Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 3 gennaio 2017
Modifiche al decreto 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell' art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante: «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante: «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 10 febbraio 2014 concernente la rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e il loro funzionamento ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali»;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;
Visto l'art. 24, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha stabilito che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 si interpreta nel senso che: «il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'art. 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonche' nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attivita' di danza, delle attivita' musicali, delle attivita' teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 5 novembre 2014, concernente modifiche al decreto ministeriale 1° luglio 2014, con riguardo al ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano;
Visti i decreti del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2016 e 5 febbraio 2016, recanti «Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2016, concernente modifiche al decreto 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
Rilevata l'esigenza di assicurare al sistema di sostegno finanziario alle attivita' di spettacolo un adeguato e coerente livello di sostenibilita';
Considerata la necessita' di apportare ulteriori modificazioni al decreto ministeriale 1° luglio 2014, incrementando il limite percentuale delle anticipazioni erogabili agli organismi di spettacolo e semplificando gli oneri a carico degli organismi di spettacolo;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 22 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 1° luglio 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo:
dopo la parola: «interessato», le parole: «a seguito dell'assegnazione del contributo finanziario annuale», sono soppresse;
dopo la parola: «anticipazione», le parole: «nella misura», sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo»;
dopo le parole dell'«ottanta per cento», le parole «del contributo medesimo», sono sostituite dalle seguenti: "dell'ultimo contributo ottenuto»;
dopo le parole «sostegno finanziario», le parole: «antecedente la predetta assegnazione» sono soppresse;
dopo le parole: «sostegno finanziario» e' aggiunto il seguente periodo: «I destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma non possono riceverne ulteriori per il medesimo anno di progetto.».
Il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3 e' abrogata la lettera d);
d) al comma 4, lettera b):
dopo le parole «comma 3», le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;
dopo le parole: «non oltre», le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle parole: «30 aprile».
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 3 gennaio 2017

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 111


 
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