Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 dicembre 2016
Proroga dei termini di aggiudicazione di cui al decreto n. 943 del 23 dicembre 2015 in merito ad interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici. (Decreto 969).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile e s.m.e.i. e in particolare l'art. 5, comma 3;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita';
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, ed in particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che a partire dall'anno 2014 la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante miusre urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160 nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile 14 settembre 2005;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile 14 gennaio 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, 2 marzo 2011 n. 3927 che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualita' 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con il quale sono stati definiti i termini e le modalita' di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonche' ripartite su base regionale le risorse relative alle annualita' 2014 e 2015;
Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015 che istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione composta da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e da due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e presieduta dal direttore per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di garantire l'istruttoria sulle istanze presentate dalle regioni competenti e di individuare gli interventi ammessi al finanziamento;
Visto l'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, con il quale si e' stabilito che le regioni dovevano trasmettere alla Direzione generale degli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale il piano degli interventi entro il 30 novembre 2015;
Visto altresi', l'art. 6 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca siano individuati gli interventi sulla base dei piani predisposti dalle regioni, previa istruttoria della Commissione di cui all'art. 1 del medesimo decreto, e siano definiti i termini per la progettazione e per l'aggiudicazione dei lavori, nonche' le modalita' di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza;
Dato atto che con nota, prot. n. 12417 del 14 ottobre 2015, e' stato trasmesso alle regioni il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015 ed e' stata loro ribadita la data del 30 novembre 2015, quale termine di scadenza per l'invio dei piani;
Considerato che entro il predetto termine sono pervenuti a mezzo PEC i piani di tutte le regioni interessate;
Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del 9 dicembre 2015, n. 57, e' stata nominata la Commissione di valutazione di cui all'art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015;
Considerato che a seguito di valutazione da parte della predetta Commissione dei piani pervenuti sono stati richiesti alle regioni alcuni chiarimenti e integrazioni;
Dato atto che a seguito di tali richieste tutte le regioni hanno fatto pervenire i necessari chiarimenti richiesti ad eccezione della Regione Molise per la quale e' quindi necessario procedere ad una ulteriore attivita' istruttoria;
Visti i verbali delle riunioni della Commissione di valutazione di cui all'art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenutesi in data 9 e 16 dicembre 2015;
Considerato che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 sono stati individuati gli interventi da ammettere a finanziamento relativi alle annualita' 2014 e 2015, nonche' sono stati fissati i termini per le aggiudicazioni degli interventi e per la conclusione dei lavori;
Dato atto che nel frattempo e' stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Considerato che alcuni enti beneficiari hanno fatto pervenire richiesta di proroga del termine di aggiudicazione dei lavori anche in virtu' delle modifiche intervenute con il predetto Codice;
Dato atto che secondo quanto previsto dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 il termine di aggiudicazione era stabilito in dieci mesi dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerato che la predetta pubblicazione e' avvenuta in data 3 marzo 2016;
Dato atto quindi, che alla luce della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il termine di aggiudicazione dei lavori previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, risulta essere quello del 2 gennaio 2017;
Ritenuto necessario, in ragione dell'importanza degli interventi di adeguamento sismico da attuare, prevedere e concedere la proroga richiesta, fissando il nuovo termine al 30 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1
Proroga del termine di approvazione delle progettazione e di
aggiudicazione degli interventi

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, e' prorogato al 30 giugno 2017.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1


 
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