Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2017
Riconoscimento dell'idoneita' alla «GEM Chimica S.r.l.», in Busca, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Vista l'istanza presentata in data 28 ottobre 2016 dalla societa' «GEM Chimica S.r.l.», con sede legale in Via Maestri del Lavoro, 25 - 12022 Busca (CN);
Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 16-17 dicembre 2016 presso la societa' «GEM Chimica S.r.l.»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;
Considerato che la suddetta societa' ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 28 ottobre 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1

1. La societa' «GEM Chimica S.r.l.» con sede legale in Via Maestri del Lavoro, 25 - 12022 Busca (CN), e' riconosciuta idonea ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:
- efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
- fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995).
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
- colture arboree;
- colture erbacee;
- colture orticole;
- conservazione post-raccolta;
- diserbo;
- entomologia;
- patologia vegetale.


 
Art. 2

1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.
2. La societa' «GEM Chimica S.r.l.» e' tenuta a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale.
3. La citata societa' e' altresi' tenuta a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.


 
Art. 3

1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 17 dicembre 2016.
2. La societa' «GEM Chimica S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. I costi sono a carico della societa' richiedente.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sara' oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2017

Il direttore generale: Gatto


 
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