Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 dicembre 2016
Modificazioni al decreto 19 aprile 2013 recante «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti», relative alla proroga del termine di presentazione della documentazione.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (di seguito denominato CIP) n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.;
Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e' stato istituito presso la Cassa conguaglio G.P.L., un conto economico denominato «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti» e il presidente del CIP e' stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, e successive modifiche, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, di seguito decreto legislativo 32/1998, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art. 6, con il quale e' stato costituito un nuovo «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha stabilito che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 in materia di Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
Visto l'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 1 dello stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione;
Visto l'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», che stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 12 giugno 2013, recante «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» con il quale sono stati definiti la misura del contributo dovuto, nonche' le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo medesimo;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2014 e del 21 aprile 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 20 gennaio 2015 ed in data 28 maggio 2015, concernenti le modificazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 e le proroghe del termine di scadenza del secondo versamento, a titolo di conguaglio, del contributo per il rifinanziamento del Fondo dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015, data ulteriormente prorogata al 31 agosto 2015;
Considerato che sono ancora in corso da parte della Cassa Conguaglio GPL le attivita' di accantonamento dei contributi ammessi delle domande presentate, anche in considerazione della carenza di disponibilita' dei fondi alla quale e' connessa l'attivazione da parte della stessa Cassa di procedure di recupero coattivo, e che tali deliberazioni di accantonamento sono propedeutiche alla presentazione da parte dei richiedenti della documentazione di competenza per la liquidazione dei contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi ed alla effettuazione delle relative spese;
Considerato che e' imminente la scadenza del 31 dicembre 2016 prevista dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 e s.m.i. per la presentazione della documentazione utile alla liquidazione per le istanze gia' oggetto di accantonamento e per l'effettuazione delle relative spese;
Ritenuto necessario allineare la scadenza del 31 dicembre 2016 prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 con i tempi, stimabili in trenta mesi, sia di recupero coattivo da parte della Cassa dei contributi integralmente e/o parzialmente non versati, sia di effettuazione da parte dei richiedenti delle opere e delle relative spese e del completamento della documentazione, al fine di consentire alla Cassa Conguaglio GPL di non pregiudicare i diritti acquisiti dai titolari degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti che hanno presentato la domanda di contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi nel rispetto delle disposizioni contenute dalla disciplina in materia;

Decreta:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 e s.m.i.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 e s.m.i. recante «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti», e' cosi' modificato:
al comma 3 dell'art. 2, sono sostituite le parole «31 dicembre 2016» con le parole «30 giugno 2019»;
al terzo alinea del comma 3 dell'art. 2, sono sostituite le parole «31 dicembre 2016» con le parole «30 giugno 2019»;
all'Allegato III, terzo trattino, sono sostituite le parole «31 dicembre 2016» con le parole «30 giugno 2019».
Il presente decreto e' inviato ai competenti Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 27


 
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