Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 11 gennaio 2017
Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 10 giugno 2015 di diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo e individuale»;
Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via G. Baglivi, 6, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 15 dicembre 2016, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che la presentazione del modello teorico scientifico della Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo, portato a corredo della domanda di autorizzazione, e' frammentata e suddivisa in dettagli non rilevanti, mentre mancano del tutto riferimenti nell'ambito della letteratura internazionale ed evidence-based; che vi e' una scarsa corrispondenza tra l'indirizzo indicato, facente riferimento alla psicoterapia di gruppo, e le effettive attivita' formative sulle quali si strutturano i corsi; che, con specifico riferimento al corpo docente, non si e' potuto verificare l'effettivo aggiornamento dei curricula inviati, che, in diversi casi, evidenziano una scarsa esperienza dei docenti nelle materie di insegnamento loro attribuite;
Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo» con sede in Roma, via G. Baglivi, 6, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2017

Il Capo del Dipartimento: Mancini


 
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