrano la disciplina del territorio prevista dal Piano del Parco, di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, approvato dalla Giunta Regionale della Calabria con delibera del 5 marzo 2007, n. 159, costituito dalla Relazione, dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla Cartografia di perimetrazione e zonazione, nonche' le previsioni del Piano pluriennale economico-sociale per la promozione delle attivita' compatibili previsto dall'art. 14 della medesima legge e approvato con delibera della Giunta Regionale della Calabria del 22 marzo 2006, n. 200. 3. Ai fini del presente Regolamento il territorio del Parco e' suddiviso nelle zone omogenee individuate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano e riportate nella cartografia di cui all'Annesso A).
Art. 2.
Finalita'
1. Il presente Regolamento e' finalizzato a garantire e promuovere in forma coordinata, nelle aree comprese nel Parco, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale ed il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, ed a favorire l'uso sostenibile delle risorse e l'integrazione tra l'uomo e l'ambiente naturale.
Art. 3.
Coordinamento con altri strumenti di pianificazione
1. In coerenza con le finalita' di cui all'art. 2 il presente Regolamento persegue gli obiettivi di tutela della biodiversita' e di tutte le componenti ambientali, anche con riguardo al paesaggio, collocandosi nel quadro culturale delineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio e accolto a livello nazionale con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 di ratifica della stessa Convenzione. Il territorio del Parco e' sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi di quanto stabilito all'art. 142 comma 1 lettera f ) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e tutte le porzioni del suo territorio in cui il piano paesaggistico d'ambito riconosca i caratteri fondativi delle identita' dei luoghi sottostanno a regole da esso dettate che ne permettono il buon funzionamento, lo stato di equilibrio e l'integrita', la leggibilita', il recupero in caso di degrado o alterazione, la trasformazione in relazione a precisi obiettivi di qualita' paesaggistica e territoriale. 2. Il presente Regolamento, stante la natura sovraordinata rispetto agli indirizzi di pianificazione di area vasta della Regione, si relaziona, altresi', con le misure di conservazione previste per le aree Natura 2000, e con il sistema di obiettivi e indirizzi proposti a livello regionale dal Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) adottato dal con Deliberazione del Consiglio Regionale del 22 aprile 2013, n. 300.
Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si forniscono le seguenti definizioni: a) «abbruciamento», l'uso del fuoco per bruciare residui vegetali connessi all'esercizio delle attivita' agricole e forestali; b) «armi», con eccezione delle armi-giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, ecc.) che tali sono considerate ai sensi del codice penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti; c) «biodiversita'», la variabilita' degli organismi viventi di tutte i regni, inclusi, tra l'altro, quelli terrestre, marino ed altri ecosistemi acquatici, nonche' i complessi ecologici dei quali essi fanno parte, tra cui la diversita' all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi; d) «bivacco», sistemazione provvisoria per una notte all'aperto di alpinisti d escursionisti; e) «bicicletta con pedalata assistita», e' un velocipede alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore; f) «catasto dei sentieri», la banca dati relativa a tutti i sentieri del Parco, in condizione o meno di fruibilita'; g) «campeggio», sosta all'aperto per piu' notti nel medesimo luogo con tende, camper o roulotte; h) «contratti di responsabilita'», atti di convenzione stipulati dall'Ente Parco con associazioni, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi condivisi e misurabili; i) «difficolta' del sentiero», individua il grado di difficolta' nella percorrenza e l'interesse prevalente, suddivisa nelle seguenti categorie: 1) sentiero turistico (T): sentiero che si sviluppa su stradine pedonali o mulattiere facilmente identificabili, nelle immediate vicinanze di paesi, localita' turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo; 2) sentiero escursionistico (E): sentiero privo di difficolta' tecniche, che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agrosilvopastorali o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli (localita' e/o punti panoramici) vicine; 3) sentiero per escursionisti esperti (EE): sentiero che si sviluppa in zone impervie e con passaggi che richiedono all'escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato, che non presenta parti attrezzate ad eccezione di eventuali brevi corrimano; 4) sentiero per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA): sentiero che si sviluppa su pareti rocciose, preventivamente attrezzate con funi, ganci, chiodi o scale, che richiede adeguata preparazione ed attrezzatura quali casco, imbrago e dissipatore; 5) sentiero per diversamente abili (D): sentiero opportunamente attrezzato per una o piu' categorie di diversamente abili. l) «ecosistema», complesso dinamico formato da comunita' di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente le quali, grazie alla loro interazione, costituiscono un'unita' funzionale; m) «escursionista», fruitore della rete dei sentieri; n) «escursionismo», attivita' motoria basata sul camminare nel territorio lungo percorsi (strade, sentieri, ecc.) attrezzati. o) «esplosivi», i prodotti esplosivi e/o esplodenti conosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Si intendono, altresi', per «esplosivi» i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi; p) «fauna», l'insieme delle specie animali che risiedono in un determinato territorio; q) «flora», l'insieme delle specie vegetali che si presentano in un determinato territorio; r) «fossili», tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore all'epoca attuale e che si rinvengono nelle rocce; s) «habitat», zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali; t) «habitat di una specie», ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico; u) «incrocio», punto in cui si intersecano due o piu' sentieri; v) «interventi di manutenzione ordinaria», quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. z) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. aa) «interventi di restauro e risanamento conservativo», rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ovvero conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. bb) «interventi di ristrutturazione edilizia», rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ovvero anche quelli che comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelle preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. cc) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. dd) «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. ee) «mezzi di cattura», i mezzi indicati nella lettera a) dell'Annesso F) del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni; ff) «minerali», i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici e aventi ben definite proprieta' chimiche, fisiche e cristallografiche. gg) «oggetti assimilati alle armi», quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresi' per «oggetti assimilati alle armi», le armi ad avancarica, le armi a modesta capacita' offensiva (incluse le armi aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna) gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna; hh) «organismo geneticamente modificato (OGM)», un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico e' stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale; ii) «paesaggio», una determinata parte di territorio, cosi' come e' percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; hh) «rete dei sentieri», l'insieme dei sentieri del Parco; ii) «rifiuti», qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi; ll) «risorse genetiche», il materiale genetico, di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unita' funzionali dell'eredita', avente valore effettivo o potenziale; mm) «segnaletica», insieme di segnali posti lungo i sentieri usati per fornire informazioni e prescrizioni agli escursionisti; nn) «segnaletica verticale», segnaletica costituita da tabelle fissate su appositi sostegni infissi nel terreno, con lo scopo di fornire agli escursionisti informazioni sulla rete dei sentieri, sui siti di interesse e sulle norme comportamentali da seguire; oo) «segnaletica orizzontale», segnaletica posizionata al suolo, sui tronchi degli alberi o su altri oggetti inamovibili, con lo scopo di indicare agli escursionisti la continuita' di un sentiero in entrambe le direzioni; pp) «stato di conservazione di un habitat naturale», l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonche' sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio; qq) «stato di conservazione di una specie», l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio; rr) «tempo di percorrenza» tempo necessario all'escursionista medio per percorrere un tratto di sentiero in un determinato senso di cammino, con esclusione dei tempi di sosta, in condizioni meteorologiche ottimali e in assenza di copertura nevosa; ss) «trasporto», il transito ovvero l'attraversamento del territorio del Parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati; tt) «velocipede», veicoli con due o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
TITOLO II
NORME D'USO DEL TERRITORIO
Sezione I - Norme generali
Art. 5.
Rispetto della quiete dell'ambiente naturale
1. In tutto il territorio del Parco e' vietata l'emissione di rumore e di luce in concentrazione tale da recare danno agli habitat naturali e alle specie animali e disturbo alla quiete dei luoghi; e' altresi' vietato l'esercizio di attivita' rumorose o inquinanti, oltre i limiti stabiliti dalla legge. L'Ente Parco puo' prevedere incentivi, anche economici, per la riduzione e/o l'eliminazione di fonti luminose e/o rumorose inquinanti gia' in esercizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Nelle zone A e B e' vietato l'uso di apparecchi radio, televisivi e simili, nonche' di apparecchi produttivi luminosi tali da determinare disturbo alla quiete dell'ambiente, ad eccezione di quelli ubicati presso abitazioni o utilizzati mediante dispositivi con audio in cuffia, in ogni caso nel rispetto dei limiti di legge. 3. Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti gli strumenti necessari per attivita' di ricerca scientifica e monitoraggio, previo nullaosta dell'Ente Parco, nonche' per esigenze di sorveglianza, soccorso ed ordine pubblico.
Art. 6.
Salvaguardia della pulizia dei luoghi
1. Su tutto il territorio del Parco e' vietato l'abbandono, anche temporaneo, fuori dagli appositi contenitori, di rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic-nic o da altre attivita' connesse alla fruizione del Parco. E' altresi' vietato l'abbandono di materiale e di attrezzature di qualunque tipo. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste dagli articoli 14, 50 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 7.
Accensione di fuochi e abbruciamenti
1. L'accensione di fuochi, al di fuori delle abitazioni, e' consentita esclusivamente nelle aree attrezzate appositamente individuate. 2. E' consentito ai proprietari di edifici ed agli aventi titolo accendere fuochi, nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi, per cucinare vivande o per usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio. 3. L'accensione di fuochi e' altresi' consentita per attivita' economiche connesse all'agricoltura, alla selvicoltura e alla pastorizia e per attivita' di manutenzione e pulizia del territorio nel rispetto delle vigenti norme in materia forestale e antincendio. Paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati; per cui la combustione sul campo dei residui vegetali configurasi reato di illecito smaltimento dei rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'abbruciamento dei residui vegetali e' consentito in condizione di salvaguardia dei boschi e in assenza di vento, fatte salve le prescrizioni di polizia forestale e a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia circoscritto ed isolato da una fascia di superficie senza vegetazione di adeguata larghezza rispetto alla probabile altezza di fiamma (circa il doppio) e con la presenza di mezzi efficaci ad impedire la propagazione delle fiamme. 4. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione, con persone in numero sufficiente e dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
Art. 8.
Attivita' di campeggio e bivacco
1. Nelle zone A e nelle aree della rete europea Natura 2000, per le quali le specifiche misure di conservazione lo prevedano, non e' consentito campeggiare e bivaccare. 2. Nelle zone B, C, D del parco il bivacco ed il campeggio sono consentiti esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate. 3. Per le attivita' di escursionismo di durata plurigiornaliera, l'Ente Parco puo' autorizzare la sosta in aree diverse da quelle appositamente attrezzate previa specifica richiesta contenente l'indicazione dei luoghi, del giorno e del numero dei partecipanti. Sono in ogni caso escluse autorizzazioni per le zone A. 4. I campeggiatori e gli altri ospiti temporaneamente presenti nel territorio del Parco sono tenuti al rigoroso rispetto dell'ambiente e della natura dei luoghi e, in particolare dei seguenti divieti: a) il taglio delle piante; b) qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione; c) l'asportazione di rocce, minerali e vegetali; d) qualsiasi manomissione del terreno intorno alle tende e la realizzazione del solco per la raccolta delle acque piovane; e) qualsiasi azione/attivita' comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della localita', come fare schiamazzi, introdurre sostanze nocive e inquinanti, introdurre cani e/o altri animali domestici, tranne che per i casi e nei modi espressamente disciplinati negli articoli 5, 6 e 11; f) l'accensione di fuochi; g) l'abbandono di rifiuti di qualunque genere.
Art. 9.
Riprese fotografiche, video e cinematografiche
1. Nelle aree del Parco accessibili, e' consentita, liberamente e gratuitamente, la ripresa fotografica e cinematografica dilettantistica e per scopi non commerciali. Le riprese fotografiche, video e cinematografiche devono essere effettuate rispettando scrupolosamente le norme comportamentali disciplinate dal presente regolamento, senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale. 2. La ripresa fotografica e cinematografica per scopi direttamente o indirettamente commerciali e' soggetta al preventivo nullaosta dell'Ente Parco e al pagamento dei diritti di privativa di cui all'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, che saranno di volta in volta determinati dal Direttore dell'Ente Parco secondo modalita' tabellari dallo stesso organo predefinite. La Direzione del Parco puo' applicare una riduzione del diritto fino al 20% qualora dal materiale foto-video-cinematografico emerga un interesse e/o un vantaggio oggettivi per l'Ente Parco. 3. Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi delle precedenti disposizioni e' tenuto a consegnare all'Ente Parco una copia, in formato digitale di qualita', del materiale realizzato. 4. In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale e' previsto il sequestro, accompagnato dalla applicazione delle sanzioni amministrative che vanno da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 1.032,91, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'applicazione di altre norme di riferimento e l'eventuale danno ambientale procurato.
Art. 10.
Introduzione e attraversamento del parco con armi ed esplosivi
1. In tutto il territorio del Parco e' vietata, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, l'introduzione di armi di cui al primo periodo dell'art. 4 alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e di oggetti alle stesse assimilati, di cui all'art. 4 comma 1 lettera gg), di esplosivi, di cui al suddetto art. 4 lettera o), e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, di cui al suddetto art. 4 lettera ee), fatto salvo quanto riportato nel presente articolo. 2. E' consentito l'introduzione e il trasporto delle armi ai seguenti soggetti: a) appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonche' alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono muniti secondo i termini delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti; b) addetti al servizio di polizia municipale, cui e' conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualita' di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalita' e nei casi nonche' negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti; c) appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del servizio di appartenenza; d) privati, cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facolta' di portare, senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, le armi indicate nel predetto art. 42; e) privati autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, al porto delle armi indicate nel predetto art. 42; f) appartenenti alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che siano al seguito di personalita' dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato Italiano le armi di cui e' dotato per fini di difesa; g) agenti di Polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorita' di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato; h) personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, e' concesso il permesso di porto d'armi; i) medici veterinari esercenti la professione, per i quali i relativi strumenti quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti. 3. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi e ai mezzi di cattura, e fermo restando il possesso - ove prescritto da medesimi leggi e regolamenti vigenti - di licenze, nullaosta, permessi o analoghi atti diversamente denominati, il trasporto attraverso il territorio del Parco delle armi, anche se scariche, chiuse nella loro custodia e a bordo di un veicolo, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura, sono consentiti esclusivamente all'interno delle aree indicate nell'Annesso F) oppure lungo le viabilita' del Gruppo «A» e del Gruppo «B», per quest'ultimo solo ed esclusivamente ai residenti nei comuni individuati nel medesimo Gruppo «B», come individuate con specifica cartografia ed elenco dettagliato negli Annessi D) ed E). 4. Le strade non incluse nelle cartografie e nell'elenco di cui agli Annessi F), D) ed E) possono essere percorse esclusivamente dalle persone annualmente autorizzate con apposito provvedimento. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente comma ne precludera' il successivo rilascio. 5. L'Ente Parco puo' in ogni caso, per sopraggiunte esigenze, precludere temporaneamente o definitivamente alcune delle strade consentite per il trasporto di armi scariche ed in custodia, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi, nelle forme previste dalla normativa vigente. 6. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alle leggi e ai regolamenti vigenti, e per quanto riguarda il commercio anche ferma restando la sussistenza della licenza rilasciata dalle competenti autorita', sono consentiti la detenzione, il deposito e il commercio di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di munizioni ed esplosivi, se i locali interessati ricadono all'interno delle aree indicate nell'Annesso F). Nei locali esterni a tali aree la detenzione e' consentita solo previo nullaosta rilasciato dall'Ente Parco. 7. Il lancio di razzi, ad eccezione dell'ipotesi di seguito prevista, l'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici, ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi di cariche di lancio, l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumita' delle persone, e' in ogni caso consentito, previo nullaosta da parte dell'Ente Parco, solamente all'interno delle aree indicate nell'Annesso F) ed E). E' consentita la detenzione o il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino o in attivita' di protezione civile. 8. Senza giustificato motivo non possono introdursi nel territorio del Parco, all'esterno delle aree e dei percorsi indicati negli Annessi D) ed F), oltre le armi di cui al secondo periodo dell'art. 4 alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e gli oggetti alle stesse assimilati, gli esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, per come definiti all'art. 4 comma 1 rispettivamente alle lettere gg), o) ed ee), anche i coltelli acuminati o con apice tagliente la cui unica lama ecceda i sette centimetri di lunghezza. Senza giustificato motivo i residenti nel territorio del Parco non possono portare fuori della propria abitazione - ove situata all'esterno delle aree indicate nella apposita cartografia - o delle pertinenze di essa, i coltelli con le suddette caratteristiche. 9. I residenti nel territorio del Parco all'esterno delle aree indicate nelle apposite cartografie, che detengono, presso l'abitazione ove risiedono, armi e oggetti alle stesse assimilati nonche' esplosivi da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti - entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - a comunicare all'Ente Parco, ai fini del nullaosta, tramite i Comandi Stazione del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A.) del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), le armi, gli oggetti alle stesse assimilati e gli esplosivi detenuti che si intendono trasportare. L'Ente Parco, entro il termine di giorni sessanta dalla ricezione, previa istruttoria di valutazione, provvede a rilasciare il nullaosta- di durata annuale - al loro trasporto dal luogo di detenzione ad uno degli itinerari di cui al comma 3, specificando dettagliatamente il percorso intermedio da seguire e da cui non e' consentito deviare. 10. Le comunicazioni di cui al comma precedente, presentate presso i Comandi Stazione del C.T.A. del C.F.S., ai fini dell'acquisizione del nullaosta, rese in forma autocertificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono contenere: a) l'indicazione del percorso ritenuto piu' breve tra il luogo di detenzione e uno degli itinerari riportati nella specifica cartografia in cui il trasporto delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati e degli esplosivi e' ordinariamente consentito. b) l'indicazione delle armi che si intendono trasportare; 1) copia dell'autorizzazione di polizia al porto o trasporto di armi (nullaosta all'acquisto, licenza di collezione, licenza di porto di arma, licenza di trasporto delle armi per uso sportivo) 2) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nell'ambito ristretto di eventuali accertamenti effettuati per il tramite delle competenti Amministrazioni di P.S. ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Il C.T.A. del C.F.S. provvede a trasmettere all'Ente Parco le istanze acquisite, corredate da apposita istruttoria. 11. La stessa procedura di cui al comma precedente, per la richiesta di autorizzazione della detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati e esplosivi viene richiesta a coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono a risiedere nel territorio del parco all'esterno delle aree indicate nella specifica cartografia. 12. Il nullaosta rilasciato dall'Ente Parco non e' tacitamente rinnovabile e non dispensa dall'osservanza delle disposizioni e dal possesso delle licenze stabilite dalle normativa sulla caccia, sulla pesca e in materia di autorizzazioni di polizia all'acquisto, al trasporto o al porto di armi. Copia del provvedimento e' trasmessa alle autorita' di Pubblica Sicurezza competenti per territorio.
Art. 11.
Introduzione di cani e di gatti
1. Nelle zone A e' fatto divieto assoluto di introdurre cani. 2. Nelle zone B, C e D e' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purche' registrati all'anagrafe canina e condotti al guinzaglio, in base a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica. 3. Non sono soggetti alle restrizioni di cui ai commi precedenti: a) i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso; b) i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore; c) i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previo nullaosta dell'Ente Parco. 4. E' consentito condurre il cane senza guinzaglio ai proprietari in possesso di apposito patentino, ottenuto a seguito di percorsi formativi che riguardano uno specifico binomio uomo-cane. 5. E' fatto assoluto divieto in tutto territorio del parco di lasciare i cani vaganti, sia nelle ore diurne che notturne. 6. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane lungo i sentieri o altra viabilita' del Parco di essere dotato di strumenti idonei alla raccolta delle feci e di provvedere alla stessa. 7. Nel Parco non e' consentita l'introduzione di gatti, ad esclusione dei centri abitati e delle abitazioni private ove i gatti possono circolare a condizione che siano sterilizzati. I gatti non sterilizzati possono essere tenuti esclusivamente all'interno delle abitazioni.
Art. 12.
Attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio
1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attivita' di soccorso, di sorveglianza, e di servizio svolte da e per conto dell'Ente Parco.
Sezione II Accesso al territorio del Parco
Art. 13.
Accessibilita' pedonale
1. Nelle zone A del Parco gli escursionisti, previo nullaosta dell'Ente Parco, possono percorrere esclusivamente i sentieri individuati da apposita segnaletica e riportati nella tavola n. 16 del Piano del Parco, senza mai allontanarsi da essi. 2. Nelle zone B, C, e D gli escursionisti possono percorrere i sentieri individuati da apposita segnaletica. 3. Per i sentieri o le porzioni di essi che attraversano le aree della rete europea Natura 2000 (SIC, ZPS) valgono le specifiche misure di conservazione di cui all'art. 20. 4. Lungo i sentieri e nelle immediate vicinanze e' vietato: a) accendere fuochi, bivaccare, campeggiare e svolgere qualsiasi altra attivita' che ostruisca o renda disagevole il transito degli escursionisti; b) apportare o spargere fango, detriti, rifiuti o materiale di qualsiasi specie, anche temporaneamente; c) impedire il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali, occludendoli o danneggiandoli; d) danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica e ogni altro manufatto ad essa attinente. 5. Gli escursionisti sono tenuti ad usare prudenza e a seguire itinerari di difficolta' commisurata alle proprie capacita'. 6. Lungo i tratti dei sentieri che si sovrappongono con la viabilita' ordinaria (statale, regionale, provinciale e comunale) valgono le disposizioni previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495. 7. Nei sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA) e nei sentieri per disabili (D) e' fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni indicate nella apposita segnaletica, con particolare riferimento all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza. 8. Chiunque si accorga di situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza degli escursionisti lungo i sentieri e' tenuto a darne tempestiva informazione all'Ente Parco.
Art. 14.
Accessibilita' per anziani, diversamente abili, e bambini
1. La fruizione del Parco da parte di anziani, diversamente abili e bambini e' favorita attraverso la realizzazione di una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature, individuati con apposita segnaletica . 2. Nelle aree di parcheggio e' garantita la riserva di posti per disabili. Negli edifici che ospitano i servizi e le attivita' connessi agli scopi istituzionali del Parco, con particolare riferimento ai punti di informazione e ai centri di educazione, studio e ricerca, deve essere garantito l'accesso ai disabili. 3. Per tutte le attivita' e i servizi a pagamento all'interno del Parco e' prevista una riduzione degli importi per tutte le categorie di cui al presente articolo. 4. L'Ente Parco nomina un «coordinatore per l'accessibilita'» che ha il compito di: a) individuare le barriere esistenti e gli interventi necessari per la loro rimozione; b) monitorare la realizzazione degli interventi a tale scopo appaltati; c) relazionare periodicamente sulle azioni intraprese.
Art. 15.
Accesso con velocipede e a cavallo
1. In tutto il territorio del Parco e' consentito l'accesso con velocipede e a cavallo lungo la viabilita' statale, provinciale, comunale e lungo le strade silvopastorali all'uopo individuate e distinte. 2. Relativamente alla rete dei sentieri, e' consentito nelle zone B, C e D del Parco l'accesso con velocipedi e a cavallo, da soma e da sella, lungo i sentieri individuati da apposita segnaletica. 3. Nelle zone D e' altresi' consentito l'uso delle biciclette a pedalata assistita, esclusivamente all'interno dei sentieri individuati da apposita segnaletica. 4. L'Ente Parco puo' limitare, anche temporaneamente, l'accesso ai sentieri, valutate particolari specifiche esigenze di tutela ambientale nonche' di sicurezza d'uso degli stessi. 5. Gli escursionisti che utilizzano velocipedi, biciclette a pedalata assistita o cavalli, da soma o da sella, sono tenuti a un comportamento, ad un'andatura e a una velocita' tali da non mettere in pericolo la sicurezza di altri escursionisti.
Art. 16.
Circolazione con mezzi motorizzati
1. Nelle zone A del Parco, nell'ambito della viabilita' ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpoderale) e' consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, esclusivamente previo nullaosta dell'Ente parco: a) ai residenti nel territorio del parco; b) ai proprietari di beni immobili ricadenti nel territorio del parco o ai titolari di diritti di godimento sugli stessi; c) ai soggetti realizzatori di opere ed interventi preventivamente autorizzati; d) per motivi di studio e ricerca scientifica. 2. Nelle zone B, C e D del Parco e' consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo come di seguito riportato: a) nelle zone B, nell'ambito della viabilita' ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpoderale); b) nelle zone C, nell'ambito della viabilita' ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpoderale) e di quella rurale; c) nelle zone D, su tutta la viabilita' esistente. 3. Per sopravvenute esigenze di tutela ambientale l'Ente Parco puo' limitare o impedire la circolazione dei mezzi motorizzati d'intesa con gli Enti competenti. 4. In tutto il territorio del Parco e' vietata la sosta dei veicoli al di fuori delle aree di parcheggio e/o banchine stradali.
Art. 17.
Realizzazione, gestione e manutenzione della rete dei sentieri
1. L'Ente Parco, al fine di migliorare la fruizione della rete dei sentieri, cura l'istituzione e l'aggiornamento del «Catasto dei Sentieri», costituito da una banca dati relativa a tutti i sentieri presenti nel territorio del parco, in condizione o meno di fruibilita', restituita cartograficamente nell'Annesso B) al presente regolamento, che per ogni sentiero contiene le seguenti informazioni: a) numero del sentiero, che lo individua univocamente; b) rappresentazione planimetrica in scala non inferiore a 1:25.000; c) profilo altimetrico, con scala delle distanze non inferiore a 1:25.000; d) coordinate geografiche e altitudine di un insieme di punti significativi del sentiero con frequenza tale da consentire l'individuazione dell'andamento planoaltimetrico del sentiero stesso; e) descrizione testuale e fotografica delle caratteristiche del percorso e degli aspetti naturalistici, paesaggistici, storici e culturali di cui consente la fruizione; f) localizzazione delle fonti di acqua potabile e di strutture di supporto per l'escursionista lungo il percorso o nelle immediate vicinanze; g) tempo di percorrenza del sentiero in entrambi i sensi di cammino, suddiviso per tratti di durata non superiore alla mezz'ora; h) difficolta' del sentiero, suddivisa per tratti omogenei; i) percorribilita' con velocipedi e/o animali da sella o da soma, suddivisa per tratti omogenei; l) schede di dettaglio sulla segnaletica verticale per ogni luogo di posa; m) informazioni sulla presenza e tipologia di segnaletica orizzontale utilizzata, suddivise per tratti omogenei; n) stime sul numero di escursionisti che fruiscono annualmente del sentiero; o) dati disponibili sugli incidenti occorsi agli escursionisti, con indicazione del luogo, della causa e della gravita' dell'evento. 2. In relazione ai sentieri individuati nel Catasto dei sentieri, l'Ente Parco, con cadenza almeno quinquennale, redige il Piano della rete dei sentieri che individua le priorita' di intervento, sulla base dei seguenti parametri: a) stima e previsione del numero di escursionisti che fruiscono annualmente dei sentieri; b) valutazione della compatibilita' della fruibilita' di siti di interesse naturalistico, paesaggistico, storico o culturale, con le esigenze di salvaguardia e conservazione degli stessi; c) costi di realizzazione e di manutenzione dei sentieri; d) numero e gravita' degli incidenti occorsi agli escursionisti sui sentieri esistenti; e) possibilita' di fruizione dei sentieri da parte di anziani e diversamente abili. 3. Il Piano della rete dei sentieri, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunita' del Parco e della Consulta dei Sentieri, di cui al comma 17, definisce e prevede per i sentieri individuati nel Catasto dei sentieri: a) l'apertura e la chiusura; b) le variazioni di tracciato; c) gli interventi di manutenzione, che prevedono l'esecuzione di movimenti di terra, la realizzazione di opere d'arte, la sistemazione di fonti di acqua potabile, la sistemazione di pendii, la rimozione di alberi, e quanto altro produca una significativa variazione dello stato dei luoghi; d) l'apposizione, la modifica e la rimozione della segnaletica; 4. Gli interventi previsti nel Piano della rete dei sentieri, nonche' eventuali ulteriori interventi proposti dagli enti locali, sono sottoposti al nullaosta dell'Ente Parco, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 5. L'Ente Parco autorizza l'apertura di nuovi sentieri esclusivamente in uno dei seguenti casi: a) il sentiero e' previsto nel piano della rete dei sentieri di cui al comma 3. b) il sentiero connette fra loro parti sconnesse della rete dei sentieri ; c) il sentiero consente la connessione alla rete dei sentieri di centri bitati, localita' turistiche, rifugi, centri visite e porte d'accesso del Parco; d) il sentiero deve essere attrezzato per i diversamente abili. 6. L'apertura dei sentieri di cui al comma precedente, lettera d), e' subordinata all'impegno dell'ente pubblico locale territorialmente competente di curare l'apposizione di idonea segnaletica, redatta in piu' lingue. 7. L'apertura di nuovi sentieri e' sempre vietata nei casi in cui: a) il sentiero ricada tutto o in parte nella zona A del Parco o in aree della rete europea Natura 2000 in cui specifiche misure di conservazione lo vietino; b) il sentiero presenti tratti che siano paralleli e a breve distanza da altri sentieri. 8. In tutto il territorio del Parco e' altresi' vietata l'apertura di nuovi sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura. Possono essere concesse deroghe, in ogni caso subordinate all'impegno dell'ente pubblico locale territorialmente competente: a) all'apposizione di idonea segnaletica, redatta in piu' lingue, che avverta l'escursionista dei rischi specifici e dei dispositivi di sicurezza necessari; b) alla verifica almeno annuale delle attrezzature e della segnaletica; c) alla messa in atto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari a garantire la fruizione in sicurezza del sentiero; d) alla comunicazione annuale all'Ente Parco, con apposita relazione, dell'esito delle verifiche e degli interventi effettuati. La mancata produzione della relazione o qualunque altra omissione comporta da parte dell'Ente Parco la dismissione dei sentieri. 9. Gli interventi di rimozione della segnaletica esistente di cui al comma 3, lettera d), e al comma 4, sono consentiti, previo nullaosta, nei seguenti casi: a) il segnale non e' conforme a quanto previsto dal presente regolamento; b) il segnale presenta informazioni che non sono corrette o che non lo saranno per effetto degli interventi previsti; c) il segnale e' collocato su un sentiero dismesso o da dismettere; d) il segnale non e' piu' leggibile; e) il segnale mette in pericolo la sicurezza degli escursionisti o di terzi; f) il segnale viola disposizioni legislative nazionali o regionali o i diritti di terzi. Al fine del rilascio del nullaosta, gli elaborati progettuali devono essere integrati con tutte le informazioni previste alle lettere l) e m) del comma 1 e devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) la segnaletica fissata su pali deve essere completamente rimossa, inclusi i pali infissi nel terreno, che deve essere ripristinato nella sua condizione originale; b) la segnaletica dipinta su alberi deve essere eliminata asportando un leggero strato di corteccia se questa e' spessa; se la corteccia e' fine si deve ricoprire il segnale con un colore grigio o preferibilmente mimetico; c) la segnaletica dipinta su massi o rocce deve essere eliminata mediante una leggera raschiatura o per mezzo di smalti grigi o preferibilmente mimetici. 10. La segnaletica deve essere conforme a quanto previsto nelle disposizioni riportate nell'Annesso C) al fine di garantirne l'uniformita'. La conformita' deve essere rispettata per quanto riguarda i criteri di localizzazione, i materiali impiegati, il contenuto e la forma grafica delle informazioni fornite. Non e' consentito l'utilizzo di tipologie di segnaletica non esplicitamente contemplate nel presente regolamento. 11. Dall'entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica preesistente deve essere adeguata a quanto dallo stesso previsto e non e' consentita alcuna forma di manutenzione della stessa. E' consentito il suo mantenimento unicamente nel caso essa non causi confusione per l'escursionista e non riporti indicazioni in contrasto con la numerazione stabilita nel Catasto dei Sentieri. Ad avvenuto adeguamento della segnaletica l'Ente Parco provvede alla rimozione di tutta la segnaletica preesistente non conforme alle presenti disposizioni. 12. E' consentita la sostituzione della segnaletica esistente con altra di identica tipologia. 13. Ai fini del rilascio del nullaosta dell'Ente Parco di cui ai commi 3 e 4 i richiedenti, oltre ai documenti previsti dalla normativa vigente, devono presentare: a) un piano di massima di manutenzione del sentiero, da intendersi quale documento di sintesi rispetto al «piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti» di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, che contiene il programma di manutenzione, l'individuazione delle problematiche riscontrabili e la previsione delle risorse economiche necessarie per gli interventi manutentivi; b) tutte le informazioni previste nel Catasto dei Sentieri di cui al comma 1, con esclusione di quanto riportato alle lettere a), n) e o); c) l'attestazione da parte del soggetto richiedente della copertura finanziaria necessaria alla manutenzione per almeno un quinquennio; d) nel caso di sentieri per i diversamente abili, le assunzioni di impegni ai sensi del comma 6; e) nel caso di sentieri EEA, le assunzioni di impegno ai sensi del comma 8, lettere a) e b). 14. Nel caso di apertura di un nuovo sentiero il progetto deve in ogni caso rispettare le seguenti prescrizioni: a) la riduzione al minimo del numero di opere d'arte necessarie, anche a discapito della lunghezza del tracciato; b) la realizzazione delle opere d'arte necessarie secondo tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando come materiali prevalentemente legno e pietra locale; c) la riduzione dei movimenti di terra a quanto strettamente necessario all'apposizione della segnaletica e all'appianamento della superficie calpestabile del sentiero, senza ricorrere in alcun caso all'ausilio di mezzi meccanici e mantenendo una sezione trasversale non superiore a 1,5 m; d) la riduzione al minimo degli interventi di decespugliamento e sramatura, comunque non oltre 50 cm dal ciglio del sentiero; e) la rimozione dei soli alberi che costituiscono serio pregiudizio alla sicurezza degli escursionisti o di quelli caduti che ostruiscono il sentiero; f) l'apposizione della segnaletica prevista nell'Annesso C) del presente Regolamento; g) l'adeguamento della segnaletica esistente, ad eccezione dei tabelloni d'insieme di cui all'Annesso C). 15. Gli interventi sulla rete dei sentieri che non sono sottoposti a nullaosta, ad eccezione di quelli che rivestono carattere di urgenza per fini di sicurezza e incolumita' pubblica, devono essere comunque comunicati all'Ente Parco con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori al fine di consentire le attivita' di vigilanza. La comunicazione deve contenere: a) informazioni puntuali sulla localizzazione dell'intervento; b) la data di inizio e la presunta data di fine dei lavori; c) una sintetica descrizione dell'intervento; d) una documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante-operam. Qualora la durata dell'intervento si prolunghi oltre sei mesi dalla data di inizio e' necessario darne comunicazione all'Ente Parco. La comunicazione deve essere reiterata ad ogni semestre. 16. Tutti gli interventi sono soggetti alla comunicazione all'Ente Parco dell'avvenuta conclusione dei lavori, corredata da una documentazione fotografica dello stato dei luoghi a seguito degli interventi effettuati. 17. L'Ente Parco, al fine della migliore fruizione della rete dei sentieri, istituisce un proprio albo delle Guide Ufficiali del Parco. Per il rilascio del titolo di Guida Ufficiale del Parco e' obbligatoria la partecipazione, con il positivo superamento dell'esame finale, a specifici corsi di formazione e aggiornamento promossi dall'Ente Parco medesimo, a cui possono partecipare i soggetti con i requisiti individuati dall'Ente Parco. Annualmente gli uffici dell'Ente Parco verificano, ai fini della conferma nell'albo, l'effettiva operativita' delle guide in possesso del titolo. 18. L'Ente Parco si avvale della Consulta dei sentieri, in cui sono rappresentate le principali associazioni escursionistiche nazionali e regionali, che esprime, su richiesta dell'Ente Parco, pareri di carattere non vincolante in merito alla pianificazione, alla gestione e alla promozione della rete dei sentieri. La partecipazione alla Consulta e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, e a gettoni di presenza, ne' comporta ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente Parco il suo funzionamento. Con successivo specifico provvedimento l'Ente Parco disciplina le modalita' di costituzione e di funzionamento della Consulta dei sentieri.
Art. 18.
Esercizio del volo
1. Su tutto il territorio del Parco e' vietato l'esercizio del volo con qualsiasi velivolo, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto previsto dal presente articolo. 2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1: a) i velivoli impiegati in operazioni di emergenza, soccorso ed ordine pubblico; b) i aeromobili militari; c) i velivoli specificatamente autorizzati dall'Ente Parco: 1) per le riprese fotografiche e cinematografiche; 2) per le attivita' di ricerca scientifica; 3) per l'esecuzione di lavori pubblici e privati e per il trasporto di materiali a rifugi, bivacchi e aziende agricole, nel caso in cui la rete della viabilita' non consenta un'agevole accessibilita'. 3. Il decollo e l'atterraggio dei velivoli, salvo nei casi d'emergenza, di soccorso e di ordine pubblico, sono ammessi esclusivamente nelle zone appositamente identificate dall'Ente Parco.
Art. 19.
Limitazioni all'accesso
1. Per sopravvenute esigenze di tutela ambientale, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Ente Parco dispone il divieto o la limitazione, anche temporanea, di accesso in qualsiasi zona del territorio del Parco.
TITOLO III
NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' E LA TUTELA DEL PAESAGGIO
Sezione I Gestione della flora, della fauna e degli habitat
Art. 20.
Siti della Rete Europea Natura 2000
1. L'Ente Parco esprime parere sui piani e/o progetti interessanti i Siti di Interesse Comunitario (SIC) compresi interamente e/o parzialmente nel territorio del Parco, fino all'approvazione delle misure di conservazione specifiche di ciascun SIC. Tale parere e' espresso su ogni piano e/o progetto esaminato positivamente dal nucleo regionale deputato alla valutazione di incidenza, nel rispetto delle previsioni del Piano del Parco e tenendo in considerazione gli effetti cumulativi dei piani e/o progetti presentati ai fini dell'integrita' del sito. Le misure di conservazione specifiche elaborate per ciascun SIC, ricadente interamente e/o parzialmente nel territorio del Parco, e allegate al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, d'intesa con la Regione Calabria, designa ciascuna Zona Speciale di Conservazione (ZSC), costituiscono, sulla base di successivo specifico provvedimento dell'Ente Parco, allegato tecnico al presente regolamento. 2. L'Ente Parco esprime parere su ogni piano e/o progetto interessante le Zone di Protezione Speciale (ZPS) comprese interamente e/o parzialmente nel territorio del Parco, nel rispetto dei criteri minimi uniformi validi per tutte le ZPS, come previsti con deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre 2008, n. 948 di recepimento del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184, e nel rispetto di obblighi, regolamentazioni e attivita' da favorire, previsti per le specifiche tipologie dal Piano del Parco, cosi' come riportati nell'Annesso G).
Art. 21.
Flora
1. In tutto il territorio del Parco non e' consentito il prelievo e l'asportazione di vegetali, di piante o parti di piante, e dei prodotti del sottobosco, fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 22 . 2. La raccolta di piante e di vegetali e' consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, per i soli motivi di studio o di ricerca scientifica. In ogni caso e' sempre vietata l'estirpazione o comunque l'asportazione dell'apparato radicale quando cio' non e' specificatamente menzionato nell'atto di autorizzazione. 3. Il nullaosta e' nominativo e non e' cedibile per nessun motivo a terzi ancorche' parenti o associati. 4. Il materiale raccolto deve essere destinato esclusivamente allo scopo dichiarato. E' assolutamente vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo a terzi. E' altresi' vietato l'utilizzo del prodotto, per i suddetti fini, allo scopo di produzione ad uso commerciale. L'Ente Parco puo' richiedere gratuitamente per il proprio uso la raccolta e la consegna di un esemplare supplementare di ogni campione. 5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, in tutto il territorio del Parco e' vietato introdurre o reintrodurre specie vegetali alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, nonche' introdurre organismi geneticamente modificati e in generale operare interventi di reintroduzione, salvo che nell'ambito di programmi direttamente gestiti dall'Ente Parco o da terzi autorizzati dall'Ente Parco stesso. 6. Nelle zone B, C e D e' consentita l'introduzione di specie commestibili, anche non autoctone, limitatamente alle aree destinate a coltivazioni agricole od orticole. Nelle zone C e D e' consentita altresi' l'introduzione di specie ornamentali non autoctone, limitatamente alle aree urbanizzate e alle aree adiacenti alle abitazioni. 7. L'Ente Parco valuta l'esigenza, sulla base dei piu' aggiornati rapporti internazionali e nazionali redatti dai principali enti ed istituti nazionali e internazionali per la conservazione della natura, di vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio del Parco, di specie vegetali particolarmente problematiche.
Art. 22.
Raccolta della flora spontanea, di funghi e di altri prodotti del sottobosco
1. Nelle zone A la raccolta delle piante selvatiche commestibili e dei prodotti del sottobosco e' consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente per motivi di ricerca scientifica e di studio. 2. Nelle zone B, C e D e' consentita la raccolta dei funghi con le seguenti modalita' e prescrizioni: a) e' fatto obbligo ai ricercatori di pulire i funghi, anche sommariamente, sul posto; b) e' vietato l'uso di rastrelli, ganci e altri attrezzi che raschiando il suolo operino un danneggiamento ai miceli fungini, allo strato umifero del terreno o all'apparato radicale della vegetazione; c) i funghi debbono essere trasportati entro ceste di vimini o altri contenitori idonei in ogni caso alla dispersione delle spore, con divieto di buste e sacchetti di plastica o altri contenitori con il fondo e le pareti chiuse; d) la raccolta dei funghi e' consentita solo nelle ore diurne. e) la quantita' massima di raccolta dei funghi e' di 3 kg per i titolari di tesserino amatoriale e di 10 kg per i possessori di tesserino professionale e limitatamente a coloro che effettuano la raccolta per l'integrazione del loro reddito se comprovato da idonea documentazione reddituale e in ogni caso nel rispetto delle norme generali previste dalla vigente legislazione e nel rispetto della legge regionale del 26 novembre 2001, n. 30 e successive modificazioni. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti il limite precedentemente indicato puo' essere superato. 3. La raccolta dei funghi non commestibili e velenosi e' consentita esclusivamente per motivi scientifici o didattici, solo previa autorizzazione dell'Ente Parco che individua specie e quantitativi asportabili. 4. La raccolta dei funghi e' vietata nelle aree di nuovo rimboschimento e nelle aree percorse da incendi prima che siano trascorsi dieci anni dall'avvenuto incendio ai sensi della normativa vigente. 5. La raccolta dei funghi e' vietata ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte. 6. I funghi spontanei freschi posti in commercio devono essere suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza. 7. Per quanto attiene la raccolta dei funghi di cui al comma 2, considerata la loro valenza di indicatori biologici, a partire da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con successivi provvedimenti, l'Ente Parco approva e costantemente aggiorna una mappatura micologica del territorio al fine di monitorare e valutare l'entita' e la qualita' delle risorse disponibili e il relativo carico di prelievo, adottando la conseguente disciplina integrativa o derogatoria delle precedenti disposizioni. 8. La raccolta dei funghi spontanei in difformita' di quanto previsto nel presente regolamento, ai sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,93. Nei casi piu' gravi, come ad esempio la commercializzazione di funghi non commestibili, la commercializzazione dei prodotti senza l'indicazione della provenienza, o la raccolta in quantita' superiore a quelle consentite, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di € 516,45, oltre alla confisca dei funghi raccolti e al ritiro dell'autorizzazione eventualmente rilasciata. 9. Nelle zone B, C e D e' consentita la raccolta delle piante selvatiche commestibili e degli altri prodotti del sottobosco. Sulla base delle risultanze di specifici monitoraggi l'Ente Parco definisce con successivo provvedimento le modalita' e le prescrizioni per la loro raccolta.
Art. 23.
Fauna
1. In tutto il territorio del Parco e' vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo, esercitare l'attivita' venatoria e catturare, uccidere, danneggiare e disturbare qualsiasi specie animale, nonche': a) perturbare le specie animali durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione e nelle loro principali aree trofiche; b) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale; c) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta. 2. E' vietata la detenzione a qualsiasi titolo di animali vivi appartenenti a specie selvatiche protette o esotiche che non siano detenuti in conformita' a quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, da direttive comunitarie, convenzioni internazionali e leggi regionali. E' altresi' vietata la detenzione non autorizzata di parti di animali appartenenti alla fauna (quali ad esempio parti di scheletro, trofei, pelli,.) ad eccezione di parti o prodotti derivati legalmente acquisiti e con relativa certificazione comprovante la liceita' dell'acquisizione in base alla normativa vigente. 3. In tutto il territorio del Parco non e' consentito recuperare selvaggina che, pur colpita fuori dal perimetro del Parco, si trovi all'interno dell'area protetta. 5. Dai divieti di cui al comma 1 sono escluse le attivita' di studio e di ricerca espressamente autorizzate dall'Ente Parco, che stabilisce specie e quantitativi prelevabili, nonche' gli interventi tecnici finalizzati alla conservazione e alla tutela ambientale di cui al presente articolo. 6. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 7, 9 e 10, in tutto il territorio del Parco e' vietato introdurre o reintrodurre specie animali alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, con eccezione degli interventi connessi alla normale conduzione delle attivita' zootecniche che non utilizzino specie animali in grado di produrre ibridi con specie presenti allo stato naturale, e che devono in ogni caso privilegiare la scelta di razze autoctone. 7. Nelle zone C e D e' consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, la realizzazione di strutture faunistiche, all'interno delle quali, per fini didattici, ricreativi e di studio, e nel rispetto delle normative vigenti, possono essere tenuti animali esclusivamente appartenenti a specie autoctone. 8. L'Ente Parco valuta l'esigenza, sulla base dei piu' aggiornati rapporti redatti dai principali enti e istituti nazionali e internazionali per la conservazione della natura, di vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio del Parco, di specie animali particolarmente problematiche. 9. In attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni,, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' delle disposizioni comunitarie, in particolare della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche» ratificata attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 «concernente la conservazione degli uccelli selvatici» recepita attraverso la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, fermo restando nell'intero territorio del Parco il divieto di esercizio venatorio e le limitazioni allo svolgimento dell'attivita' di pesca sportiva di cui all'art. 45, sono consentiti, sulla base di solidi dati scientifici, i seguenti interventi: a) prelievi selettivi e abbattimenti; b) reintroduzioni e ripopolamenti faunistici. 10. Gli interventi previsti alle lettere a) e b) del precedente comma sono finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla tutela ambientale. In particolare: a) mantenere la complessita' e la diversita' ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone; b) contenere gli impatti sulle colture agricole quali territori da valorizzare e qualificare all'interno dell'area protetta in quanto fondamentali per la conservazione della diversita' animale e vegetale e del paesaggio; c) contenere l'impatto sugli ambienti forestali e sulle aree destinate al pascolo, in quanto elementi di rilievo ai fini economici, ambientali e paesaggistici; d) controllare la densita' di popolazioni animali ai fini di limitare la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie protette; e) attuare il controllo sanitario della fauna, attraverso l'eliminazione di singoli soggetti ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti; f) attuare un controllo numerico delle specie alloctone, o di quelle autoctone di recente introduzione effettuata per scopi di gestione venatoria o per altre finalita' incompatibili con le finalita' proprie dell'Ente Parco. 11. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 9, l'Ente Parco predispone la redazione di un documento scientifico a cura del responsabile del Servizio sanitario e della ricerca scientifica dell'Ente Parco o di tecnici faunisti esperti, corredata dal relativo parere favorevole dell'ISPRA che contenga: a) giustificazioni ecologiche e tecniche dell'intervento proposto; b) redazione di uno studio di fattibilita' dell'operazione; definizione della specie, sottospecie, eta' di individui da reintrodurre, prelevare o abbattere; c) definizione del numero complessivo di soggetti da catturare e/o immettere; d) definizione del personale necessario per effettuare l'intervento e) definizione di metodi, tempi e strumenti utilizzati per l'intervento; f) indicazione sui costi previsti. L'intervento, sulla base del detto documento scientifico, e' approvato dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva e affidato per l'esecuzione al Direttore dell'Ente Parco. 12. L'Ente Parco stabilisce altresi' adeguate misure per rendere compatibile il prelievo delle specie di fauna protette nell'ambiente naturale con il mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Tali misure comportano prescrizioni relative a: a) accesso a determinate aree; b) regolamentazione dei periodi e della metodologia del prelievo; c) istituzione di un sistema di autorizzazione di prelievi; d) allevamento in cattivita' di specie animali provenienti da attivita' di prelievo nell'ambiente naturale a condizioni rigorosamente controllate. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare la tranquillita' delle specie animali.
Art. 24.
Difesa dagli incendi boschivi
1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attivita' di difesa dagli incendi boschivi, secondo le modalita' previste nel Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva dagli incendi boschivi, o Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.), redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. I relativi interventi sono autorizzati dall'Ente Parco, che impartisce indicazioni e prescrizioni finalizzate a non compromettere gli ecosistemi forestali, in ciascuna delle loro componenti. 2. Al fine di preservare le zona A dagli incendi l'Ente Parco attua prevalentemente azioni di prevenzione e sorveglianza, al di fuori del confine delle stesse zone A. All'interno delle zone A possono essere effettuati interventi preventivi strutturali nelle aree particolarmente esposte agli incendi (argini di strada, immediate prossimita' di rifugi, etc.), individuate puntualmente nel Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.), in ogni caso arrecando il minimo disturbo al suolo e alle cenosi animali. 3. L'Ente Parco, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dagli incendi boschivi, coinvolge le associazioni di volontariato impegnate nel settore della difesa dell'ambiente, anche mediante i «contratti di responsabilita'», gia' positivamente sperimentati dall'Ente Parco. Provvede, inoltre, a predisporre, autorizzare e/o imporre appositi piani di pulizia del sottobosco nelle aree particolarmente esposte agli incendi, con possibilita', in caso di inosservanza degli obblighi, di sostituirsi al soggetto inadempiente e di richiedere successivamente il rimborso delle spese sostenute. 4. I Comuni presenti nel Parco sono obbligati a trasmettere annualmente all'Ente Parco i rispettivi «Catasti delle aree percorse dal fuoco» debitamente aggiornati, come indicato nella legge 21 novembre 2000, n. 353, per l'attuazione dell'art. 10 per quanto di competenza dell'Ente Parco e per gli aggiornamenti annuali del piano A.I.B., nonche' i rispettivi piani di emergenza comunali ed intercomunali richiesti dal Dipartimento della Protezione Civile, al fine di ottimizzare gli interventi di prevenzione e la programmazione della vigilanza nel periodo critico.
Sezione II Difesa del suolo e dei corpi idrici, recupero dei valori geologici
Art. 25.
Asportazione di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili
1. In tutto il territorio del Parco sono vietati: a) l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, di minerali e di fossili; b) la raccolta e il danneggiamento di reperti archeologici e paleontologici; c) l'asportazione o il danneggiamento di emergenze di interesse geologico o geomorfologico. 2. Dai divieti di cui al comma 1 sono escluse le attivita' di studio e di ricerca svolte previo nullaosta dell'Ente parco. 3. I nullaosta all'estrazione e alla raccolta di rocce, di minerali e di fossili sono rilasciati esclusivamente ai possessori dei requisiti e dei titoli previsti dalla normativa nazionale per l'espletamento di tali attivita' e sulla base di quanto definito nell'art. 43. 4. Per le operazioni di estrazione di rocce, di minerali e di fossili, sia dalla roccia madre che da frammenti sciolti superficiali, e' consentito esclusivamente l'impiego di mazze, martelli e scalpelli. E' sempre vietato l'uso di materiale esplosivo, di mezzi meccanici a motore o a propulsione idraulica o pneumatica, fatto salvo il caso di ricerche scientifiche di particolare interesse collettivo o di interesse diretto dell'Ente Parco, previo nullaosta dell'Ente Parco, subordinata all'attenta analisi della validita' della ricerca e dei rischi sull'ambiente connessi all'utilizzo del detto materiale e dei detti mezzi. 5. L'estrazione e la ricerca di rocce, di minerali e di fossili non devono recare alterazioni evidenti o permanenti all'ambiente naturale.
Art. 26.
Attivita' estrattiva e mineraria, scavi e movimenti di terreno
1. In tutto il territorio del Parco e' vietata l'apertura di nuove cave e miniere. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e' consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, l'attivita' estrattiva e mineraria nelle cave preesistenti, la cui concessione sia in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di attivita' estrattive e di rischio idrogeologico. La prosecuzione dell'attivita' e' condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione che prevedano la data di dismissione e il cronoprogramma degli interventi per il recupero dell'area approvati dall'Ente Parco con il nullaosta di cui sopra. 2. E' consentito, previo nullaosta e sotto il controllo dell'Ente Parco, esclusivamente se proveniente da operazioni di risanamento di siti degradati e limitatamente alle quantita' necessarie, o da raccolta di materiali reflui, il prelievo di materiale da utilizzare per il mantenimento del patrimonio produttivo, edilizio, infrastrutturale e culturale, della rete sentieristica, nonche' per il mantenimento e la promozione dell'artigianato tradizionale. 3. Nel territorio del Parco sono vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di modificare in maniera sostanziale la morfologia dei luoghi, ovvero di compromettere la stabilita' dei versanti, con esclusione di quelli eseguiti nell'ambito dei nuclei abitati e di quelli necessari per la realizzazione o la manutenzione di opere ed infrastrutture autorizzate dall'Ente Parco.
Art. 27.
Corpi idrici
1. In tutto il territorio del Parco e' vietato modificare il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo. Sono fatti salvi, previo nullaosta dell'Ente Parco, gli interventi finalizzati esclusivamente alla tutela e alla salvaguardia del territorio. 2. Nelle zone C e D, per motivate esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' consentite in ciascuna zona ed alla gestione della risorse idropotabili, sono consentiti modesti interventi in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, previo nullaosta dell'Ente Parco e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nelle leggi vigenti in materia. In particolare, nella zona C, in ogni caso previo nullaosta dell'Ente Parco, possono essere realizzate opere di sbarramento per piccoli invasi ad uso irriguo e/o antincendio e acquedotti di portata massima di 150.000 metri cubi. 3. I prelievi d'acqua consentiti ai sensi del comma 2 devono, in ogni caso, rispettare il mantenimento del minimo deflusso vitale, stabilito in via definitiva d'intesa fra l'Ente Parco e l'Autorita' di Bacino, nel rispetto delle risorse idrogeologiche e dei principi fondamentali di salvaguardia dei processi naturali e delle biocenosi. Le opere di presa devono essere munite di manufatti ispezionabili che permettano la valutazione della quantita' d'acqua da preservare in alveo. 4. Sono ammessi interventi di completamento e manutenzione delle opere esistenti, previo nullaosta dell'Ente Parco; in caso di danneggiamento e' ammesso il pronto ripristino allo stato originario previa comunicazione all'Ente Parco corredata da apposite relazioni e documentazione tecnico/amministrativa. 5. Nelle acque sorgenti, lungo i corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma e' vietato l'uso di detersivi o di altri prodotti inquinanti per il lavaggio di stoviglie, di biancheria, di animali e di persone, nonche' il deposito di materiali inerti o liquidi di qualsiasi genere.
Art. 28.
Assetto idrogeologico
1. Nella parte di territorio del Parco oggetto del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Calabria vigente si applicano le norme di attuazione e le misure di salvaguardia contenute nel suddetto Piano e le successive modifiche e integrazioni. Per la restante parte di territorio, per quanto riguarda il suo assetto e gli interventi urbanistici infrastrutturali, si applicano le previsioni relative alla stabilita' dei versanti ed alle aree inondabili contenute nel Piano del Parco vigente, fatta salva la documentazione richiesta dalle norme vigenti per la progettazione esecutiva. 2. L'Ente Parco rilascia nullaosta preventivo per la realizzazione dei progetti ammessi nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Calabria, individuando le limitazioni e le prescrizioni che assicurano la coerenza con le finalita' e le previsioni del Piano del parco e del presente Regolamento. In tutti gli interventi di consolidamento dei terreni, di messa in sicurezza dei versanti, di tutela e riprestino dell'assetto idrogeologico dovra' essere data precedenza nelle scelte di realizzazione alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.
Art. 29.
Cicli biogeochimici
1. Al fine di salvaguardare il paesaggio, gli ambienti naturali, la flora, la fauna e i rispettivi habitat all'interno del Parco, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni e prescrizioni del presente Regolamento, e' vietato introdurre ed impiegare in tutto il territorio del Parco qualsiasi mezzo di distruzione, interruzione o alterazione dei cicli biogeochimici.
Art. 30.
Recupero ambientale
1. L'Ente Parco puo' promuovere, anche attraverso sostegni economici, interventi di monitoraggio, di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discariche di rifiuti urbani ed inerti e di altro materiale inquinante. 2. Per i casi piu' gravi in cui lo stato del luogo e le attivita' pregresse hanno nel tempo creato un significativo squilibrio del contesto ambientale e sociale, l'Ente Parco puo' provvedere ad attivare le procedure vigenti in materia di bonifica e di ripristino dei siti compromessi. Laddove si tratti di aree e immobili appartenenti a soggetti privati, l'Ente Parco puo' richiedere ai proprietari del sito di ripristinare, entro un periodo di tempo predeterminato, lo stato ambientale dei luoghi. In caso di inadempienza, l'Ente Parco, previo accordo con il Comune, si sostituisce nelle attivita' di bonifica e di ripristino del sito provvedendo successivamente al recupero delle somme spese. Il proprietario del sito non responsabile dell'inquinamento, e' tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'Ente Parco nei limiti del valore di mercato del sito determinatosi a seguito dell'esecuzione degli interventi.
Sezione III Gestione agrosilvopastorale
Art. 31.
Agroecosistemi
1. In tutto il territorio del parco e' vietata l'introduzione di colture da organismi geneticamente modificati (O.G.M.). 2. Nelle zone A non sono consentite le attivita' agro-silvo-pastorali. 3. Nelle zone B le attivita' agricole sono condotte sui terreni e nelle aree ad esse attualmente destinate, con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservare il paesaggio, secondo gli usi tradizionali, privilegiando le tecniche di agricoltura biologica e biodinamica. 4. Nelle zone C le attivita' agricole sono condotte sui terreni ad esse attualmente destinati e nelle aree incolte in passato utilizzate a scopi agricoli, con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservare il paesaggio, secondo gli usi tradizionali, privilegiando le tecniche di agricoltura biologica e di lotta integrata. 5. Nelle zone B, C e D e' consentito lo svolgimento delle attivita' pastorali e zootecniche secondo gli usi e le consuetudini locali, nel rispetto dei limiti spaziali, temporali e di carico di bestiame determinati dall'Ente Parco, in ogni caso garantendo la custodia e il controllo continuo del bestiame. In particolare nelle zone B le dette attivita' devono salvaguardare il naturale rinnovamento forestale.
Art. 32.
Foreste e indennizzi per mancati tagli boschivi
1. Le previsioni del presente Regolamento per la gestione forestale nel territorio del Parco sono finalizzate alla sua sostenibilita' ambientale e fanno riferimento alla normativa vigente, alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestali (P.M.P.F.) locali-provinciali e/o al regolamento forestale regionale ed alle «Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei parchi nazionali» della Direzione generale per la Conservazione della Natura del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali pubblicate nel 2002. 2. L'Ente Parco, sulla base di successive considerazioni, derivanti da studi tecnico-scientifici riconosciuti e condivisi, o consolidate con l'esperienza, concernenti approcci gestionali innovativi di valenza ecosistemica, oppure relative a particolari obiettivi di tutela dell'area protetta da perseguire attraverso sperimentazioni in definiti ambiti territoriali del parco, integra ed aggiorna con successivi specifici provvedimenti le previsioni del presente articolo ed i contenuti dei piani dei tagli boschivi all'interno del Parco. 3. Nelle zona A si persegue l'obiettivo della conservazione di tutti gli ecosistemi forestali, che sono lasciati alla libera e naturale evoluzione eliminando qualsiasi influenza antropica ivi compresi gli interventi selvicolturali. E' pertanto vietato il taglio dei boschi, fatti salvi i progetti promossi dall'Ente Parco esclusivamente finalizzati al ripristino di habitat minacciati o alla rinaturalizzazione di specifici soprassuoli con caratteristiche ancora marcatamente antropiche. Sono unicamente consentiti interventi ai fini di sicurezza, soccorso e protezione civile, quali gli interventi antincendi boschivi previsti nel relativo piano A.I.B. del Parco di cui all'art. 25 comma 1. 4. Per il mancato taglio l'Ente Parco, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e delle relative norme di attuazione emanate dal Ministero dell'ambiente, corrisponde al proprietario o al conduttore del bosco, pubblico o privato, un indennizzo. Il proprietario o il conduttore del bosco, in alternativa all'indennizzo per il mancato taglio puo' vendere all'Ente Parco la proprieta' sulla quale insiste il bosco oggetto di potenziale taglio. In tal caso effettua la stima della proprieta' e la trasmette all'Ente Parco che valuta la congruita' del prezzo anche con l'ausilio dell'Agenzia del Territorio o attraverso altre forme previste dalla legge. 5. Nelle zone B, esclusivamente nelle aree abbandonate dall'agricoltura e in quelle percorse da incendio, possono essere effettuati, nel rispetto della legge 21 novembre 2000, n. 353, interventi di riforestazione, con l'obiettivo di ripristinare, con tecniche e metodi naturalistici, le cenosi forestali potenziali per il luogo, utilizzando specie autoctone e possibilmente di provenienza locale. Nella gestione dei boschi delle zone B e' ammessa l'applicazione della selvicoltura sistemica e la rinaturalizzazione dei sistemi artificiali o semplificati previa adeguata pianificazione e progettazione approvata dall'Ente parco. I cedui di faggio e di sughera sono destinati ad essere convertiti all'alto fusto. Soltanto per i popolamenti di altre specie, o a loro netta prevalenza, e' consentito il proseguimento di governo a ceduo. 6. Nelle zone C, oltre all'applicazione del criterio della selvicoltura sistemica ed alla rinaturalizzazione dei sistemi artificiali o semplificati, sono ammessi i criteri di selvicoltura tradizionale adeguatamente corretti per la riduzione degli effetti impattanti degli interventi. 7. Nelle zone D sono ammesse le forme di selvicoltura tradizionali. 8. L'Ente Parco rilascia nullaosta ai tagli boschivi con specifico provvedimento che prescrive in modo dettagliato le modalita' di taglio, individua i periodi dell'anno per l'esecuzione, stabilisce i quantitativi complessivi prelevabili. I criteri, le prescrizioni e le procedure autorizzative per gli interventi forestali, nonche' la procedura per l'indennizzo del mancato taglio, sono illustrati e dettagliati nell'Annesso L) al presente Regolamento. 9. Nel caso il taglio interessi un'area della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) la richiesta di nullaosta deve essere corredata della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni. 10. L'Ente Parco, il relativo C.T.A. del C.F.S. e gli uffici regionali competenti, qualsiasi sia il soggetto competente al rilascio del nullaosta autorizzazione, devono essere preventivamente informati di ogni intervento forestale di qualsiasi natura, da chi deve rilasciare l'autorizzazione, con relativa cartografia informatizzata; in assenza, il nullaosta e' nullo. Il C.T.A. deve essere sempre informato poco prima del taglio sul periodo di utilizzazione e con l'indicazione dell'area interessata, altrimenti il nulla osta e' considerato nullo. L'ente parco, quindi e' tenuto a realizzare e aggiornare annualmente la propria carta degli interventi forestali, georiferita su GIS, implementando i dati che pervengono come sopra ed altri eventualmente in suo possesso, con tutti gli interventi forestali avvenuti sul territorio protetto a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. 11. L'Ente Parco sospende in qualsiasi momento le utilizzazioni forestali in corso, in caso di accertata incompatibilita' con le finalita' istitutive del parco e di contrasto con le previsioni del presente regolamento. 12. In zona A e B e' vietata la costruzione di strade e anche di piste di esbosco che richiedano movimento terra per l'effettuazione degli interventi selvicolturali; in zona C e D puo' essere permessa in casi eccezionali soltanto se sia debitamente motivata in fase di pianificazione e di richiesta di intervento e qualora venga approvata dall'Ente parco . L'accesso con mezzi motorizzati avviene esclusivamente su strade carrabili esistenti, in ogni caso previo nullaosta richiesto in uno alla presentazione del progetto di taglio. 13. L'Ente Parco promuove ed incentiva forme di certificazione forestale a cura di enti certificatori riconosciuti a livello nazionale e internazionale.
Art. 33.
Raccolta della legna
1. Nelle zone A non e' consentita la raccolta della legna. 2. Nelle zone B, C e D e' consentita la raccolta della legna secca nei limiti massimi previsti dagli usi civici.
Art. 34.
Recinzioni
1. Nelle zone A e' consentita la realizzazione di recinzioni in legno, previo nulla osta dell'Ente Parco. 2. Nelle zone B e' consentita la delimitazione di appezzamenti di terreno con recinzioni in legno, nonche' la realizzazione di recinzioni temporanee necessarie per il pascolamento e per la difesa delle colture dallo stesso. 3. Nelle zone C, oltre alle recinzioni temporanee necessarie per il pascolamento e a quelle per la difesa del bestiame dalla fauna selvatica, sono consentite recinzioni in legno, a siepe verde o con muretti a secco.
Sezione IV Gestione delle trasformazioni del territorio del parco
Art. 35.
Tipologie e attivita' edilizie
1. Nel territorio del Parco, tutti gli interventi edilizi, le cui tipologie sono definite dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, devono garantire la salvaguardia del paesaggio naturale e costruito, attraverso l'utilizzo e il rispetto delle tipologie, dei materiali e delle tecnologie costruttive della tradizione storica locale e nel rispetto delle linee guida al momento disponibili in materia di compatibilita' delle costruzioni e dei manufatti con la salvaguardia di specie rare o protette (ad esempio: Quaderni per la Conservazione della Natura N. 28 - Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi). 2. Nel territorio del Parco l'attivita' edilizia, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, anche con riferimento alle procedure relative al rilascio dei titoli abilitativi, e' condizionata all'ottenimento del nullaosta preventivo dell'Ente Parco, subordinato al rispetto delle modalita' progettuali ed esecutive di cui al presente regolamento. 3. I piani per gli insediamenti produttivi, i piani esecutivi, i programmi pluriennali di attuazione, i piani di zona per l'edilizia pubblica residenziale ed economica e residenziale, i piani territoriali paesaggistici, il piano urbanistico territoriale, i piani strutturali, comunali, singoli o associati e relative varianti, sono soggetti all'approvazione dell'Ente Parco. 4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli Enti facenti parte della Comunita' del Parco adeguano i loro strumenti urbanistici e i rispettivi regolamenti alle sue previsioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni. 5. Nelle zone del Parco interessate da incendi e/o da atti dolosi non puo' prevedersi destinazione urbanistica diversa da quella precedentemente in atto. Sui predetti suoli sono vietati: a) per 15 anni, la realizzazione di edifici e di strutture per insediamenti civili di qualunque tipo; b) per 5 anni, le attivita' di rimboschimento o di ingegneria ambientale sostenuta con risorse finanziarie pubbliche; c) per 10 anni, il pascolo limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. 6. L'Ente Parco e la Soprintendenza Archeologia , belle arti e paesaggio concordano le eventuali azioni da intraprendere per necessita' di tutela e/o valorizzazione dei beni di competenza. In particolare l'Ente Parco concede nulla osta agli interventi previamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia su beni di interesse archeologico presenti all'interno del Parco. Nell'eventualita' di nuovi rinvenimenti archeologici effettuati nel corso di lavori condotti da soggetti autorizzati dall'Ente Parco, questi hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Soprintendenza competente, lasciando intatto il contesto rinvenuto. 7. Nelle zone A si persegue la conservazione integrale di tutte le caratteristiche naturali e ambientali presenti. Sono escluse le attivita' antropiche, fatti salvi i casi di interazioni ineliminabili tra fattori umani e fattori animali nonche' i casi in cui lo svolgimento delle attivita' umane sia volto a favorire il perseguimento della massima naturalita'. Rientrano tra questi: a) interventi di manutenzione ordinaria, di recupero e di risanamento conservativo di opere e manufatti esistenti, al fine di conservarli in uno stato idoneo all'uso, anche appartenenti al patrimonio culturale ed artistico (capitelli, cappelle, affreschi, fontane, abbeveratoi, portali, muretti di contenimento o di cinta, lapidi storiche, etc), previa autorizzazione dell'Ente Parco e a condizione che gli interventi non modifichino le caratteristiche, la tipologia e i particolari costruttivi, e che siano utilizzati materiali locali; b) interventi di manutenzione ordinaria e di recupero dei percorsi pedonali storici esistenti. 8. Nelle zone A non sono consentiti i seguenti interventi: a) la realizzazione di nuove costruzioni; b) le ristrutturazioni edilizie; c) l'ampliamento delle costruzioni esistenti; d) la realizzazione di nuove opere di mobilita' non espressamente previste nel Parco; e) l'apertura di nuove cave; f) la realizzazione di opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia e l'assetto del territorio; g) gli interventi costruttivi di qualsiasi genere; h) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio. 9. Nelle zone B sono consentiti per gli edifici esistenti, nel rispetto delle loro caratteristiche interne ed esterne, in particolare senza alterazione alcuna dei prospetti, i seguenti interventi di manutenzione ordinaria: a) la riparazione di intonaci, opere di isolamento e di impermeabilizzazione, riparazione e rifacimento di soglie, bancali, inferriate, riparazione di infissi e serramenti esterni, riparazione di pavimenti interni, rifacimento degli impianti esistenti. b) la manutenzione degli spazi scoperti (senza mutarne le caratteristiche), per opere e sistemazioni esterne quali recinzioni, opere minori di canalizzazioni, allacciamenti. 10. Nelle zone B sono altresi' consentiti, previo parere favorevole dell'Ente Parco: a) la realizzazione di rampe, ascensori esterni e altre strutture edilizie che alterano le caratteristiche esterne dell'edificio al solo fine del suo adeguamento funzionale. b) l'adeguamento funzionale; c) la manutenzione straordinaria; d) il restauro e il risanamento conservativo. 11. Nelle zone B non sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia. 12. Nelle zone C del Parco sono consentiti, oltre a tutte le attivita' e gli interventi consentiti per le zone A e B, in conformita' all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e previo nullaosta dell'Ente Parco, i seguenti interventi: a) di ristrutturazione edilizia, con le seguenti prescrizioni: 1) garantire il mantenimento delle murature perimetrali esistenti; 2) prevedere il recupero di eventuali elementi interni ed esterni di pregio, quali pavimentazioni, fontane, partiture degli spazi; 3) armonizzare gli elementi edilizi nuovi, sostituiti e modificati, quali aperture, solai, scale, tetti, con il contesto ambientale e architettonico circostante; b) di ripristino tipologico, previsto per edifici storici fortemente alterati, e/o parzialmente demoliti, o in grave stato di fatiscenza, di cui sono note, attraverso documentazione storica, catastale, fotografica, le caratteristiche architettoniche originarie, ai fini della loro valorizzazione. 13. Nelle zone D, oltre tutte le attivita' e gli interventi precedentemente indicati per le zone A, B e C del Parco sono consentite, previo nullaosta dell'Ente Parco e in conformita' all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, i seguenti interventi: a) di sostituzione edilizia, ipotizzabile per ragioni statiche, igieniche o di decoro e qualita' dell'immobile stesso; e' ammessa la totale o parziale demolizione e ricostruzione oltre che l'utilizzo di nuovi materiali, secondo un progetto di trasformazione che abbia come obiettivo quello di armonizzare il nuovo organismo con il contesto. In ogni caso, negli edifici con muratura in pietra di particolare pregio, le parti sulle quali si opera potranno subire solo interventi di intonacatura a raso sasso. b) di ristrutturazione urbanistica. 14. Nelle zone C e D e' consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, la riedificazione di ruderi, nel rispetto delle caratteristiche e dei materiali del fabbricato preesistente. 15. Nelle zone D del Parco sono consentiti, previo nullaosta dell'Ente Parco: a) le lottizzazioni, disposte dal o dai proprietari, anche su iniziativa comunale, cosi' come i progetti ed i programmi redatti da societa' di trasformazione urbana, previste dalla 15 maggio 1997, n. 127 cosi' come regolata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. b) gli interventi nel settore del commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la prescrizione di rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento commerciale con particolare riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento, nonche' la salvaguardia e la riqualificazione del centro storico. 16. Sono altresi' subordinati al rilascio del nullaosta dell'Ente Parco i sottoelencati interventi: a) le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al sevizio di edifici esistenti; b) le occupazioni del suolo mediante deposito di materiale o esposizioni di merci a cielo libero; c) tutte le opere di demolizione; d) la realizzazione di parcheggi privati in locali siti al piano terreno ovvero nel sottosuolo dei fabbricati; e) gli impianti tecnologici necessari sulla base di nuove disposizioni; f) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; g) la destinazione di aree ad attivita' sportive o ricreative; h) gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica previo nullaosta rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; i) gli impianti di distribuzione carburanti. 17. Nelle zone Cs, ambiti speciali, individuati e perimetrati nella tavola di zonazione del Piano esclusivamente per le finalita' indicate nello stesso Piano, sono consentiti, previo nullaosta dell'Ente Parco, i seguenti interventi edilizi: a) di manutenzione ordinaria; b) di manutenzione straordinaria; c) di restauro e risanamento conservativo. 18. Nelle zone Ds, ambiti speciali, individuati e perimetrati nella tavola di zonazione del Piano esclusivamente per le finalita' indicate nello stesso Piano, oltre agli interventi di cui al comma precedente, sono consentiti, previo nullaosta dell'Ente Parco, gli interventi: a) di ristrutturazione edilizia; b) di nuova costruzione; c) di ristrutturazione urbanistica; d) quelli previsti dagli strumenti urbanistici approvati sui quali l'Ente Parco ha espresso parere favorevole, preventivo o a seguito di intesa o di prescrizioni impartite dallo stesso Ente Parco. 19. Ai fini del rilascio del nullaosta per tutti gli interventi di cui ai precedenti commi, la domanda deve contenere, oltre la prevista documentazione di legge, un'accurata relazione: a) di analisi degli elementi tipologico-strutturali, per la definizione dei caratteri originali dell'organismo architettonico; b) di descrizione della compatibilita' delle nuove tecnologie e dei nuovi materiali da utilizzare con le tecnologie e i materiali originali dell'edificio. 20. Per le nuove costruzioni e' consentita l'edificazione di 2 piani fuori terra, copertura e garage, per una altezza non superiore a 10 metri. 21. Le opere e i manufatti di cui ai commi precedenti sono realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche indicate nell'Annesso M) del presente Regolamento. 22. Ad ultimazione delle attivita' edilizie disciplinate nel presente articolo il soggetto titolare della specifica autorizzazione trasmette all'Ente Parco copia degli atti amministrativi finali, collaudo, certificato di agibilita', certificato di abitabilita'. 23. L'Ente Parco concorre, con le altre autorita' preposte, alla repressione dell'abusivismo edilizio nel territorio del Parco, e persegue l'obiettivo della sua eliminazione. In conformita' al disposto dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, il legale rappresentante dell'Ente Parco, qualora venga esercitata un'attivita' edilizia in difformita' delle disposizioni del presente regolamento, nonche' in assenza del nullaosta del vincolo paesaggistico previsto per le attivita' edilizie all'interno dei parchi nazionali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima e ordina in ogni caso la riduzione in pristino, o la ricostruzione secondo la tipologia edilizia originaria, o la demolizione dell'opera abusiva, a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori, emettendo a tal fine specifica ordinanza. In caso di accertata inottemperanza da parte dell'ingiunto, l'Ente Parco provvede in via diretta e agisce successivamente nei confronti dei responsabili per il risarcimento dei danni. Resta salva la possibilita' per l'Ente Parco, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, di acquisire gratuitamente nel proprio patrimonio l'opera edilizia abusiva. Tutte le autorita' preposte al controllo del territorio, in particolare i Comuni del Parco, avuta notizia dell'abuso edilizio, ne danno comunicazione all'Ente Parco immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni, anche con anticipazione tramite fax, con l'indicazione del luogo e dei presunti responsabili.
Art. 36.
Infrastrutture per la produzione ed il trasporto di energia e per le telecomunicazioni
1. Nelle zone A, B e C, ai fini della tutela dei delicati equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, nonche' per la conservazione della flora, della fauna e degli ecosistemi, non e' consentita l'installazione di tralicci di linee elettriche aeree ad alta tensione. Nelle zone B e C e' consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, la realizzazione di linee elettriche ad alta tensione e a media tensione interamente interrate, lungo la viabilita' esistente, salvo che tale modalita' non comporti un impatto ambientale maggiore delle modalita' alternative proposte. 2. Nelle zone A non e' consentita l'installazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia e di impianti per le telecomunicazioni. 3 . Nelle zone B e' consentito installare, previo nullaosta dell'Ente Parco, i seguenti impianti: a) antenne di telefonia mobile, previa approvazione del Piano di localizzazione delle stesse relativo al Comune in cui queste ricadono; b) connessioni di rete necessarie all'uso dei manufatti esistenti e allo svolgimento delle attivita' agro-silvo-pastorali, da interrare lungo la viabilita' esistente; c) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con esclusione di quella eolica, a diretto servizio delle attivita' agro-silvo-pastorali esistenti e delle attivita' di servizio del Parco, in ogni caso rapportando la capacita' produttiva autorizzata alle esigenze di consumo del soggetto richiedente. Le strutture edilizie per le cabine di trasformazione e di connessione alla rete sono realizzate in muratura, in armonia con il contesto ambientale e con una altezza non superiore ai 3,5 metri. 4. Nelle zone C, oltre gli impianti consentiti nelle zone B, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, rendendo autosufficienti energeticamente le aziende e/o le unita' produttive operanti nel territorio, in ogni caso rapportando la capacita' produttiva autorizzata alle esigenze di consumo del soggetto richiedente, e' consentito installare, previo nullaosta dell'Ente Parco, impianti per la produzione di energia da fonte eolica. E' prescritta la verifica della massima riduzione degli impatti sulle condizioni ambientali e di paesaggio. Le strutture edilizie per le cabine di connessione alla rete sono realizzate in armonia con il contesto ambientale. 5. Nelle zone C e nelle zone D e' consentita, previo nullaosta dell'Ente Parco, la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare, per quanto riguarda l'eolico, con una potenza elettrica installata massima per ognuno di 15 megawatt in zona C e di 17,5 megawatt in zona D, e, per quanto riguarda gli impianti a biomasse, fino a 8 megawatt. Le strutture edilizie per le cabine di connessione alla rete sono realizzate in armonia con il contesto ambientale. Gli impianti per energia eolica a fini produttivi sull'intero territorio del Parco, nelle zone C e nelle zone D, non possono superare complessivamente la potenza di 130 megawatt. 6. Tutti gli impianti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono autorizzati nel rispetto delle previsioni delle «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» di cui al decreto del Ministero per lo sviluppo economico 10 settembre 2010. Tutti i progetti sottoposti al nullaosta dell'Ente Parco sono corredati dalla Valutazione di Impatto Ambientale, comprensiva, nel caso interessino S.I.C. della Rete Natura 2000, della Valutazione di Incidenza e di un programma di monitoraggio specifico ante e post operam, sottoposto, per quanto attiene la fauna, al preventivo parere dell'ISPRA. Resta vietata, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, la realizzazione di impianti eolici nelle Z.P.S. della Rete Natura 2000. 7. In tutto il territorio del Parco sono consentiti gli interventi e le opere, nonche' gli accessi con i mezzi d'opera, necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti esistenti, nonche' la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti, ed in particolare: a) la sostituzione dei conduttori nudi di linee esistenti; b) le potature delle piante d'alto fusto ed il taglio alla base delle piante cedue che si trovano in prossimita' delle linee elettriche e telefoniche esistenti e pregiudicano il normale servizio elettrico e l'incolumita' delle persone, purche' eseguite con mezzi tradizionali e previa autorizzazione dell'Ente Parco. 8. In caso di danneggiamento degli impianti esistenti ne e' ammesso l'immediato ripristino, previa comunicazione all'Ente Parco.
Art. 37.
Rete viaria
1. Nelle zone A e B e' vietato aprire nuove strade. E' fatta salva, previo nullaosta, la realizzazione di quelle espressamente previste nel Piano del Parco, per le quali in ogni caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, e' richiesta la presentazione di specifici e approfonditi studi sugli impatti ambientali. 2. Nelle zone A non e' consentito asfaltare le strade. E' consentito, previo nullaosta dell'Ente Parco, che stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili, la manutenzione delle strade esistenti da eseguirsi entro il limite massimo di 50 centimetri dal ciglio del tracciato, consistente in: a) manutenzione della segnaletica esistente; b) sramatura della vegetazione arbustiva ed arborea ed eliminazione delle erbe; c) sistemazione puntuale e localizzata del fondo stradale esclusivamente con pietrame. 3. Nelle zone B, C e D e' consentito, previo nullaosta dell'Ente Parco, asfaltare le strade statali, provinciali e comunali. 4. Nelle zone B, C e D e' consentita la manutenzione ordinaria delle strade e, previo nullaosta dell'Ente Parco, che stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili, la manutenzione straordinaria, intesa per ogni intervento che preveda taglio di alberi o realizzazione di opere d'arte di qualsivoglia natura. I muri di contenimento e le cunette devono essere realizzati interamente in pietra locale messa in opera secondo le tecniche costruttive tradizionali. 5. Nelle zone B, non e' consentito l'uso di barriere di protezione stradale realizzate in lamiera; ove indispensabili, sono realizzate in legno o in metallo rivestito in legno. 6. Sono sempre consentiti interventi di ripristino e di recupero della viabilita' storica, previo nullaosta dell'Ente Parco. 7. I progetti delle piste ciclabili e delle ippovie, ove consentite dalle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano del Parco, sono sottoposti a nullaosta dell'Ente Parco.
Art. 38.
Cartelli e insegne pubblicitarie, simboli e strutture commemorative
1. In tutto il territorio del Parco, anche lungo le strade statali, provinciali e comunali, fatta eccezione per i centri urbani, e' vietato apporre cartelli, manifesti e segnali pubblicitari. 2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, e' consentita al di fuori dei centri urbani, previo nullaosta dell'Ente Parco con il quale sono eventualmente impartite direttive e prescrizioni relative alla allocazione e alla tipologia, l'apposizione di segnaletica indicante attivita' turistiche, commerciali ed artigianali. 3. Con successivo provvedimento l'Ente Parco stabilisce le caratteristiche e le tipologie dei cartelli e delle insegne pubblicitarie per tutto il territorio del parco. 4. La collocazione di simboli di culto e strutture commemorative, quali croci, lapidi e cappelle e' consentita previo nullaosta dell'Ente Parco.
TITOLO IV
ALTRE ATTIVITA'
Sezione I Attivita' produttive sostenibili
Art. 39.
Attivita' turistica
1. L'Ente Parco favorisce l'uso turistico del territorio attraverso la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di strutture idonee quali centri visita, porte di accesso al parco, strutture ricettive, musei, sentieri, aree attrezzate, segnaletica, strumenti divulgativi ed informativi. 2. L'Ente Parco sostiene altresi' le attivita' turistiche attraverso forme di promozione dei servizi sul territorio e di contribuzione nei limiti e con le modalita' previste dal successivo art. 50; in particolare, al fine della migliore e piu' corretta fruizione del territorio del Parco, l'Ente Parco si avvale del servizio offerto dalle Guide Ufficiali del Parco e lo promuove. 3. I rifugi e i bivacchi esistenti e le altre strutture ricettive presenti nel territorio del Parco svolgono la loro attivita' esclusivamente garantendo lo smaltimento controllato e differenziato dei rifiuti.
Art. 40.
Marchio del Parco
1. L'Ente Parco concede, a richiesta degli interessati e sulla base di apposita convenzione, l'uso del proprio marchio alle attivita' economiche di cui al presente Titolo e ai prodotti da esse eventualmente derivanti.
Art. 41.
Sostegno alle attivita' artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio
1. Al fine di incentivare l'economia locale, l'Ente Parco interviene, anche attraverso contributi a favore di privati, per il mantenimento, lo sviluppo ed il recupero delle attivita' artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio compatibili con le finalita' del Parco e gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. 2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono erogati sulla base delle disposizioni contenute all'art. 49.
Sezione II attivita' di ricerca scientifica, ricreativo-sportive e culturali
Art. 42.
Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria
1. Nel Parco la ricerca scientifica e biosanitaria e' consentita previo nullaosta dell'Ente Parco. 2. Il prelievo di organismi e campioni di fauna, flora, minerali e rocce, e' consentito ad enti ed istituzioni, per motivi didattici, di studio e scientifici, previo nullaosta dell'Ente Parco, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di accesso alle risorse genetiche e di prelievo di specie di interesse conservazionistico. 3. La richiesta di nullaosta per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica e/o biosanitaria deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita' e deve contenere i curriculum vitae del ricercatore e degli eventuali collaboratori che partecipano attivamente alla ricerca, nonche' una relazione esplicativa inerente a: a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. 4. I nullaosta di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciati esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Parco una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'Ente parco, nonche' il consenso all'Ente Parco di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. 5. Per le ricerche scientifiche in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e non in regola con le sue disposizioni e' presentata, ai fini della regolarizzazione, entro il termine massimo di novanta giorni, la richiesta di nullaosta di cui al comma 3. 6. Le attivita' di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e di gestione del Parco sono realizzate attraverso convenzioni con Universita', istituti, enti, associazioni o altri organismi esterni, pubblici e privati, dotati di specifica e riconosciuta competenza, nonche' attraverso specifici incarichi affidati nei modi di legge ad esperti di comprovata specializzazione. 7. Per le attivita' di ricerca scientifica non esplicitate al presente articolo valgono le ulteriori disposizioni di cui al presente regolamento.
Art. 43.
Attivita' sportive e ricreative
1. Nelle zone A e' vietata ogni attivita' e manifestazione sportiva e ricreativa, fatta salvo l'attivita' di escursionismo praticata lungo i sentieri individuati nell'Annesso B). 2. Nelle zone B, C e D del Parco, fatti salvi i divieti ed i limiti stabiliti nel presente Regolamento, sono ammesse le seguenti attivita' sportive e ricreative compatibili con le finalita' del Parco: a) escursionismo, alpinismo, sci-alpinismo, arrampicata in palestra di roccia, limitatamente ai percorsi e alle pareti rocciose individuati con specifico provvedimento dell'Ente Parco; b) attivita' di sci e di sci da fondo, praticate lungo i percorsi individuati con specifico provvedimento dell'Ente Parco; c) utilizzo di velocipedi ed escursionismo a cavallo, secondo quanto previsto all'art. 15. 3. Nelle zone B, C e D sono consentite, previo nullaosta dell'Ente Parco, le manifestazioni sportive e ricreative oltre alle altre attivita' ludico-ricreative, che non arrechino danno alla fauna, e alla flora o disturbino la quiete dei luoghi. 4. L'Ente Parco, per motivate esigenze di conservazione e tutela, stabilisce divieti o limitazioni allo svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti per aree e periodi di tempo determinati.
Art. 44.
Pesca sportiva
1. Nelle zone A e nelle aree della rete europea Natura 2000 non e' consentito l'esercizio della pesca sportiva. 2. Nelle zone B, C, e D la pesca sportiva e' consentita, in osservanza della normativa nazionale e regionale vigenti in materia, previo nullaosta dell'Ente Parco, secondo le modalita' e le prescrizioni, con gli attrezzi e nei luoghi, di seguito riportati: a) con canna da pesca, anche dotata di mulinello; b) con lenza, dotata di un solo amo e terminale con un solo dardo sprovvisto di ardiglione; c) esclusivamente durante le ore diurne e con i piedi all'asciutto; d) negli specchi d'acqua artificiali e nei corsi d'acqua riportati nella apposita cartografia di cui all'Annesso H), ossia nel tratto principale del torrente, con esclusione di qualsiasi attivita' di pesca nei primi 500 metri dalla sorgente e negli affluenti al fine di preservare l'habitat e consentire la riproduzione delle specie. Tale limite e' segnalato dall'Ente Parco con apposita tabellazione; e) con il limite massimo giornaliero di 5 esemplari e settimanale di 20 esemplari per specie; f) nel caso di cattura di un esemplare di taglia minima inferiore a quelle consentite di cui al successivo comma 5 il pescatore slama delicatamente il pesce trattenendolo con le mani bagnate e lo rilascia delicatamente ed immediatamente in acqua; g) non e' consentito l'uso di armi di qualsiasi tipo e genere; h) non e' consentito l'utilizzo di esche artificiali, di imitazioni di animali acquatici se provvisti di piu' dardi del pesciolino vivo o morto; i) non e' consentito l'utilizzo di qualsiasi forma e modalita' di pasturazione, indipendentemente dal materiale utilizzabile per la pastura; l) non e' consentito l'utilizzo di ecoscandagli, sonar e qualsiasi altro strumento di ricerca, elettrico e non, per l'individuazione del pesce; m) non e' consentito l'utilizzo di qualsiasi tipo di manomissione del fondo e dell'alveo e l'utilizzo di natanti con motore e senza. 3. E' consentito esercitare l'attivita' di pesca nei periodi individuati dalle norme e riportati nel tesserino ittico regionale. 4. In zone particolarmente pregiate o specificatamente mirate l'Ente Parco istituisce zone no-kill, anche mobili. 5. E' consentita la pesca delle seguenti specie rispettando le seguenti taglie minime misurate dall'apice del muso all'estremita' della pinna caudale: a) anguilla (Anguilla anguilla) da un minimo di 30 cm; b) carpa (Cyprinus carpio) da un minimo di 35 cm; c) trota fario (Salmo trutta) da un minimo di 25 cm; d) trota iridea (Oncorhynchus mykiss) da un minimo di 25 cm. Negli specchi d'acqua artificiali autorizzati, inoltre, e' possibile pescare, ove presenti, le seguenti specie: a) carassio (Carassius carassius); b) pesce rosso (Carassius auratus); c) triotto (Rutilus aula). 6. La cattura di altre specie di pesci d'acqua dolce non espressamente permessa dal comma 5 e' sempre vietata, indipendentemente dalla grandezza degli esemplari. 7. L'Ente Parco gestisce e coordina lo svolgimento dell'attivita' di pesca sportiva ed attiva, con il coordinamento di un esperto ittiologo d'acqua dolce e la collaborazione dei pescatori, il monitoraggio dei popolamenti presenti nei corsi d'acqua autorizzati, delle loro esigenze ecologiche e delle principali minacce su cui intervenire. I compiti di sorveglianza delle attivita' disciplinate sono svolti dal personale del C.T.A. del C.F.S.. 8. L'Ente Parco, per motivate ragioni dettate dalla necessita' di prevenire ed evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, limita o vieta, in un determinato territorio e/o in un determinato periodo, la pesca di tutte le specie o di una determinata specie. 9. L'attivita' di pesca sportiva e' consentita solo per chi e' in possesso della licenza di pesca in corso di validita' accompagnata dal documento di riconoscimento e da un'apposita scheda tecnica rilasciata dall'Ente Parco. 10. Il pescatore, prima dell'inizio di ogni stagione di pesca, ritira presso gli uffici dell'Ente Parco l'apposita scheda tecnica numerata, da compilare e riconsegnare obbligatoriamente all'Ente Parco entro il mese di dicembre dello stesso anno. La mancata riconsegna della scheda tecnica debitamente compilata preclude la possibilita' del rilascio di successivi nullaosta da parte dell'Ente Parco. 11. In tutti i corpi idrici presenti nel territorio del Parco e' espressamente vietata qualsiasi immissione di fauna ittica, a qualsiasi stadio di sviluppo, fatti salvi i casi di reintroduzione e ripopolamento autorizzati o direttamente gestiti dall'Ente Parco, previo parere dell'ISPRA. 12. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite a norma della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni con la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 1.032,00, con il sovrapprezzo di € 15,00 per ogni esemplare catturato abusivamente, sia nel senso del mancato rispetto delle misure minime e del numero massimo di catture giornaliere consentite, sia nel senso del mancato rispetto del periodo di proibizione.
Art. 45.
Attivita' speleologica
1. L'attivita' speleologica e' consentita, per l'esplorazione e la ricerca scientifica, previo nullaosta dell'Ente Parco.
Art. 46.
Attivita' di educazione ambientale
1. L'Ente Parco promuove e svolge attivita' di educazione ambientale, realizzate anche attraverso convenzioni con associazioni ambientaliste o altri soggetti pubblici e privati dotati di specifica e riconosciuta competenza. 2. L'Ente Parco organizza visite guidate per l'osservazione dell'ambiente naturale sotto i diversi profili zoologico, geologico, geomorfologico, idrogeologico, vegetazionale, culturale, storico. 3. L'Ente Parco predispone e mette a disposizione del pubblico presso i punti di informazione del Parco, nonche' per via telematica, materiale documentario sul territorio del Parco e colloca lungo itinerari di particolare interesse pannelli informativi sulle caratteristiche ambientali dei siti.
Art. 47.
Valorizzazione delle attivita' tradizionali e dell'espressione dell'identita' culturale delle popolazioni residenti
1. L'Ente Parco valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali delle popolazioni residenti, nonche' le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali e le esperienze di «Patrimoni di Comunita'» (Community Conserved Areas), cosi' come definite e riconosciute internazionalmente dalla Convenzione sulla Diversita' Biologica, ratificata in Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata in Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Per tale finalita', fatti salvi i divieti concernenti l'attivita' venatoria, l'Ente Parco rilascia nullaosta all'esercizio di attivita' particolari, collegate agli usi, ai costumi ed alla cultura locale. 3. L'Ente Parco promuove la formazione di mediatori culturali, di operatori didattico-naturalistici e di operatori didattico-culturali, autorizzati a svolgere la propria attivita' all'interno del territorio del Parco, nonche' di artigiani lavoratori di legno, pietra, ceramica, metalli, lana e di altre lavorazioni tipiche e tradizionali. 4. Per le attivita' di cui al presente articolo l'Ente Parco prevede interventi di sostegno finanziario nell'ambito delle disposizioni previste all'art. 49.
Art. 48.
Attivita' di volontariato, comunita' terapeutiche e servizio civile alternativo
1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi di tutela e di promozione del territorio l'Ente Parco puo' avvalersi delle associazioni di volontariato impegnate nel settore della difesa dell'ambiente, anche promuovendo forme attive di adozione del territorio regolamentate mediante i «contratti di responsabilita'», gia' positivamente sperimentati dall'Ente Parco. 2. L'Ente Parco si avvale, inoltre, compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica e sotto il proprio diretto controllo, delle attivita' derivanti dalla prestazione di servizio civile nazionale, da programmi di reinserimento di comunita' terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile.
Art. 49.
Concessione di finanziamenti e contributi
1. L'Ente Parco, in attuazione del principio di sussidiarieta' e di partecipazione, favorisce e promuove - mediante la concessione di finanziamenti, contributi ed agevolazioni - gli interventi e le attivita' di soggetti pubblici e privati, singoli e/o associati, che si svolgono nell'ambito del territorio del Parco, in quanto conformi alle finalita' istituzionali e agli obiettivi e alle priorita' di gestione del Parco. I contributi e/o i finanziamenti sono concessi esclusivamente a favore di iniziative ricadenti all'interno del Parco, o che comunque producono impatti o riflessi diretti a favore del Parco. Non e' finanziabile il recupero di strutture o la realizzazione di opere situate fuori dal perimetro del Parco. I criteri, le modalita' e le tipologie degli interventi e delle attivita' ammesse a godere dei finanziamenti, dei contributi e delle agevolazioni dell'Ente Parco sono individuati nei commi successivi. E' fatta salva la facolta' dell'Ente Parco di concedere finanziamenti, contributi e agevolazioni per interventi che, pur non espressamente previsti, rivestono particolare interesse per l'Ente Parco. 2. L'Ente Parco, per la concessione di finanziamenti, contributi e agevolazioni, adotta i seguenti criteri di valutazione degli interventi e delle iniziative: a) compatibilita' con le finalita' istituzionali assegnate all'Ente Parco dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e dallo Statuto; b) incidenza sul territorio del Parco; c) rilevanza per la salvaguardia, la conservazione, il recupero e la conoscenza dei valori ambientali e culturali propri del territorio del Parco; d) rilevanza economica, formativa ed occupazionale; e) rilevanza scientifica e culturale; f) efficacia promozionale per le finalita' del Parco, delle attivita', tradizionali e non, che si svolgono nel territorio del Parco. 3. Rientrano nella tipologia dei progetti e delle attivita' di tutela, promozione, conoscenza e manutenzione, gli interventi finalizzati a: a) la tutela del territorio (monitoraggio ambientale, difesa dagli incendi boschivi, manutenzione dei sentieri, ecc.); b) la promozione del Parco e la rivitalizzazione dei centri e dei nuclei abitati mediante la promozione, la partecipazione, il patrocinio di convegni, meeting, mostre, manifestazioni culturali e ricreative, nonche' attraverso piani di comunicazione, forme di pubblicita' e strumenti divulgativi; c) la conoscenza e la ricerca scientifica (censimenti naturalistici, reintroduzioni e ripopolamenti faunistici, attivita' di ricerca, borse di studio, pubblicazioni, corsi di alta formazione, ecc.); d) la formazione (corsi professionali, master rivolti alla conoscenza, valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, scientifiche ed economiche locali ed alla rivitalizzazione dei centri storici dei Comuni compresi all'interno del Parco); e) altri interventi assimilabili a quelli descritti alle lettere precedenti. L'Ente Parco assume le proprie determinazioni in ordine all'ammissione dei suddetti interventi a finanziamento o a cofinanziamento sulla base della presentazione dei relativi progetti da parte dei soggetti pubblici o privati, singoli o associati, interessati, o mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica. 4. L'Ente Parco contribuisce agli interventi e alle iniziative anche mediante la concessione dell'uso di beni e strumenti di proprieta' del Parco o mediante la concessione di servizi (pubblicita', ecc.). 5. L'Ente Parco concede il proprio patrocinio gratuito o oneroso per iniziative non aventi fini di lucro, promosse da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, che presentano particolari elementi di interesse e di pregio in relazione alle finalita' proprie del Parco. La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione dell'uso del nome e del simbolo del Parco da parte del soggetto beneficiario secondo le modalita' fissate dall'Ente Parco. Il Consiglio Direttivo, con proprio provvedimento, fissa il limite finanziario entro il quale il Presidente concede con propria determinazione il patrocinio oneroso. 6. L'Ente Parco istituisce e aggiorna annualmente l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio dell'Ente Parco. L'albo e' corredato dell'indicazione della disposizione di legge o di regolamento sulla cui base hanno luogo le erogazioni. 7. L'Ente Parco assicura pubblicita' e facilita' di consultazione da parte di ogni cittadino dell'albo di cui al comma 6, sia presso la sede dell'Ente, sia con accesso gratuito per via telematica.
TITOLO V
SANZIONI
Art. 50.
Sanzioni
1. La violazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, consistenti nel pagamento di una sanzione da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 1.032,91, irrogata dal legale rappresentante dell'Ente Parco. E' fatta salva l'applicazione delle previsioni del comma 1 dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni. In ogni caso per l'accertamento delle violazioni amministrative e per l'applicazione delle relative sanzioni, ove non espressamente disciplinate dal presente regolamento, si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto non in contrasto con la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni. La Direzione dell'Ente Parco entro e non oltre 3 giorni dall'accertamento della violazione denuncia all'Autorita' Giudiziaria i fatti costituenti reato di cui e' venuto a conoscenza. 2. La violazione e' contestata immediatamente, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981,n. 689 al trasgressore e al soggetto eventualmente obbligato in solido al pagamento della somma dovuta. In caso contrario, la contestazione, riportante gli estremi della violazione e della normativa, e' notificata agli interessati entro novanta giorni se residenti in Italia, ed entro trecentosessanta giorni se residenti all'estero, termini decorrenti dalla data di accertamento dell'infrazione e/o violazione. La notifica della contestazione e' effettuata con le modalita' previste dal codice di procedura civile o dagli organismi deputati all'attivita' di sorveglianza del parco. Le autorita' preposte, i funzionari e/o gli incaricati dell'Ente Parco addetti al controllo delle disposizioni del presente regolamento, ai fini dell'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica non in contrasto con la disciplina della tutela della privacy e con le norme generali in materia di accesso nei luoghi privati e di sopralluoghi.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 51.
Usi civici
1. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettivita' locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati, a norma dell'art. 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni.
Art. 52.
Danneggiamenti delle attrezzature, del patrimonio del Parco provocato da terzi e danni provocati dalla fauna selvatica
1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli arredi, dei beni culturali, del patrimonio ambientale e naturale, presenti nel Parco, comporta, secondo i casi, oltre le sanzioni di legge e la possibilita' di ottenere con provvedimento di ingiunzione il ripristino del danno, l'obbligo o la facolta' dell'Ente Parco di rivalersi per i danni subiti. 2. L'Ente Parco indennizza, a norma dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, i danni provocati dalla fauna selvatica, attualmente presente o reintrodotta nel territorio del Parco, alle colture agro-silvo-pastorali e al patrimonio zootecnico. 3. Hanno diritto all'indennizzo dei danni alle colture agro-silvo-pastorali i conduttori, i proprietari, gli enfiteuti o gli affittuari per legittimo titolo dei terreni adibiti a coltivazioni ricadenti nel perimetro del Parco. Hanno diritto all'indennizzo dei danni al patrimonio zootecnico i titolari o i conduttori per legittimo titolo degli allevamenti ricadenti entro il perimetro del Parco e/o coloro i quali usufruiscono di zone di pascolo regolarmente disciplinate. 4. L'indennizzo e' liquidato dalla Direzione dell'Ente Parco, assumendo quale valore di riferimento l'entita' del danno quantificato da una apposita Commissione composta dal Direttore del Parco, dal Coordinatore del C.T.A. del C.F.S. o da un suo delegato, e dal Responsabile del Servizio tecnico dell'Ente. Per quanto riguarda i danni alle colture e' determinata una soglia minima o franchigia del 5%, della stima del danno accertato, al di sotto della quale il danno e' considerato naturale e dunque ricompreso nel normale rischio d'impresa. In ogni caso, i danni alle colture, nonche' al patrimonio zootecnico, non sono oggetto di indennizzo per stime di danno accertate inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00). La preposta Commissione di cui al presente comma effettua una riduzione di indennizzo rispetto al danno accertato in ragione della mancata adozione di adeguati sistemi di difesa delle colture e dei capi di bestiame (ad esempio recinzioni prive di rete pastorale, ecc.). In ogni caso tutti gli indennizzi derivanti da danni provocati dalla fauna selvatica non sono cumulabili con risarcimenti derivanti da polizze assicurative. 5. Le richieste di indennizzo dei danni sono presentate in carta libera, anticipate anche tramite fax, all'Ente Parco e contestualmente al Comando Stazione del C.T.A. del C.F.S. competente per territorio, entro 48 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento e, comunque, entro e non oltre il termine perentorio di 5 giorni dall'evento stesso. 6. Entro 60 giorni dall'avvenuto danno la Direzione dell'Ente Parco definisce l'eventuale risarcimento e provvede nei successivi 30 giorni alla liquidazione.
Art. 53.
Danno ambientale
1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni recanti norme per la protezione della fauna selvatica, la conservazione degli habitat naturali e seminaturali; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in maniera significativamente negativa sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo; c) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana, sulla fauna selvatica e per gli ambienti naturali, a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi. 2. Lo stato di conservazione di una specie e' considerato favorevole quando: a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali; b) l'area naturale della specie non si sta riducendo ne' si ridurra' verosimilmente in un futuro prevedibile. Lo stato di conservazione di un habitat naturale e' considerato favorevole quando: a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento; b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile. 3. Integra il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante, medio tempore, dalla mancata disponibilita' di una risorsa ambientale intatta, ossia le cosiddette «perdite provvisorie», atteso che qualsiasi intervento di ripristino ambientale non puo' mai eliminare quello speciale profilo di danno conseguente alla perdita di fruibilita' della risorsa naturale compromessa dalla condotta illecita, danno che si verifica nel momento in cui tale condotta viene tenuta e che perdura per tutto il tempo necessario a ricostituire lo status quo. 4. Ferma restando la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Ente Parco, secondo il disposto dell'art. 313, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 agisce, anche esercitando l'azione civile nel procedimento penale in qualita' di persona offesa dal reato, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale. 5. Quando un danno ambientale non si e' ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'Ente Parco adotta, previa comunicazione al Prefetto e agli enti locali nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, ed entro 24 ore, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. La comunicazione pervenuta al Comune abilita immediatamente l'Ente Parco alla realizzazione di tutte le azioni preventive necessarie per la messa in sicurezza. Le precedenti disposizioni si applicano anche nel caso di un danno ambientale gia' verificatosi. L'Ente Parco comunica tempestivamente al Ministro dell'ambiente tutte le informazioni in proprio possesso in ordine a un danno ambientale imminente e, immediatamente dopo, tutte le informazioni in ordine alle misure adottate per prevenire l'evento lesivo. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 54.
Nullaosta
1. La richiesta di nullaosta all'Ente Parco, ove prevista, per gli interventi, gli impianti e le opere consentite, e' corredata degli elaborati progettuali di legge nonche' di specifica documentazione che l'Ente Parco definisce per ciascuna tipologia d'intervento, di impianto e di opera. Il nullaosta e' reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; tale termine puo' essere prorogato per una sola volta e per trenta giorni nel caso sia richiesta la produzione di integrazioni documentali. Decorsi i predetti termini, si intende rilasciato.
Art. 55.
Deroghe e limitazioni
1. La Direzione dell'Ente Parco per motivi d'urgenza, connessa alle funzioni di sorveglianza, di tutela e di gestione dell'ambiente naturale, di protezione civile, di sicurezza, di soccorso e di emergenza, concede deroghe alle disposizioni del presente regolamento. Il Direttore presenta ogni sei mesi al Consiglio Direttivo una relazione illustrativa sulle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 56.
Divieti e misure di salvaguardia per le aree incluse ex-novo nella riperimetrazione del Parco e non contemplate nel Piano del Parco
1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e nelle more dell'aggiornamento del Piano del Parco, per le aree incluse ex-novo nel Parco con la nuova perimetrazione approvata con il decreto del presidente della Repubblica 10 luglio 2008, e pertanto non zonate dal Piano del Parco vigente, vigono le misure di salvaguardia della zona 2 di cui all'Annesso A) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994 istitutivo del Parco .
Art. 57.
Efficacia dei regolamenti provvisori
1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti relativi alle discipline: del trasporto delle armi, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente Parco del 5 giugno 2006, n. 9; della raccolta dei funghi epigei spontanei, adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo dell'Ente Parco 27 marzo 2001, n. 12; per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario del 12 febbraio 2007, n. 1; per la fruizione e la gestione della rete dei sentieri, adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo dell'Ente Parco del 14 febbraio 2008, n. 9.
----- Avvertenza Gli annessi tecnici e cartografici citati nel Regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte, sono pubblicati sui siti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Calabria e del Parco nazionale dell'Aspromonte, ai seguenti link: http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dellaspromonte http://www.regione.calabria.it/ambiente http://www.parcoaspromonte.gov.it/pianificazione/
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