Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2017 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 21 dicembre 2016 |
Modalita' e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2017. (Delibera n. 19828). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza; Viste le proprie delibere n. 19826 e n. 19827 del 21 dicembre 2016 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2017 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio; Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2017, le modalita' ed i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle citate delibere n. 19826 e n. 19827 del 21 dicembre 2016;
Delibera:
Art. 1 Modalita' e termini di versamento della contribuzione
1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) [escluse le societa' di gestione UE ed i GEFIA UE - esteri] e), f), g) [esclusi gli Oic UE, Sicav, Sicaf, FIA UE - esteri], h), i), j)[esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], k), l, m) [esclusi gli offerenti esteri], s), t), v), w) della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2017. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito bollettino precompilato (M.Av.) che verra' spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei venti giorni antecedenti la scadenza. 2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione del bollettino precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). 3. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere o), p), q), r) e x) della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2017. 4. Il versamento di cui al comma 3 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60006X08 intestato a «CONSOB - Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma - Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 44 Z 05696 03225 000060006X08. 5. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento e la descrizione della causale del versamento. 6. La descrizione delle causali di versamento da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, e' riportata nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante. 7. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. n), della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 deve essere effettuato, con le modalita' stabilite nei precedenti commi da 4 a 6, entro: a) il 28 febbraio 2017, qualora il bilancio chiuso nel 2016 sia stato approvato non piu' tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2016, negli altri casi; c) il 30 settembre 2017, per tutti gli altri soggetti iscritti nel registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di Enti di interesse pubblico. Nel termine di versamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 5 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, e' trasmessa alla Consob. 8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri di cui all'art. 1, lettere d), [societa' di gestione UE, GEFIA UE], g) [Oic UE, Sicav, Sicaf, FIA UE], j) [soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], ed m) [offerenti esteri], della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2017, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sara' spedito nei venti giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. 9. L'avviso di pagamento di cui al comma 8 conterra', tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto e' identificato dalla Consob e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario. Il bonifico bancario dovra' essere effettuato sul conto corrente indicato nel precedente comma 4. 10. Il versamento del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. u), della delibera n. 19826 del 21 dicembre 2016 deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nel precedente comma 4. La disposizione di pagamento deve essere allegata all'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Le modalita' di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.
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| Art. 3 Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica. Roma, 21 dicembre 2016
Il Presidente: Vegas
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