Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264
Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;
Viste le linee guida Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea di giugno 2012;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettere c) e f);
Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis;
Considerato che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonche' riduce il consumo di materie prime vergini;
Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da un quadro normativo e amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalita' con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-bis, comma 1;
Vista la notifica di cui alla direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonche' per assicurare maggiore uniformita' nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto, il presente decreto definisce alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.
3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 e' riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e di attivita' che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.


Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della direttiva
2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 22 novembre 2008, n. L 312:
«Art. 5 (Sottoprodotti). - 1. Una sostanza od oggetto
derivante da un processo di produzione il cui scopo
primario non e' la produzione di tale articolo puo' non
essere considerato rifiuto ai sensi dell'art. 3, punto 1,
bensi' sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzata/o
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l'oggetto e' prodotta/o come parte
integrante di un processo di produzione e
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1,
possono essere adottate misure per stabilire i criteri da
soddisfare affinche' sostanze o oggetti specifici siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'art.
3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva, integrandola, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'art. 39, paragrafo 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera
a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di
cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attivita' o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 185, comma 1, lettere
c) e f) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
(Omissis);
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato;
(Omissis);
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e
le potature provenienti dalle attivita' di cui all'art.
184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche'
ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e
zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura
o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al
di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a
terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis, del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per
il rilancio competitivo del settore agroalimentare),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2008, n.
258, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205:
«Art. 2-bis (Disposizioni in materia di biomasse
combustibili relative alla vinaccia ed al biogas nei
processi di distillazione). - 1. Le vinacce vergini,
nonche' le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce,
vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione
e di distillazione, che subiscono esclusivamente
trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio
con acqua o l'essiccazione, nonche', previa autorizzazione
degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati
alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da
considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui
alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas
derivante da processi anaerobici di depurazione delle
borlande della distillazione destinato alla combustione nel
medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della
parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006.».
- La direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del
Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione (codificazione), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 settembre
2015, n. L 241.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.

 
Allegato 1

(articolo 1)
Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia

1. Il presente allegato ha ad oggetto le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione.
2. In relazione alle biomasse previste dal punto 1, e' individuato, nelle sezioni 1 e 2, un elenco delle principali norme che ne regolamento l'impiego e di una serie di operazioni ed attivita' che possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6, commi 1 e 2.
3. Ai fini e per gli effetti del presente allegato, per biomasse residuali si intendono le biomasse costituite da residui, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Sezione 1
Biomasse residuali destinate all'impiego
per la produzione di biogas in impianti energetici

===================================================================== | | Norme di | | | Residuo |riferimento| Operazioni ed attivita' | +====================+===========+==================================+ |1. Sottoprodotti di | | | |origine animale non | | | |destinati al consumo| | | |umano - Reg. Ce | | | |1069/2009 . | | | |classificati di Cat.| | | |3 (con specifiche di| | | |utilizzo previste | | | |nel regolamento | | | |stesso e nel | | | |regolamento CE n. | | | |142/2011): - | | | |carcasse e parti di | | | |animali macellati | | | |non destinati al | | | |consumo umano per | | | |motivi commerciali; | | | |- prodotti di | | | |origine animale o | | | |prodotti alimentari | | | |contenenti prodotti | | | |di origine animale | | | |non piu' destinati | | | |al consumo umano per| | | |motivi commerciali o| | | |a causa di problemi | | | |di fabbricazione o | | | |difetti che non | | | |presentano rischi | | | |per la salute | | | |pubblica o degli | | | |animali; - | | | |sottoprodotti di | | | |origine animale | | | |derivanti dalla | | | |fabbricazione di | | | |prodotti destinati | | | |al consumo umano, | | | |compresi ciccioli, | | | |fanghi da centrifuga| | | |o da separatore | | | |risultanti dalla | | | |lavorazione del | | | |latte; - sangue che | | | |non presenti alcun | | | |sintomo di malattie | | | |trasmissibili | | | |all'uomo o agli | | | |animali; - tessuto | |lavaggio, essiccatura, | |adiposo di a nimali | |insufflazione di aria, | |che non | |raffinazione, triturazione, | |presentialcun |Reg. Ce |omogeneizzazione, fermentazione | |sintomo di malattie |1069/2009 e|naturale, centrifugazione, | |trasmissibili |normativa |disidratazione, sedimentazione e | |all'uomo o agli |di |chiarificazione, disgregazione | |animali; |attuazione |fisicomeccanica | +--------------------+-----------+----------------------------------+ |- sottoprodotti di | | | |animali acquatici; .| | | |classificati di Cat.| | | |2 (con specifiche di| | | |utilizzo previste | | | |nel regolamento | | | |stesso e nel | | | |regolamento CE n. | | | |142/2011) - | | | |stallatico | | | |(escrementi e/o | | | |urina di animali, | | | |guano non | | | |mineralizzato, | | | |ecc.); - tubo | | | |digerente e suo | | | |contenuto; - Farine | | | |di carne e d'ossa; -| | | |sottoprodotti di | | | |origine animale | | | |raccolti nell'ambito| | | |del trattamento | | | |delle acque reflue a| | | |norma delle misure | | | |di attuazione | | | |adottate | | | |conformemente | | | |all'articolo 27, | | | |primo comma, lettera| | | |c): - da | | | |stabilimenti o | | | |impianti che | | | |trasformano | | | |materiali di | | | |categoria 2; o - da | | | |macelli diversi da | | | |quelli disciplinati | | | |dall'articolo 8, | | | |lettera e); . Tutti | | | |i sottoprodotti | | | |classificati di | | | |categoria 1 ed | | | |elencati | | | |all'articolo 8 del | | | |regolamento CE n. | |lavaggio, essiccatura, | |1069/2009 (con | |insufflazione di aria, | |specifiche di | |raffinazione, triturazione, | |utilizzo previste |Reg. Ce |omogeneizzazione, fermentazione | |nel regolamento |1069/2009 e|naturale, centrifugazione, | |stesso e nel |normativa |disidratazione, sedimentazione e | |regolamento CE n. |di |chiarificazione, disgregazione | |142/2011) |attuazione |fisicomeccanica | +--------------------+-----------+----------------------------------+ |2. Sottoprodotti | | | |provenienti da | | | |attivita' agricola, | | | |di allevamento, | | | |dalla gestione del |Reg. Ce | | |verde e da attivita'|1069/2009 e| | |forestale . |normativa |fermentazione aturale, | |effluenti |di |centrifugazione, disidratazione, | |zootecnici; |attuazione |sedimentazione e chiarificazione | +--------------------+-----------+----------------------------------+ |. paglia; . pula; . | | | |stocchi; . fieni e | | | |trucioli da | | | |lettiera. . residui | | | |di campo delle | | | |aziende agricole; . | | | |sottoprodotti | | | |derivati | | | |dall'espianto; . | | | |sottoprodotti | | | |derivati dalla | | | |lavorazione dei | | | |prodotti forestali; | | | |. sottoprodotti | | | |derivati dalla | |lavaggio, essiccatura, | |gestione del bosco; | |insufflazione di aria, | |. potature, ramaglie| |raffinazione, triturazione, | |e residui dalla | |omogeneizzazione, fermentazione | |manutenzione del | |naturale, centrifugazione, | |verde pubblico e | |disidratazione, disgregazione | |privato. | |fisicomeccanica | +--------------------+-----------+----------------------------------+ |3. Sottoprodotti | | | |provenienti da | | | |attivita' alimentari| | | |ed agroindustriali .| | | |sottoprodotti della | | | |trasformazione del | | | |pomodoro (buccette, | | | |bacche fuori misura,| | | |ecc.); . | | | |sottoprodotti della | | | |trasformazione delle| | | |olive (sanse, sanse | | | |di oliva disoleata, | | | |acque di | | | |vegetazione); . | | | |sottoprodotti della | | | |trasformazione | | | |dell'uva(vinacce, | | | |graspi, ecc.); . | | | |sottoprodotti della | | | |trasformazione della| | | |frutta | | | |(condizionamento, | | | |sbucciatura, | | | |detorsolatura, | | | |pastazzo di agrumi, | | | |spremitura di pere, | | | |mele, pesche, | | | |noccioli, gusci, | | | |ecc.); . | | | |sottoprodotti della | | | |trasformazione di | | | |ortaggi vari | | | |(condizionamento, | | | |sbucciatura, | | | |confezionamento, | | | |ecc.); . | | | |sottoprodotti della | | | |trasformazione delle| | | |barbabietole da | | | |zucchero (borlande; | | | |melasso; polpe di | | | |bietola esauste | | | |essiccate, | | | |suppressate fresche,| | | |suppressate insilate| | | |ecc.); . | | | |sottoprodotti | | | |derivati dalla | | | |lavorazione del | | | |risone (farinaccio, | | | |pula, lolla, ecc.); | | | |. sottoprodotti | | | |della lavorazione | | | |dei cereali | | | |(farinaccio, | | | |farinetta, crusca, | | | |tritello, glutine, | | | |amido, semi | | | |spezzati, ecc.); . | | | |sottoprodotti della | | | |lavorazione di | | | |frutti e semi oleosi| | | |(pannelli di germe | | | |di granoturco, lino,| | | |vinacciolo, ecc.); .| | | |pannello di | | | |spremitura di alga; | | | |. sottoprodotti | | | |dell'industria della| | | |panificazione, della| | | |pasta alimentare, | | | |dell'industria | | | |dolciaria (sfridi di| | | |pasta, biscotti, | | | |altri prodotti da | | | |forno, ecc.); . | |lavaggio, essiccatura, | |sottoprodotti della | |insufflazione di aria, | |torrefazione del | |raffinazione, triturazione, | |caffe'; . | |omogeneizzazione, fermentazione | |sottoprodotti della | |naturale, centrifugazione, | |lavorazione della | |disidratazione, disgregazione | |birra; | |fisicomeccanica | +--------------------+-----------+----------------------------------+ |4. Sottoprodotti | | | |provenienti da | | | |attivita' | | | |industriali | | | +--------------------+-----------+----------------------------------+ |. sottoprodotti | | | |della lavorazione | | | |del legno per la | | | |produzione di mobili| | | |e relativi | | | |componenti | |essiccatura, insufflazione di | |limitatamente al | |aria, raffinazione, triturazione, | |legno non trattato. | |disgregazione fisico-meccanica | +--------------------+-----------+----------------------------------+ |. sottoprodotti | | | |della trasformazione| | | |degli zuccheri | | | |tramite | |lavaggio, essiccatura, | |fermentazione. . | |insufflazione di aria, | |sottoprodotti della | |raffinazione, triturazione, | |produzione e della | |omogeneizzazione, fermentazione | |trasformazione degli| |naturale, centrifugazione, | |zuccheri da biomasse| |disidratazione, disgregazione | |non alimentari. | |fisicomeccanica | +--------------------+-----------+----------------------------------+ | | |lavaggio, essiccatura, | | | |insufflazione di aria, | | | |raffinazione, triturazione, | |. sottoprodotti | |omogeneizzazione, fermentazione | |della lavorazione o | |naturale, centrifugazione, | |raffinazione di oli | |disidratazione, disgregazione | |vegetali. | |fisicomeccanica | +--------------------+-----------+----------------------------------+
Sezione 2

Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia
mediante combustione
Parte A

1. Le biomasse residuali individuate nella presente sezione possono essere qualificate come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione nel caso in cui risultino rispettati requisiti e le condizioni previsti per i sottoprodotti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i requisiti e le condizioni previsti dalla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo.
2. Sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione esclusivamente le biomasse residuali previste dall'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, fatte salve future disposizioni che disciplinino espressamente l'impiego di biomasse residuali come combustibile. In caso di destinazione alla produzione di energia mediante combustione, i materiali previsti dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono comunque soggetti al regime dei rifiuti se non sono previsti nelle disposizioni indicate nel presente comma.
3. L'impiego delle biomasse residuali di cui al punto 2 per la produzione di energia mediante combustione e' altresi' soggetto ai limiti e divieti imposti dai regolamenti comunitari in materia sanitaria ed a quelli imposti, nei casi ammessi dalla legge, dalle norme e dagli atti di pianificazione regionali e dall'autorizzazione relativa all'impianto di combustione.
4. Le operazioni e le attivita' individuate nelle tabelle possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6. In ogni caso, possono essere svolte esclusivamente operazioni che ricadono nelle categorie di attivita' prescritte, per la pertinente biomassa, dalle norme di cui al punto 2.
5. La presente sezione non si applica all'impiego delle biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas.
===================================================================== | | Norme di | | | Residuo | riferimento | Operazioni ed attivita' | +======================+=================+==========================+ | | |Trattamenti fisici, quali:| | | |triturazione, | |Materiale vegetale | |essiccazione, | |prodotto da |Allegato X, Parte|addensamento, | |trattamento |II, sezione 4, |sminuzzatura, | |esclusivamente |lettera b), alla |centrifugazione, | |meccanico, lavaggio |Parte Quinta del |filtrazione, | |con acqua o |decreto |sedimentazione, | |essiccazione di |legislativo 3 |miscelazione, lavaggio, | |coltivazioni agricole |aprile 2006, n. |separazione, vagliatura, | |non dedicate. |152. |disidratazione. | +----------------------+-----------------+--------------------------+

===================================================================== | | Norme di | | | Residuo | riferimento |Operazioni ed attivita' | +=======================+==================+========================+ | | |Trattamenti fisici, | | | |quali: triturazione, | | | |essiccazione, | | |Allegato X, Parte |addensamento, | | |II, sezione 4, |sminuzzatura, | | |lettera c), alla |centrifugazione, | |Materiale vegetale |Parte Quinta del |filtrazione, | |prodotto da interventi |decreto |sedimentazione, | |selvicolturali, da |legislativo 3 |miscelazione, lavaggio, | |manutenzione forestale |aprile 2006, n. |separazione, vagliatura,| |e da potatura. |152. |disidratazione. | +-----------------------+------------------+------------------------+

===================================================================== | | Norme di | | | Residuo | riferimento | Operazioni ed attivita' | +=====================+================+============================+ |Materiale vegetale | | | |prodotto dalla | | | |lavorazione | | | |esclusivamente | | | |meccanica e dal | | | |trattamento con aria,| | | |vapore o acqua anche | | | |surriscaldata, di | | | |legno vergine e | | | |costituito da | | | |cortecce, segatura, | | | |trucioli, chips, | | | |refili e tondelli di |Allegato X, | | |legno vergine, |Parte II, |Trattamenti fisici, quali: | |granulati e cascami |sezione 4, |triturazione, essiccazione, | |di legno vergine, |lettera d), alla|addensamento, sminuzzatura, | |granulati e cascami |Parte Quinta del|centrifugazione, | |di sughero vergine, |decreto |filtrazione, sedimentazione,| |tondelli, non |legislativo 3 |miscelazione, lavaggio, | |contaminati da |aprile 2006, n. |separazione, vagliatura, | |inquinanti |152. |disidratazione. | +---------------------+----------------+----------------------------+

===================================================================== | Residuo |Norme di riferimento |Operazioni ed attivita' | +====================+=====================+========================+ | | |Trattamenti fisici, | | | |quali: triturazione, | | |Allegato X, parte II,|essiccazione, | | |sezione 4, lettera |addensamento, | | |e), alla parte quinta|sminuzzatura, | | |del decreto |centrifugazione, | | |legislativo 3 aprile |filtrazione, | | |2006, n. 152. Per |chiarificazione mediante| |Materiale vegetale |vinacce e loro |trattamento fisico, | |prodotto da |componenti,come |sedimentazione | |trattamento |bucce, vinaccioli e |miscelazione, lavaggio, | |esclusivamente |raspi, si applica |separazione, vagliatura,| |meccanico, lavaggio |anche l'articolo |disidratazione e, per le| |con acqua o |2-bis del decreto |vinacce esauste e loro | |essiccazione di |legge 3 novembre |componenti, | |prodotti agricoli |2008, n. 171. |distillazione. | +--------------------+---------------------+------------------------+

===================================================================== | | Norme di | | | Residuo | riferimento | Operazioni ed attivita' | +===============+==================+================================+ | | |Trattamenti fisici, quali: | | | |triturazione, essiccazione, | | |Allegato X, parte |addensamento, sminuzzatura, | | |II, sezione 4, |centrifugazione, filtrazione, | | |lettera f), alla |chiarificazione, sedimentazione | | |Parte Quinta del |miscelazione, lavaggio, | | |decreto |separazione, vagliatura, | | |legislativo 3 |disidratazione. Trattamento con | |Sansa di oliva |aprile 2006, n. |n-esano e successivo trattamento| |disoleata |152. |termico. | +---------------+------------------+--------------------------------+

===================================================================== | | | Operazioni ed | | Residuo |Norme di riferimento | attivita' | +=======================+=====================+=====================+ | |Allegato X, parte II,| | |Liquor nero ottenuto |sezione 4, lettera | | |nelle cartiere dalle |g), alla Parte Quinta| | |operazioni di |del decreto |Evaporazione al fine | |lisciviazione del |legislativo 3 aprile |di incrementare il | |legno. |2006, n. 152. |residuo solido. | +-----------------------+---------------------+---------------------+

===================================================================== | Residuo | Norme di riferimento | Operazioni ed attivita' | +===========+========================+==============================+ | | |Trattamenti fisici, quali: | | | |triturazione, essiccazione, | | | |addensamento, sminuzzatura, | | |Articolo 2-bis del |centrifugazione, filtrazione, | | |decreto legge 3 novembre|sedimentazione miscelazione, | | |2008, n. 171. |lavaggio, separazione, | |Pollina |Regolamento UE 592/2014.|vagliatura, disidratazione. | +-----------+------------------------+------------------------------+
Parte B

1. La presente parte prevede, ai fini di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152, una tabella di corrispondenza finalizzata a verificare se un materiale presente nell'elenco della tabella 1.A dell'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (materiali soggetti ad incentivazione in caso di utilizzo in impianti a biomasse o biogas) sia altresi' incluso nell'elenco della Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 o nell'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171.

===================================================================== | | Corrispondenza con l'elenco dei | | |combustibili dell'allegato X alla | | Materiali della tabella 1/A | Parte Quinta del decreto | | dell'allegato 1 del decreto 6 | legislativo 3 aprile del 2006 n. | | luglio 2012 | 152 | +================================+==================================+ |1. Sottoprodotti di origine | | |animale non destinati al consumo| | |umano - Regolamento CE n. | | |1069/2009 . classificati di | | |Categoria 3 (con specifiche di | | |utilizzo previste nel | | |regolamento stesso e nel | | |regolamento CE n. 142/2011): - | | |carcasse e parti di animali | | |macellati non destinati al | | |consumo umano per motivi | | |commerciali; - prodotti di | | |origine animale o prodotti | | |alimentari contenenti prodotti | | |di origine animale non piu' | | |destinati al consumo umano per | | |motivi commerciali o a causa di | | |problemi di fabbricazione o | | |difetti che non presentano | | |rischi per la salute pubblica o | | |degli animali; - sottoprodotti | | |di origine animale derivanti | | |dalla fabbricazione di prodotti | | |destinati al consumo umano, | | |compresi ciccioli, fanghi da | | |centrifuga o da separatore | | |risultanti dalla lavorazione del| | |latte; - sangue che non presenti| | |alcun sintomo di malattie | | |trasmissibili all'uomo o agli | | |animali; - tessuto adiposo di | | |animali che non presenti alcun | | |sintomo di malattie | | |trasmissibili all'uomo o agli | | |animali; - rifiuti da cucina e | | |ristorazione; - sottoprodotti di| | |animali acquatici; . | | |classificati di Categoria 2 (con| | |specifiche di utilizzo previste | | |nel regolamento stesso e nel | | |regolamento CE n. 142/2011) - | | |stallatico (escrementi e/o urina| | |di animali, guano non | | |mineralizzato, ecc.); - tubo | | |digerente e suo contenuto; - | | |Farine di carne e d'ossa; - | | |sottoprodotti di origine animale| | |raccolti nell'ambito del | | |trattamento delle acque reflue a| | |norma delle misure di attuazione| | |adottate conformemente | | |all'articolo 27, primo comma, | | |lettera c): - da stabilimenti o | | |impianti che trasformano | | |materiali di categoria 2; o - da| | |macelli diversi da quelli | | |disciplinati dall'articolo 8, | | |lettera e); . Tutti i | | |sottoprodotti classificati di | | |categoria 1 ed elencati | | |all'articolo 8 del regolamento | | |CE n. 1069/2009 (con specifiche | | |di utilizzo previste nel | | |regolamento stesso e nel |Materiali non presenti | |regolamento CE n. 142/2011) |nell'allegato X | +--------------------------------+----------------------------------+ |2. Sottoprodotti provenienti da | | |attivita' agricola, di | | |allevamento, dalla gestione del | | |verde e da attivita' forestale | | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Pollina: presente nell'allegato X | | |nei casi e nei limiti previsti dal| | |decreto legge 171/2008 fatto salvo| | |quanto previsto dal regolamento UE| | |n. 592/2014 Altri effluenti | | |zootecnici: non presenti | |effluenti zootecnici |nell'allegato X | +--------------------------------+----------------------------------+ |paglia |Materiale presente nell'allegato X| +--------------------------------+----------------------------------+ |pula |Materiale presente nell'allegato X| +--------------------------------+----------------------------------+ |stocchi |Materiale presente nell'allegato X| +--------------------------------+----------------------------------+ |fieni e trucioli da lettiera |Materiale presente nell'allegato X| +--------------------------------+----------------------------------+ |residui di campo delle aziende | | |agricole |Materiale presente nell'allegato X| +--------------------------------+----------------------------------+ |sottoprodotti derivati | | |dall'espianto |Materiale presente nell'allegato X| +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |nei casi in cui sono soggetti solo| | |a trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | | |addensamento, sminuzzatura, | | |centrifugazione, filtrazione, | |sottoprodotti derivati dalla |sedimentazione, miscelazione, | |lavorazione dei prodotti |lavaggio, separazione, vagliatura,| |forestali; |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ |sottoprodotti derivati dalla | | |gestione del bosco; |Materiali presenti nell'allegato X| +--------------------------------+----------------------------------+ |potature, ramaglie e residui | | |dalla manutenzione del verde | | |pubblico e privato. |Materiali presenti nell'allegato X| +--------------------------------+----------------------------------+ |3. Sottoprodotti provenienti da | | |attivita' alimentari ed | | |agroindustriali | | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |nei casi in cui sono soggetti solo| | |a trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | | |addensamento, chiarificazione | | |mediante trattamento fisico, | | |sminuzzatura, centrifugazione, | |sottoprodotti della |filtrazione, sedimentazione, | |trasformazione del pomodoro |miscelazione, lavaggio, | |(buccette, bacche fuori misura, |separazione, vagliatura, | |ecc.); |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Sansa di oliva disoleata: presente| | |nell'allegato X Altri | | |sottoprodotti della trasformazione| | |delle olive: presenti | | |nell'allegato X nei casi in cui | | |sono soggetti solo a trattamenti | | |fisici quali: triturazione, | | |essiccazione, addensamento, | | |chiarificazione mediante | |sottoprodotti della |trattamento fisico, sminuzzatura, | |trasformazione delle olive |centrifugazione, filtrazione, | |(sanse, sanse di oliva |sedimentazione, miscelazione, | |disoleata, acque di |lavaggio, separazione, vagliatura,| |vegetazione); |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Vinacce e loro componenti, come | | |bucce, vinaccioli e raspi: | | |presenti nell'allegato X nei casi | | |in cui sono soggetti solo a | | |trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | | |addensamento, chiarificazione | | |mediante trattamento fisico, | | |sminuzzatura, centrifugazione, | | |filtrazione, sedimentazione, | | |miscelazione, lavaggio, | | |separazione, vagliatura, | | |disidratazione. oppure presenti | | |nell'allegato X, anche nella forma| | |di vinacce esauste e loro | |sottoprodotti della |componenti, nei casi e nei limiti | |trasformazione dell'uva |previsti dal decreto legge | |(vinacce, graspi, ecc.); |171/2008 | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |nei casi in cui sono soggetti solo| | |a trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | |sottoprodotti della |addensamento, chiarificazione | |trasformazione della frutta |mediante trattamento fisico, | |(condizionamento, sbucciatura, |sminuzzatura, centrifugazione, | |detorsolatura, pastazzo di |filtrazione, sedimentazione, | |agrumi, spremitura di pere, |miscelazione, lavaggio, | |mele, pesche, noccioli, gusci, |separazione, vagliatura, | |ecc.); |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |nei casi in cui sono soggetti solo| | |a trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | | |addensamento, chiarificazione | | |mediante trattamento fisico, | | |sminuzzatura, centrifugazione, | |sottoprodotti della |filtrazione, sedimentazione, | |trasformazione di ortaggi vari |miscelazione, lavaggio, | |(condizionamento, sbucciatura, |separazione, vagliatura, | |confezionamento, ecc.); |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Borlande e melasso: non presenti | | |nell'allegato X Altri | | |sottoprodotti della trasformazione| | |delle barbabietole da zucchero: | | |presenti nell'allegato X nei casi | | |in cui sono soggetti solo a | | |trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | |sottoprodotti della |addensamento, chiarificazione | |trasformazione delle |mediante trattamento fisico, | |barbabietole da zucchero |sminuzzatura, centrifugazione, | |(borlande; melasso; polpe di |filtrazione, sedimentazione, | |bietola esauste essiccate, |miscelazione, lavaggio, | |suppressate fresche, suppressate|separazione, vagliatura, | |insilate ecc.); |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |nei casi in cui sono soggetti solo| | |a trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | | |addensamento, chiarificazione | | |mediante trattamento fisico, | | |sminuzzatura, centrifugazione, | | |filtrazione, sedimentazione, | |sottoprodotti derivati dalla |miscelazione, lavaggio, | |lavorazione del risone |eparazione, vagliatura, | |(farinaccio, pula, lolla, ecc.);|disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |nei casi in cui sono soggetti solo| | |a trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | | |addensamento, chiarificazione | | |mediante trattamento fisico, | |sottoprodotti della lavorazione |sminuzzatura, centrifugazione, | |dei cereali (farinaccio, |filtrazione, sedimentazione, | |farinetta, crusca, tritello, |miscelazione, lavaggio, | |glutine, amido, semi spezzati, |separazione, vagliatura, | |ecc.); |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |nei casi in cui sono soggetti solo| | |a trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | | |addensamento, chiarificazione | | |mediante trattamento fisico, | |sottoprodotti della lavorazione |sminuzzatura, centrifugazione, | |di frutti e semi oleosi |filtrazione, sedimentazione, | |(pannelli di germe di |miscelazione, lavaggio, | |granoturco, lino, vinacciolo, |separazione, vagliatura, | |ecc.); |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiale presente nell'allegato | | |X, se derivante da coltivazione, | | |nei casi in cui e' soggetto solo a| | |trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | | |addensamento, chiarificazione | | |mediante trattamento fisico, | | |sminuzzatura, centrifugazione, | | |filtrazione, sedimentazione, | | |miscelazione, lavaggio, | | |separazione, vagliatura, | |pannello di spremitura di alga; |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |nei casi in cui sono soggetti solo| | |a trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | | |addensamento, chiarificazione | | |mediante trattamento fisico, | | |sminuzzatura, centrifugazione, | | |filtrazione, sedimentazione, | |sottoprodotti dell'industria |miscelazione, lavaggio, | |della panificazione, della pasta|separazione, vagliatura, | |alimentare, dell'industria |disidratazione. Non sono in tutti | |dolciaria (sfridi di pasta, |i casi ammessi se contengono | |biscotti, altri prodotti da |materiali non presenti | |forno, ecc.); |nell'allegato X | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |nei casi in cui sono soggetti solo| | |a trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | | |addensamento, chiarificazione | | |mediante trattamento fisico, | | |sminuzzatura, centrifugazione, | | |filtrazione, sedimentazione, | | |miscelazione, lavaggio, | |sottoprodotti della torrefazione|separazione, vagliatura, | |del caffe'; |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |nei casi in cui sono soggetti solo| | |a trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | | |addensamento, chiarificazione | | |mediante trattamento fisico, | | |sminuzzatura, centrifugazione, | | |filtrazione, sedimentazione, | | |miscelazione, lavaggio, | |sottoprodotti della lavorazione |separazione, vagliatura, | |della birra; |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |limitatamente al legno vergine | |4. Sottoprodotti provenienti da |soggetto solo a trattamenti fisici| |attivita' industriali |quali: triturazione, essiccazione,| |sottoprodotti della lavorazione |addensamento, sminuzzatura, | |del legno per la produzione di |centrifugazione, filtrazione, | |mobili e relativi componenti |sedimentazione, miscelazione, | |limitatamente al legno non |lavaggio, separazione, vagliatura,| |trattato. |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |nei casi in cui sono soggetti solo| | |a trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | |sottoprodotti della |addensamento, chiarificazione | |trasformazione degli zuccheri |mediante trattamento fisico, | |tramite fermentazione. |sminuzzatura, centrifugazione, | |sottoprodotti della produzione e|filtrazione, sedimentazione, | |della trasformazione degli |miscelazione, lavaggio, | |zuccheri da biomasse non |separazione, vagliatura, | |alimentari. |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+ | |Materiali presenti nell'allegato X| | |nei casi in cui sono soggetti solo| | |a trattamenti fisici quali: | | |triturazione, essiccazione, | | |addensamento, chiarificazione | | |mediante trattamento fisico, | | |sminuzzatura, centrifugazione, | | |filtrazione, sedimentazione, | | |miscelazione, lavaggio, | |sottoprodotti della lavorazione |separazione, vagliatura, | |o raffinazione di oli vegetali. |disidratazione. | +--------------------------------+----------------------------------+




 
Allegato 2

(articolo 5)

SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La scheda tecnica e la dichiarazione di conformita' di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto devono contenere le seguenti informazioni:
Numero di riferimento
Data di emissione

Anagrafica del produttore
. Denominazione sociale - CF/P.IVA;
. Indirizzo della sede legale e della sede operativa
Impianto di produzione
. Indirizzo
. Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio
. Descrizione e caratteristiche del processo di produzione
. Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)
Informazioni sul sottoprodotto
. Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalita' di produzione
. Conformita' del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto
Destinazione del sottoprodotto
. Tipologia di attivita' o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;
. Impianto o attivita' o di destinazione
. Riferimenti di eventuali intermediari
Tempi e modalita' di deposito e movimentazione
. Modalita' di raccolta e deposito del sottoprodotto
. Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi
. Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo
. Modalita' di trasporto
Organizzazione e continuita' del sistema di gestione
. Descrizione delle tempistiche e delle modalita' di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.
Luogo e data (gg/mm/aaaa)

Sottoscrizione
Dichiarazione di conformita'
. Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
. Tipologia del sottoprodotto e descrizione
. Indicazione della tipologia di attivita' o impianti idonei ad utilizzare il residuo
. Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto
. Dichiarazione che il residuo e' conforme alla scheda tecnica
. Luogo e data (gg/mm/aaaa)
. Sottoscrizione



 
Art. 2

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto: ogni materiale o sostanza che e' ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi e' possibile identificare uno o piu' prodotti primari;
b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni materiale o sostanza che non e' deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che puo' essere o non essere un rifiuto;
c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.

 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica:
a) ai prodotti, come definititi all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) ai residui derivanti da attivita' di consumo.
2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 185 del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato
in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
altre formazioni a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato
non scavato e gli edifici collegati permanentemente al
terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239
e seguenti, relativamente alla bonifica di siti
contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e
le potature provenienti dalle attivita' di cui all'art.
184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche'
ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e
zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura
o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al
di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a
terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte
quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le
rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i
prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare
epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE)
n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della Parte Quarta del presente decreto i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o
nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della
gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti
di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e'
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000,
e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale
allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli
in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai
sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera
a), 184-bis e 184-ter.».

 
Art. 4

Condizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita' con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non e' un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore.
3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorita' di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.


Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.

 
Art. 5

Certezza dell'utilizzo

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell'utilizzo e' dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuita' di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalita', consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalita' di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.
2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo e' dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attivita' dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruita' tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.
3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui e' originato presuppone che l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile gia' al momento della produzione dello stesso.
4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalita' di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilita' economica o di altro tipo.
5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali e' previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonche' del settore di attivita' o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresi', indicate tempistiche e modalita' congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.
6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.


 
Art. 6

Utilizzo diretto senza trattamenti diversi
dalla normale pratica industriale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.
2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attivita' e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.


 
Art. 7

Requisiti di impiego e di qualita' ambientale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformita' dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.
2. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformita' dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica e' oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformita'.


 
Art. 8

Deposito e movimentazione

1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, e' depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
2. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite:
a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;
b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonche' fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprieta' chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
d) la congruita' delle tempistiche e delle modalita' di gestione, considerate le peculiarita' e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui all'allegato 1.
3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attivita', purche' abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto.
4. La responsabilita' del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto e' limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilita' per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.


 
Art. 9

Controlli e ispezioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorita' competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.


 
Art. 10

Piattaforma di scambio tra domanda e offerta

1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
2. Nell'elenco e' indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalita' e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attivita'.
3. L'elenco di cui al presente articolo e' pubblico ed e' consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.


 
Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 13 ottobre 2016

Il Ministro: Galletti Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 677


Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 40 della citata
direttiva 2008/98/CE del 2008:
«Art. 40 (Attuazione). - 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 12 dicembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.».

 
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