Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016
Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che: «Gli Stati membri provvedono ad ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;
Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;
Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e' considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;
Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006) ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7 relativo al «Piano di gestione del rischio di alluvioni», che al comma 3 prevede che: «Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: a) le autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predispongono, secondo le modalita' e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico; b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonche' con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini della protezione civile. Detti Piani sono predisposti nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), ai sensi del quale, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «le autorita' di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010, le autorita' di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza», nonche' l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale e' effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi comitati»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorita' di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di autorita' di bacino distrettuale sono esercitate dalle autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle autorita' di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»;
Vista la deliberazione n. 175 del 23 dicembre 2013, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Serchio ha preso atto delle mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni approvandole, ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari;
Vista la deliberazione n. 179 del 22 dicembre 2014, con la quale il medesimo Comitato istituzionale ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio;
Vista la deliberazione n. 181 del 17 dicembre 2015, con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di gestione dei rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio e, nelle more della conclusione della procedura di VAS, e' stato individuato un cronoprogramma di azioni finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e al successivo reporting alla Commissione europea;
Vista la deliberazione n. 184 del 3 marzo 2016 con la quale e' stato approvato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio;
Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE e dall'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' stata promossa la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio e si e' provveduto a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:
il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;
la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;
la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte.
Considerato che il Piano di gestione del rischio di alluvioni ai sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' stato sottoposto a VAS in sede statale secondo la procedura prevista dalla parte seconda del medesimo decreto;
Considerato, altresi', che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in data 1° luglio 2015 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai fini della VAS sulla proposta di Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo, in data 8 luglio 2015 e' stato pubblicato un avviso integrativo sulla valutazione di incidenza del Piano e in data 20 luglio 2015 un ulteriore avviso integrativo con chiusura dei termini della consultazione al 18 settembre 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo n. 50 del 2 marzo 2016, con il quale e' stato espresso parere motivato positivo di compatibilita' ambientale sul Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio, sul relativo rapporto ambientale e sul piano di monitoraggio, con una serie di raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni; il decreto tiene conto del parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 1917 del 13 novembre 2015 e del parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo n. 2263 del 29 gennaio 2016, che vengono riportati in allegato allo stesso;
Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base delle risultanze del parere motivato di compatibilita' ambientale sono state individuate dall'Autorita' di bacino e dalle regioni, in qualita' di autorita' procedenti, le opportune revisioni da apportare al Piano, come risulta dalla dichiarazione di sintesi allegata alla documentazione di Piano.
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio, predisposto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.


 
Art. 2

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio di cui all'art. 1, risulta cosi' articolato:
Parte A: art. 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 49/2010 - Autorita' competente: Autorita' di bacino del fiume Serchio (EUCACODE: ITADBSNP01).
Relazione di Piano (parte a).
Allegato A: Schede sintetiche dei dati di rischio aggregati per sottobacino.
Allegato B: Schede sintetiche dei dati di rischio aggregati per macroarea.
Allegato C: Scheda tematica del rischio: arginature.
Allegato D: Schede delle misure di Piano.
Allegato E: Scheda di collegamento tra misure di Piano di gestione del rischio di alluvioni e interventi ReNDiS.
Tavola M.A.1: Macroarea della Piana Costiera tra Camaiore e Serchio - Bacino del lago di Massaciuccoli.
Tavola M.A.2: Macroarea del Basso corso del Serchio e affluenti.
Tavola M.A.3: Macroarea dell'Alta e Media Valle del Serchio - Val di Lima.
Mappe di pericolosita' e rischio di alluvioni ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo n. 49/2010 (gia' sottoposte al Comitato istituzionale nella seduta del 23 dicembre 2013):
relazione metodologica;
errata corrige mappe marzo 2016;
tavola 1: carta di inquadramento del bacino e del reticolo (1:75.000);
tavola 2: mappe di pericolosita' - decreto legislativo n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: estensione delle aree inondabili per i tre scenari alluvionali (P1 bassa probabilita' - P2 media probabilita' - P3 elevata probabilita') (1:100.000);
tavole da 2.1 a 2.7: mappe di pericolosita' - decreto legislativo n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: estensione delle aree inondabili per i tre scenari alluvionali (P1 bassa probabilita' - P2 media probabilita' - P3 elevata probabilita') (1:25.000);
tavola 3: mappe di pericolosita' - decreto legislativo n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: caratteristiche idrauliche dello scenario di alluvioni frequenti (P3 - elevata probabilita') (1:100.000);
tavole da 3.1 a 3.28: mappe di pericolosita' - decreto legislativo n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: caratteristiche idrauliche dello scenario di alluvioni frequenti (P3 - elevata probabilita') (1:10.000);
tavola 4: mappe di pericolosita' - decreto legislativo n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: caratteristiche idrauliche dello scenario di alluvioni poco frequenti (P2 - media probabilita') (1:100.000);
tavole da 4.1 a 4.29: mappe di pericolosita' - decreto legislativo n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: caratteristiche idrauliche dello scenario di alluvioni poco frequenti (P2 - media probabilita') (1:10.000);
tavola 5.1: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: popolazione a rischio nei tre scenari alluvionali - numero di abitanti per cella censuaria (1:125.000);
tavola 5.2: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010, direttiva 2007/60/CE: popolazione a rischio nei tre scenari alluvionali - densita' di popolazione per cella censuaria (1:125.000);
tavola 6: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010: zone urbanizzate e strutture strategiche (1:100.000),
tavole da 6.1 a 6.9: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010: zone urbanizzate e strutture strategiche (1:25.000);
tavola 7: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010: infrastrutture strategiche principali (1:100.000);
tavole da 7.1 a 7.9: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010: infrastrutture strategiche principali (1:25.000);
tavola 8: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010: beni ambientali, storici e culturali rilevanti (1:100.000);
tavole da 8.1 a 8.9: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010: beni ambientali, storici e culturali rilevanti (1:25.000);
tavola 9: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010: attivita' economiche (1:100.000);
tavole da 9.1 a 9.9: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010: attivita' economiche (1:25.000),
tavola 10: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010: insediamenti produttivi e impianti tecnologici potenzialmente pericolosi (decreto legislativo n. 59/2005) e aree protette potenzialmente interessate (1:100.000);
tavole da 10.1 a 10.9: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010: insediamenti produttivi e impianti tecnologici potenzialmente pericolosi (decreto legislativo n. 59/2005) e aree protette potenzialmente interessate (1:25.000);
tavola 11: mappe di rischio - decreto legislativo n. 49/2010: individuazione delle aree a diverso grado di rischio R1 - R2 - R3 - R4 (1:75.000);
tavola 12: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario a bassa probabilita' di alluvione: conseguenze negative sul patrimonio culturale (1:100.000);
tavole da 12.1 a 12.9: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario a bassa probabilita' di alluvione: conseguenze negative sul patrimonio culturale (1:25.000);
tavola 13: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario a bassa probabilita' di alluvione: conseguenze negative sulle attivita' economiche (1:100.000);
tavole da 13.1 a 13.9: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario a bassa probabilita' di alluvione: conseguenze negative sulle attivita' economiche (1:25.000);
tavola 14: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario a bassa probabilita' di alluvione: conseguenze negative sull'ambiente e principali fonti di inquinamento (1:100.000);
tavole da 14.1 a 14.9: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario a bassa probabilita' di alluvione: conseguenze negative sull'ambiente e principali fonti di inquinamento (1:25.000);
tavola 15: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario a media probabilita' di alluvione: conseguenze negative sul patrimonio culturale (1:100.000);
tavole da 15.1 a 15.9: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario a media probabilita' di alluvione: conseguenze negative sul patrimonio culturale (1:25.000);
tavola 16: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario a media probabilita' di alluvione: conseguenze negative sulle attivita' economiche (1:100.000);
tavole da 16.1 a 16.9: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario a media probabilita' di alluvione: conseguenze negative sulle attivita' economiche (1:25.000);
tavola 17: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario a media probabilita' di alluvione: conseguenze negative sull'ambiente e principali fonti di inquinamento (1:100.000);
tavole da 17.1 a 17.9: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario a media probabilita' di alluvione: conseguenze negative sull'ambiente e principali fonti di inquinamento (1:25.000);
tavola 18: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario ad elevata probabilita' di alluvione: conseguenze negative sul patrimonio culturale (1:100.000);
tavole da 18.1 a 18.9: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario ad elevata probabilita' di alluvione: conseguenze negative sul patrimonio culturale (1:25.000);
tavola 19: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario ad elevata probabilita' di alluvione: conseguenze negative sulle attivita' economiche (1:100.000);
tavole da 19.1 a 19.9: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario ad elevata probabilita' di alluvione: conseguenze negative sulle attivita' economiche (1:25.000);
tavola 20: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario ad elevata probabilita' di alluvione: conseguenze negative sull'ambiente e principali fonti di inquinamento (1:100.000);
tavole da 20.1 a 20.9: mappe di rischio - direttiva 2007/60/CE - scenario ad elevata probabilita' di alluvione: conseguenze negative sull'ambiente e principali fonti di inquinamento (1:25.000).
Il Rapporto Ambientale che si compone di:
aspetti pertinenti lo stato attuale dell'ambiente;
rapporto dei contenuti e degli obiettivi del Piano con altri pertinenti piani e programmi;
valutazione degli effetti e valutazione di incidenza;
sintesi non tecnica;
piano di monitoraggio;
dichiarazione di sintesi.
Allegati al rapporto ambientale:
schede natura 2000;
estratto D.G.R.T. n. 644 del 2004;
copertura degli habitat presenti nei siti Rete Natura 2000 e stato di conservazione dei siti Rete Natura 2000;
target Bacino Serchio;
habitat del bacino del fiume Serchio - «Manuale italiano di interpretazione degli habitat (direttiva 92/43/CEE)».
Parte B: art. 7, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 - autorita' competente: Regione Toscana (EUCACODE: ITCAREG09).
Relazione di Piano (parte b).
2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio e' corredato dal rapporto ambientale, redatto nell'ambito della procedura di VAS, che costituisce parte integrante dello stesso Piano e dall'ulteriore documentazione prodotta nell'ambito di tale procedura.


 
Art. 3

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico del fiume Serchio e ha valore di piano territoriale di settore.
2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del fiume Serchio, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.


 
Art. 4

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio e' pubblicato sul sito web del distretto idrografico del fiume Serchio http:// www.autorita.bacinoserchio.it, nonche' sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio e' depositato, in originale, presso l'Autorita' di bacino del fiume Serchio, via Vittorio Veneto, 1 - 55100 Lucca, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, e presso la Regione Toscana.
3. L'Autorita' di bacino del fiume Serchio e la Regione Toscana sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.
4. L'attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 122


 
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