Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2016, n. 260 |
Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonche' altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, commi 2 e 4-bis; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e in particolare l'articolo 7-bis, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2016; Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 4, e' soppresso il primo periodo; 2) al comma 5, la parola «novantasei» e' sostituita dalla parola «novanta»; b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nell'ambito della Segreteria generale, opera l'Autorita' nazionale - UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonche' segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a doppio uso.»; c) all'articolo 4: 1) al comma 1 le parole «, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «; promuove la cultura della legalita'; definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture.»; 2) al comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le funzioni di ispettore sono attribuite altresi' al dirigente di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 4)»; d) all'articolo 5: 1) al comma 1, lettera a), le parole «Politica europea di sicurezza e difesa» sono sostituite dalle seguenti «Politica di sicurezza e di difesa comune»; 2) al comma 3, lettera b), le parole «G8/G20» sono sostituite dalle parole «relativi ai gruppi dei Paesi piu' industrializzati»; 3) al comma 3, le lettere e) ed f) sono sostituite dalla seguente: «d-bis) tratta le questioni relative alle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere da a) a d)»; 4) al comma 4, lettera d), le parole «l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti» sono sostituite dalle seguenti «la Scuola nazionale dell'amministrazione»; 5) al comma 5, lettera b), dopo le parole «degli addetti scientifici» sono aggiunte le seguenti: «e il collegamento con gli enti gestori di lingua e cultura italiana»; 6) al comma 5, la lettera i) e' soppressa e dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e commerciale e quelle relative alla tutela della proprieta' intellettuale»; 7) al comma 7, lettera c), le parole «, linguistica e scolastica» sono soppresse; 8) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e in particolare: a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonche' al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi; b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della societa' Cassa depositi e prestiti SpA; c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125; d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo; e) valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125; f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la societa' Cassa depositi e prestiti SpA per le finalita' di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125; g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto; h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125; i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.»; 9) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo include non piu' di sette uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalita' stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»; 10) al comma 9, lettera o), le parole «dell'Istituto diplomatico, che segue altresi'» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione con cui segue»; e) all'articolo 8, comma 1 le parole «inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici» sono sostituite dalle seguenti «attinenti all'ambito di competenza del Ministero»; f) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Funzioni attribuibili a dirigenti). - 1. Al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto dei seguenti limiti complessivi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni: a) otto unita' di livello dirigenziale generale; b) trentasette unita' di livello dirigenziale non generale dell'area amministrativa; c) otto unita' di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale. 2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative: a) direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; b) consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui: 1) tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto; 2) due con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; 3) uno con le funzioni di coordinatore dell'attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3; 4) uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; c) non piu' di tre posti funzione di capo di consolato generale; d) non piu' di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, anche con competenza estesa su piu' Paesi. 3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative: a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; c) consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attivita' ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale; d) non piu' di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali; e) non piu' di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307. 4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative: a) non piu' di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per il sistema Paese; b) non piu' di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per il sistema Paese, individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; c) non piu' di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura. 5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarita' degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti. 6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del precitato decreto.»; g) l'articolo 10 e' abrogato; h) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «1. Restano ferme le disposizioni in materia di dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e' il seguente: «Art. 17. Regolamenti. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - La legge 15 marzo 1997 n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. - La legge 6 febbraio 1985, n. 15 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1985,n. 39. - La legge 9 luglio 1990, n. 185 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. - Il testo dell'art. 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 e' il seguente: «Art. 7-bis. Ministero degli affari esteri - Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA). 1. L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e' individuata quale autorita' nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA e' diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 30. 1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso l'Autorita' nazionale - UAMA e' a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie. 2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'art. 3. - La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302. - La legge 11 agosto 2014, n. 125 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199. - Il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinarioIl decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2000, n. 290. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2010, n. 85. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010, n. 145. - Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' il seguente: «Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008 , secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1. Amministrazione centrale 1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello: a) segreteria generale; b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica; c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; d) Direzioni generali: 1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza; 2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali; 3) Direzione generale per l'Unione europea; 4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese; 5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie; 6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; 7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione; 8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; e) Servizi: 1) Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale; 2) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati. 2. Ciascun direttore generale e' coadiuvato da Vice direttori generali/Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di venti, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale/Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale. 3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell' art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali. 4. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttore generale/Direttore centrale puo' essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del direttore generale. 5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di novanta unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell' art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni.». - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 2. Segretario generale 1. Nell'ambito delle funzioni previste dall' art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuita' delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attivita'. 2. Il Segretario generale e' assistito da un Vice Segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie. Essi si avvalgono delle unita' e degli uffici della segreteria generale. 3. La funzione di coordinamento e' volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero. 3-bis. Nell'ambito della segreteria generale, opera l'Autorita' nazionale - UAMA di cui all'art. 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonche' segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a doppio uso. 4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.». - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 4. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero 1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'amministrazione; promuove la cultura della legalita'; definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture. 2. L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di ispettore sono attribuite altresi' al dirigente di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), numero 4). 3. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.». - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 5. Direzioni generali 1. La Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza attende ai seguenti compiti: a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generale per l'Unione europea e per assicurarne l'unitarieta' - quelle della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica di sicurezza e di difesa comune, nonche' le questioni attinenti all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione; b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite; c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate, la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani; d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalita' organizzata transnazionale ed il narcotraffico; e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti ai processi G8/G20; f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; g) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera f). 2. Al direttore generale per gli affari politici e di sicurezza, nella sua qualita' di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale. 3. La Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali attende ai seguenti compiti: a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale; b) segue le tematiche economiche, finanziarie e globali inerenti ai processi relativi ai gruppi dei Paesi piu' industrializzati; c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente; d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilita'; d-bis) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere da a) a d); g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro-meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; h) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera g). 4. La Direzione generale per l'Unione europea attende ai seguenti compiti: a) cura le attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM; b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna; c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea; d) collabora la Scuola nazionale dell'amministrazione nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie; e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economico europeo, nonche' i Paesi dei Balcani, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; f) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali. 5. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese attende ai seguenti compiti: a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenza complessiva delle attivita' di promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del Paese e di tutte le sue componenti; b) cura la diffusione della lingua, della cultura, della scienza, della tecnologia e della creativita' italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento e la gestione della rete degli istituti di cultura e degli addetti scientifici e il collegamento con gli enti gestori di lingua e cultura italiana; tratta le questioni culturali e scientifico-tecnologiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali; c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i rapporti con le realta' produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonche' con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attivita' con l'estero; d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attivita' all'estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia; e) partecipa alle attivita' e si coordina con gli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero; e-bis) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e commerciale e quelle relative alla tutela della proprieta' intellettuale; f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonche' l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani; g) cura le attivita' di competenza del Ministero degli affari esteri relative alle borse di studio, nonche' agli scambi giovanili; h) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settore dello sport; i) (Soppressa). 6. Al direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni tematiche e geografiche riguardanti la promozione nel loro insieme delle componenti del sistema Paese e il sostegno alle loro esigenze complessive. 7. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti: a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo; b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo; c) cura la promozione sociale delle collettivita' italiane all'estero; d) provvede agli affari consolari; e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le questioni concernenti gli stranieri in Italia; f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali. 8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 e in particolare: a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonche' al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi; b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'art. 21 della legge 11 agosto 2014 n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo Sviluppo di cui all'art. 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della societa' Cassa Depositi e Prestiti SpA; c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014 n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'art. 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125; d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo; e) valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la verifica del il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125; f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio del poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la societa' Cassa Depositi e Prestiti Spa per le finalita' di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125; g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto; h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125; i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 8-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo include non piu' di sette uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalita' stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 9. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione attende ai seguenti compiti: a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie; b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative; c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero; d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie; e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del personale; f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunita'; g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti; h) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale; i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari; m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa; n) concorre alla promozione della presenza di personale italiano presso le organizzazioni internazionali; o) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione con cui segue la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica. 10. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni attende ai seguenti compiti: a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali; b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attivita' di interesse dell'amministrazione degli affari esteri; c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli; d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche; e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; cura la sicurezza informatica; f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni; g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria; h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti di competenza.». - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 8. Comitati 1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro puo' istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni attinenti all'ambito di competenza del Ministero, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.».
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| Art. 2 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, sono soppresse le parole da «e comunicate» fino alla fine del comma.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 12. Variazioni e storni di bilancio 1. Le variazioni di bilancio di carattere compensativo, che comportino storni da un titolo all'altro, sono disposte dal titolare dell'ufficio all'estero con proprio decreto.».
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| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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| Art. 4
Abrogazioni
1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2016
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 196
Note all'art. 4: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, vedi nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2008, n. 15.
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