Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2017
Modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016 in materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 974 a 978;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato le modalita' e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilita', nonche' i criteri di valutazione dei progetti;
Visti i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 secondo i quali «Una quota di finanziamento non superiore al 10% puo' essere erogata, su richiesta del rappresentante legale dell'ente beneficiario, successivamente alla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma. Una quota pari al 30% puo' essere erogata nella fase intermedia di realizzazione del progetto, in base al cronoprogramma ... La restante parte di finanziamento e' erogata a conclusione del progetto, ad esito delle verifiche previste dalla procedura definita nel richiamato decreto di cui al precedente art. 3, comma 2.». Tali quote di finanziamento sono state ribadite dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;
Considerato, in particolare, che le percentuali disposte dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e successivamente ribadite dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 non consentono l'allineamento tra l'avanzamento dei progetti e l'erogazione dei relativi finanziamenti, determinando l'anticipazione delle risorse necessarie da parte degli enti partecipanti al Programma straordinario;
Ritenuto necessario adeguare le percentuali di erogazione del finanziamento alle percentuali di avanzamento degli stessi, al fine di far fronte tempestivamente alle esigenze finanziarie degli enti partecipanti al Programma straordinario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 con il quale sono stati individuati i progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
Considerato che l'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 prevede che «I progetti dovranno possedere al momento della presentazione della domanda - a pena di inammissibilita' - i seguenti ulteriori requisiti: ... b) essere stati approvati come progetti definitivi o esecutivi. I soggetti proponenti possono presentare anche progetti di fattibilita' tecnica ed economica. In tal caso si impegnano ad approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, il relativo progetto definitivo o esecutivo...»;
Considerato che l'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 stabilisce, invece, che «I comuni capoluogo di provincia e le citta' metropolitane che all'atto della presentazione della domanda hanno dichiarato uno stato di avanzamento dei progetti a livello di fattibilita' tecnica sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni dalla stipulazione della convenzione, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, e dell'art. 6, comma 1 lettera b), del bando di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le delibere di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi...»;
Ritenuto opportuno modificare l'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e gli articoli 4, comma 4, e 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1

1. I commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La quota di finanziamento anticipato non superiore al 20% e' erogata soltanto in esito alla verifica dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorita' competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica. La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.
4. La quota di finanziamento, pari al 15%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, e' erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo predetto ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonche' della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonche' la conformita' degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:
i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;
iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformita' agli strumenti urbanistici.».
2. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 sono sostituiti dai seguenti:
«3. In particolare, la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, e' erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorita' competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica.
4. La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.
La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La quota di finanziamento, pari al 15%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predetto e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.
5. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, e' erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonche' della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonche' la conformita' degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:
i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;
ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;
iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;
iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformita' agli strumenti urbanistici.».


 
Art. 2

1. All'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 dopo le parole «le delibere di approvazione dei progetti» sono inserite le parole «definitivi o».
2. All'art. 4, comma 5, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le parole «entro 20 giorni dall'adozione» sono sostituite dalle parole «nella relazione trimestrale di monitoraggio».
3. All'art. 4, comma 5, lettera ii) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le parole «entro 20 giorni dall'adozione» sono sostituite dalle parole «nella relazione trimestrale di monitoraggio».
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Boschi


 
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