Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 dicembre 2016
Piano assicurativo agricolo 2017.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione tecnica;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, riguardante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ed in particolare l'art. 13, comma 2-bis: «Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalita' ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e' destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilita' del ricavo aziendale nel settore del grano.»;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il capo III riguardante la gestione dei rischio, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nel quale, ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 - assicurazione del raccolto - del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013;
Tenuto conto che l'Autorita' di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 e' individuata nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale nella Direzione generale dello sviluppo rurale;
Considerato il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015;
Considerate le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte, della Regione Liguria, della Regione Lombardia, della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Emilia Romagna, della Regione Umbria, della Regione Lazio, della Regione Calabria e della Regione Sardegna;
Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA;
Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e comunque verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole che favoriscono un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 22 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi
e garanzie assicurabili

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2017, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.


 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Determinazione dei valori assicurabili

1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.
2. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 37, del regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.


 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 3

Combinazioni dei rischi assicurabili

1. Nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.
2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie);
b) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza);
c) polizze che coprono almeno tre delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita' di frequenza e avversita' accessorie);
d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato l, punto 1.2.1. (avversita' catastrofali);
e) polizze sperimentali.
3. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6, purche' siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013.
4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo art. 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'.
5. L'eccezionalita' dell'avversita' atmosferica assimilabile a calamita' naturale, come definita ai sensi dell'art. 2, comma 16 del regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione dell'agricoltore.
6. In via sperimentale, solo per il prodotto frumento cosi' come definito all'allegato1.1 del presente decreto, la quantificazione del danno puo' tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.
7. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.
8. I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
9. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.
10. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
11. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.
12. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere:
a. l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1 coltivata all'interno di un territorio comunale;
b. l'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 elenco 1.7 allevata all'interno di un territorio comunale;
c. le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'elenco 1.3 all'interno di un territorio comunale.
13. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversita' atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1/comune.


 
Allegato 3

Metodologia di calcolo dei parametri contributivi
Colture.
Il parametro contributivo e' pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all'art. 3, comma 2), calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100. Il parametro contributivo puo' essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.
Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversita', con particolare riferimento a quelle catastrofali, e' introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:
1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d) , sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 75% del premio assicurativo. Produzioni zootecniche
Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche e' pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo puo' essere calcolato anche sulla base di dati provvisori. Strutture
Il parametro contributivo delle strutture aziendali e' pari alla tariffa media nazionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo puo' essere calcolato anche sulla base di dati provvisori. Nuovi assicurati
Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni e' pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA. I dati relativi ai nuovi assicurati sono esclusi dalla metodologia per il calcolo dei parametri. Limiti massimi
In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversita', con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), e': 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, Piante di vite Portinnesto, Vivai di Vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'art. 3, comma 2 lettere a), b), d) il parametro massimo e' 25 per tutti i prodotti.
In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche e' pari a 15.
In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali e' pari a 1,5.


 
Art. 4

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantita' non agevolabili.
2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, art. 14, comma 12.
3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, e' motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorita' competenti.
4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.
5. Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 1018 dell'8 marzo 2016, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b) del medesimo decreto.


 
Allegato 4
2 - Definizioni di eventi e garanzie I - Eventi avversi
Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilita' idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Alluvione: calamita' naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorche' causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): movimento piu' o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensita' arrechi effetti determinanti sulla vitalita' delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Siccita': straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidita' e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalita' delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccita' devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensita' arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
II - Garanzie Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversita' atmosferiche.
Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'art. 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari.
In termini di valore la mancata resa dovra' essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore. III - Garanzie zootecnia
Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorita' sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.
Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termo igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidita', per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).
Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o piu' dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:
- precipitazioni piovose: superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la meta' del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la meta' del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- siccita': oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.
Gli effetti negativi di tali avversita' atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o allevamenti limitrofi.
Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorita' sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.
Costo di smaltimento: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche' i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'art. 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.


 
Art. 5

Determinazione del contributo
e aliquote massime concedibili

1. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
2. Nell'allegato n. 4 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversita' atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.
3. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara' determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilita' di bilancio.
4. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 3 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
a) polizze con soglia di danno, relative a:
1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3: fino al 65% della spesa ammessa;
2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;
3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;
4) allevamenti / andamento stagionale avverso / mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;
5) polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa;
b) polizze senza soglia di danno, relative a:
1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa;
3) polizze sperimentali: fino al 50% della spesa ammessa.


 
Art. 6

Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 30 aprile;
b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;
c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;
d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;
f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
2. In presenza di motivate difficolta' che non consentano il rispetto di tali termini, con provvedimento dell'autorita' di gestione gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro che aderiscono a polizze collettive.


 
Art. 7

Modifiche al Piano

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche' di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2016

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 96


 
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