Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2017 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 21 dicembre 2016
Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2017. (Delibera n. 19826).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Viste le proprie delibere n. 19460 e n. 19461 del 16 dicembre 2015 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2016 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2017, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2017, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:
a) le Societa' di intermediazione mobiliare, le Societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 415/1996, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 58/1998;
b) le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 58/1998;
c) le Banche italiane, la Societa' Poste Italiane - Divisione servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 58/1998;
d) le Societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58/1998, le Societa' di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera o-bis), del decreto legislativo n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2017 alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo n. 58/1998;
e) gli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 a prestare i servizi e le attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), del decreto legislativo n. 58/1998;
f) gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998;
g) le Societa' di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2017, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le Societa' di investimento a capitale variabile e le Societa' di investimento a capitale fisso iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2017, negli Albi di cui all'art. 35-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2017, all'applicazione degli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58/1998;
h) le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;
i) i Consulenti finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
j) i Soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:
j1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2017, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali;
j2) gli emittenti che, alla data del 2 gennaio 2017, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro d'origine risulti essere l'Italia;
k) gli emittenti che hanno chiesto o hanno autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014;
l) gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 58/1998 che alla data del 2 gennaio 2017 risultano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999;
m) i Soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), che:
m1) intendendo effettuare un'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e/o un'ammissione a quotazione di strumenti finanziari ovvero un'offerta al pubblico di acquisto o scambio successivamente alla preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, di cui all'art. 102, comma 1, ovvero di cui all'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto - unico o tripartito - ovvero il prospetto di base ovvero il documento d'offerta sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017, prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione;
m2) intendendo effettuare un'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita ovvero una offerta al pubblico di acquisto o scambio, a seguito della preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1 ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 hanno ottenuto l'approvazione del prospetto - unico o tripartito - ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017, la relativa offerta;
m3) avendo concluso un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ovvero un'offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2017 all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;
m4) hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017;
m5) avendo ottenuto l'ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali e' stato rilasciato un giudizio di equivalenza al prospetto di un documento gia' disponibile ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera d), del regolamento Consob n. 11971/1999 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/71/CE) nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2017 all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 114, comma 5 e 115 del decreto legislativo n. 58/1998;
n) i Soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, al registro di cui al decreto legislativo n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di interesse pubblico conferiti secondo la normativa previgente;
o) la Borsa Italiana s.p.a.;
p) la MTS s.p.a.;
q) la Monte Titoli s.p.a.;
r) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;
s) le Societa' di intermediazione mobiliare, le Banche e le Societa' di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 58/1998;
t) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16191/2007, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2017;
u) i Gestori di mercati regolamentati esteri (extra UE) richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;
v) i Gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nella sezione ordinaria e nella sezione speciale del registro, di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;
w) i Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, iscritti alla data del 2 gennaio 2017, negli appositi Elenchi di cui all'art. 116-septies, comma 3 e all'art. 116-undecies, comma 3 del regolamento Consob n. 11971/1999;
x) l'Organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.


 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 21 dicembre 2016

Il Presidente: Vegas


 
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