Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 febbraio 2017
Integrazioni al decreto 7 dicembre 2016, in materia di servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio per l'anno contrattuale 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 recante le norme per il Servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018;
Considerata l'attuale situazione del mercato mondiale del GNL che apporta sensibili cambiamenti rispetto allo scenario esistente al momento della pubblicazione del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 che istituiva il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio;
Considerata la necessita' di precisare maggiormente le caratteristiche dei clienti che hanno diritto alla priorita' di assegnazione degli slot di discarica;
Considerata l'opportunita' di offrire un servizio che minimizzi gli oneri dei soggetti che intendono utilizzare il servizio stesso, anche con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo del GNL;
Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuita' del servizio nei confronti dei soggetti che intendono utilizzarlo, assicurare le necessarie flessibilita' di utilizzo della capacita' di iniezione in stoccaggio del GNL rigassificato;
Ritenuto necessario, al fine di massimizzare la partecipazione degli utenti del sistema al servizio proposto dal decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, prevedere la riduzione dei corrispettivi di ingresso e uscita dagli stoccaggi e consentire l'inserimento anche del servizio di trasporto tra il terminale di rigassificazione e lo stoccaggio all'interno del servizio integrato;

Decreta:

Art. 1
Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio

1. I clienti finali industriali e i loro consorzi, aventi centri di consumo in Italia nonche' negli Stati membri dell'Unione europea, possono partecipare al servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio (servizio integrato) di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 (decreto), per una quota di servizio di stoccaggio non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione.
2. All'art. 1, comma 2 del decreto, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «Non sono considerate imprese industriali le imprese del settore termoelettrico.».
3. La capacita' di iniezione continua effettivamente disponibile per il conferimento su base day-ahead ai sensi della deliberazione 193/2016/R/gas e' allocata prioritariamente, secondo modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Autorita'), ai soggetti titolari del servizio integrato nei limiti necessari a garantire l'iniezione dei quantitativi oggetto di rigassificazione.
4. L'Autorita' valuta nella determinazione del prezzo di riserva di cui all'art. 1, comma 5, del decreto, possibili modalita' alternative di copertura dei corrispettivi di ingresso e uscita dagli stoccaggi, tenendo conto del contributo alla flessibilita' e alla sicurezza degli approvvigionamenti fornito dalle infrastrutture di stoccaggio e dal servizio integrato.
5. E' fatta salva la facolta' per le imprese di rigassificazione che offrono il servizio integrato di applicare agli utenti riduzioni ai corrispettivi a copertura dei costi della capacita' di trasporto per l'immissione in rete del gas oggetto di rigassificazione o di altri oneri accessori, dandone avviso in tempo utile per la presentazione delle offerte per l'accesso al servizio integrato.
6. All'art. 1, comma 7, del decreto, all'ultima linea del secondo paragrafo sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «a mezzo di contratti di fornitura di durata uguale o superiore ad un anno.».
7. Le procedure da adottare per svolgimento del servizio integrato definite dalle imprese di rigassificazione che partecipano al servizio integrato sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico (Ministero) e all'Autorita'; il Ministero valuta le procedure e, ove ne ricorrano i presupposti, comunica il nulla osta al loro avvio.


 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita' di rigassificazione, di trasporto e di stoccaggio di gas naturale.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effetto utile gia' previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di rigassificazione e di stoccaggio.
3. Le imprese di rigassificazione, l'impresa maggiore di trasporto e l'impresa maggiore di stoccaggio, qualora necessario, adottano misure per adeguare i rispettivi codici alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorita'.
4. Il presente decreto e' comunicato alle imprese di cui al comma 1 per la sua immediata attuazione e all'Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, in modo da permettere lo svolgimento delle aste fissate per il 6 marzo 2017.
5. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2017

Il Ministro: Calenda


 
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