Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 16 febbraio 2017
Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. (Ordinanza n. 437).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del dipartimento della Protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, nonche' del 22 gennaio 2017, n. 436 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale e' stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1
Inquadramento degli Interventi conseguenti agli eccezionali eventi di
maltempo nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24
agosto 2016.
1. Nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, individuati con le modalita' previste dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, le misure di cui all'art. 2 e gli altri interventi di soccorso e assistenza alla popolazione necessari in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, posti in essere dalle componenti, anche territoriali, e dalle Strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile sono da considerarsi quali misure integrative nell'ambito delle attivita' in corso in conseguenza degli eventi sismici di cui in premessa e le relative spese sono assoggettate alle corrispondenti modalita' di monitoraggio e rendicontazione.


Avvertenza:
Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono
consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della
protezione civile: www.protezionecivile.it - sezione
provvedimenti.
 
Art. 2
Misure conseguenti agli eccezionali eventi di maltempo
nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria.

1. Per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dall'art. 1, le componenti, anche territoriali, e le Strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile provvedono, con le modalita' previste dalla presente ordinanza e, per quanto necessario, anche avvalendosi dei poteri previsti dalle disposizioni contenute nelle ordinanze richiamate in premessa, agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e all'attuazione delle seguenti misure:
a) organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche;
c) realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita';
d) riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016, come modificato dall'art. 5 dell'ordinanza n.408/2016.


 
Art. 3
Ricognizione delle spese sostenute maltempo nei territori delle
Regioni Lazio, Marche e Umbria non interessati dagli eventi sismici
verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

1. In considerazione delle gravi incombenze organizzative e amministrative gia' in capo alle Regioni Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici di cui in premessa, il dipartimento della Protezione civile provvede direttamente alla ricognizione delle spese connesse all'attuazione delle misure di cui all'art. 2 nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui all'art. 1, purche' riferite con stretto nesso di causalita' alla fase emergenziale e poste in essere in aggiunta o al di fuori dei procedimenti, contratti e convenzioni gia' in essere per le medesime finalita'.
2. La ricognizione di cui al comma 1 e' svolta in relazione alle spese sostenute:
a. dalle Regioni Lazio, Marche e Umbria e dai rispettivi enti locali interessati;
b. dagli enti regionali, provinciali e locali, inclusi i consorzi di bonifica delle Regioni Lazio, Marche e Umbria;
c. dalle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, per gli interventi e attivita' posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento preposte alla gestione dell'emergenza;
d. dai soggetti gestori dei servizi a rete e della viabilita', per gli interventi e attivita' posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento preposte alla gestione dell'emergenza. La ricognizione delle spese nei confronti dei soggetti di cui alla presente lettera terra', altresi', conto delle prestazioni dovute e previste nei relativi contratti di servizio o concessione.


 
Art. 4
Gruppo operativo del dipartimento
della Protezione civile

1. Presso il dipartimento della Protezione civile e' costituito un apposito gruppo operativo che, sulla base di indicazioni operative appositamente emanate dal Capo del dipartimento della Protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, provvede alla disciplina, ricognizione e rimborso delle spese di cui all'art. 3 e delle procedure e modalita' di concorso alla relativa copertura finanziaria, prevedendo la possibilita' di riconoscere, su motivata richiesta degli Enti locali interessati, il trasferimento di risorse in via di anticipazione rispetto alla successiva fase di rendicontazione. Partecipano all'attivita' del gruppo operativo, in relazione ai territori di competenza, anche i rappresentanti delle Regioni interessate. All'esito delle attivita' di ricognizione di cui al presente comma il gruppo operativo predispone un documento riepilogativo delle spese ammissibili per la successiva approvazione del Capo del dipartimento della Protezione civile.
2. Ai componenti del gruppo operativo si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 400/2016 ed alla sua costituzione si provvede con apposito provvedimento del Capo del dipartimento della Protezione civile.


 
Art. 5
Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni
di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992.

1. Le Regioni Lazio, Marche e Umbria provvedono, nei rispettivi territori non interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, al coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonche', fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attivita' economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Le Regioni, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvedono all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.


 
Art. 6
Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;
b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricita', del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
3. L'attivita' di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni le Regioni indicano le priorita' di intervento secondo le seguenti tre classi:
a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.


 
Art. 7
Patrimonio privato

1. L'attivita' di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attivita' di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.


 
Art. 8
Attivita' economiche e produttive

L'attivita' di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non piu' utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.


 
Art. 9
Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e' svolta in conformita' alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le Regioni trasmettono al dipartimento della Protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano gia' stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dalle Regioni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.


 
Art. 10
Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate dall'art. 1 della presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.
2. Alle misure disciplinate dall'art. 2 della presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del 20 gennaio 2017 citata in premessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 225/1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2017

Il Capo del dipartimento: Curcio


 
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