Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 14 febbraio 2017 |
Determinazione e modalita' di allocazione della capacita' di stoccaggio di modulazione per il periodo contrattuale 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001 n. 128; Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito «decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011; Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione; Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012»; Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; Vista la comunicazione della Commissione europea sulla Strategia dell'Unione europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 recante le norme per il Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio per l'anno contrattuale di stoccaggio 2017-2018, che all'art. 1, comma 1 stabilisce in 1,5 miliardi di metri cubi il volume di stoccaggio riservato per tale servizio; Considerato che facendo seguito a quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del decreto precedentemente citato, l'eventuale capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibile e non allocata per il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio e' da destinare ai servizi di modulazione; Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in data 25 gennaio 2017 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2017-2018, come per il precedente anno contrattuale; Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse; Considerato che, in applicazione alle disposizioni dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'anno contrattuale di stoccaggio 2017-2018 il volume dello stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale e' stato di 140,9 milioni di metri cubi standard, considerando un PCS di 10,57275 kWh/Sm³; Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio e' da destinare ai servizi di modulazione; Ritenuto necessario, al fine di estendere a piu' servizi di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' previste per il settore dello stoccaggio del gas naturale secondo logiche di mercato, confermare le procedure di allocazione concorrenziali espresse nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di modulazione in applicazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, anche per l'allocazione dei servizi di capacita' pluriennale; Considerato che per il servizio di stoccaggio pluriennale, ai sensi del art. 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 febbraio 2016, risultano gia' allocati 193 milioni di metri cubi standard per l'anno contrattuale di stoccaggio 2017-2018; Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio di modulazione in un prodotto di punta e in un prodotto di tipo uniforme; Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti; Ritenuto opportuno aggiungere la capacita' non allocata per lo stoccaggio minerario al valore complessivo della capacita' del prodotto di punta; Viste le comunicazioni ricevute da questo Ministero dalle societa' di stoccaggio operanti in Italia facenti riferimento alle rispettive capacita' disponibili per l'anno contrattuale di stoccaggio 2016-2017; Considerato che la quota per il servizio di bilanciamento offerto dagli operatori del trasporto per l'anno contrattuale di stoccaggio e' definita in 220 milioni di metri cubi standard;
Decreta:
Art. 1
Stoccaggio di modulazione
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Autorita') determina le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, per i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto. 2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018, lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente al medesimo anno di stoccaggio, e' stabilito in misura di circa 7.625 milioni di standard metri cubi piu' la quota parte di stoccaggio minerario che non risulti effettivamente richiesta alle imprese di stoccaggio e allocata, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori: a) il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi 10 anni; b) il volume di gas tecnicamente importabile nel periodo 1° ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacita' relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale prevista nello stesso periodo e al netto delle esportazioni. 3. La prima asta per l'allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione di cui al comma 2 e' conclusa dalla societa' Edison Stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nella sua disponibilita'. 4. Le ulteriori capacita' di stoccaggio disponibili ai fini della modulazione, pari a circa 2.387 milioni di metri cubi, sono assegnate dall'impresa maggiore di stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2017-2018 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, con caratteristica di punta uniforme. 5. Lo stoccaggio di modulazione, di cui ai commi 2 e 4, e' assegnato dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti di capacita' per i servizi di modulazione uniforme e di punta secondo i seguenti prodotti: i. un primo che preveda la disponibilita' di capacita' di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale; ii. un secondo che preveda la disponibilita' di capacita' di iniezione nel solo mese successivo a quello di conferimento - prodotto con iniezione mensile. 6. Il calendario delle prime aste e' pubblicato nel sito del Ministero dello sviluppo economico. Il calendario delle eventuali aste successive e' definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell'Autorita'. 7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. 8. Per ciascuna asta e' stabilito, secondo modalita' determinate dall'Autorita', un prezzo di riserva distinto per il servizio di punta e per il servizio uniforme, che tenga conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato. Tali valori non sono resi noti al sistema.
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Servizi di stoccaggio pluriennali
1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2017-2018, l'impresa maggiore di stoccaggio offre servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme per una capacita' di 1 miliardo di metri cubi standard aggiuntivi ai 193 milioni di metri cubi gia' conferiti nell'anno contrattuale di stoccaggio 2016/2017. 2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata di due anni. 3. Il servizio di stoccaggio pluriennale e' assegnato dall'impresa maggiore di stoccaggio in una asta precedente a quelle per l'allocazione della capacita' di cui all'art. 1, comma 4. 4. Per l'asta di cui al comma 3 e' stabilito, secondo modalita' determinate dall'Autorita', un prezzo di riserva che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato. Tale valore non e' reso noto al sistema. 5. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalita' previste per il servizio di modulazione di cui all'art. 1, comma 4.
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| Art. 3
Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi
1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, i profili di utilizzo della capacita' erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'art. 1, comma 2, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilita' di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1° novembre 2017 - 31 marzo 2018 gli stessi profili indicativi sono riportati nell'allegato al presente decreto. 2. L'impresa maggiore di stoccaggio e' altresi' tenuta a garantire al sistema nazionale del gas naturale, in caso di emergenza, una prestazione di punta massima pari a circa 150 milioni di metri cubi per una durata di tre giorni all'inizio del mese di febbraio 2018 il cui valore viene successivamente adeguato fino al 31 marzo in funzione della effettiva erogazione. 3. Le capacita' di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 4 e di cui all'art. 2, sono allocate con profilo di utilizzo uniforme della capacita' erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per 150 giorni, come definito nei Codici di stoccaggio. 4. Le imprese di stoccaggio pubblicano nel proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico e dell'eventuale indisponibilita' degli impianti di stoccaggio.
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| Art. 4
Modalita' d'asta e disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale
1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli 1 e 2 sono stabilite dall'Autorita', sentito il Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, ed in tempo utile per consentire l'effettuazione delle aste e il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018. 2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effetto utile gia' previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio. 3. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, ai fini dell'attribuzione della capacita' di stoccaggio a ciascun soggetto o gruppo societario, e' stabilito il limite massimo del 35% del valore complessivo di quella offerta per l'anno contrattuale 2017-2018. 4. Qualora gli spazi complessivamente allocati per tutti i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto risultino inferiori al volume medio di gas erogato nel periodo invernale dagli stoccaggi negli ultimi cinque anni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, e sentita l'Autorita', puo' stabilire le modalita' per assicurare comunque una quota minima di riempimento degli stoccaggi di modulazione al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas. 5. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorita'.
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| Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita' di stoccaggio di gas naturale. 2. Il presente decreto e' comunicato alle imprese di cui al comma 1 per la sua immediata attuazione e all'Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2017
Il Ministro: Calenda
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