Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016 |
Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», e, in particolare, l'art. 5, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di produzione e distribuzione di energia elettrica»; Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e, al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nonche' l'art. 176, commi 2 e 3, che recitano rispettivamente «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle provincie autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino Alto Adige e dalle relative norme di attuazione»; Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica; Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale; Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a), ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorita' svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», nonche' l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale e' effettuata dai Comitati Istituzionali e Tecnici delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi comitati»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorita' di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorita' di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, con il quale e' stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali; Vista la deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Adige e dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183 del 1989 e integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico delle Alpi Orientali non gia' rappresentati nel medesimo Comitato (di seguito: Comitato Istituzionale Integrato), ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE; Vista la deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015, con la quale il medesimo Comitato Istituzionale Integrato ha adottato, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE; Vista la deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei contenuti del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE, e' stato approvato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali; Considerato che, con determinazione prot. n. 34584 del 24 ottobre 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualita' di Autorita' competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1620 del 3 ottobre 2014, ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo; Considerato che l'Autorita' di bacino del fiume Adige e l'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, hanno promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni scritte del pubblico un periodo minimo di sei mesi, inclusi gli utenti: il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo; la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto; la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte; Considerata l'attivita' di coordinamento svolta dall'Autorita' di bacino del fiume Adige e dall'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione nei confronti delle regioni comprese nel territorio distrettuale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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| Art. 2
1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui all'art. 1 e' composto dai seguenti documenti: Volume 1: Descrizione generale delle caratteristiche del distretto; Volume 2: Assetto dei corpi idrici superficiali e sotterranei; Allegato 2/A: Repertorio dei corpi idrici; Volume 3: Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi sullo stato delle acque; Allegato 3/A: Repertorio delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici; Volume 3/Bis: Inventario delle emissioni e considerazioni sul bilancio idrico; Volume 4: Sintesi delle aree protette e dei pertinenti obiettivi; Allegato 4/A: Repertorio degli obiettivi dei corpi idrici interessati da aree protette; Volume 5: Monitoraggio delle acque nel primo ciclo di pianificazione; Allegato 5/A: Stazioni di monitoraggio; Volume 5/Bis: Monitoraggio delle acque nel secondo ciclo di pianificazione; Volume 6: Stato e obiettivi ambientali delle acque; Allegato 6/A: Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e delle eventuali esenzioni dei corpi idrici; Volume 7: Analisi economica degli usi e dei servizi idrici; Volume 8: Programma delle misure; Allegato 8/A: Repertorio delle misure; Allegato 8/B: Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici; Allegato 8/C: Quadro ricognitivo dello stato di attuazione della normativa sulle acque; Volume 9: Repertorio della pianificazione coordinata ed attuativa; Volume 10: Valutazione ambientale strategica, partecipazione pubblica e coordinamento transfrontaliero; Volume 11: Elenco delle autorita' competenti e dei referenti per le informazioni di base; Cartografia di Piano contenente n. 22 Tavole.
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| Art. 3
1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali e ha valore di piano territoriale di settore. 2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi Orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo 2006, n. 152. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.
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| Art. 4
1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali e' pubblicato sul sito web del distretto idrografico delle Alpi Orientali: http://www.alpiorientali.it, nonche' sul sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali e' depositato, in originale, presso l'Autorita' di bacino del fiume Adige, piazza Vittoria n. 5 - 38122 Trento, e presso l'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, Cannaregio 4314, calle del Duca - 30121 Venezia, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma, e presso le regioni e province autonome il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano. 3. L'Autorita' di bacino del fiume Adige, l'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e le regioni i cui territori ricadono nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto. 4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.
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| Art. 5
1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvederanno alle finalita' del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, nell'ambito delle competenze loro spettanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti. Roma, 27 ottobre 2016
Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 133
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