Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2017 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ayrinal».


Estratto determina AAM/PPA n. 2158/2016 del 23 dicembre 2016

E' autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dei paragrafi 4.2, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto con nuovi dati sulla popolazione geriatrica; adeguamento al QRD template delle etichette, relativamente al medicinale «AYRINAL» nelle seguenti forme e confezioni:
A.I.C. n. 040854010 - «20 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al;
A.I.C. n. 040854022 - «20 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al;
A.I.C. n. 040854034 - «20 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;
A.I.C. n. 040854046 - «20 mg compresse» 40 compresse in blister Al/Al;
040854059 - «20 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Al.
Procedure: DE/H/2302/001/II/017.
Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 5, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 
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