Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 gennaio 2017
Assegnazione delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione della Croce Rossa italiana e alle regioni.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:
l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, promossa dai soci della C.R.I., la quale e' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del Codice civile, e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali, delle associazioni di promozione sociale, e' di interesse pubblico, e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed e' posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
l'art. 2, comma 1, che dispone che la C.R.I. sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» (Ente), mantenendo la personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;
l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla C.R.I. nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, per l'anno 2016, siano attribuite all'ente e all'associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra ente e associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio 2016 il personale della C.R.I. e quindi dell'Ente sia utilizzato temporaneamente dall'associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente e che entro i successivi novanta giorni l'associazione definisca un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017 e dispone altresi' che il predetto organico sia valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a cio' destinate;
l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilita' del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;
l'art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilita', da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I. e quindi dell'ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, stabilendo altresi' che i conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla C.R.I. e quindi all'Ente;
l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 7-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che dispone, fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito all'ente e all'associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018;
Vista la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante la ripartizione tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 19 agosto 2015, n. 191, nella quale e' stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce Rossa italiana, l'importo di 146.412.742 euro;
Visti i propri decreti 29 gennaio 2016, 4 luglio 2016 e 22 settembre 2016 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali 19 febbraio 2016, n. 41, 26 luglio 2016, n. 173, 4 novembre 2016, n. 258;
Considerato che il richiamato decreto 4 luglio 2016 ha fissato, in attuazione del richiamato art. 8, comma 2, il valore del finanziamento per il 2017 in 131.771.467,80 euro;
Vista l'informativa sull'«Assunzione con procedure di mobilita' presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) con funzioni di autista soccorritore (art. 6, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)» iscritta all'ordine del giorno della Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 dicembre 2016;
Vista la deliberazione n. 87 del 23 dicembre 2016 del Comitato dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana recante l'approvazione del nuovo piano di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo 178/2012 relativo al primo semestre 2017 che individua il fabbisogno finanziario relativo all'ente, all'associazione e alle regioni;
Considerata l'opportunita' di procedere, sulla base del richiamato piano operativo, all'assegnazione delle risorse limitatamente al primo semestre dell'anno 2017, rinviando ad altro decreto l'assegnazione delle risorse per il secondo semestre, anche al fine di tenere puntualmente conto dei processi di mobilita' che si realizzeranno nel medesimo periodo e dell'eventuale assunzione di ulteriori funzioni da parte dell'associazione;
Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2017, il valore del finanziamento disponibile per le finalita' di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nell'importo complessivo di 131.771.467,80 euro e di assegnarlo, limitatamente al primo semestre del medesimo anno, per un valore complessivamente pari a 65.885.733,90 euro, negli importi di seguito dettagliati, sulla base del richiamato piano operativo:
1) 48.097.079,88 in favore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa;
2) 12.006.064,94 in favore dell'Associazione Croce Rossa;
3) 5.782.589,08 in favore delle Regioni, di cui:
450.187,13 in favore della Regione Emilia Romagna;
394.045,12 in favore della Regione Friuli Venezia Giulia;
410.917,68 in favore della Regione Liguria;
3.347.153,74 in favore della Regione Lombardia;
521.846,30 in favore della Regione Marche;
417.620,97 in favore della Regione Toscana;
178.711,99 in favore della Regione Umbria;
62.106,18 in favore della Provincia Autonoma di Trento;

Decreta:

Il finanziamento disponibile per le finalita' di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e' confermato in 131.771.467,80 euro.
Per il primo semestre dell'anno 2017 e' assegnato l'importo complessivo di 65.885.733,90 euro, di cui:
1) 48.097.079,88 in favore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa;
2) 12.006.064,94 in favore dell'Associazione Croce Rossa;
3) 5.782.589,08 in favore delle Regioni, di cui:
450.187,13 in favore della Regione Emilia Romagna;
394.045,12 in favore della Regione Friuli Venezia Giulia;
410.917,68 in favore della Regione Liguria;
3.347.153,74 in favore della Regione Lombardia;
521.846,30 in favore della Regione Marche;
417.620,97 in favore della Regione Toscana;
178.711,99 in favore della Regione Umbria;
62.106,18 in favore della Provincia Autonoma di Trento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2017

Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 154


 
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