Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 27 gennaio 2017 |
Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 15). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: Visto l'art. 2 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, e in particolare: il comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale puo' essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse; il comma 3, il quale detta specifiche disposizioni in ordine alla composizione della predetta struttura; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e in particolare: l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 3, il quale prevede, fra l'altro, che per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», e che a tal fine il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'art. 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione; l'art. 50, comma 1, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unita' organizzative in relazione alle specificita' funzionali e di competenza; l'art. 50, comma 2, il quale prevede che, ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2; l'art. 50, comma 3, il quale detta ulteriori disposizioni in ordine all'individuazione delle suddette duecentoventicinque unita' di personale, precisando che cinquanta di esse sono individuate fra il personale di altre pubbliche amministrazioni da collocare in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, e le altre sulla base di convenzioni sottoscritte con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a.; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 26 novembre 2016, con la quale e' stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione degli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge; Preso atto che, a seguito della predetta ordinanza, si e' provveduto presso ciascuna delle regioni interessate a istituire gli uffici speciali per la ricostruzione, configurati come articolazioni autonome ancorche' funzionalmente facenti capo alla struttura del Commissario straordinario; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 10 novembre 2016, con la quale sono stati approvati due schemi di convenzioni da sottoscrivere ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016 con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a.; Preso atto che le predette convenzioni sono state sottoscritte in date 6 e 7 dicembre 2016; Preso atto, altresi', che sono in corso le attivita' propedeutiche all'apertura della sede operativa della struttura commissariale in Rieti, per la quale e' stato acquisito in comodato gratuito un immobile sito alla via Ottavio Pitoni n. 2; Preso atto, ancora, che e' in corso la procedura selettiva per l'individuazione delle cinquanta unita' di personale provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 50, comma 3, lettera a), e che l'individuazione delle ulteriori unita' di personale da parte di Fintecna S.p.a. e Invitalia S.p.a., anch'essa in corso, sara' completata entro il mese di febbraio 2017; Ritenuta la necessita', in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, di impartire disposizioni sull'organizzazione e l'articolazione interna della struttura commissariale centrale, al fine di conferire un assetto definitivo alla stessa e di meglio definire le funzioni e i compiti del personale gia' in servizio, in vista del piu' efficace avvio a regime delle attivita' finalizzate agli interventi di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici; Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale dispone che per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, tra l'altro, di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente; Preso atto che, alla stregua delle disposizioni dianzi richiamate, per gli esperti assegnati alla struttura commissariale non e' previsto l'obbligo di residenza nel comune ove ha sede la struttura medesima; Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal successivo art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce: che e' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' alle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; che i detti incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito e che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione; che devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata; Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 24 gennaio 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente necessita' di rendere immediatamente operative le disposizioni sull'organizzazione della struttura del Commissario straordinario, in vista della realizzazione dell'interesse dei territori colpiti al piu' celere ed efficace avvio a regime delle ordinarie attivita' di ricostruzione;
Dispone:
Art. 1 Oggetto
1. La presente ordinanza, in attuazione dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito denominato «decreto-legge») disciplina l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura centrale posta alle dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito denominato «Commissario straordinario»), ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016. 2. Ferma restando la dotazione di personale individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, alla struttura centrale sono assegnate con provvedimento del Commissario straordinario fino a venticinque unita' di personale ulteriori attinte dalla provvista di cui all'art. 50, comma 2, del decreto-legge. Le residue unita' di personale di detta provvista sono assegnate agli uffici speciali per ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge. 3. La struttura del Commissario straordinario, attraverso gli organi e gli uffici di cui alla presente ordinanza, persegue le finalita' ed esercita le funzioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto. 4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano con autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto delle direttive adottate dal Commissario straordinario e dai vice commissari.
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| Art. 2 Organizzazione della struttura commissariale
1. Il Commissario straordinario e' l'organo di vertice e direzione della struttura, della quale determina gli indirizzi e coordina l'attivita'. 2. La struttura del Commissario straordinario, per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, e' articolata in uffici di staff e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Gli uffici di staff, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attivita' di supporto al Commissario straordinario e di raccordo tra lo stesso e la Direzione generale, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge, nonche' a ogni attivita' funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuiti all'organo commissariale dal medesimo decreto. 4. I responsabili degli uffici di staff e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario, anche in deroga all'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Commissario straordinario puo' altresi' conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti dei quali siano previamente valutate le spiccate e preminenti competenze nelle materie tecnico-scientifiche attinenti alle attivita' e ai compiti da svolgere e che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla struttura commissariale. Il trattamento economico di tali ultimi soggetti e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario straordinario, nel limite massimo di quarantottomila euro annui, comprese le spese. 5. Sono uffici di staff: a) la segreteria tecnica del Commissario straordinario; b) l'ufficio del consigliere giuridico; c) l'ufficio stampa; d) l'ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi. 6. La Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e' articolata in settori operativi, con le competenze e funzioni stabilite agli articoli 8, 9 e 10. 7. La sede istituzionale della struttura del Commissario straordinario e' stabilita presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri in Roma, largo Chigi n. 19. La sede operativa della struttura e' stabilita in Rieti presso gli uffici di largo Ottavio Pitoni n. 2.
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| Art. 3 Segreteria tecnica
1. La segreteria tecnica del Commissario straordinario svolge attivita' di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle attivita' della struttura e per le determinazioni strategiche alla base dei provvedimenti commissariali, nonche' di raccordo con gli altri uffici di staff e con la Direzione generale e le sue articolazioni, sia nella fase di individuazione degli specifici obiettivi da perseguire sia quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del Commissario e della loro successiva attuazione. 2. In particolare, la segreteria tecnica assicura il supporto al Commissario straordinario: a) per i lavori della cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge; b) per i rapporti con il Dipartimento della protezione civile; c) per i rapporti con il comitato dei garanti di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge; d) per i rapporti con gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge; e) per i lavori della Conferenza permanente e con le commissioni paritetiche di cui all'art. 16 del decreto-legge; f) per l'istituzione e il funzionamento del servizio help desk a disposizione di cittadini e professionisti. 3. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati esperti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016. 4. Il capo della segreteria tecnica del Commissario straordinario, coadiuvato da un vice capo, assiste e coadiuva il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni, nei rapporti politici e istituzionali e adempie su suo mandato a compiti specifici.
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| Art. 4 Ufficio del consigliere giuridico
1. L'ufficio del consigliere giuridico: a) cura l'attivita' di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali, previ gli opportuni raccordi con la segreteria tecnica, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle disposizioni introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; b) esamina le problematiche applicative delle ordinanze e dei provvedimenti di cui alla precedente lettera a), coadiuvando il Commissario straordinario e il servizio help desk di cui al successivo art. 8, comma 4, nella definizione di direttive e risposte a quesiti indirizzate alle amministrazioni e agli altri soggetti interessati; c) cura i rapporti del Commissario straordinario con l'Anac e con la struttura di missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata di cui all'art. 30 del decreto-legge; d) assicura il proprio supporto al Commissario straordinario nei rapporti con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura generale dello Stato e con ogni altro organo costituzionale e di rilievo costituzionale, sia nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali sia per lo studio di tutte le problematiche tecnico-giuridiche connesse all'adempimento dei compiti istituzionali dei predetti organi; e) sovraintende al contenzioso relativo agli atti del Commissario straordinario. 2. Oltre al consigliere giuridico, che lo dirige, all'ufficio sono assegnati esperti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, nei limiti fissati da tale norma. Nell'ambito della medesima provvista, all'ufficio sono altresi' assegnate tre unita' amministrative, di cui al medesimo art. 2, comma 3, appartenenti alla categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate, col compito di curare gli adempimenti relativi al funzionamento: a) della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge; b) della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge; c) del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 50, comma 5, del decreto-legge; d) di ogni altro organo collegiale previsto dal decreto-legge o da ordinanze commissariali. 3. Agli esperti assegnati alla struttura commissariale, designati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, i quali non risultino residenti nei comuni dove ha sede la struttura medesima, e' riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di residenza alla sede istituzionale e/o operativa nonche' di vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, con i criteri ricavabili dalla vigente legislazione per i dirigenti delle amministrazioni statali. Il rimborso delle spese di trasporto e' in ogni caso limitato a un viaggio settimanale di andata e ritorno, anche con mezzo proprio. 4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'ufficio del consigliere giuridico e' allocato presso la sede istituzionale della struttura commissariale e si avvale di una propria segreteria. Alla segreteria sono assegnate unita' di personale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nel limite di tre unita' appartenenti alla categoria B del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate.
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| Art. 5 Ufficio stampa
1. L'ufficio stampa, cui e' preposto un apposito addetto, cura i rapporti del Commissario straordinario con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le competenti strutture amministrative, programmi e iniziative di informazione istituzionale.
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| Art. 6 Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi
1. L'ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi assicura il proprio supporto al Commissario straordinario nella verifica dello stato di attuazione delle attivita' previste dal decreto-legge e dalle ordinanze commissariali. A tal fine, provvede al monitoraggio dei provvedimenti adottati e dei tempi e delle modalita' della loro attuazione, informandone periodicamente il Commissario straordinario e la struttura e segnalando ritardi, criticita' e ogni altra esigenza intesa ad assicurare la tempestivita' e l'efficacia dell'azione commissariale. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e' assegnata all'ufficio una unita' amministrativa.
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| Art. 7 Segreteria del Commissario straordinario
1. La segreteria del Commissario straordinario assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Commissario, provvedendo all'organizzazione degli impegni. Cura, inoltre, l'agenda e la corrispondenza privata dal Commissario straordinario, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
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| Art. 8 Direzione generale per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
1. La Direzione generale per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge tutte le attivita' di amministrazione e gestione indispensabili per l'esercizio delle attribuzioni e funzioni del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge. 2. Ferme restando le funzioni di supporto del direttore generale della Ragioneria generale dello Stato di cui all'art. 50, comma 4, del decreto-legge, a capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' preposto il dirigente generale di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento puo' designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di cui al successivo comma 3. 3. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la Direzione generale e' articolata nei seguenti due settori operativi, costituiti come uffici di livello dirigenziale non generale e cui sono preposte unita' con funzioni di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 50, comma 3, del decreto-legge: a) settore affari generali e interventi di ricostruzione; b) settore personale, risorse e contabilita'. 4. Il settore affari generali e interventi di ricostruzione, articolato nelle unita' di coordinamento di cui al successivo art. 9, cura ogni attivita' di competenza della struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione, e in particolare: coordina l'attivita' di pianificazione e approvazione dei progetti svolta dalla Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge; svolge le necessarie verifiche di congruita' sui contributi erogati per gli interventi di ricostruzione; provvede ai controlli a campione successivi all'erogazione dei contributi e ad ogni opportuna verifica ispettiva; opera in raccordo con le autorita' preposte alla vigilanza contro la corruzione e le infiltrazioni criminali; gestisce il sito istituzionale del Commissario straordinario e cura la pubblicita' delle ordinanze e degli altri provvedimenti dallo stesso emessi; cura il servizio help desk della struttura a disposizione di imprese, professionisti e cittadini. 5. Il settore personale, risorse e contabilita', articolato nelle unita' di coordinamento di cui al successivo art. 10, cura gli aspetti di competenza del Commissario straordinario relativi al personale assegnato alla struttura ed agli uffici speciali per la ricostruzione, tiene e gestisce la contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge e, in applicazione delle direttive impartite dal Commissario straordinario e dal direttore generale, provvede alla programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni di sua competenza. 6. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale, sulla base delle specifiche esigenze connesse alle attivita' da svolgere, assegna con proprie determinazioni le unita' di personale ai settori operativi di cui ai commi precedenti. 7. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al direttore generale e ai dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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| Art. 9 Articolazione interna del settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 del precedente art. 9, il settore affari generali e interventi di ricostruzione e' articolato nelle seguenti unita' di coordinamento: a) unita' di coordinamento per gli interventi di ricostruzione privata; b) unita' di coordinamento per gli interventi di ricostruzione pubblica; c) unita' di coordinamento per le misure di sostegno al sistema produttivo e al reddito dei lavoratori; d) unita' di coordinamento per gli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici e i programmi speciali; e) unita' di coordinamento per gli interventi nelle aree interne. 2. L'unita' di coordinamento per gli interventi di ricostruzione privata sovraintende alla definizione dei procedimenti intesi alla ricostruzione degli immobili privati e del patrimonio edilizio distrutti o danneggiati dal sisma, ivi compresi i controlli sull'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi per la ricostruzione e riparazione dei beni immobili e mobili danneggiati, le successive attivita' di verifica a campione e gli eventuali provvedimenti di annullamento, revoca e recupero dei contributi erogati, come previsto dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del decreto-legge. 3. L'unita' di coordinamento per la ricostruzione pubblica sovraintende alla definizione degli atti di pianificazione di cui agli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, 27 e 28 del decreto-legge ed all'attivita' di competenza del Commissario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del medesimo decreto-legge ed alla loro attuazione, anche attraverso l'elaborazione dei criteri e gli indirizzi con i quali il Commissario provvede alla vigilanza e al monitoraggio sull'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica. 4. L'unita' di coordinamento per il sostegno al sistema produttivo e al reddito dei lavoratori sovraintende all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese di cui agli articoli 20 e 21 nonche' all'elaborazione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, comma 2, e 24 ed all'attuazione delle misure di sostegno ai lavoratori di cui all'art. 45 del decreto-legge, sulla cui esecuzione esercita la vigilanza e il monitoraggio. 5. L'unita' di coordinamento per la ricostruzione degli edifici scolastici e i programmi speciali sovraintende agli atti di programmazione e pianificazione ed alle successive procedure attuative finalizzate alla ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, curando altresi' ogni iniziativa e attivita', ivi compresa la realizzazione di nuovi edifici scolastici, ritenuta necessaria ad assicurare la ripresa e/o la continuita' dell'attivita' didattica. 6. L'unita' di coordinamento per gli interventi nelle aree interne sovraintende all'elaborazione delle strategie e delle misure intese ad assicurare la continuita' e il rilancio dello sviluppo economico delle aree interne nei territori interessati dalla ricostruzione, attraverso la definizione degli opportuni strumenti di interventi nei settori edilizio, produttivo, artigianale, agricolo, turistico e in ogni altro settore d'interesse. 7. Il settore operativo affari generali cura altresi' ogni altra attivita' di competenza della struttura non rientrante fra le attribuzioni del settore di cui al successivo art. 10, e in particolare l'istruttoria relativa ai rapporti con l'Anac, l'istituzione e la tenuta dell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge, la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni relative al conferimento degli incarichi professionali. Assicura il proprio supporto al Commissario straordinario ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicita' degli atti commissariali, curando altresi', in raccordo con l'unita' di cui al successivo art. 9, comma 5, la gestione dei flussi documentali della struttura e la gestione del sito istituzionale e del servizio help desk. L'ufficio cura altresi' gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti commissariali in tema di monitoraggio e tracciabilita' dei flussi finanziari, sia della ricostruzione pubblica che di quella privata e cura la verifica dell'apposizione dei CUP e dei CIG nei mandati di pagamento a valere sulla contabilita' speciale ovvero effettuati per il tramite di conti correnti dedicati.
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| Art. 10
Articolazione interna del settore operativo personale, risorse e contabilita'
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5 del precedente art. 8, il settore operativo personale, risorse e contabilita' e' articolato nelle seguenti unita' di coordinamento: a) unita' di coordinamento per la gestione finanziaria; b) unita' di coordinamento per le risorse umane; c) unita' di coordinamento per la gestione delle risorse strumentali; d) unita' di coordinamento per la gestione informatica. 2. L'unita' di coordinamento per la gestione finanziaria cura la tenuta della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, sovraintende alle procedure di spesa e coadiuva il Ministero dell'economia e delle finanze nell'istruttoria per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14, comma 8, del decreto-legge. 3. L'unita' di coordinamento per le risorse umane cura gli aspetti di competenza del Commissario straordinario relativi all'inquadramento giuridico ed al trattamento economico e previdenziale del personale e dei collaboratori della struttura commissariale e assicura il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 4. L'unita' di coordinamento per la gestione delle risorse strumentali provvede alla programmazione e alla gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi destinati a soddisfare i fabbisogni della struttura, ivi compresi gli acquisti sul mercato elettronico. 5. L'unita' di coordinamento per la gestione informatica assicura il proprio supporto alla gestione delle piattaforme informatiche istituite presso la struttura commissariale ed alla tenuta del sito istituzionale. 6. Al fine di assicurare l'immediato avvio a regime della struttura commissariale, e comunque fino al 31 dicembre 2017, il dirigente preposto al settore personale, risorse e contabilita', che assume la veste di funzionario delegato, puo' essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali e indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo fermo restando il budget complessivo che sara' definito con successiva ordinanza. In tali casi, il dirigente e' altresi' autorizzato all'impiego delle risorse del fondo per la ricostruzione per l'acquisto dei beni strumentali. 7. Per l'esercizio dei compiti di propria competenza, il dirigente preposto al settore operativo personale, risorse e contabilita' opera per quanto necessario raccordandosi col dirigente del settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione.
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| Art. 11 Norma finanziaria
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, agli ulteriori oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario. 2. Con provvedimenti di programmazione adottati dal Commissario straordinario, si provvede all'assegnazione delle risorse per il funzionamento della struttura, individuando le voci di spesa con l'indicazione delle relative somme.
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| Art. 12 Efficacia
1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario. 2. La presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario. Roma, 27 gennaio 2017
Il Commissario: Errani
Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 2017 Ufficio controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 224
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