Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 12 gennaio 2017
Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Torre del Cerrano».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la difesa del mare» e, in particolare, l'art. 28, ultimo comma;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'intesa, sancita dalla Conferenza Unificata il 14 luglio 2005, fra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2009, di istituzione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» e di contestuale affidamento della relativa gestione al «Consorzio Co.Ges. A.M.P. Torre del Cerrano»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 218 del 28 luglio 2009, di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta «Torre del Cerrano»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere a) e o), che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonche' per le attivita' in materia di mare e biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 71 del 5 marzo 2013, con il quale e' stata costituita la Commissione di Riserva dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» nella composizione stabilita dall'art. 28 della legge n. 979 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Torre del Cerrano», formulata dall'ente gestore ai sensi dell'art. 28, comma 6, della legge n. 979 del 1982 e trasmessa dal medesimo ente con nota prot. n. 1201 del 3 luglio 2013;
Vista la nota prot. n. 5540 del 15 marzo 2016 con la quale il Ministero ha trasmesso lo schema di regolamento, integrato e modificato ad esito dell'istruttoria tecnica svolta congiuntamente allo stesso ente gestore, per il parere della Commissione di riserva previsto ai sensi dell'art. 28, comma 6, della legge n. 979 del 1982;
Vista la nota prot. n. 6084 del 22 marzo 2016 con la quale il Ministero, preso atto del refuso evidenziato dall'ente gestore con nota prot. n. 724 del 18 marzo 2016, presente all'art. 25 «Disciplina della pesca professionale e di piccola pesca artigianale», e provveduto alle necessarie modifiche, ha trasmesso all'ente gestore il testo cosi' aggiornato;
Visto il parere, dalla Commissione di Riserva dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», espresso, nella seduta del 9 aprile 2016, sulla proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione, trasmesso dall'ente gestore con nota n. 1314 del 1° giugno 2016;
Vista la nota prot. n. 24638 del 23 novembre 2016, con la quale il Ministero ha sottoposto al Consorzio di gestione dell'Area marina protetta, a seguito delle modifiche ed integrazioni effettuate di concerto con lo stesso Consorzio e successivamente al parere della Commissione di Riserva, il testo del regolamento di esecuzione e organizzazione per le conclusive valutazioni;
Viste le deliberazioni del Consorzio di gestione, n. 51/2016 del 24 novembre 2016 del Consiglio di amministrazione, e n. 6/2016 del 30 novembre 2016 dell'Assemblea del Consorzio, ricevute con nota prot. n. 25834 del 7 dicembre 2016, con le quali si approva il testo del regolamento di esecuzione organizzazione inviato con la suddetta nota del 23 novembre 2016;
Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta «Torre del Cerrano», allegato al presente decreto per formarne parte integrante.
Roma, 12 gennaio 2017

Il Ministro: Galletti


 
Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA «TORRE DEL CERRANO»
(ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2009 istitutivo dell'area marina protetta e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 218.
2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono anche le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7120215 «Torre del Cerrano» e relativa designanda ZSC, coincidente con il territorio dell'area marina protetta.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' da diporto al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' da diporto, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio («snorkeling»), pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», anche detti campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
g) «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;
h) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
i) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;
j) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
k) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilita' dell'imprenditore;
l) «livellamento», le operazioni di ricopertura di avvallamenti a seguito di mareggiate o fenomeni naturali che hanno modificato sostanzialmente il profilo di normale utilizzazione dell'arenile.
m) «locazione di unita' da diporto», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
n) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
o) «monitoraggio», attivita' di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal regolamento;
p) «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
q) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
r) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
s) «noleggio di unita' da diporto», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
t) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
u) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
v) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
w) «pesca professionale», e' l'attivita' economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo del 9 gennaio 2012 n. 4, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
x) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto del Ministro delle politiche agricole del 13 aprile 1999, n. 293, e successive modifiche, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
y) «piccola pesca artigianale», la pesca costiera esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 14 settembre 1999 e successive modifiche compatibilmente a quanto disposto regolamento UE n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 e successive modifiche relativo alla politica comune della pesca, nonche' le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 e successive modifiche;
z) «residenti», la persona fisica iscritta all'anagrafe dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' la persona giuridica con sede legale ed operativa nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, secondo quanto espresso nell'art. 43 del Codice Civile;
aa) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
bb) «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;
cc) «seawatching», le attivita' professionali di snorkeling guidato, svolte da guide o istruttori afferenti ai centri autorizzati dal soggetto gestore, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;
dd) «transito», il passaggio delle unita' da diporto all'interno dell'area marina protetta;
ee) «trasporto passeggeri» l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' nautiche adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
ff) «unita' da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
gg) «unita' nautica», qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione), motoscafo, galleggiante, unita' da diporto (definita alla lettera ff), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
hh) «unita' da pesca» qualsiasi unita' nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, cosi' come anche definita dal regolamento UE n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
ii) «visite guidate», le attivita' professionali svolte da guide turistiche, guide ambientali - escursionistiche e guide sportive turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unita' nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
jj) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unita' da diporto adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, nonche' alla didattica subacquea;
kk) «whale-watching», l'attivita' di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
ll) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.
Finalita', delimitazione e attivita' non consentite nell'area marina
protetta

1. Sono fatte salve le finalita', la delimitazione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009.
2. Sono vietate tutte le attivita' che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attivita', e' vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.
3. E' vietato, inoltre, ogni disturbo all'ambiente quale, ad esempio, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non con volume sonoro strettamente indispensabile alle attivita' consentite.

Art. 4.

Tutela della biodiversita'

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali, animali sia terrestri che marine all'interno del territorio dell'area marina protetta non e' consentito:
a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia;
b) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione. Il soggetto gestore redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate, favorendo la diffusione dello stesso.
2. Non e' consentito avvicinarsi a meno di 25 metri dai nidi dell'uccello Fratino (Charadrius alexandrinus), individuati e segnalati dal soggetto gestore.
3. E' vietata la raccolta di piante e di parti di esse, se non nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone, appositamente programmate.
4. Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo che genera alla fauna selvatica e' fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, con l'utilizzo di lampade a basso impatto ambientale (es. vapori di sodio a bassa pressione o tecnologie migliori), per tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro dell'area marina protetta e visibili dal mare. Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. E' consentita, con le stesse modalita' presenti al comma 4, l'illuminazione delle zone di spiaggia con fascio diretto verso il mare nei soli spazi di concessione demaniale, dal 30 giugno al 30 agosto.
6. Non e' consentita la circolazione libera o al guinzaglio di cani dal 1° marzo al 30 luglio.
7. Sono consentite, previa autorizzazione dal soggetto gestore e con le modalita' e prescrizioni dallo stesso definite, le visite guidate a cavallo organizzate dalle associazioni.
8. In particolare per gli habitat di pineta e duna, vigono gli ulteriori divieti:
a) calpestare o attraversare in qualunque forma le aree di duna antistanti le Pinete se non attraverso le passerelle o i percorsi appositamente segnalati;
b) accendere fuochi per qualsiasi scopo ed uso, compresa l'accensione di sigarette;
c) sdradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante, parti di piante, arbusti e radici;
d) affiggere ad alberi ed arbusti, chiodi, cartelli, incidere la corteccia, fare legature (comprese quelle relative alla installazione di amache o attrezzature simili);
e) accedere, transitare e sostare con i mezzi motorizzati;
f) campeggiare con caravan, roulotte, apporre tende da campeggio, gazebo ed altre attrezzature, nonche' pernottare;
g) approntare aree pic-nic e occupare spazi con tavoli, panche, sedie ed altro nonche' il bivacco;
h) abbandonare rifiuti di qualunque genere in qualunque zona della pineta;
i) per quanto non espressamente indicato vigono le Ordinanze comunali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 5.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano» e' affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione cui deve attenersi il soggetto gestore.
3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e successive modifiche;
b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite, dal presente regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, al soggetto gestore dell'area marina protetta e' affidata altresi' la gestione del SIC e della designanda ZSC ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attivita' tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.
6. Il soggetto gestore in quanto gestore del SIC e della designanda ZSC contribuisce all'attivita' di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat.
7. Eventuali successivi provvedimenti e disciplinari provvisori emanati annualmente dal soggetto gestore devono essere preventivamente sottoposti al nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6.

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta e' individuato e nominato dal soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di eventuali altri requisiti stabiliti dal soggetto gestore.
2. L'incarico di Responsabile viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita' stabilite dal medesimo Ministero.
3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonche' dei relativi progetti ed interventi;
b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore e con la Commissione di riserva;
d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta;
e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati;
f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta;
g) qualsiasi altro compito affidato dal soggetto gestore.
4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.

Art. 7.

Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere obbligatorio e non vincolante su:
a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone;
c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore.
3. La Commissione e' convocata dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e', comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalita': lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata che deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di Ia fascia.
7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa il responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato con funzione consultiva.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale del soggetto gestore appositamente incaricato.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
CONSENTITE

Art. 8.
Zonazione e attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina
protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 218.

Art. 9.

Disciplina degli scarichi idrici

1. Non e' consentita alcuna alterazione, anche di natura transitoria, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, o il rilascio di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
3. La mancata osservanza di tali disposizioni, gia' ai sensi dell'art. 5 del decreto istitutivo dell'area marina protetta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 38, oltre a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acque.

Art. 10.

Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore.

Art. 11.

Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta e' consentita l'attivita' di ricerca scientifica previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
b) parametri analizzati;
c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi, campioni e/o reperti archeologici e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3, sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente che e' tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
6. Le attivita' tecniche e scientifiche finalizzate al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e alla Capitaneria di porto competente, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34.

Art. 12.
Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche
e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale.
4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi.
5. Il soggetto gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34.

Art. 13.

Disciplina dell'attivita' di balneazione

1. La balneazione e' liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze dell'autorita' marittima competente.
2. E' consentito l'uso e l'installazione di piscine gonfiabili, piattaforme e giochi gonfiabili galleggianti che prevedono l'ancoraggio sul fondo o sistemi di posizionamento fissi, previa autorizzazione del soggetto gestore, a seguito di valutazione e compatibilita' nel rispetto di tutela dei fondali e secondo le prescrizioni presenti nell'ordinanza balneare vigente.

Art. 14.

Disciplina del demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui al precedente art. 8, con le seguenti modalita':
a) nella Zona B non sono consentite nuove concessioni o opere; il provvedimento di rinnovo e' emanato dalla regione o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive; il soggetto gestore definisce un programma di gestione dell'area demaniale congiuntamente con il comune di Pineto e la Capitaneria di porto competente;
b) nella Zona C tutte le autorizzazioni vengono rilasciate, previa istruttoria degli Uffici Comunali, anche congiuntamente, laddove necessario, con gli Uffici del soggetto gestore dell'area marina protetta, delle Amministrazioni Comunali di Pineto e Silvi per la propria competenza, e secondo gli indirizzi che gli stessi uffici ritengono opportuno fornire, in ogni caso solo dopo aver acquisito il parere scritto del Consorzio di Gestione dell'area marina protetta;
2. Per ogni nuova opera o manufatto o richiesta di ampliamento o modifica di concessione il soggetto gestore puo' richiedere interventi o azioni di compensazione, anche in luoghi diversi da quelli oggetto di autorizzazione, per le finalita' di tutela sottese al decreto istitutivo.
3. Ai fini della gestione della zona demaniale sono individuate le sottozone C1, C2 e C3, di seguito descritte:
a) Zona C1:
- C1 Nord (Comune di Pineto):
il tratto costiero compreso tra i punti a terra, G1 (dell'art. 4 DM 28 luglio 2009 n. 218), limite Nord della Zona B, e il punto N1 di coordinate 42° 35' 49" N - 14° 04' 40" E (Torrente Foggetta), fino alla linea di battigia.
- C1 Sud (Comune di Pineto/Silvi):
il tratto costiero compreso tra i punti a terra, M1 (dell'art. 4 DM 28 luglio 2009 n. 218), limite Sud della Zona B, e il punto R1 di coordinate 42° 34' 17" N - 14° 06' 05" E (Torrente Cerrano), fino alla linea di battigia.
b) zona C2:
- C2 Nord (Comune di Pineto):
il tratto costiero compreso tra i punti a terra, N1 di coordinate 42° 35' 49" N - 14° 04' 40" E (Torrente Foggetta), e il punto P1 di coordinate 42° 35' 59" N - 14° 04' 33" E (in prossimita' di via Cellini di Pineto), fino alla linea di battigia.
- C2 Sud (Comune di Silvi):
il tratto costiero compreso tra i punti a terra, R1 di coordinate 42° 34' 17" N - 14° 06' 05" E (Torrente Cerrano), e il punto S1 di coordinate 42° 33' 52" N - 14° 06' 25" E (Fosso Concio), fino alla linea di battigia.
c) zona C3:
- C3 Nord (Comune di Pineto):
il tratto costiero compreso tra i punti a terra, P1 di coordinate 42° 35' 59" N - 14° 04' 33" E (in prossimita' di via Cellini di Pineto), e il punto A1 (dell'art. 4 DM 28 luglio 2009 n. 218), confine Nord dell'area marina protetta, fino alla linea di battigia.
- C3 Sud (Comune di Silvi):
il tratto costiero compreso tra i punti a terra, S1 di coordinate 42° 33' 52" N - 14° 06' 25" E (Fosso Concio), e il punto F1 (dell'art. 4 DM 28 luglio 2009 n. 218), confine Sud dell'area marina protetta, fino alla linea di battigia.
4. Nella zona C1 nessuna nuova concessione puo' essere autorizzata e le modifiche alle esistenti dovranno essere unicamente in riduzione della superficie occupata o in compensazione di superfici tolte per la salvaguardia di aree dunali o di specie protette. Eventuali nuove opere sono rivolte al miglioramento estetico-percettivo e di riduzione dell'impatto ambientale di manufatti gia' esistenti e a norma.
5. Nella zona C2 nessuna nuova concessione puo' essere autorizzata e le modifiche alle esistenti dovranno prevedere migliorie volte alla conservazione dell'habitat di duna e/o marino presente. Eventuali nuove opere sono rivolte al miglioramento estetico-percettivo e di riduzione dell'impatto ambientale dei manufatti gia' esistenti o agli adeguamenti delle concessioni alla normativa vigente, se compatibile.
6. Nella zona C3 sono prevedibili nuove concessioni o modifiche di quelle esistenti in relazione a miglioramenti della fruizione turistica dei luoghi in rapporto alle presenze di eventuali residui di duna o presenze di specie protette. Nuove opere, nel rispetto del principio di temporaneita' e rimovibilita' dei manufatti realizzati su area demaniale, potranno essere inserite con adozione di misure con carattere di ecosostenibilita' ed ecocompatibilita' utili a ridurne l'impatto, anche attraverso l'uso di materiali e colori che si integrino con l'ambiente circostante nel rispetto dei valori paesaggistici.
7. Nelle zone C1 e C2 durante il periodo di nidificazione dell'uccello Fratino (Charadrius alexandrinus), dal 15 marzo al 15 maggio, non sono consentite nelle zone dunali le attivita' di allestimento di strutture che possano interferire con la nidificazione.
8. Le aree attrezzate per giochi sportivi devono essere realizzate all'interno della concessione balneare e senza interessare le aree con presenza di vegetazione dunale.
9. Tutte le attrezzature posizionate in via temporanea nelle spiagge libere per qualunque motivo ed uso, compreso sedie ombrelloni o asciugamani, se non appositamente autorizzate, andranno rimosse al tramonto secondo quanto previsto dall'ordinanza balneare annuale.

Art. 15.

Disciplina della pulizia degli arenili

1. Le attivita' di pulizia della spiaggia nelle concessioni balneari sono gestite in proprio dai singoli concessionari:
a) previa comunicazione al soggetto gestore, al di fuori delle aree di nidificazione dell'uccello Fratino;
b) previo parere ed eventuali prescrizioni del soggetto gestore, nelle aree di nidificazione dell'uccello Fratino.
2. Nella zona B non e' consentita alcuna forma di livellamento dell'arenile.
3. Nella zona B sono consentite attivita' di pulizia delle spiagge esclusivamente a mano. In caso di rifiuti ingombranti all'interno della concessione, qualunque intervento e' consentito solo previa verifica e accordo sulle modalita' con il soggetto gestore.
4. Nelle zone C all'interno delle concessioni demaniali sono consentite, previa autorizzazione ed eventuali prescrizioni del soggetto gestore, le azioni di livellamento annuale strettamente necessarie allo svolgimento delle attivita' delle concessioni.
5. Le azioni di livellamento dell'arenile nelle zone C1 e C2 al di fuori delle concessioni demaniali non sono consentite, mentre nelle zone C3 sono consentite previ accordi definiti tra soggetto gestore e i comuni interessati.
6. La pulizia degli arenili deve essere effettuata con le seguenti modalita':
nella zona C1:
a) al di fuori delle concessioni balneari, rigorosamente a mano;
b) all'interno delle aree in concessione, senza l'uso di mezzi motorizzati se non guidati da operatore con piedi a terra;
nelle zone C2 e C3:
c) al di fuori delle concessioni balneari, con accordi definiti tra soggetto gestore e comuni;
d) all'interno delle concessioni, anche con mezzi meccanici.

Art. 16.

Disciplina dell'accesso alla spiaggia

1. Non e' consentito il calpestio delle dune; l'accesso pedonale alle spiagge e' consentito esclusivamente utilizzando gli appositi corridoi individuati e segnalati dal soggetto gestore.
2. Non e' consentito l'accesso all'arenile con veicoli a motore, fatto salvo l'accesso dei veicoli utilizzati per le attivita' delle concessioni balneari esistenti, espressamente autorizzati e solo lungo i percorsi individuati dal soggetto gestore con specifico provvedimento.
3. Non e' consentito l'alaggio dei natanti con occupazione dell'area dunale, salvo che per motivi di sicurezza nel caso di forti mareggiate e solo per il periodo di durata delle stesse.
4. Non e' consentito il campeggio e la sosta di camper o roulotte all'interno e ai margini della pineta retrostante la spiaggia, fermi restando i provvedimenti della Polizia locale.
5. Il soggetto gestore puo' autorizzare in casi eccezionali l'accesso attraverso ulteriori percorsi, stabilendo per dette autorizzazioni un corrispettivo di cui al successivo Titolo IV.

Art. 17.

Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nell'area marina protetta, sono consentite le immersioni individuali o di gruppo senza autorespiratore.
2. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni subacquee con autorespiratore, previa autorizzazione del soggetto gestore, secondo le seguenti modalita':
a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli;
b) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;
c) per ciascuna immersione, il numero massimo di subacquei deve essere pari a 4 (quattro), in presenza di un responsabile dell'immersione, in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore;
d) nei siti autorizzati, l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
e) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unita' di appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
3. Nella zona D sono liberamente consentite le immersioni subacquee con autorespiratore, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di porto locale.
4. Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni notturne, salvo che per motivi di ricerca scientifica espressamente autorizzati dal soggetto gestore.
5. Le immersioni subacquee individuali per le persone disabili possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza.
6. Le immersioni subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta:
a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b) non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini e introdurre o abbandonare qualsiasi materiale;
c) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore;
d) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo;
e) e' fatto obbligo di segnalare al soggetto gestore o alla locale autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
f) e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione.
7. La navigazione e l'ancoraggio delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e l'attivita' di ancoraggio di cui ai successivi articoli 20 e 22.
8. L'ormeggio delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali:
a) per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione;
b) per un massimo di 1 (una) unita' da diporto al medesimo gavitello.
9. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:
a) stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema;
c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee;
d) incentivando la destagionalizzazione delle attivita' subacquee.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C di cui ai precedenti commi, nonche' per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
a) indicare le caratteristiche dell'unita' da diporto utilizzata per l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;
b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34.
c) individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
12. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni al soggetto gestore sulle attivita' svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

Art. 18.

Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nell'area marina protetta, sono consentite le visite guidate subacquee con autorespiratore svolte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti modalita':
a) esclusivamente in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali;
b) secondo gli orari e nei siti determinati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
c) nei siti autorizzati, l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 (cinquanta) metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
d) in un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
e) in ciascun sito non si possono effettuare immersioni con piu' di 12 (dodici) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide;
f) per un massimo giornaliero di 36 (trentasei) subacquei, oltre le loro guide;
g) non sono consentite le visite guidate subacquee notturne.
2. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente art. 17, comma 6.
3. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
4. La navigazione e l'ancoraggio delle unita' a supporto delle visite subacquee sono consentiti, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e l'attivita' di ancoraggio di cui ai successivi articoli 20 e 22.
5. L'ormeggio delle unita' di appoggio alle visite guidate subacquee e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali:
a) per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione;
b) per un massimo di 2 (due) unita' da diporto per gavitello.
6. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali ed archeologiche del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali, agli organismi e di non danneggiare i reperti archeologici.
7. Il responsabile dell'unita' da diporto, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovra' essere esibito all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali.
8. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, l'autorizzazione sara' revocata in via definitiva.
9. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee i centri di immersione richiedenti devono:
a) attestare che almeno una delle guide del centro di immersione e' in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
b) fornire copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti, di ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione;
c) indicare il possesso di una specifica assicurazione per responsabilita' civile derivante dall'attivita' professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dal soggetto gestore;
e) assicurare un periodo annuale di apertura delle attivita' del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
f) inviare al soggetto gestore la richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attivita';
g) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34;
h) fornire l'elenco e le caratteristiche delle unita' nautiche a supporto, utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;
i) dimostrare la conformita' del motore delle unita' di appoggio utilizzate, alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta) e la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo.
11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
a) il numero massimo di autorizzazioni;
b) i requisiti di ecocompatibilita';
c) i siti di immersione;
d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
e) il numero massimo di unita' da diporto impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;
h) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee.
12. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di:
a) presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, da parte del richiedente e del possesso dei requisiti per la concessione;
b) obbligo di esporre sulle unita' in appoggio alle visite guidate subacquee/attivita' didattica, i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo, nonche' il regolamento e la carta delle zone interdette.
c) di non svolgere attivita' di accompagnamento o di supporto diverse da quelle indicate nell'autorizzazione;
d) di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
13. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il logo registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attivita' subacquea.

Art. 19.

Disciplina delle attivita' di seawatching

1. Sono consentite le visite guidate di seawatching svolte dai centri autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti modalita':
a) esclusivamente con partenza da terra;
b) nei siti determinati dal soggetto gestore;
c) il numero di visitatori per ogni sito non puo' superare le 12 (dodici) persone piu' una guida del centro autorizzato;
d) non sono consentite attivita' di seawatching notturne.
2. Prima dell'attivita' di seawatching e' fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali ed archeologiche del sito che si sta visitando e le norme di comportamento idoneo ai fini di non recare disturbo ai fondali, agli organismi e di non danneggiare i reperti archeologici.
3. Il responsabile dell'attivita' di seawatching, prima della visita, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore i nominativi dei partecipanti, la data, l'orario, il sito che si intende visitare; il registro dovra' essere esibito all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
4. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, l'autorizzazione sara' revocata in via definitiva.
5. I centri di immersione, che svolgono l'attivita' di visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di seawatching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui all'art. 18, il possesso dei requisiti richiesti per l'attivita' di seawatching, nonche' dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attivita'.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di seawatching i centri autorizzati richiedenti devono:
a) inviare al soggetto gestore la richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attivita';
b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34;
c) indicare la validita' e gli estremi delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti, (brevetti di idoneita' per il salvataggio a mare) di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro;
d) indicare il possesso di una specifica assicurazione per responsabilita' civile derivante dall'attivita' professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;
7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti dedicati al seawatching, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attivita' di seawatching, prevedendo:
a) il numero massimo di autorizzazioni;
b) i siti dedicati all'attivita' di seawatching;
c) il numero massimo di visite al giorno, per ciascun sito e in totale;
d) un'adeguata turnazione tra i diversi siti dedicati al seawatching, le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
e) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita';
f) criteri e requisiti per eventuali misure di premialita' ambientale.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonche' del possesso dei requisiti richiesti.
10. I centri autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il logo registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attivita' subacquea.

Art. 20.

Disciplina della navigazione da diporto

1. E' vietato l'utilizzo di moto d'acqua, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare 42/2015, e successive modifiche, della Capitaneria di porto di Pescara, acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici similari.
2. E' consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con motori a propulsione elettrica.
3. Nelle zone B e C e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso ai natanti e alle imbarcazioni da diporto che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di ecocompatibilita':
a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) motore in linea con la direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose, acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).
4. Nella zona C e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso alle navi da diporto che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) in linea con gli Annessi IV e VI della Convenzione MARPOL 73/78.
5. Nella zona D e' consentito l'accesso alle unita' da diporto.
6. Nell'area marina protetta e' consentita la navigazione a motore, nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di porto, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 350 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 350 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante.
7. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
8. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
9. Il soggetto gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

Art. 21.

Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. Nella zone B e C e' consentito, previa autorizzazione, l'ormeggio a natanti ed imbarcazioni da diporto ad appositi gavitelli predisposti negli specchi acquei individuati dal soggetto gestore.
2. Nella zona C e' consentito, previa autorizzazione, l'ormeggio alle navi da diporto.
3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
a) non sono consentite le attivita' di balneazione e le attivita' subacquee con o senza autorespiratore;
b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' nautiche non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale e piccola pesca artigianale;
c) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore;
d) non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio;
e) non e' consentito l'ormeggio di piu' di una imbarcazione al singolo gavitello;
f) non e' consentito l'ormeggio impiegando piu' di un gavitello;
g) non e' consentito l'ormeggio di unita' da diporto, non presidiate da personale abilitato alla condotta, durante le ore notturne;
h) non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee.
4. Gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, individuati con apposito provvedimento dal soggetto gestore, sono posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, secondo le modalita' di cui al successivo art. 34, commisurato:
a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' da diporto;
b) alla durata della sosta;
c) al possesso di ulteriori requisiti di eco-compatibilita' ambientale, individuati dal soggetto gestore con successivo provvedimento;
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio, nel caso in cui il numero delle domande ecceda il limite delle autorizzazioni previsto dal soggetto gestore in base ad un regime di contingentamento, godono di titolo preferenziale i seguenti soggetti:
a) i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
b) i proprietari, gli usufruttuari, i locatari da oltre 5 (cinque) anni di abitazioni nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' i loro coniugi, conviventi e parenti entro il primo grado;
c) i soggetti con unita' da diporto a remi e a vela.
7. Le unita' nautiche autorizzate sono tenute al rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 20.

Art. 22.

Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

1. Nella zona B non e' consentito l'ancoraggio, fatto salvo per le attivita' di gestione dell'area marina protetta.
2. Nella zona C e D e' consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni su fondali sabbiosi e inerti, al di fuori delle aree particolarmente sensibili individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, il soggetto gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attivita' di ancoraggio.

Art. 23.
Disciplina delle attivita' di noleggio e locazione di unita' da
diporto.

1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unita' da diporto per la navigazione nell'area marina protetta e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 20.
2. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' diportistiche e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unita' da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto i soggetti richiedenti devono:
a) fornire una lista delle unita' da diporto utilizzate, indicandone le caratteristiche;
b) presentare copia della licenza di navigazione per ogni unita' da diporto, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;
c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34.
d) dimostrare la conformita' delle unita' da diporto ad uno dei due requisiti di ecocompatibilita' espressi all'art. 20 comma 3 e 4, del presente regolamento.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' effettuata con criterio preferenziale secondo la presenza di piu' requisiti di ecocompatibilita' e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore, che provvedera' ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unita' e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
7. Il responsabile del centro di noleggio e locazione, deve annotare nel registro, previamente vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell'unita' da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascun mezzo nautico, le loro rispettive nazionalita', la data del noleggio o della locazione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
8. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, l'autorizzazione sara' revocata in via definitiva.

Art. 24.

Disciplina delle attivita' di osservazione dei cetacei

1. In presenza di mammiferi marini e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
2. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige, per le attivita' di osservazione dei cetacei, il seguente codice di condotta:
a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;
b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unita' nautica o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
d) non e' consentito stazionare piu' di 30 minuti nella fascia di osservazione;
e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi;
f) non e' consentito stazionare con l'unita' nautica all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' nautiche;
k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' nautica, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
l) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di una (1) unita' nautica, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di whale-watching i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34.
4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:
a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative alle attivita' condotte, compresa una relazione con indicate tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica. Tale informazioni saranno utilizzate ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

Art. 25.
Disciplina dell'attivita' di pesca professionale e di piccola pesca
artigianale

1. In tutta l'area marina protetta non e' consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con turbo-soffianti, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose, ne' l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
2. Nella zona B non e' consentita qualunque attivita' di pesca professionale e piccola pesca artigianale.
3. Nelle zona C e D e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la piccola pesca artigianale riservata ai pescatori residenti nei comuni di Pineto e Silvi nonche' alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni, e interamente costituite da soci residenti nei comuni di Pineto e Silvi alla data di entrata in vigore del decreto di istituzione, nel rispetto delle seguenti modalita':
a) con rete da posta fissa, disposta a distanza minima dalla costa di 500 metri, per una lunghezza massima di 1000 metri per pescatore, aumentando di 1000 metri per ogni pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 4000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 40 millimetri per ogni unita' da pesca;
b) con nasse disposte ad una distanza minima dalla costa di 500 metri, con numero di trappole per unita' da pesca non superiore a 200;
c) con cestini per la pesca delle Lumachine di mare (Nassarius mutabilis) per un massimo di trappole per unita' da pesca non superiore a 300 per un massimo quantitativo di kg 70 per unita' da pesca con una persona a bordo piu' kg 20 per ogni membro di equipaggio aggiunto.
4. E' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso e il transito alle imbarcazioni per la pesca dei molluschi bivalvi, turbo-soffianti, nella sola zona D, per il tempo strettamente necessario all'attraversamento dell'area marina protetta senza alcuna possibilita' di sosta o rallentamento e sempre e comunque con la draga fuori dall'acqua.
5. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unita' da pesca e' consentito esclusivamente nell'esercizio delle attivita' di prelievo.
6. Il soggetto gestore, ai fini delle attivita' di controllo e monitoraggio, fornisce ai soggetti autorizzati, appositi contrassegni autorizzativi propri dell'area marina protetta, non confondibili ne' imitabili, da apporre ai segnalamenti marittimi degli attrezzi da pesca gia' previsti ai sensi della normativa vigente.
7. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata annuale e rinnovabile, alla piccola pesca artigianale, i soggetti legittimati devono presentare richiesta presso il soggetto gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, e contestualmente fornire una formale dichiarazione di presa visone del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
9. I soggetti autorizzati alle attivita' di piccola pesca artigianale devono comunicare annualmente, su apposito modulo predisposto dal soggetto gestore, i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dal soggetto gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.
10. Al fine di consentire il ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attivita' di pesca da parte di soggetti autorizzati dal soggetto gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga al precedente comma 3, e' trasferibile ad altro soggetto, purche' rientrante nei termini di cui al precedente comma 3, e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attivita'.
11. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, il soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca;
b) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita';
c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;
e) il divieto di accesso a determinate aree e per specifici periodi.

Art. 26.

Disciplina dell'attivita' di pescaturismo

1. Sono consentite le attivita' di pescaturismo nelle Zone C e D, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivita' di pescaturismo.
2. Gli attrezzi, consentiti per l'attivita' di pescaturismo sono quelli indicati al precedente art. 25, comma 3, lettere a), b), con le modalita' di uso stabilite allo stesso art. 25.
3. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di:
a) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dal soggetto gestore che dovra' essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione. La mancata consegna del registro debitamente compilato, comportera' il non rinnovo dell'autorizzazione all'attivita' di pescaturismo, per l'anno successivo;
b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
c) esporre sull'unita' da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore da esibire durante l'esercizio della pesca;
d) fornire una formale dichiarazione di presa visone del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
4. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. Non e' consentita l'attivita' di pescaturismo in contemporanea con le attivita' di pesca professionale e piccola pesca artigianale.
6. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
8. Il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di pescaturismo al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e adegua, con successivo provvedimento, la relativa disciplina.

Art. 27.

Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca subacquea in apnea, ne' la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti.
2. Il transito con attrezzi adibiti alla pesca subacquea in apnea deve essere di volta in volta autorizzato dal soggetto gestore.
3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
4. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie:
a) Cernia (tutte le specie)
b) Corvina (Sciaena umbra)
c) Ombrina (Umbrina cirrosa)
d) Aragosta rossa (Palinurus elephas)
e) Astice (Homarus gammarus)
f) Cicala (Scyllarus arctus)
g) Magnosa (Scyllarides latus)
h) Tonno rosso (Thunnus thynnus)
i) Triglie di scoglio (Mullus surmuletus)
j) Cheppia (Alosa fallax)
k) Anguilla (Anguilla anguillla)
l) Pesce spada (Xiphias gladius)
5. Nell'area marina protetta, non sono in ogni caso consentiti:
a) la tecnica del «vertical jigging» e attrezzi similari;
b) la pesca alla traina di profondita', con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano;
c) l'utilizzo di palangari, coffe, filaccioni e nasse, draghe meccanizzate, reti trainanti, reti da circuizione, ciancioli, reti da imbrocco tirate da natanti, reti da fondo combinate;
d) l'utilizzo di esche alloctone, non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari e qualunque esca commerciale non certificata al riguardo);
e) l'uso della tecnica di pasturazione;
f) l'uso di fonti luminose;
g) la pesca con rastrelli e con mezzi elettromeccanici e/o idraulici di qualunque genere o dimensione;
h) la pesca nel raggio di 100 metri di distanza nel caso di ormeggio di unita' da diporto e ormeggiata per immersioni subacquee;
i) la pesca nel raggio di 500 metri da unita' in attivita' di pesca professionale e piccola pesca artigianale.
6. Nel caso di catture accidentali di prede sotto misura o la cui cattura e' vietata e' obbligo rilasciarle immediatamente in acqua con la massima cautela, annotando l'eventuale cattura.
7. Nella zona B e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la pesca ricreativa ai soggetti residenti nei comuni di Pineto e Silvi alla data di istituzione dell'area marina protetta, con le seguenti modalita' e prescrizioni:
a) tramite utilizzo di ami senza ardiglione e con rilascio del pescato;
b) da riva con non piu' di 2 (due) canne fisse o da lancio, con non piu' di 2 (due) ami per canna;
c) da natante con non piu' di 2 (due) canne, con non piu' di 2 (due) ami per canna e bolentino con non piu' di 2 (due) ami;
d) da unita' da diporto, e' consentito utilizzare per persona un massimo di 1 canna o lenza con un massimo di 2 (due) ami per ciascuno strumento; sull'imbarcazione e' consentito complessivamente l'utilizzo di un numero massimo di 3 (tre) canne o lenze;
e) la pesca e' consentita dall'alba al tramonto;
f) i ragazzi di eta' inferiore ai 12 (dodici) anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
8. Nella zona C e' consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con attrezzi e modalita' di cui al precedente comma 7 e inoltre con nasse o cestini in numero massimo di uno per persona per un massimo di due per imbarcazione, sempre con matricola dell'autorizzazione riportata sul segnale.
9. Nella zona C e' consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, anche per i soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con attrezzi e modalita' di cui al precedente comma 7.
10. Nella zona C e' consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione del soggetto gestore, oltre a quanto espresso nei precedenti commi 7, 8 e 9, per le sottozone individuate nell'art. 14, comma 3, con le seguenti modalita':
a) Zona C1: pesca ricreativa con il solo rilascio degli animali appena catturati;
b) Zona C2 e C3: pesca ricreativa con possibilita' di trattenimento degli animali appena catturati, per un prelievo massimo cumulativo giornaliero fino a 3(tre)Kg per pescatore e fino ad un massimo di 5(cinque) Kg per imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore.
11. Nella zona D la pesca ricreativa e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, oltre che con gli attrezzi consentiti in zona B e C, anche con bolentino, con canna e mulinello con non piu' di 3 (tre) ami rispettando il limite di uno strumento di cattura a persona per un massimo di due per ogni barca.
12. La distanza tra le barche che svolgono attivita' di pesca ricreativa non deve essere minore di 50 (cinquanta) metri.
13. Il transito di unita' da diporto nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dal soggetto gestore.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pesca ricreativa nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
a) indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare;
b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo art. 34;
c) riportare le catture e le giornate di pesca effettuate, su un apposito libretto vidimato dal soggetto gestore e rilasciato contestualmente all'autorizzazione, che deve essere esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore, ai fini del monitoraggio della risorsa, entro il 30 novembre di ogni anno. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, l'autorizzazione sara' revocata in via definitiva;
d) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
15. Il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni per le attivita' di pesca ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
16. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:
a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, durante l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e da esporre sull'unita' da diporto;
b) esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza.
17. Le unita' da diporto a supporto della pesca sportiva e ricreativa, devono osservare le disposizioni per la navigazione da diporto di cui al precedente art. 20.
18. E' fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attivita' di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per tre anni, oltre alle sanzioni previste dall'art. 38 del presente regolamento e dalle altre norme in vigore.
19. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:
a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;
b) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita';
c) misure minime di cattura per le varie specie;
d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

Art. 28.

Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate

1. Nell'area marina protetta la navigazione alle unita' nautiche, adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non e' consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorita' marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
2. Nelle zone B, C e D e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso alle unita' nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 20.
3. L'ormeggio delle dette unita' nautiche e' consentito ai gavitelli singoli e contrassegnati dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
4. Alle unita' nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non e' consentito:
a) la pratica della pesca sportiva da parte dell'equipaggio e dei passeggeri;
b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi;
c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
5. Le unita' nautiche autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute, al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo, ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34, commisurato:
a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' nautica;
b) alla durata del permesso.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le unita' nautiche impiegate devono essere in linea con i seguenti requisiti di ecocompatibilita':
a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
b) unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo del 18 luglio 2005 n. 171, e successive modifiche concernente il codice della navigazione da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE.
8. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione.
9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dai seguenti documenti:
a) caratteristiche delle unita' nautiche utilizzate per l'attivita';
b) titoli abilitativi professionali del personale imbarcato;
c) attestazione dell'avvenuto versamento al soggetto gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34;
d) copia della certificazione rilasciata dall'autorita' competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
e) dichiarazione di presa visone del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
11. E' fatto obbligo agli armatori delle suddette unita' di trasporto passeggeri di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato dal soggetto gestore, con gli estremi dell'unita' nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalita'. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
12. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, l'autorizzazione sara' revocata in via definitiva.
13. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, attraverso il monitoraggio effettuato, il soggetto gestore puo' stabilire, sentita la Commissione di riserva, con successivi provvedimenti:
a) il numero massimo di unita' nautiche autorizzabili;
b) il numero massimo complessivo di passeggeri o visitatori giornalieri;
c) i criteri e i requisiti richiesti relativi a eventuali misure di premialita' ambientale, stabilite dal soggetto gestore, ai fini del rilascio delle autorizzazioni.
14. Ogni sostituzione delle unita' autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unita' nautica ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
15. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
16. Il soggetto gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva e le Autorita' competenti, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
17. E' fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unita' nautiche, il decreto istitutivo dell'area marina protetta, il regolamento di disciplina, il presente regolamento nonche' eventuali disciplinari provvisori annuali, al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.
18. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
CONSENTITE

Art. 29.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Torre del Cerrano», come previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta.
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare il titolo autorizzatorio rilasciatogli e a esibirlo, su mera richiesta, ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina protetta.
4. Il soggetto gestore, a fronte di esigenze correlate alla tutela dell'ambiente marino, puo' sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita' consentite nell'area marina protetta.
5. Il soggetto gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, puo' rilasciare specifiche autorizzazioni, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 30.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione e' presentata al soggetto gestore sugli appositi moduli predisposti dallo stesso, disponibili presso gli uffici amministrativi o sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica e' predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal soggetto gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
a) le generalita' del richiedente;
b) l'oggetto;
c) la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta;
d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita' consentite nell'area marina protetta.
6. E' facolta' del soggetto gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Art. 31.

Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.
3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.

Art. 32.

Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione, di cui al precedente art. 30, sono esaminate dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 33.
2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 33.

Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere un'adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nelle zone B, C e D di cui ai precedenti articoli e' effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti da soggetto gestore, sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, il soggetto gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, oltre quanto previsto nel comma 2, il soggetto gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. Il soggetto gestore pubblicizza anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite.
6. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a) qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' istitutive dell'area marina protetta;
b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta e dal presente regolamento;
c) qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', e' motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento di diniego.
8. Il provvedimento di autorizzazione verra' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 34.

Art. 34.

Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dal soggetto gestore con successivo provvedimento annuale, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e' disposto su base mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, il soggetto gestore potra' avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' nautica.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto e' disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unita' da diporto.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di seawatching, e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di osservazione dei cetacei, e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
13. Il richiedente e' tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione.
14. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' nautiche in possesso di ulteriori requisiti di ecocompatibilita' individuati con successivo provvedimento dal soggetto gestore.
15. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalita':
a) con versamento sul conto corrente postale intestato al soggetto gestore dell'area marina protetta "Torre del Cerrano", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
b) presso la sede o altri uffici a cio' designati dal soggetto gestore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige ed invia annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e derivanti dalle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Art. 36.

Sorveglianza

1. La sorveglianza e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale del soggetto gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. Ai fini della sorveglianza il soggetto gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato.

Art. 37.

Pubblicita'

1. Il presente regolamento alla sua entrata in vigore e' affisso, insieme al decreto istitutivo, al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta, e ad eventuali disciplinari provvisori, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale del soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore provvede a dare massima diffusione del presente regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di porto, dell'Autorita' portuale, e presso i porti di sbarco ricadenti all'interno dell'area marina protetta.
3. Il soggetto gestore provvede all'inserimento dei testi ufficiali dei provvedimenti di cui al precedente comma sul sito web dell'area marina protetta.
4. Il soggetto gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
5. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima ha l'obbligo di esporre copia dei suddetti provvedimenti in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 38.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta, nel regolamento di disciplina delle attivita' consentite e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta, dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Le autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia provvedono direttamente ad irrogare la relativa sanzione e immediatamente trasmettono copia al soggetto gestore, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche.
5. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio, e' immediatamente trasmesso al soggetto gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
6. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 e' determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 39.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonche' alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e nel regolamento di disciplina approvato con decreto del 28 luglio 2009, n. 218.


 
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