Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016 |
Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d); Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e, al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica; Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale; Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a), ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorita' svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», nonche' l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale e' effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi comitati»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorita' di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorita' di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2013, con il quale e' stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio; Vista la deliberazione n. 178 del 22 dicembre 2014 con la quale il Comitato istituzionale dall'Autorita' di bacino del fiume Serchio ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE; Vista la deliberazione n. 182 del 17 dicembre 2015 con la quale il medesimo Comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE; Vista la deliberazione n. 183 del 3 marzo 2016 con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE, e' stato approvato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219/2010 il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio; Considerato che, con determinazione prot. n. 38548 del 21 novembre 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualita' di Autorita' competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1649 del 31 ottobre 2014, ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo; Considerato che l'Autorita' di bacino del fiume Serchio, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: - il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo; - la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto; - la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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| Art. 2
Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio di cui all'art. 1 e' composto dai seguenti documenti: 1. Piano Relazioni: 1. Presentazione del Piano; 2. Descrizione del distretto; 3. Identificazione corpi idrici; 4. Pressioni e impatti; 5. Registro aree protette; 6. Reti e programmi di monitoraggio; 7. Obiettivi di piano, stati; 8. Analisi economica; 9. Sintesi misure; 10. Partecipazione e aggiornamento; 11. Rapporto del Piano di gestione con altri pertinenti piani o programmi; 12. Integrazioni ambientali. Allegati: 9B. Codici misure; 9C. Sintesi delle misure di Piano (PoM); 9D. Schede norme; 9E. Schede indirizzi vincolanti; 9F. Sintesi delle misure di base per le aree protette; 9G. Misure di convergenza con il Piano di gestione rischio alluvioni; 10F. Sintesi delle osservazioni al Piano di gestione delle acque (PDGA); Elenco tavole: Descrizione del distretto idrografico del fiume Serchio Tav. 2.01 - Inquadramento del distretto idrografico del fiume Serchio; Tav. 2.02 - Carta corografica del distretto idrografico del fiume Serchio; Tav. 2.03 - Uso del suolo. Identificazione dei corpi idrici Tav. 3.01 - Corpi idrici superficiali; Tav. 3.02 - Corpi idrici superficiali categorie; Tav. 3.03 - Tipologia dei corpi idrici superficiali; Tav. 3.04 - Sistemi idrogeologici del distretto del fiume Serchio; Tav. 3.05 - Corpi idrici sotterranei. Stato di rischio Tav. 4.11 - Acque superficiali Classi di rischio; Tav. 4.21 - Acque sotterranee Classi di rischio chimico; Tav. 4.22 - Acque sotterranee Classi di rischio quantitativo. Pressioni significative Da tav. 4.23 a tav. 4.60 - Corpi idrici - Pressioni Report Arpat 2014. Registro delle aree protette Tav. 5.01 - Aree protette - Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'art. 7 della direttiva 2000/60/CE; Tav. 5.02 - Aree protette - Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico; Tav. 5.03 - Aree protette - Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 2006/7/CE; Tav. 5.04 - Aree protette - Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CE; Tav. 5.05 - Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque e' importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CE e della direttiva 2009/147/CE. Rete ecologica Natura 2000; Tav. 5.06 - Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque e' importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CE e della direttiva 2009/147/CE. Aree naturali protette; Tav. 5.07 - Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque e' importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CE e della direttiva 2009/147/CE. Area Ramsar Reti e programmi di monitoraggio Tav. 6.01 - Corpi idrici superficiali - Reti di monitoraggio qualitativo di cui alla DGRT n. 847 del 14 ottobre 2013 - Monitoraggio operativo; Tav. 6.02 - Corpi idrici superficiali - Reti di monitoraggio qualitativo di cui alla DGRT n. 847 del 14 ottobre 2013 - Monitoraggio di sorveglianza; Tav. 6.03 - Corpi idrici superficiali - Reti di monitoraggio quantitativo di cui alla DGRT n. 847 del 14 ottobre 2013; Tav. 6.04 - Corpi idrici sotterranei - Reti di monitoraggio chimico di cui alla DGRT n. 847 del 14 ottobre 2013; Tav. 6.05 - Corpi idrici sotterranei - Reti di monitoraggio quantitativo di cui alla DGRT n. 847 del 14 ottobre 2013; Tav. 6.06 - Aree protette - Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'art. 7 della dir. 2000/60/CE e rete di monitoraggio DGRT 847/2013; Tav. 6.07 - Aree protette - Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico e rete di monitoraggio DGRT 847/2013; Tav. 6.08 - Aree protette - Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione e rete di monitoraggio DGRT 847/2013; Tav. 6.09 - Aree protette - Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della dir. 91/676/CE e le zone designate come aree sensibili a norma della dir. 91/271/CE e rete di monitoraggio DGRT 847/2013; Tav. 6.10 - Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque e' importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della dir. 92/43/CE e della dir. 2009/147/CE. Rete ecologica Natura 2000 e rete di monitoraggio DGRT 847/2013; Tav. 6.11 - Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque e' importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della dir. 92/43/CE e della dir. 2009/147/CE. Aree naturali protette e rete di monitoraggio DGRT 847/2013; Tav. 6.12 - Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque e' importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della dir. 92/43/CE e della dir. 2009/147/CE. Area Ramsar e rete di monitoraggio DGRT 847/2013; Obiettivi di piano, stati di qualita' e deroghe Tav. 7.02 - Stato ecologico delle acque superficiali; Tav. 7.03 - Stato chimico delle acque superficiali; Tav. 7.04 - Stato chimico delle acque sotterranee; Tav. 7.05 - Stato quantitativo delle acque sotterranee; Tav. 7.07 - Acque superficiali - Obiettivi di piano - Stato chimico; Tav.7.07-bis - Acque superficiali - Obiettivi di piano - Stato ecologico; Tav. 7.08 - Acque sotterranee - Obiettivi di piano - Stato chimico; Tav. 7.08-bis - Acque sotterranee Obiettivi di piano - Stato quantitativo; Tav. 7.09 - Corpi idrici superficiali non monitorati e che non raggiungono il buono stato chimico per la presenza di sostanze ubiquitarie (art. 78-decies decreto legislativo n. 152/2006, comma 1 lettera a) e di sostanze per le quali sono definiti SQA piu' restrittivi (art. 78-decies decreto legislativo n. 152/2006, comma 1 lettera c); Sintesi delle misure di piano Tav. 9.01 - Scheda Norma n. 1 Tutela dei corsi d'acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico - Aree di elevato interesse ambientale e naturalistico; Tav. 9.02 - Scheda Norma n. 4 Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Sistema idraulico strategico; Tav. 9.03 - Scheda Norma n. 4 Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Modello digitale del terreno; Tav. 9.04 - Scheda Norma n. 4 Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Carta della permeabilita'; Tav. 9.05 - Scheda Norma n. 4 Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Mappaggio biologico; Tav. 9.06 - Scheda Norma n. 4 Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Sistemi ambientali; Coordinamento con la direttiva 2007/60/CE Tav. 10.01 - Scenario a bassa probabilita' di alluvione - Conseguenze negative sull'ambiente e principali fonti di inquinamento; Tav. 10.02 - Scenario a media probabilita' di alluvione - Conseguenze negative sull'ambiente e principali fonti di inquinamento; Tav. 10.03 - Scenario ad alta probabilita' di alluvione - Conseguenze negative sull'ambiente e principali fonti di inquinamento. Integrazioni ambientali Tav. 12.01 - PIT Regione Toscana: decreto legislativo n. 42/2004 art. 136 Immobili e aree di notevole interesse pubblico e corpi idrici superficiali; Tav. 12.02 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera a) I territori costieri e corpi idrici superficiali; Tav. 12.03 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera b) I territori contermini ai laghi e corpi idrici superficiali; Tav. 12.04 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera c) I fiumi , i torrenti, i corsi d'acqua e corpi superficiali; Tav. 12.05 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera d) Le montagne per la parte eccedente i 1200 m slm e corpi idrici superficiali; Tav. 12.06 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera e) I circhi glaciali e corpi idrici superficiali; Tav. 12.07 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali e corpi idrici superficiali; Tav. 12.08 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi e corpi idrici superficiali; Tav. 12.09 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera h) Le zone gravate da usi civici e corpi idrici superficiali; Tav. 12.10 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera i) Le zone umide e corpi idrici superficiali; Tav. 12.11 PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera m) Le zone di interesse archeologico e corpi idrici superficiali; Tav. 12.11.01 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera m) Le zone di interesse archeologico e corpi idrici superficiali; Tav. 12.11.02 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera m) Le zone di interesse archeologico e corpi idrici superficiali; Tav. 12.11.03 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera m) Le zone di interesse archeologico e corpi idrici superficiali.
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| Art. 3
1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico del fiume Serchio e ha valore di piano territoriale di settore. 2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del fiume Serchio, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.
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| Art. 4
1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio e' pubblicato sul sito web del distretto idrografico del fiume Serchio: http://www.autorita.bacinoserchio.it , nonche' sul sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio e' depositato, in originale, presso l'Autorita' di bacino del fiume Serchio, Via Vittorio Veneto, 1 - 55100 Lucca, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma, e presso la Regione Toscana. 3. L'Autorita' di bacino del fiume Serchio e la Regione Toscana sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto. 4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio avviene a risorse disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Roma, 27 ottobre 2016
Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 118
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