Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 dicembre 2016
Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;
Ritenuto necessario provvedere, in conformita' a tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, e stabilire la decorrenza della loro applicazione;
Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 2016, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2016 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 64,9%;
Vista la nota della Direzione generale della sicurezza stradale n. 7014 del 19 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1

1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:
a) ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 85,16»;
b) ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 170,33»;
c) ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 212,91»;
d) ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 340,65»;
e) ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 425,82»;
f) ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 851,64»;
g) ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1277,46».
2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2016.
Roma, 29 dicembre 2016

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 437


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone