Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2017 (vai al sommario) |
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LEGGE 25 gennaio 2017, n. 12 |
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalita' tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalita' tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
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| Allegato Memorandum d'intesa sulla lotta alla criminalita' tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar
Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, rappresentato dal Ministero dell'interno dello Stato del Qatar, (qui di seguito definiti le due Parti); Consapevoli dei rapporti di amicizia tra i due Paesi; Desiderosi di sviluppare tali rapporti; Ansiosi di potenziare e sviluppare una forma di cooperazione comune nei settori della lotta al pericolo posto dalla proliferazione del terrorismo, criminalita' organizzata, traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed altri reati gravi; Richiamando la Risoluzione 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione internazionale nella lotta al crimine organizzato; la Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), cosi' come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972); la Convenzione sul traffico illecito di sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971); la Convenzione sul traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988); il «Piano Globale d'Azione» (New York, 23 febbraio 1990) redatti sotto l'egida delle Nazioni Unite; e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta al crimine transnazionale, firmata a Palermo il 13 dicembre 2000; Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Le due Parti collaborano reciprocamente, nel contesto del presente Memorandum d'Intesa, nei rispettivi ambiti di competenza ed in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, nella lotta alla criminalita' in generale e nei casi in cui la prevenzione, scoperta e repressione dei reati e dei criminali richiedono un'azione comune tra le autorita' competenti dei due Paesi. Le due Parti collaborano specificamente e procedono a scambiarsi informazioni ed assistenza, conformemente alle rispettive leggi nazionali, nella lotta contro i reati qui di seguito specificati: 1. traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope pericolose e loro derivati, sostanze chimiche e droghe connesse, 2. terrorismo, 3. criminalita' organizzata, 4. tutti i tipi di contraffazione e falsificazione, 5. tutti i tipi di contrabbando, 6. contrabbando di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, 7. riciclaggio, 8. reati connessi alle carte di credito, 9. reati informatici e su internet, 10. reati commessi nei porti, aeroporti e altri varchi, 11. immigrazione clandestina.
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| MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE FIGHT AGAINST CRIME BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 del Memorandum stesso.
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| Art. 2.
Le due Parti rafforzano la cooperazione e si scambiano assistenza reciproca per quanto attiene alla ricerca ed all'arresto dei latitanti e delle persone accusate o perseguite ai fini dell'esecuzione, nei loro confronti, di condanne emanate dai tribunali per i reati sopra citati o altri tipi di reati, conformemente alle procedure interne di ciascuna Parte.
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| Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Memorandum di cui all'articolo 1, valutati in 37.676 euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a 21.554 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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| Art. 3.
Le due Parti procedono allo scambio reciproco di informazioni importanti relative ai reati succitati, in fase di preparazione o gia' perpetrati.
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| Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 gennaio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Minniti, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando
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| Art. 4.
Al fine di effettuare la cooperazione reciproca nel settore della lotta contro la criminalita' in generale, le due Parti: 1. si scambiano esperienze nei settori relativi all'utilizzo della tecnologia per la lotta ai reati e delle tecniche e mezzi per lo svolgimento delle indagini giudiziarie, 2. si scambiano ricerche, pubblicazioni e risultati della ricerca scientifica condotta nei settori coperti dal presente Memorandum d'Intesa allo scopo di organizzare e preparare le procedure nelle questioni di interesse reciproco, 3. si scambiano mezzi ed expertise per assistere ciascuna delle due Parti nella formazione del personale di sicurezza e di polizia, 4. si scambiano assistenza nei settori dello sviluppo scientifico e tecnico della polizia, delle indagini giudiziarie e delle attrezzature, 5. si scambiano informazioni e strumenti legislativi relativi agli atti criminali che avvengono all'interno o all'esterno del territorio delle due Parti e che sono connessi ad una delle due, 6. si scambiano informazioni operative di interesse reciproco sui rapporti ed i contatti che intercorrono tra i terroristi e gli altri gruppi criminali organizzati presenti in ciascuno dei due Paesi, 7. migliorano continuamente e reciprocamente le informazioni oggetto di scambio e relative alle minacce terroristiche esistenti, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope pericolose, di sostanze chimiche e droghe connesse alla criminalita' organizzata, nonche' alle tecniche ed alle procedure organizzative adottate per combattere contro tali reati. La cooperazione prevista nel presente accordo per la lotta al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope comprende anche - in conformita' con la relativa legislazione nazionale - i precursori e le sostanze chimiche essenziali.
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| Art. 5.
Ciascuna delle due Parti puo' respingere in tutto o in parte qualsiasi richiesta presentata dall'altra Parte, qualora creda che la richiesta sia in conflitto con la sovranita', la sicurezza nazionale o l'interesse pubblico dello Stato o se la richiesta contrasta con un ordine o una sentenza giudiziaria.
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| Art. 6.
Le due Parti procedono allo scambio di riunioni e visite tra il personale degli organi preposti alla sicurezza di tutti i livelli, al fine di rafforzare la cooperazione ed i contatti.
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| Art. 7.
1. La Parte richiedente le informazioni ai sensi del presente Memorandum d'Intesa si impegna a garantire la riservatezza delle stesse e a non cederle a terzi senza l'autorizzazione della Parte che fornisce le informazioni. Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Memorandum d'Intesa dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano. 2. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa siano utilizzati unicamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani. I dati personali possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Memorandum d'Intesa, ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto descritto al comma precedente.
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| Art. 8.
Il presente Memorandum d'Intesa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle Convenzioni o trattati internazionali o bilaterali di cui sia Parte uno dei due Stati. In caso di conflitto, si applica la Convenzione o il Trattato che realizza di piu' tutta la cooperazione nel settore della sicurezza.
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| Art. 9.
Per la Repubblica Italiana, la struttura competente per l'esecuzione del presente Memorandum d'Intesa e' il Ministero dell'interno/Dipartimento della pubblica sicurezza. Per lo Stato del Qatar, la struttura competente per l'esecuzione del presente Memorandum d'Intesa e' il Ministero dell'interno/Dipartimento per la cooperazione internazionale. Ogni Parte informa l'altra della designazione di un Punto di contatto nazionale.
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| Art. 10.
Le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa o qualsiasi testo ad esso relativo possono essere emendate previo accordo reciproco scritto, in conformita' alle rispondenti procedure costituzionali applicabili in entrambi i Paesi.
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| Art. 11.
Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data dello scambio dei documenti di ratifica, rimarra' in vigore per cinque anni e si rinnovera' automaticamente per un periodo equivalente, salvo denuncia effettuata da una delle due Parti con preavviso scritto, per via diplomatica, di sei mesi dalla data di cessazione. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum di Intesa. Fatto a Roma il 16 aprile 2012 corrispondente al .../... /1433 anno dell'Egira, in due originali ciascuno nelle lingue araba, italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia, il testo in lingua inglese e' quello che prevale. Parte di provvedimento in formato grafico
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