Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 11 gennaio 2017 |
Designazione di 33 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/2374/UE); Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente; Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette», e successive modifiche e integrazioni; Vista il decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 65 del 19 marzo 2008, con la quale e' stata disciplinata l'applicazione dei criteri minimi uniformi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 17 ottobre 2007 ai siti di interesse comunitario (SIC) della Basilicata e sono stati individuati i siti per i quali progettare specifiche misure di tutela e di conservazione e quelli per i quali e' necessario redigere un appropriato piano di gestione; Viste le deliberazioni della Giunta regionale della Basilicata n. 951 del 18 luglio 2012, n. 30 del 15 gennaio 2013, n. 904 del 7 luglio 2015, n. 1492 del 17 novembre 2015, n. 1678 del 22 dicembre 2015, n. 166 del 24 febbraio 2016, n. 309 del 29 marzo 2016, n. 827 del 12 luglio 2016 e n. 958 del 9 agosto 2016 con le quali sono state adottate le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie relativamente a 33 SIC della Regione medesima; Vista la nota prot. 2541/2016 con la quale il Corpo forestale dello Stato - Ufficio biodiversita' di Potenza, in qualita' di Ente gestore della Riserva naturale dello Stato Metaponto, condivide le misure di conservazione di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 904 per i SIC, o loro porzioni, ricadenti nel territorio della predetta Riserva naturale; Vista la nota prot. 3314/2016 con la quale il Corpo forestale dello Stato - Ufficio biodiversita' di Potenza, in qualita' di Ente gestore della Riserva naturale dello Stato Bosco Rubbio, condivide le misure di conservazione di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 309 per i SIC, o loro porzioni, ricadenti nel territorio della predetta Riserva naturale; Vista la nota prot. 4005 del 26 maggio 2016 con la quale il Corpo forestale dello Stato - Ufficio biodiversita' di Martina Franca, in qualita' di Ente gestore della Riserva Naturale dello Stato Marinella Stornara, condivide le misure di conservazione di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 904 per i SIC, o loro porzioni, ricadenti nel territorio della predetta Riserva naturale; Visto la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco nazionale del Pollino n. 28 del 30 maggio 2016, «Rete Natura 200 Basilicata. Presa d'atto e approvazione dei Piani di gestione», di cui alla DGR Basilicata 309/2016; Visto il decreto del Presidente del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese n. 9 del 29 gennaio 2016, «Integrazione delibera presidenziale n. 20/2015, ratificata con delibera C.D. 7/2015», a seguito di delibera della DGR Basilicata 1678/2015. Approvazione ed integrazioni Misure di tutela e conservazione per i siti di natura 2000»; Visto che gli obiettivi di conservazione, da cui sono scaturite le misure di conservazione, sono pubblicati sul sito internet della regione ai link www.retecologicabasilicata.it e www.basilicatanet.it Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le zone speciali di conservazione; Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali; Considerato che la Regione Basilicata, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunichera' al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate; Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto; Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007; Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «zone speciali di conservazione» di 33 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata; Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Basilicata con deliberazione della Giunta regionale n. 1471 del 19 dicembre 2016;
Decreta:
Art. 1
Designazione delle ZSC
1. Sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti 33 siti insistenti nel territorio della Regione Basilicata, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica, per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.
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| Art. 2
Obiettivi e misure di conservazione
1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, derivanti da obiettivi specifici, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle approvate con gli atti riportati nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, e immediatamente operative, nonche' quelle di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 951 del 18 luglio 2012 e n. 30 del 15 gennaio 2013 e ss.mm.ii. Gli obiettivi di conservazione sono pubblicati sul sito internet della regione al link www.retecologicabasilicata.it e www.basilicatanet.it 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e gli obiettivi di conservazione sono pubblicati, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento. 4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento sara' assicurato in accordo con gli enti gestori. 5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Basilicata. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono adottate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. 6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
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| Art. 3
Soggetto gestore
1. La Regione Basilicata, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. 2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2017
Il Ministro: Galletti
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