Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2017 (vai al sommario) |
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LEGGE 25 gennaio 2017, n. 11 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.
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| Allegato ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA
Preambolo
Il Governo della Repubblica Italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, d'ora innanzi denominati le Parti: considerati gli obiettivi dell'Accordo di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, firmato a Luanda il 3 agosto 1977; confermata la loro fedelta' agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite; animati dal desiderio di rafforzare gli eccellenti rapporti di amicizia e solidarieta' esistenti tra i due Paesi e tra i due popoli; convinti che l'intesa reciproca, lo scambio di informazioni e il rafforzamento della cooperazione tra le Parti possano promuovere la pace, la sicurezza e la stabilita' su scala internazionale; determinati a sviluppare rapporti di cooperazione nel settore della Difesa fondati sui principi di uguaglianza, interesse e reciproco rispetto dell'indipendenza, sovranita', integrita' territoriale, non ingerenza negli affari interni di ciascuno Stato, nonche' sulla reciprocita' dei benefici; hanno concordato quanto segue:
Art. 1.
Oggetto
Il presente Accordo ha come oggetto il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nel settore della Difesa e, segnatamente, nell'area tecnico-militare, ove in tal senso richiesta e nella misura delle proprie possibilita', conformemente al diritto interno degli Stati delle Parti e alle norme applicabili del diritto internazionale, fatta salva l'osservanza del diritto europeo per la Parte italiana.
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| AGREEMENT OF COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALIAN REPUBLIC AND THE EXECUTIVE OF REPUBLIC OF ANGOLA
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
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| Art. 2.
Ambiti di cooperazione
Le Parti concordano che la cooperazione militare si svolgera' nei seguenti ambiti: a) sicurezza internazionale; b) politica di difesa; c) formazione e addestramento in campo militare; d) attivita' informativa di carattere militare; e) fornitura, manutenzione, riparazione e ammodernamento degli armamenti e della tecnica militare; f) missioni di pace; g) operazioni umanitarie e di SAR (Search and Rescue); h) sminamento; i) sanita' e assistenza medica; j) legislazione militare; k) sport e cultura; l) scienza e tecnologia di interesse militare; m) disarmo e controllo degli armamenti; n) cooperazione civile-militare; o) industria della Difesa; p) qualsiasi altro ambito che le due Parti giudichino necessario e adeguato.
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| Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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| Art. 3.
Modalita' di cooperazione
Le Parti convengono di attuare la cooperazione nelle seguenti forme: a) visite ufficiali e riunioni di lavoro tra delegazioni di organi militari; b) scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituti militari; c) attivita' di consulenza nell'ambito del potenziamento e dell'utilizzo degli armamenti e della tecnica militare, cosi' come in altre aree di interesse militare e tecnico-militare; d) scambio di delegazioni e di esperienze; e) partecipazione a conferenze e seminari; f) partecipazione, in qualita' di osservatori, a manovre e altre esercitazioni militari nazionali; g) scambio di informazioni, documenti e servizi; h) altre forme di cooperazione eventualmente concordate tra le due Parti.
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| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 4, paragrafo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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| Art. 4.
Organizzazione e attuazione
1. Ciascuna Parte indichera' una struttura deputata all'attuazione del presente Accordo. 2. Ciascuna struttura dovra' operare sulla base dei programmi di lavoro approvati dai rispettivi Ministri della difesa. 3. Le strutture definiranno le modalita' di funzionamento ed elaboreranno piani di cooperazione bilaterale annuali a lungo termine, indicando le date delle attivita' di cooperazione. Tali piani saranno firmati da funzionari autorizzati delle Parti, previo reciproco accordo. 4. L'organizzazione e l'esecuzione di attivita' concrete di cooperazione nel settore della Difesa, negli ambiti di cui all'art. 2 del presente Accordo, spetteranno al Ministero della difesa nazionale della Repubblica dell'Angola ed al Ministero della difesa della Repubblica Italiana, come stabilito da protocolli, contratti e altri strumenti giuridici sottoscritti dalle Parti ove necessario. 5. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Luanda e a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate angolane e le Forze Armate italiane.
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| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addi' 25 gennaio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Pinotti, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Orlando
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| Art. 5.
Oneri materiali e finanziari
1. Gli oneri materiali e finanziari necessari allo svolgimento delle riunioni bilaterali saranno a carico delle due Parti, nella forma di seguito indicata, salvo diverse disposizioni scritte convenute dalle due Parti: a) la delegazione della Parte ospite sosterra' le spese di viaggio di andata e ritorno nel Paese ospitante, come pure le spese per il vitto e l'alloggio e qualunque altra spesa sostenuta durante il soggiorno nel Paese ospitante; b) la Parte ospitante sosterra' le spese di trasporto locale della delegazione della Parte ospite e garantira' le condizioni tecniche e materiali necessarie al corretto svolgimento della riunione. 2. In esecuzione del presente Accordo, la Parte ospitante conviene di prestare gratuitamente ai membri della delegazione della Parte ospite la necessaria assistenza medica e le cure d'urgenza disponibili. Tuttavia, la Parte ospite si fara' carico delle spese sostenute nelle strutture sanitarie della Parte ospitante che non si riferiscano a cure mediche d'urgenza, e di quelle relative a cure dentali, il cui pagamento dovra' essere effettuato al momento della prestazione, alle stesse condizioni della Parte ospitante. 3. Ciascuna Parte si fara' carico delle spese sostenute per il trasferimento o l'evacuazione dei membri del proprio personale malati, feriti o deceduti.
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| Art. 6.
Giurisdizione
1. La Parte ospite e' tenuta a rispettare le leggi, gli usi e i costumi della Parte ospitante e assoggettarsi alle sue norme e regolamenti. 2. Le Autorita' della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul loro territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale della Parte ospitante. 3. Le Autorita' della Parte inviante, tuttavia, hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze armate e del personale civile - qualora soggetto alle leggi in vigore nella Parte inviante - nei seguenti casi: a) quando i reati minacciano la sicurezza o i beni del Paese inviante; b) quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni - dovuti a comportamento intenzionale o negligente - commessi durante o in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate. 4. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con la legislazione della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate e, se esse sono state gia' pronunciate, non saranno applicate.
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| Art. 7.
Risarcimento dei danni
1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' a carico della Parte inviante. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati a terzi nello svolgimento, o in connessione con, attivita' condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno.
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| Art. 8.
Cooperazione nel settore dei materiali di difesa
1. In conformita' con le rispettive normative nazionali ed al fine di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti esprimono il loro accordo su una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: a) navi e relative apparecchiature ad uso militare; b) aerei ed elicotteri militari con il relativo equipaggiamento; c) carri armati e veicoli ad uso militare; d) armi da fuoco automatiche e relative munizioni; e) armi di medio e grosso calibro e relative munizioni; f) bombe, mine (ad esclusione delle mine antiuomo), razzi, missili, siluri e relative apparecchiature di controllo; g) polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare; h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare; i) materiali corazzati speciali fabbricati per uso militare; j) materiali specifici per l'addestramento militare; k) macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; l) apparecchiature speciali fabbricate per uso militare. 2. Il trasferimento di apparecchiature militari puo' esser effettuato direttamente dalle Parti o tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. 3. I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha inizialmente fornito il materiale. 4. Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno essere svolte secondo le seguenti modalita': a) ricerca scientifica, test e progettazione; b) scambio di esperienze in campo tecnico; c) produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici in settori decisi dalle Parti; d) supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari. 5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi delle relative disposizioni. 6. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la tutela della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo, ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.
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| Art. 9.
Sicurezza delle informazioni classificate
1. Ai fini del presente Accordo, per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili delle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorita' nazionale per la sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente: ===================================================================== | Per la Repubblica | | Per la Repubblica | | dell'Angola |Corrispondenza in Inglese| Italiana | +===================+=========================+=====================+ |Muito secreto |Top secret |Segretissimo | +-------------------+-------------------------+---------------------+ |Secreto |Secret |Segreto | +-------------------+-------------------------+---------------------+ |Confidencial |Confidential |Riservatissimo | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | Restrito |Restricted |Riservato | +-------------------+-------------------------+---------------------+
5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che abbia necessita' di conoscere e sia in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Le Parti sono tenute a non divulgare ne' trasferire informazioni classificate alle quali abbiano avuto accesso nell'ambito del presente Accordo. 8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale sulla sicurezza stipulato dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o da Autorita' per la Sicurezza designate dalle Parti. 9. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo continueranno ad essere applicabili anche dopo che il presente Accordo avra' cessato i suoi effetti.
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| Art. 10.
Forza maggiore
1. Agli effetti del presente Accordo, si definisce «forza maggiore» un evento eccezionale che si verifica senza la volonta' di alcuna della Parti, come guerra non dichiarata, disastri naturali, terremoti, tempeste, inondazioni, fulmini o qualunque altro fenomeno imprevedibile al momento della firma del presente Accordo. 2. Nessuna delle Parti dovra' essere considerata responsabile di eventuali ritardi o inadempienze agli obblighi previsti nel presente Accordo a condizione che avvengano per cause di forza maggiore. 3. La Parte che subisse una situazione di forza maggiore dovra' immediatamente comunicarlo per iscritto all'altra Parte.
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| Art. 11.
Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo dovra' essere risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
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| Art. 12.
Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisione e programmi
1. Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi del presente Accordo, e' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili. 2. Il presente Accordo puo' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti tramite scambio di note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici. 3. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo 15.
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| Art. 13.
Sospensione e cessazione
1. Le Parti si riservano il diritto di sospendere l'esecuzione, totale o parziale, delle disposizioni del presente Accordo, per un determinato periodo di tempo, o di procedere alla sua cessazione, ove sopraggiungessero cambiamenti nelle condizioni esistenti alla data della sua firma che mettano in discussione la prosecuzione della cooperazione in esso prevista. Tale sospensione o cessazione non deve essere interpretata come atto di inimicizia tra le due Parti. 2. La sospensione dell'esecuzione o la cessazione del presente Accordo, nei termini di cui al paragrafo precedente, sara' notificato all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrera' in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 3. La cessazione del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attivita' in corso previsti dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.
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| Art. 14.
Firma
Il presente Accordo dovra' essere firmato con un atto solenne dai Ministri della Difesa di ciascuna Parte o da loro rappresentanti da essi debitamente delegati.
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| Art. 15.
Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.
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| Art. 16.
Durata
Il presente Accordo sara' valido per un periodo di cinque (5) anni, prorogabili automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo denuncia di una delle due Parti, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, almeno centottanta (180) giorni prima della sua scadenza. In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 19 novembre 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, portoghese, e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, fara' fede la versione inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico
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