Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2017 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Proroga e definizione di termini.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Proroga di termini in materia
di pubbliche amministrazioni

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.
(( 2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facolta' assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria 887 unita' di personale, in via prioritaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative ai concorsi piu' recenti. ))
3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
(( 3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanita', e' differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanita' puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unita' complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. ))
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per l'anno 2018 e per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019. ))
4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
(( 5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, e' prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale e' impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'ISTAT, nonche' sulle risorse disponibili nel bilancio dell'ISTAT, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato. ))
6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilita' interno per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».
10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»;
b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2017».
11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e' prorogato al 28 febbraio 2017.
12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;
b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».
(( 12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una o piu' procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e della pianta organica rideterminata ai sensi del presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementata di trenta unita' con contestuale riduzione di quaranta unita' del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo. ))
13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;
b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».
14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
(( 15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni non rinnovabili» e le parole da: «e possono» fino a: «volta» sono soppresse.
15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano gia' adottato le misure di contenimento della spesa per il personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. ))

16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(( 16-bis. Fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, e' prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonche' dell'allegato 1 al medesimo decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i quali e' prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'elenco dei lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7. ))


Riferimenti normativi

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2013, n. 204.
Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 35,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 35. Reclutamento del personale
Omissis.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato".
Si riporta il testo dell'articolo 2199 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66,
"Art. 2199. Concorsi per il reclutamento nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in
materia di assunzioni del personale e fatte salve le
riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino
al 31 dicembre 2015, in deroga all' articolo 703, per il
reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta
annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa,
sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso,
mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia, nonche' per la parte restante, nella
misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in
congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in
congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso.
Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti
per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno".
Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 66,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
"Art. 66. Turn over
Omissis.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016".
Si riporta il comma 9 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
Omissis
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione
al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti,
indicati nella programmazione triennale di cui al
precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 i
contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, per le strette necessita' connesse alle esigenze
di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli
finanziari di cui al presente comma, del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa di
contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
alla durata dei progetti medesimi".
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 4 del
citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013:
"Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego.
Omissis.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di
favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli
assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche'
a favore di coloro che alla data di pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto hanno maturato,
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con
esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso
uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il
personale non dirigenziale delle province, in possesso dei
requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una
procedura selettiva di cui al presente comma indetta da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,
anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il
bando. Le procedure selettive di cui al presente comma
possono essere avviate solo a valere sulle risorse
assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
anche complessivamente considerate, in misura non superiore
al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle
medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel
quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.
Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica
di settore".
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 35 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2011:
"Art. 35. Reclutamento del personale
(Omissis)
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici
non economici"
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 30
del citato decreto legislativo n. 165 del 2011:
"Art. 30. Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
Omissis
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria".
Si riporta il testo del comma 580 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
"580. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura
dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata
alla sanita' pubblica, denominato «Progetto genomi Italia»,
volto alla realizzazione di un piano nazionale di
implementazione medico-sanitaria delle conoscenze e
tecnologie genomiche con particolare riguardo al
sequenziamento, all'analisi e alla valorizzazione
scientifica delle sequenze genomiche della popolazione
italiana, e' istituito presso il Ministero della salute un
fondo denominato «Progetto genomi Italia», al quale e'
assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018"."
Si riporta il testo del comma 275 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"275. Al fine di garantire la prosecuzione delle
attivita' di cura, formazione e ricerca sulle malattie
ematiche svolte, sia a livello nazionale che
internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di
ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e'
autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2014"."
Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
Omissis
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2017 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"."
Si riporta il testo dei commi 2 e 6-quater
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni
Omissis
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi
9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere,
ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2017.
Omissis
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2
dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo
temporaneo del contingente di personale in servizio presso
il Dipartimento della funzione pubblica alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo le modalita' del comma 3 del medesimo
articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2017".
Si riporta il testo degli articoli da 19 a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 19. Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere
apposto un termine di durata non superiore a trentasei
mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i trentasei mesi. Ai
fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta, direttamente
o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.
Art. 20. Divieti
1. L'apposizione di un termine alla durata di un
contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e'
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223
del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a
tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per
assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', o
abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti
una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in
regime di cassa integrazione guadagni, che interessano
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il
contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno
effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1,
il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato.
Art. 21. Proroghe e rinnovi
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte
nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei
contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore,
il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite.
Art. 22. Continuazione del rapporto oltre la scadenza
del termine
1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo
19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del
termine inizialmente fissato o successivamente prorogato,
il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore
una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di
continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al
decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun
giorno ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il
trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore
a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli
altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Art. 23. Numero complessivo di contratti a tempo
determinato
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato
in misura superiore al 20 per cento del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da
eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo
25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012,
per il periodo di quattro anni dalla costituzione della
societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal
comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia'
costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui
all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati tra universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di
ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla
stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra
istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti,
pubblici e privati derivanti da trasformazione di
precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, ad esclusione
delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati
per soddisfare esigenze temporanee legate alla
realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di
interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo
determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo
svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono
avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale
si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui
al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese
o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata
del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti
in violazione del limite percentuale non e' superiore a
uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese
o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata
del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti
in violazione del limite percentuale e' superiore a uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
tempo determinato.
Art. 24. Diritti di precedenza
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi,
il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti
a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato
attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia'
espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita' di cui
al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e
successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un
contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di
lavoro, concorre a determinare il periodo di attivita'
lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di
cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici e' altresi'
riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in
esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo
svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di
precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato
da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime
attivita' stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente
richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma
4, e puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore
manifesti per iscritto la propria volonta' in tal senso al
datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed
entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di
precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla
data di cessazione del rapporto.
Art. 25. Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il
trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per
i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello
stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in
proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non
sia obiettivamente incompatibile con la natura del
contratto a tempo determinato.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al
comma 1, il datore di lavoro e' punito con la sanzione
amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se
l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, si
applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a
1.032,91 euro.
Art. 26. Formazione
1. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e
strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a
tempo determinato a opportunita' di formazione adeguata,
per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e
migliorarne la mobilita' occupazionale.
Art. 27. Criteri di computo
1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini
dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o
contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei
dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero
medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i
dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base
dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Art. 28. Decadenza e tutele
1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato
deve avvenire, con le modalita' previste dal primo comma
dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro
centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Trova altresi' applicazione il secondo comma del suddetto
articolo 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a
favore del lavoratore stabilendo un'indennita'
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo
8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita'
ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,
comprese le conseguenze retributive e contributive relative
al periodo compreso tra la scadenza del termine e la
pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano
l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori
gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di
specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita'
fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'.
Art. 29. Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
capo, in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, della legge n. 223 del 1991;
b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, cosi'
come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c) i richiami in servizio del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione
del presente capo:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i
dirigenti, che non possono avere una durata superiore a
cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a
norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta
trascorso un triennio;
b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di
durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo
e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti
collettivi, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione
del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il
personale docente ed ATA per il conferimento delle
supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente,
del Servizio sanitario nazionale;
d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di
produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del
decreto legislativo n. 165 del 2001"."
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni
(Omissis)
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2017".
Si riporta il testo del comma 227 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015:
"227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1
e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica
non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo
personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
tecnologi restano ferme le percentuali di turn over
previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la
continuita' nell'attuazione delle attivita' di ricerca,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more
della emanazione dei decreti di riordino di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare
ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data del 31
dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di
idoneita', di contratti a tempo determinato a valere sulle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento, sulle
risorse derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche
dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili
ai sensi del comma 219, e' assicurato nell'anno 2016 il
turn over nei limiti delle capacita' assunzionali. Resta
escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali"."
Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni
Omissis
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015, previste
dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2017
e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017.
Omissis
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre
2017"."
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente
Omissis
4. Fino al completo riordino della disciplina
dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte
delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al
comma 1 non trova applicazione nei confronti delle
medesime. Dal 1° gennaio 2018 e' comunque fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di
collaborazione di cui al comma 1".
Si riporta il testo del comma 6-bis dell'articolo 15
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per
garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di
rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 15. Servizi per l'impiego
(Omissis)
6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di
riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del
lavoro e al solo fine di consentire la continuita' dei
servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le
citta' metropolitane possono stipulare, a condizione che
venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo
interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalita'
e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con
scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso
di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016"."
Si riporta il testo del comma 543 della citata legge n.
208 del 2015, come modificato dalla presente legge:
"543. In deroga a quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli
enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro
il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre
2018, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione
di personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali
esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni
operate nel piano di fabbisogno del personale secondo
quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime
procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono riservare i posti disponibili, nella
misura massima del 50 per cento, al personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, che abbia
maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
cinque anni con contratti a tempo determinato, con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi
enti. Nelle more della conclusione delle medesime
procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale
continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente
periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio
sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti
di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare
nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai
sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre
2017"."
Il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile
2016 reca: "Disciplina della procedura di selezione
pubblica per l'assunzione di 500 funzionari, ai sensi
dell'articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208".
Si riporta il testo dei commi 816 e 817 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificati dalla
presente legge:
"816. In deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato ad
assumere nell'anno 2016 e nell'anno 2017, a tempo
determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un
contingente di personale di complessive 30 unita', mediante
l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo
indeterminato, con validita' in corso, banditi
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA). Terminato il periodo di tre mesi, il
medesimo Ministero ha la facolta' di assumere il suddetto
personale mediante contratti a tempo indeterminato, da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F, nel
rispetto della propria dotazione organica.
817. Al fine di garantire il necessario supporto alle
attivita' istituzionali, anche in deroga all'articolo 1,
commi 424 e 425, della citata legge 23 dicembre 2014, n.
190, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' autorizzato nell'anno 2016 e
nell'anno 2017 ad assumere a tempo indeterminato un
contingente di personale di complessive 11 unita' nel
rispetto della propria dotazione organica, mediante
l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici nazionali a
tempo indeterminato banditi ed espletati dall'ISPRA, in
corso di validita'. Il suddetto personale, corrispondente a
6 unita' di collaboratore amministrativo e 5 unita' di
collaboratore tecnico, e' inquadrato nell'Area II,
posizione economica F1"."
Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 11
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato):
"Art. 11. Personale della Autorita'
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dell'Autorita'. Il numero dei posti previsti
dalla pianta organica non puo' eccedere le centocinquanta
unita'. L'assunzione del personale avviene per pubblico
concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono
previste assunzioni in base all'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
(Omissis)
4. L'Autorita' puo' assumere direttamente dipendenti
con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme
di diritto privato, in numero di cinquanta unita'.
L'Autorita' puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di
esperti da consultare su specifici temi e problemi"."
Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 4 del
citato decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
(Omissis)
9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto
dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente
articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, possono essere derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale,
nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio
delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
misure di revisione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di
stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine
gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale
calcolano il complesso delle spese per il personale al
netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni,
attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a
seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e
revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica
del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei
rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre
2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e)
comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Per l'anno 2017, permanendo il fabbisogno
organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte
ad assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei
rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto
previsto nei periodi precedenti, puo' essere disposta in
deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente
articolo. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga
puo' essere disposta in deroga ai limiti o divieti
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno
2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del
presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'
articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di
cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi
enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
e' subordinata all'assunzione integrale degli oneri a
carico della regione ai sensi dall' articolo 259, comma 10,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267"."
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 30 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 30. (Unita' operativa speciale per Expo 2015)
1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di
alta sorveglianza e garanzia della correttezza e
trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione
delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine
si avvale di una apposita Unita' operativa speciale
composta da personale in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di
Finanza. Per le finalita' di cui al presente comma l'Unita'
operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la
realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque
non oltre il 31 dicembre 2017".
Si riporta il testo del comma 5-octies dell'articolo 2
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Proroghe onerose di termini
(Omissis)
5-octies. Il termine di cui all' articolo 3, comma 25,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino
alla completa definizione delle attivita' residue affidate
al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31
dicembre 2017".
Si riporta il comma 3 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 18. Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari
(Omissis)
3. La COVIP e' composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e specifica professionalita' nelle materie di
pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e
indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio
1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del
Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i
commissari durano in caricasette anni non rinnovabili. Ad
essi si applicano le disposizioni di incompatibilita', a
pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al
presidente e ai commissari competono le indennita' di
carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito
ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
marzo 2014, n. 54:
"Art. 4. Misure conseguenti al mancato rispetto di
vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e
all'utilizzo dei relativi fondi.
1. Le regioni e gli enti locali che non hanno
rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione
collettiva integrativa sono obbligati a recuperare
integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa
destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non
dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il
graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei
predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento
della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle
gia' previste dalla vigente normativa, mediante
l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla
razionalizzazione e allo snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale in misura non
inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del
personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10
per cento. Gli enti locali adottano le misure di
razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la
riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri
definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di
conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle
unita' di personale eventualmente risultanti in
soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di
riorganizzazione si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza
della predetta norma. Le cessazioni dal servizio
conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non
possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare
alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in
relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli
enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, ai fini del relativo
monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione
tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato
rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione
dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle
specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento
della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al
terzo periodo"."
Il decreto del Presidente della Repubblica del 30
agosto 2016,
recante Approvazione del Programma statistico nazionale
2014-2016 - Aggiornamento 2016, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2016, n.
242.
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 13
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400):
"Art. 13. Programma statistico nazionale.
(Omissis)
3-bis. Nel programma statistico nazionale sono
individuate le varianti che possono essere diffuse in forma
disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare
particolari esigenze conoscitive anche di carattere
internazionale o europeo"."
Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 322 del 1989:
"Art. 7. Obbligo di fornire dati statistici.
1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e
organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro
richiesti per le rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i
soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel
programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su
proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di
cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei
Ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto,
ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine
utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la
tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza,
dimensione o significativita' ai fini della rilevazione
statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al
presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative
irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito
capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla
copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal
programma statistico nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui
all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi
previsto".

 
(( « Tabella 1
(Articolo 14, comma 12-bis)
================================================================
| | | | | Contri- | Contri- |
| | |Contributo| | buto | buto |
| | | compen- |Contributo | compen- | compen- |
| | | sativo | compen- | sativo | sativo |
| COMUNE |Prov.| 2017 |sativo 2018| 2019 | 2020 |
+===========+=====+==========+===========+==========+==========+
|BAGNOLO SAN| | | | | |
|VITO | MN | 31.420,03| 31.420,03| 31.420,03| 31.420,03|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BORGO- | | | | | |
|FRANCO SUL | | | | | |
|PO | MN | 5.728,92| 5.728,92| 5.728,92| 5.728,92|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BORGO | | | | | |
|VIRGI- LIO | MN | 67.187,77| 67.187,77| 67.187,77| 67.187,77|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CARBO- NARA| | | | | |
|DI PO | MN | 9.246,16| 9.246,16| 9.246,16| 9.246,16|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | |
|BELFORTE | MN | 14.957,25| 14.957,25| 14.957,25| 14.957,25|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | |
|LUCCHIO | MN | 19.348,26| 19.348,26| 19.348,26| 19.348,26|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CURTA- TONE| MN | 52.880,75| 52.880,75| 52.880,75| 52.880,75|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FELO- NICA | MN | 9.222,71| 9.222,71| 9.222,71| 9.222,71|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GONZAGA | MN | 41.732,17| 41.732,17| 41.732,17| 41.732,17|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MAGNA- | | | | | |
|CAVALLO | MN | 9.081,48| 9.081,48| 9.081,48| 9.081,48|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MANTOVA | MN |403.314,49| 403.314,49|403.314,49|403.314,49|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MARCARIA | MN | 31.399,93| 31.399,93| 31.399,93| 31.399,93|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MOGLIA | MN | 24.631,18| 24.631,18| 24.631,18| 24.631,18|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MOTTEG- | | | | | |
|GIANA | MN | 13.302,25| 13.302,25| 13.302,25| 13.302,25|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OSTIGLIA | MN | 68.826,54| 68.826,54| 68.826,54| 68.826,54|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PEGO- GNAGA| MN | 38.497,60| 38.497,60| 38.497,60| 38.497,60|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIEVE DI | | | | | |
|CORIANO | MN | 5.284,00| 5.284,00| 5.284,00| 5.284,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|POGGIO | | | | | |
|RUSCO | MN | 29.621,14| 29.621,14| 29.621,14| 29.621,14|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PORTO | | | | | |
|MANTOV- ANO| MN | 63.806,79| 63.806,79| 63.806,79| 63.806,79|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|QUINGEN- | | | | | |
|TOLE | MN | 6.675,07| 6.675,07| 6.675,07| 6.675,07|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|QUISTEL- LO| MN | 26.386,56| 26.386,56| 26.386,56| 26.386,56|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|REVERE | MN | 14.506,74| 14.506,74| 14.506,74| 14.506,74|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|RODIGO | MN | 23.081,47| 23.081,47| 23.081,47| 23.081,47|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|RONCOFER- | | | | | |
|RARO | MN | 31.394,42| 31.394,42| 31.394,42| 31.394,42|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SABBIO- | | | | | |
|NETA | MN | 23.454,66| 23.454,66| 23.454,66| 23.454,66|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN | | | | | |
|BENEDET. TO| | | | | |
|PO | MN | 33.739,40| 33.739,40| 33.739,40| 3.739,40|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN GIA- | | | | | |
|COMO DELLE | | | | | |
|SEGNA- TE | MN | 9.235,19| 9.235,19| 9.235,19| 9.235,19|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN GIOVAN-| | | | | |
|NI DEL | | | | | |
|DOSSO | MN | 7.103,81| 7.103,81| 7.103,81| 7.103,81|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SCHIVE- | | | | | |
|NOGLIA | MN | 6.760,77| 6.760,77| 6.760,77| 6.760,77|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SERMIDE | MN | 55.373,36| 55.373,36| 55.373,36| 55.373,36|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SERRA- | | | | | |
|VALLE A PO | MN | 10.026,53| 10.026,53| 10.026,53| 10.026,53|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SUSTI- | | | | | |
|NENTE | MN | 13.108,29| 13.108,29| 13.108,29| 13.108,29|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SUZZARA | MN | 90.023,70| 90.023,70| 90.023,70| 90.023,70|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA POMA | MN | 10.319,97| 10.319,97| 10.319,97| 10.319,97|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLIM- | | | | | |
|PENTA | MN | 13.745,71| 13.745,71| 13.745,71| 13.745,71|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BAGNOLO DI | | | | | |
|PO | RO | 7.563,86| 7.563,86| 7.563,86| 7.563,86|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CALTO | RO | 6.183,20| 6.183,20| 6.183,20| 6.183,20|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CANARO | Ro | 13.665,21| 13.665,21| 13.665,21| 13.665,21|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CANDA | RO | 7.267,52| 7.267,52| 7.267,52| 7.267,52|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | |
|GUGLIELMO | RO | 10.599,80| 10.599,80| 10.599,80| 10.599,80|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | |
|MASSA | RO | 22.768,65| 22.768,65| 22.768,65| 22.768,65|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CENE- SELLI| RO | 12.096,69| 12.096,69| 12.096,69| 12.096,69|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FICA- ROLO | RO | 13.722,97| 13.722,97| 13.722,97| 13.722,97|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GAIBA | RO | 7.318,28| 7.318,28| 7.318,28| 7.318,28|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GAVELLO | RO | 8.902,62| 8.902,62| 8.902,62| 8.902,62|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GIAC- CIANO| | | | | |
|CON BARU- | | | | | |
|CHELLA | RO | 13.189,05| 13.189,05| 13.189,05| 13.189,05|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MELARA | RO | 11.958,53| 11.958,53| 11.958,53| 11.958,53|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OCCHIO- | | | | | |
|BELLO | RO | 49.391,09| 49.391,09| 49.391,09| 49.391,09|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PINCARA | RO | 8.059,77| 8.059,77| 8.059,77| 8.059,77|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SALARA | RO | 7.584,93| 7.584,93| 7.584,93| 7.584,93|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|STIENTA | RO | 15.398,20| 15.398,20| 15.398,20| 15.398,20|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TRECEN- TA | RO | 16.380,01| 16.380,01| 16.380,01| 16.380,01|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ARGE- LATO | BO | 72.693,70| 72.693,70| 72.693,70| 72.693,70|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BARI- CELLA| BO | 24.048,61| 24.048,61| 24.048,61| 24.048,61|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BENTI- | | | | | |
|VOGLIO | BO | 47.778,96| 47.778,96| 47.778,96| 47.778,96|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTELLO | | | | | |
|D'ARGILE | BO | 27.098,99| 27.098,99| 27.098,99| 27.098,99|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL | | | | | |
|MAGGIO- RE | BO | 98.639,10| 98.639,10| 98.639,10| 98.639,10|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CREVAL- | | | | | |
|CORE | BO | 64.544,79| 64.544,79| 64.544,79| 64.544,79|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GALLIE- RA | BO | 20.210,38| 20.210,38| 20.210,38| 20.210,38|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MALAL- | | | | | |
|BERGO | BO | 35.795,11| 35.795,11| 35.795,11| 35.795,11|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MINER- BIO | BO | 40.222,81| 40.222,81| 40.222,81| 40.222,81|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MOLINEL- LA| BO | 61.379,62| 61.379,62| 61.379,62| 61.379,62|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIEVE DI | | | | | |
|CENTO | BO | 30.439,35| 30.439,35| 30.439,35| 30.439,35|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SALA BOLO- | | | | | |
|GNESE | BO | 42.607,82| 42.607,82| 42.607,82| 42.607,82|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN GIORGIO| | | | | |
|DI PIANO | BO | 39.294,48| 39.294,48| 39.294,48| 39.294,48|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN GIOVAN-| | | | | |
|NI IN | | | | | |
|PERSI- CETO| BO |134.118,36| 134.118,36|134.118,36|134.118,36|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN PIETRO | | | | | |
|IN CASALE | BO | 52.075,56| 52.075,56| 52.075,56| 52.075,56|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SANT'AGATA | | | | | |
|BOLO- GNESE| BO | 32.615,48| 32.615,48| 32.615,48| 32.615,48|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BONDENO | FE | 87.985,74| 87.985,74| 87.985,74| 87.985,74|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CENTO | FE |159.840,58| 159.840,58|159.840,58|159.840,58|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FERRA- RA | FE |942.595,31| 942.595,31|942.595,31|942.595,31|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|POGGIO | | | | | |
|RENA- TICO | FE | 37.519,97| 37.519,97| 37.519,97| 37.519,97|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TERRE DEL | | | | | |
|RENO | FE | 56.278,05| 56.278,05| 56.278,05| 56.278,05|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VIGARA- NO | | | | | |
|MAINAR- DA | FE | 29.289,40| 29.289,40| 29.289,40| 29.289,40|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BASTIGLIA | MO | 23.764,70| 23.764,70| 23.764,70| 23.764,70|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BOMPOR- TO | MO | 44.001,68| 44.001,68| 44.001,68| 44.001,68|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPOGAL- | | | | | |
|LIANO | MO | 61.511,95| 61.511,95| 61.511,95| 61.511,95|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPO- | | | | | |
|SANTO | MO | 21.543,31| 21.543,31| 21.543,31| 21.543,31|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CARPI | MO |464.855,87|46.4.855,87|464.855,87|464.855,87|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL. | | | | | |
|FRANCO | | | | | |
|EMILIA | MO |147.215,44| 147.215,44|147.215,44|147.215,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAVEZZO | MO | 41.799,86| 41.799,86| 41.799,86| 41.799,86|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CONCOR- DIA| | | | | |
|SULLA | | | | | |
|SECCHIA | MO | 51.078,44| 51.078,44| 51.078,44| 51.078,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FINALE | | | | | |
|EMILIA | MO |109.721,80| 109.721,80|109.721,80|109.721,80|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MEDOL- LA | MO | 39.786,15| 39.786,15| 39.786,15| 39.786,15|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MIRAN- DOLA| MO |168.320,72| 168.320,72|168.320,72|168.320,72|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|NONAN- TOLA| MO | 68.355,46| 68.355,46| 68.355,46| 68.355,46|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|NOVI DI | | | | | |
|MODENA | MO | 60.410,11| 60.410,11| 60.410,11| 60.410,11|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|RAVARINO | MO | 28.280,67| 28.280,67| 28.280,67| 28.280,67|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN FELICE | | | | | |
|SUL PANARO | MO | 57.564,91| 57.564,91| 57.564,91| 57.564,91|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN POSSI- | | | | | |
|DONIO | MO | 24.390,00| 24.390,00| 24.390,00| 24.390,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN PROSPE-| | | | | |
|RO | MO | 33.704,54| 33.704,54| 33.704,54| 33.704,54|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SOLIERA | MO | 89.494,34| 89.494,34| 89.494,34| 89.494,34|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BORETTO | RE | 23.973,46| 23.973,46| 23.973,46| 23.973,46|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BRESCEL- LO| RE | 30.172,06| 30.172,06| 30.172,06| 30.172,06|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPA- | | | | | |
|GNOLA | | | | | |
|EMILIA | RE | 28.392,23| 28.392,23| 28.392,23| 28.392,23|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CORREG- GIO| RE |155.992,85| 155.992,85|155.992,85|155.992,85|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FABBRICO | RE | 32.867,51| 32.867,51| 32.867,51| 32.867,51|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GUAL- TIERI| RE | 30.480,99| 30.480,99| 30.480,99| 30.480,99|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GUASTAL- LA| RE | 77.418,61| 77.418,61| 77.418,61| 77.418,61|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|LUZZARA | RE | 43.384,83| 43.384,83| 43.384,83| 43.384,83|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|NOVEL- LARA| RE | 72.013,18| 72.013,18| 72.013,18| 72.013,18|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|REGGIOLO | RE | 46.813,42| 46.813,42| 46.813,42| 46.813,42|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|RIO SALICE-| | | | | |
|TO | RE | 25.435,60| 25.435,60| 25.435,60| 25.435,60|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ROLO | RE | 27.762,83| 27.762,83| 27.762,83| 27.762,83|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN MARTI- | | | | | |
|NO IN RIO | RE | 31.819,92| 31.819,92| 31.819,92| 31.819,92|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MARSCIA- NO| PG | 73.829,51| 73.829,51| 73.829,51| 73.829,51|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ACCIANO | AQ | 4.249,01| 4.249,01| 4.249,01| 4.249,01|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BARETE | AQ | 4.781,50| 4.781,50| 4.781,50| 4.781,50|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BARI- | | | | | |
|SCIANO | AQ | 9.320,23| 9.320,23| 9.320,23| 9.320,23|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BUGNARA | AQ | 7.999,46| 7.999,46| 7.999,46| 7.999,46|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAGNANO | | | | | |
|AMITER- NO | AQ | 9.162,49| 9.162,49| 9.162,49| 9.162,49|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPO- | | | | | |
|TOSTO | AQ. | 5.951,41| 5.951,41| 5.951,41| 5.951,41|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAPESTRA- | | | | | |
|NO | AQ | 8.054,00| 8.054,00| 8.054,00| 8.054,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAPITI- | | | | | |
|GNANO | AQ | 5.192,40| 5.192,40| 5.192,40| 5.192,40|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAPOR- | | | | | |
|CIANO | AQ | 2.633,56| 2.633,56| 2.633,56| 2.633,56|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CARAPELLE | | | | | |
|CALVI- SIO | AQ | 1.446,06| 1.446,06| 1.446,06| 1.446,06|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL DEL | | | | | |
|MONTE | AQ | 7.100,28| 7.100,28| 7.100,28| 7.100,28|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL DI | | | | | |
|IERI | AQ | 3.922,84| 3.922,84| 3.922,84| 3.922,84|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | |
|VECCHIO | | | | | |
|CALVI- SIO | AQ | 2.966,44| 2.966,44| 2.966,44| 2.966,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | |
|VECCHIO | | | | | |
|SUBE- QUO | AQ | 8.176,75| 8.176,75| 8.176,75| 8.176,75|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COCULLO | AQ | 3.774,47| 3.774,47| 3.774,47| 3.774,47|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COLLAR- | | | | | |
|MELE | AQ | 6.241,37| 6.241,37| 6.241,37| 6.241,37|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FAGNANO | | | | | |
|ALTO | AQ | 4.009,67| 4.009,67| 4.009,67| 4.009,67|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FONTEC- | | | | | |
|CHIO | AQ | 4.337,51| 4.337,51| 4.337,51| 4.337,51|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FOSSA | AQ | 4.115,15| 4.115,15| 4.115,15| 4.115,15|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GAGLIANO | | | | | |
|ATERNO | AQ | 3.644,74| 3.644,74| 3.644,74| 3.644,74|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GORIANO | | | | | |
|SICOLI | AQ | 4.540,94| 4.540,94| 4.540,94| 4.540,94|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|L'AQUILA | AQ |295.051,31| 295.051,31|295.051,31|295.051,31|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|LUCOLI | AQ | 6.965,33| 6.965,33| 6.965,33| 6.965,33|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MONTE- | | | | | |
|REALE | AQ | 21.234,11| 21.234,11| 21.234,11| 21.234,11|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|NAVELLI | AQ | 5.129,20| 5.129,20| 5.129,20| 5.129,20|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OCRE | AQ | 6.297,19| 6.297,19| 6.297,19| 6.297,19|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OFENA | AQ | 5.202,06| 5.202,06| 5.202,06| 5.202,06|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|OVINDO- LI | AQ | 18.363,03| 18.363,03| 18.363,03| 18.363,03|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIZZOLI | AQ | 17.241,42| 17.241,42,| 17.241,42| 17.241,42|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|POGGIO | | | | | |
|PICENZE | AQ | 6.109,44| 6.109,44| 6.109,44| 6.109,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PRATA | | | | | |
|D'ANSI- | | | | | |
|DONIA | AQ | 4.096,82| 4.096,82| 4.096,82| 4.096,82|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ROCCA DI | | | | | |
|CAMBIO | AQ | 6.708,95| 6.708,95| 6.708,95| 6.708,95|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ROCCA DI | | | | | |
|MEZZO | AQ | 20.959,84| 20.959,84| 20.959,84| 20.959,84|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN DEME- | | | | | |
|TRIO NE' | | | | | |
|VESTINI | AQ | 7.954,06| 7.954,06| 7.954,06| 7.954,06|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN PIO | | | | | |
|DELLE | | | | | |
|CAMERE | AQ | 3.695,09| 3.695,09| 3.695,09| 3.695,09|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SANT'EU- | | | | | |
|SANIO | | | | | |
|FORCO- NESE| AQ | 3.267,64| 3.267,64| 3.267,64| 3.267,64|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SANTO | | | | | |
|STEFANO DI | | | | | |
|SES- SANIO | AQ | 2.955,86| 2.955,86| 2.955,86| 2.955,86|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SCOPPITO | AQ | 14.211,45| 14.211,45| 14.211,45| 14.211,45|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TIONE DEGLI| | | | | |
|ABRUZ- ZI | AQ | 3.519,57| 3.519,57| 3.519,57| 3.519,57|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TORNIM- | | | | | |
|PARTE | AQ | 12.933,21| 12.933,21| 12.933,21| 12.933,21|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA SANTA| | | | | |
|LUCIA DEGLI| | | | | |
|ABRUZ- ZI | AQ | 2.999,40| 2.999,40| 2.999,40| 2.999,40|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA | | | | | |
|SANT'ANGELO| AQ | 3.496,25| 3.496,25| 3.496,25| 3.496,25|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BRITTOLI | PE | 3.970,29| 3.970,29| 3.970,29| 3.970,29|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BUSSI SUL | | | | | |
|TIRINO | PE | 17.806,00| 17.806,00| 17.806,00| 17.806,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CIVITELLA | | | | | |
|CASA- NOVA | PE | 12.512,31| 12.512,31| 12.512,31| 12.512,31|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CUGNOLI | PE | 8.028,39| 8.028,39| 8.028,39| 8.028,39|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MONTE- | | | | | |
|BELLO DI | | | | | |
|BERTONA | PE | 7.152,44| 7.152,44| 7.152,44| 7.152,44|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|POPOLI | PE | 25.498,89| 25.498,89| 25.498,89| 25.498,89|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TORRE DE' | | | | | |
|PASSERI | PE | 15.247,64| 15.247,64| 15.247,64| 15.247,64|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|ARSITA | TE | 7.683,28| 7.683,28| 7.683,28| 7.683,28|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTELLI | TE | 11.139,75| 11.139,75| 11.139,75| 11.139,75|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COLLEDARA | TE | 12.530,27| 12.530,27| 12.530,27| 12.530,27|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FANO ADRIA-| | | | | |
|NO | TE | 3.865,64| 3.865,64| 3.865,64| 3.865,64|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MONTORIO AL| | | | | |
|VOMANO | TE | 39.328,65| 39.328,65| 39.328,65| 39.328,65|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PENNA | | | | | |
|SANT'ANDREA| TE | 10.310,25| 10.310,25| 10.310,25| 10.310,25|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIETRA- | | | | | |
|CAMELA | TE | 10.754,29| 10.754,29| 10.754,29| 10.754,29|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TOSSICIA | TE | 11.164,02| 11.164,02| 11.164,02| 11.164,02|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BAGNI DI | | | | | |
|LUCCA | LU | 13.928,09| 27.856,18| 27.856,18| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BARGA | LU | 20.494,39| 40.988,79| 40.988,79| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BORGO A | | | | | |
|MOZ- ZANO | LU | 18.068,94| 36.137,87| 36.137,87| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAMPOR- | | | | | |
|GIANO | LU | 4.855,50| 9.710,99| 9.710,99| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CAREG- GINE| LU | 2.603,66| 5.207,31| 5.207,31| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTEL- | | | | | |
|NUOVO DI | | | | | |
|GARFA- | | | | | |
|GNANA | LU | 11.598,74| 23.197,47| 23.197,47| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASTI- | | | | | |
|GLIONE DI | | | | | |
|GARFA- | | | | | |
|GNANA | LU | 4.947,15| 9.894,30| 9.894,30| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COREGLIA | | | | | |
|ANTELMI- | | | | | |
|NELLI | LU | 9.961,25| 19.922,50| 19.922,50| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FABBRI- CHE| | | | | |
|DI VERGE- | | | | | |
|MOLI | LU | 3.279,03| 6.558,06| 6.558,06| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FOSCIAN- | | | | | |
|DORA | LU | 2.139,64| 4.279,28| 4.279,28| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|GALLICANO | LU | 8.264,10| 16.528,21| 16.528,21| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MINUC- | | | | | |
|CIANO | LU | 6.939,23| 13.878,45| 13.878,45| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MOLAllANA | LU | 2.911,99| 5.823,99| 5.823,99| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PESCAGLIA | LU | 8.608,47| 17.216,93| 17.216,93| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIALLA AL | | | | | |
|SERCHIO | LU | 6.104,26| 12.208,53| 12.208,53| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PIEVE | | | | | |
|FOSCIANA | LU | 5.128,95| 10.257,91| 10.257,91| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SAN ROMANO | | | | | |
|IN GARFA- | | | | | |
|GNANA | LU | 3.152,74| 6.305,47| 6.305,47| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|SELLANO | | | | | |
|GIUNCU- | | | | | |
|GNANO | LU | 4.692,00| 9.384,00| 9.384,00| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|STALLE- MA | LU | 7.327,70| 14.655,41| 14.655,41| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VAGLI SOTTO| LU | 2.500,69| 5.001,39| 5.001,39| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA | | | | | |
|COLLE- | | | | | |
|MANDINA | LU | 3.669,59| 7.339,18| 7.339,18| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|AULLA | MS | 22.575,61| 45.151,21| 45.151,21| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|BAGNONE | MS | 8.335,92| 16.671,85| 16.671,85| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CARRARA | MS |132.492,25| 264.984,51|264.984,51| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|CASOLA IN | | | | | |
|LUNIGI- ANA| MS | 4.139,53| 8.279,05| 8.279,05| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|COMANO | MS | 3.615,46| 7.230,93| 7.230,93| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FILAT- | | | | | |
|TIERA | MS | 6.705,52| 13.411,05| 13.411,05| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FIVIZ- ZANO| MS | 20.962,33| 41.924,66| 41.924,66| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|FOSDI- NOVO| MS | 7.182,34| 14.364,68| 14.364,68| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|LICCIA- NA | | | | | |
|NARDI | MS | 12.348,38| 24.696,76| 24.696,76| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MASSA | MS |151.161,61| 302.323,22|302.323,22| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|MULALLO | MS | 6.895,96| 13.791,92| 13.791,92| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|PONTRE- | | | | | |
|MOLI | MS | 20.179,65| 40.359,30| 40.359,30| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|TRESANA | MS | 5.713,61| 11.427,22| 11.427,22| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+
|VILLA- | | | | | |
|FRANCA IN | | | | | |
|LUNI- GIANA| MS | 11.786,85| 23.573,70| 23.573,70| 0,00|
+-----------+-----+----------+-----------+----------+----------+

TOTALE 7.261.979,29 7.827.250,42 7.827.250,42 6.696.708,15»))




 
(( « Tabella 2
(Articolo 14, comma 12-ter)

Parte di provvedimento in formato grafico
))




 
Art. 2
Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del
Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei
giornalisti

1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e' obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate per tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(( 2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «, al netto del contributo medesimo» sono soppresse. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge. ))
3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, e' ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.
4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione dell'entita' dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, (( per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attivita' necessarie per fornire il servizio, )) provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono abrogati.


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 12-quater del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21(Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge :
"Art. 12-quater (Proroga della durata in carica del
Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine
dei giornalisti)
1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3
della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica
sino al 30 giugno 2017.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103
(Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa
quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale):
"Art. 4 Modernizzazione del sistema di distribuzione e
vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire la modernizzazione del sistema di
distribuzione e vendita della stampa quotidiana e
periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle
copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la
diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle
vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici
attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici
e telematici basati sulla lettura del codice a barre. La
gestione degli strumenti informatici e della rete
telematica e' svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con
la partecipazione di tutti i componenti della filiera
distributiva, editori, distributori e rivenditori, che
stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la
gestione dati e i costi di collegamento. Per sostenere
l'adeguamento tecnologico degli operatori, e' attribuito,
nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non
superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del
Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque,
fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale
fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente
conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo
complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui al
presente comma, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e'
concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre
alla formazione del reddito e del valore della produzione
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le
modalita' di applicazione del presente articolo anche con
riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del
rispetto del previsto limite di spesa e al relativo
monitoraggio.
Omissis.".
Si riporta il testo del comma 335 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i commi
1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate
per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette
disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto
decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo
4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio
2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 2012, n. 103.".
Si riporta il testo della lettera a) del comma 1
dell'articolo 3, della legge 26 ottobre 2016, n. 198
(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione
della disciplina del sostegno pubblico per il settore
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva
locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura
per l'affidamento in concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3 Nuove disposizioni per il riordino dei
contributi alle imprese editrici
1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio
2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che
non puo' comunque superare quello riferito all'anno 2010,»
sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non
puo' comunque superare il 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti
alla testata per cui e' chiesto il contributo>>.".
Omissis.".
Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 26
ottobre 2016, n. 198:
"Art. 2. Deleghe al Governo per la ridefinizione della
disciplina del sostegno pubblico per il settore
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva
locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed
efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della
disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di
quotidiani e periodici, la previsione di misure per il
sostegno agli investimenti delle imprese editrici e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale,
l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di
progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da
imprese di nuova costituzione, nonche' la previsione di
misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di
riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi,
parziale ridefinizione della platea dei beneficiari,
ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in
ambito commerciale, esercitano unicamente un'attivita'
informativa autonoma e indipendente, di carattere generale,
costituite:
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le
stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla
concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro ovvero come imprese
editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia
interamente detenuto da tali enti;
3) per un periodo di cinque anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, come imprese editrici di
quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in
misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti
senza fini di lucro;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilita' di
definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di
accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi
stessi:
1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici
espressione delle minoranze linguistiche;
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per
non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri
tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su
supporti informatici, in misura proporzionale alla
diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione
che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo
137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici
italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o
editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
c) esclusione dai contributi:
1) degli organi di informazione dei partiti, dei
movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici
a carattere tecnico, aziendale, professionale o
scientifico;
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e
periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o
partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai
contributi:
1) riduzione a due anni dell'anzianita' di costituzione
dell'impresa editrice e di edizione della testata;
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal
rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di
lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le
organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori
dell'informazione e delle telecomunicazioni e le
associazioni dei relativi datori di lavoro,
comparativamente piu' rappresentative;
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale
della testata per la quale si richiede il contributo, anche
eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
4) obbligo per l'impresa di dare evidenza,
nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli
ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a
contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva
dell'immagine e del corpo della donna;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del
contributo:
1) graduazione del contributo in funzione del numero di
copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento
delle copie distribuite per la vendita per le testate
locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la
vendita per le testate nazionali, prevedendo piu' scaglioni
cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi
di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla
trasformazione digitale dell'offerta e del modello
imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento
delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri
di calcolo specifici per le testate telematiche che
producano contenuti informativi originali, tenendo conto
del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei
contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a
tempo indeterminato di lavoratori di eta' inferiore a 35
anni, nonche' per l'attivazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del
personale;
4) previsione di una riduzione per le imprese che
superano, nei confronti del proprio personale, dei propri
collaboratori e amministratori, il limite massimo
retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
5) previsione di limiti massimi al contributo
erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del
contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque
nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di
erogazione dei contributi diretti quanto piu' possibile
omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese
destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento
amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno
dell'editoria, anche con riferimento agli apporti
istruttori demandati ad autorita' ed enti esterni alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello
snellimento dell'istruttoria e della possibilita' di
erogare i contributi con una tempistica piu' efficace per
le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in
innovazione digitale dinamica e multimediale, anche
attraverso la previsione di modalita' volte a favorire
investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate,
comuni a piu' imprese editrici, autonome e indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi
presentati da imprese editrici di nuova costituzione,
mediante bandi indetti annualmente;
l) con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva
liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali,
favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni,
mitigando gli effetti negativi di breve termine,
assicurando agli operatori parita' di condizioni, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18
giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale
possibilita' di fornitura adeguata alle esigenze
dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni
arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di
vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante
l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi
imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi
per l'esercizio dell'attivita', nonche' di una disciplina
della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali
volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle
forniture, senza il loro condizionamento a servizi o
prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime
di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti
di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la
possibilita' di ampliare l'assortimento e l'intermediazione
di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le
fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e
delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di
salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito
erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di
vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di
nuove formule imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria
dell'informatizzazione delle strutture, al fine di
connettere i punti di vendita e di costituire una nuova
rete integrata capillare nel territorio;
m) con riferimento ai canali di vendita telematici,
previsione che escluda la discriminazione on line/off line
in materia di prodotti editoriali vendibili nonche' la
limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia
di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e
modalita' di pagamento;
n) incentivazione fiscale degli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonche'
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali, riconoscendo un particolare
beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media
dimensione e alle start up innovative.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui
all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per
i giornalisti progressivamente conforme alla normativa
generale del sistema pensionistico, nonche' di
razionalizzare la composizione e le attribuzioni del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo
e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e
la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti
di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37,
comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
la revisione della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) incremento, nella direzione di un allineamento con
la disciplina generale del sistema pensionistico, dei
requisiti di anzianita' anagrafica e contributiva per
l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia
anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b),
della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni
caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il
giornalista che abbia ottenuto il trattamento
pensionistico, e revisione della procedura per il
riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici
ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai
prepensionamenti;
b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti
il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei
seguenti ambiti:
1) competenze in materia di formazione;
2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62
della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in
particolare, l'eliminazione della facolta' di cumulo delle
impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali
dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle
giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa,
ferma restando la possibilita' di proporre ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di
impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;
3) numero dei componenti, da stabilire nel numero
massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi
giornalisti professionisti, tra i quali almeno un
rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e
un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante
delle minoranze linguistiche riconosciute, purche' titolari
di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la
massima rappresentativita' territoriale.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche', per l'ipotesi di cui alla lettera b) del
comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e
sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,
nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si
provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo.
Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1
e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della
neutralita' finanziaria dei medesimi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi siano espressi, entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei
pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e di motivazione. Le Commissioni
parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni
dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono
adottati.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6 Disposizioni finanziarie e finali
Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46
(Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali
agevolate per i prodotti editoriali) :
"Art. 1 Agevolazioni tariffarie postali per le
spedizioni di prodotti editoriali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici
di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli
operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di
libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la
spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate
sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite
di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa
per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per
singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004,
l'entita' dell'agevolazione tariffaria per i soggetti
identificati dal presente decreto resta quella definita dal
decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.
Omissis.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 21 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative) :
"Art. 21 Proroga di norme nel settore postale
Omissis
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le
tariffe per la spedizione postale individuate con decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre
2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti
editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni
senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori
di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e
successive modificazioni, e delle associazioni d'arma e
combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso
del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del
21 ottobre 2010 (Tariffe per le spedizioni di prodotti
editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi,
effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2010,
n. 274.
Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 353 del 2003:
"Art. 1 Agevolazioni tariffarie postali per le
spedizioni di prodotti editoriali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici
di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli
operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di
libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la
spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate
sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite
di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa
per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per
singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004,
l'entita' dell'agevolazione tariffaria per i soggetti
identificati dal presente decreto resta quella definita dal
decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.
2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si
intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni, le organizzazioni non governative
riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed
associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi,
nonche' gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche
operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la
conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente
naturale, le associazioni riconosciute a carattere
nazionale aventi per oggetto statutario, da piu' di
quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita'
di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi
istriani, fiumani e dalmati.
3-bis".
Il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre
2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in
abbonamento postale non iscritte al registro nazionale
delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12
dicembre 2002.
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
citato decreto-legge n. 353 del 2003:
"Art. 3 Modalita' di corresponsione dei rimborsi.
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al
rimborso in favore della societa' Poste italiane S.p.a.
della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni
complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati
sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono
effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', rilasciata dalla societa' Poste
italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale
applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del
presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle
riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente
titolo.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 10 Disposizioni concernenti l'editoria
1. Per i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e
2009, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter,
2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7
agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per
cento del contributo complessivo spettante a ciascun
soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali
indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, tale contributo non puo'
comunque superare il costo complessivo sostenuto dal
soggetto nell'anno precedente relativamente alla
produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici,
giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e
collaboratori.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007,
ai fini della corretta applicazione delle disposizioni
contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la
presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal
diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma
461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e' fissato al 30 settembre successivo alla
scadenza di presentazione della relativa domanda di
contributo.
3. La trasmissione dell'intera documentazione
necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la
quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro
il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi
all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni
precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi
diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarita' contributiva previdenziale, relativa
all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore
delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve
essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a
pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta
anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso
giurisdizionale in materia di contributi previdenziali,
ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei
contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. (Abrogato)
6. (Abrogato)
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie
applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le
pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di
prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o
altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di
pubblicita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8.
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno
2006, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per
l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e'
abrogato.".

 
Art. 3

Proroga di termini in materia di lavoro
e politiche sociali

1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui.»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».
2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».
(( 2-bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonche' sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, puo' essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita' della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e' differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012. ))

3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;
b) al secondo periodo le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».
(( 3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «termine di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «termine di dodici mesi».
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: «2017», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2018».
3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018».
3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell'anno 2015» sono inserite le seguenti: «e dell'anno 2016» e le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2017»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «in favore degli aventi diritto per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2016».
3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: «in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017».
3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; e' corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 , alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;
e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennita' di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-novies. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e' prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno gia' esercitata, secondo le modalita' attuative individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 11-bis dell'articolo 44
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 44 Disposizioni finali e transitorie
Omissis.
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle
imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa
riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente
disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa
all'ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero
occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche
attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati
alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando
contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di
integrazione salariale straordinaria ne' secondo le
disposizioni del presente decreto ne' secondo le
disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante
dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per
l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma
7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come
incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1,
comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle
disponibilita' in conto residui. Entro quindici giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, le
regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie
in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base
alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.".
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 53 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), come modificato dalla presente legge:
"Art. 53 Tenuta della documentazione
Omissis.
6. Fino ai 12 mesi successivi all'adozione del decreto
interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del
presente decreto restano in vigore le disposizioni relative
ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e
biologici.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 16
del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13
(Abolizione del finanziamento pubblico diretto,
disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei
partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta in loro favore):
"Art. 16 Estensione ai partiti e ai movimenti politici
delle disposizioni in materia di trattamento straordinario
di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi
nonche' in materia di contratti di solidarieta'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai
movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157,
e successive modificazioni, e alle loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal
numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di
cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento
straordinario di integrazione salariale e i relativi
obblighi contributivi, nonche' la disciplina in materia di
contratti di solidarieta' di cui al decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5
milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante
utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono
disponibili per effetto delle disposizioni recate
dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.
Omissis.".
L'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60, S.O. del 12
marzo 2012.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 302, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge :
" Art. 1
302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di
razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di
pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte
dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le
pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate agli
invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL
sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o
il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un
unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative,
eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento
avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall' anno
2018, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno
bancabile di ciascun mese.".
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 18
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Omissis
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Modifica dell'articolo 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68
1. L'articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.
68 e' abrogato con effetto dal 1° gennaio 2018.
2. All'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 le parole da: «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge
solo in caso di nuova assunzione» sono soppresse con
effetto dal 1° gennaio 2018.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del
citato decreto legislativo n. 151 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15 Libro Unico del Lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il libro unico del
lavoro e' tenuto, in modalita' telematica, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 292, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
"292. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo
1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a
favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la
patologia o per esposizione familiare a lavoratori
impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per
esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel
corso dell'anno 2015 e dell'anno 2016 possono essere
erogate agli eredi, nella misura fissata dal decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre
2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di
idonea documentazione, presentata dai medesimi entro il 31
marzo 2017. Le prestazioni di cui al presente comma sono
erogate a valere sulle disponibilita' presenti nel Fondo
per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma
241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso
l'INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4
settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per
le prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno
2015 e per l'anno 2016.".
Si riporta il testo del comma 288 dell'articolo 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1
288. Con riferimento alla percentuale di variazione per
il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno
2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1º
gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui
all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non
sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per
l'anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione
delle pensioni per l'anno 2017, ferme restando le
operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente
in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.".
Si riporta il testo del comma 1, lettera a)
dell'articolo 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
"Art. 18 Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) :
"Art. 9 Interventi di formazione professionale.
Omissis.
5.A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate
costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla
disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui
all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo.
Omissis.".
Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 5,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183):
"Art. 5 Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro
Omissis
4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi
a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a
impegni assunti prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo
periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate
confluisce in una gestione a stralcio separata istituita
nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle
risorse confluite nella gestione a stralcio separata
delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.".
Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
"Art. 1
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6 Disposizioni finanziarie e finali
Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
" Art. 15 Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -
DIS-COLL
1. In attesa degli interventi di semplificazione,
modifica o superamento delle forme contrattuali previsti
all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del
2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai
collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto,
con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e
privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente
la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione
nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare
precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma
3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Al termine di un periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo
che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione
del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto
alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre
del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al
presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.".
Si riporta il testo del comma 310 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
"Art. 1
310. L'indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
(DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, e' riconosciuta, nei limiti di cui al
quinto periodo del presente comma, anche per l'anno 2016,
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della DIS-COLL. Per gli episodi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016
e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione
di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a
riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come
riferite all'anno civile. La DIS-COLL e' riconosciuta, in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016,
nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24
milioni di euro per l'anno 2017, salvo quanto stabilito
dall'ultimo periodo del presente comma. L'INPS riconosce il
beneficio in base all'or-dine cronologico di presentazione
delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse,
valutata anche su base pluriennale con riferimento alla
durata della prestazione, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande, fornendo immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le
risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
destinate al finanziamento degli interventi previsti dal
presente comma nella misura di 54 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017. Il
limite di cui al quinto periodo del presente comma puo'
essere incrementato in misura pari alle risorse residue
destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL
riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dal 1º gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e
non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio
2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016,
ai fini del predetto procedimento accertativo, per la loro
intera durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.".
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 43 del
citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
"Art. 43 Disposizioni finanziarie
Omissis.
6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo
17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il
fondo per le politiche attive del lavoro, istituito
dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e' incrementato di 32 milioni di euro per l'anno
2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52
milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per
l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2024. All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma pari a 32
milioni di euro per l'anno 2016, a 82 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per
l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno 2021, a 40
milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal
2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190
del 2014, come rifinanziato dal presente articolo.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
(Disposizioni recanti misure per la crescita e
l'internazionalizzazione delle imprese):
"Art. 16 Regime speciale per lavoratori rimpatriati
Omissis.
4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'
abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in
Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello
successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei
limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa
possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente
articolo.
Omissis.".

 
Art. 4

Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca

1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2017.
(( 2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. ))
3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.
(( 3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo, le parole: «del sesto anno» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ottavo anno» e, al terzo periodo, le parole: «settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nono anno». ))
4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017.
(( 5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, del medesimo testo unico.
5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
5-quater. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: «e 2015-2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015-2016 e 2016-2017».
5-quinquies. All'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
5-sexies. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni.
5-septies. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di consentire la piena operativita' del Consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali dell'ordine in carica si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure elettorali sopra indicate». ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'articolo
18 del decreto-legge 21 luglio 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 18 Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni
Omissis.
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la
revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli
effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono
stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio
2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche
dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31
dicembre 2017, secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.".
Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del comma
1 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 16
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2014 n. 174:
"Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente
legislazione tecnica in materia di sicurezza e di
prevenzione incendi, gli asili nido esistenti di cui
all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di
sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della
regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini
temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, per i seguenti punti del
Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai
punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;
b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a)
per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti
3.3, 7.3 e 8;
c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a)
per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.".
Si riporta il testo del comma 10-octies dell'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni
Omissis.
10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare
fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio
bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di
afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato,
della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima
della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato
all'abilitazione scientifica nazionale. Ai fini
dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari
dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di
ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240
del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della
previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal
nono anno l'universita' puo' utilizzare le risorse
corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di
professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.".
Si riporta il testo del comma 107 dell'articolo 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
Omissis.
107. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020,
l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto
puo' avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento
del titolo di abilitazione.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 215,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
"Art. 1.
Omissis.
215. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui
all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, e' differito al 31 dicembre 2017.
All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per
l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno
2015» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»; al
quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016»; dopo il
quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, la proroga puo' essere disposta in
deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per l'anno 2016, agli enti
territoriali di cui al primo periodo del presente comma,
che si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 259
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti,
la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e'
subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico
della regione ai sensi dall' articolo 259, comma 10, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma
6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11:
"Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione
Omissis.
6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui
all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' differito al 31 dicembre 2015 (26). All'onere
finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19
milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10
milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto
ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)
"Art. 58. (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca)
Omissis.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le
istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni
corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori
scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si
sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A
decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti
accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico
2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente
comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno
2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 199,
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
"Art. 1.
199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018,
da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma
6-ter , del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative):
"Art. 6 Proroga di termini in materia di istruzione
Omissis.
6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre
2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi
occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al
comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra
le amministrazioni interessate, gli enti locali e le
organizzazioni rappresentative dei lavoratori
interessati.".
Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
"21.
Omissis.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
67 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 67 Istituti per sordomuti di Roma, Milano e
Palermo e istituti per non vedenti
1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma,
Milano e Palermo e' stabilito con regolamento
governativo.".
Si riporta il testo del comma 107-bis dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1.
Omissis.
107-bis. Il termine ultimo di validita' ai fini
dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali
rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 e'
prorogato al 31 dicembre 2021.".
Omissis.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni (Misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19 Alta formazione artistica, musicale e
coreutica
Omissis.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle
attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni
accademici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 fermi restando
il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie
previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono
trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con
contratto a tempo indeterminato e determinato.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 6-bis, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca
Omissis.
6-bis. La validita' delle idoneita' conseguite ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata di quattro
anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro
conseguimento.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,
concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica
nazionale per l'accesso al ruolo dei professori
universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240):
"Art. 8. Lavori delle commissioni
Omissis.
3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna
domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza
del quadrimestre nel corso del quale e' stata presentata la
candidatura.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 18
febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di
psicologo), come modificato dalla presente legge:
"20. Elezione del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
1. Al fine di consentire la piena operativita' del
Consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni per il
rinnovo di tutti i consigli territoriali dell'ordine in
carica si svolgono contemporaneamente nel terzo
quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli
eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello
stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio
nazionale in carica, se scadono antecedentemente al
quadrimestre indicato, sono prorogati fino alla conclusione
delle procedure elettorali sopra indicate.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica
fino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. - 4. - 5. - 6. (abrogati)
7. L'elettore viene ammesso a votare previo
accertamento della sua identita' personale, mediante
l'esibizione di un documento di identificazione ovvero
mediante il riconoscimento da parte di un componente del
seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e
la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la
depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di
uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al
nome del votante nell'elenco degli elettori.
10. (abrogato)
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per
otto ore al giorno, per non piu' di tre giorni consecutivi.
Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato
almeno un terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il
presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la
votazione e' valida qualora abbia votato almeno un sesto
degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad
assicurare la segretezza del voto e la visibilita'
dell'urna durante le operazioni elettorali.".

 
Art. 5

Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'interno

1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. E' prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 31 dicembre 2017.
6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.
7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017».
8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».
9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
10. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».
11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
(( 11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 31 dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.
11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2017».
11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.
11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2017.
11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero quello di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalita' di cui all'articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo del medesimo articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facolta' di cui al primo periodo del presente comma e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo. ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2017, n. 17, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Proroga di termini in materia di personale,
professioni e lavoro.
Omissis.
4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo
3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a
dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, si applicano alle promozioni da conferire con
decorrenza successiva al 31 dicembre 2017.
Omissis.".
Si riporta il testo del comma 6-quinquies dell'articolo
2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2 Proroghe onerose di termini
Omissis.
6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo
57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo
articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione
al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con
decorrenza anteriore al 31 dicembre 2017.
Omissis.".
Si riporta il testo del comma 4-quater dell'articolo 17
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 5, come modificato dalla presente legge:
"Art. 17 Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati
Omissis
4-Quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2017.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314
(Proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 2005, n. 26:
"Art. 1 Bilanci di previsione degli enti locali
Omissis
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2
e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 41-bis
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per
la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 41-bis (Misure per l'accelerazione dei pagamenti
a favore delle imprese)
1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni
assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno
2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei
pagamenti in favore delle imprese, e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2016, l'utilizzo delle risorse gia' disponibili
sulle rispettive contabilita' speciali, come individuate
nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
dicembre 2013.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 31-ter
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica)
"Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per
garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 131, come modificati dalla presente legge:
"Art. 3 Procedure straordinarie per l'accesso alle
qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno
degli anni dal 2008 al 2017, si provvede esclusivamente con
le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La
decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al
giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno
degli anni dal 2006 al 2017, si provvede esclusivamente con
le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La
decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al
giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione previsto dall'articolo 16 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Omissis.".
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4 Nuove norme per il potenziamento dell'attivita'
informativa
Omissis
2-bis. Fino al 31 gennaio 2018, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.
Omissis.".
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle
missioni internazionali delle forze armate e di polizia e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5 Ulteriori misure di contrasto alla pirateria
Omissis
5.L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Fino al 31 dicembre 2017 possono essere impiegate
anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano
partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni
internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
sia attestata dal Ministero della difesa.
Omissis.".
Si riporta il testo del comma 6-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come
modificato dalla presente legge:
" Art. 4 Proroga di termini in materie di competenza
dei Ministeri dell'interno e della difesa
Omissis
6-bis. Per gli anni 2016 e 2017 sono confermate le
modalita' di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio
provinciale gia' adottate con decreto del Ministro
dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione
delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede
annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Per gli anni 2016 e 2017 i trasferimenti erariali non
oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero
dell'interno in favore delle province appartenenti alla
Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati
in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 151 Principi generali
1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione e' composto
dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del
mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata
pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo
esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo
finanziario, economico e patrimoniale, attraverso
l'adozione:
a) della contabilita' finanziaria, che ha natura
autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione
finanziaria;
b) della contabilita' economico-patrimoniale ai fini
conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e
patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la
rendicontazione economico e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e
patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta
sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo.
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle societa' controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.".
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 9 della
legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione
dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei
movimenti politici, nonche' misure per garantire la
trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.
Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle
leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei
movimenti politici e per l'armonizzazione del regime
relativo alle detrazioni fiscali):
"Art. 9 Misure per garantire la trasparenza e i
controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici
Omissis
4. La Commissione effettua il controllo di regolarita'
e di conformita' alla legge del rendiconto di cui
all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da
ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi
allegati, nonche' di ottemperanza alle disposizioni di cui
alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni
anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e
dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2
per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il
rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato
della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio
regionale o nei consigli delle province autonome di Trento
e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il
rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato
dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio
compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei
predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo
periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione
la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto
dalla societa' di revisione di cui al comma 1 del presente
articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto
medesimo da parte del competente organo del partito o
movimento politico. In caso di partecipazione in forma
aggregata ad una competizione elettorale mediante la
presentazione di una lista comune di candidati, ciascun
partito e movimento politico che abbia depositato
congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto agli
obblighi di cui al presente comma. Ai partiti e ai
movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di
trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo
periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente
prorogati da norme di legge, la Commissione applica una
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000.
Omissis.".
Il testo del comma 2 dell'articolo 38 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge:
"Art. 38 Disposizioni in materia di prevenzione incendi
Omissis
2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti
di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare
di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011
entro il 7 ottobre 2017.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122), reca:
"Art. 3 Valutazione dei progetti
1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita'
di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a
richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei
progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei
progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che
comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di
sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla
documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni
puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si
pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed
ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della documentazione
completa.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11 Proroga di termini in materia di turismo
1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per
completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi, e' prorogato al 31 dicembre 2017 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in
possesso, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dei requisiti per
l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento
antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive
modificazioni.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 243-bis del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
1. I comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, per la
deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche' una
sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al
macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni
indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facolta'
di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.".
Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire
la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo
del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e
di emissioni industriali), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:
"Art. 2 Disposizioni finalizzate alla sostenibilita'
dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile
Omissis
5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo
243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il
31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il
relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del
medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i
termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.
Omissis.".
Si riporta il testo dei commi 3 e 7 dell'articolo
243-quater del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Articolo 243-quater Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione
Omissis.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera
sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la
congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila
sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di
controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
6, lettera a), apposita pronuncia.
4. - 5. - 6. Omissis.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da
parte del Prefetto, del termine non superiore a venti
giorni per la deliberazione del dissesto.".

 
Art. 6

Proroga di termini in materia di sviluppo economico
e comunicazione

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017.».
2. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalita' di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilita', finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.
5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.
6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;
b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;
c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.
7. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalla seguenti: «1° luglio 2017».
(( 8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano gia' provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.
9. All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresi' eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: «di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato» sono sostituite dalle seguenti: «di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi».
10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validita'; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20»;
b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: «puo' presentare» sono sostituite dalle seguenti: «presenta entro i successivi trenta giorni»;
c) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente:
«8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, se antecedente alla suddetta data».
10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: «ai sensi del medesimo comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5».
10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonche' di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano alla societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017». ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 43 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 43 Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni
Omissis
12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in
ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base
dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore
economico del sistema integrato delle comunicazioni
adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo,
hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto
valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non
possono, prima del 31 dicembre 2017, acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di
giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici
di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita'
elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 11 luglio 1998. n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
"Art. 1
1. Allo scopo di garantire la continuita' del servizio
di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e
confermando lo strumento della convenzione da stipulare a
seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti
nel quadro dell'approvazione della riforma generale del
sistema delle comunicazioni, in via transitoria la
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il
Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione".
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"Art. 10 Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi
Omissis
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
Si riporta il testo del comma 1-sexies dell'articolo 49
del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 49 Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa
Omissis
1-sexies. Sino alla data di entrata in vigore del
decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque
per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla
data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a
trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la
relativa convenzione gia' in atto".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
Omissis
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni".
Si riporta il testo dei commi 1-ter e 1-quater
dell'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 177 del
2005:
"Art. 49 Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa
Omissis
1-ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro
annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente
agli amministratori, al personale dipendente, ai
collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario
della concessione del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale
non sia stabilita da tariffe regolamentate.
1-quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al
comma 1-ter non si applicano le esclusioni di cui
all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 e
dell'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento
per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per
l'affidamento del servizio della distribuzione del gas
naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2012, n. 22,
S.O.
"Art. 3 Intervento della Regione
1.Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 2,
3, 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98,
e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i
termini, nel primo periodo di applicazione, qualora,
trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli
Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo
periodo, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del
Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli
altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la
stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara,
la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai
soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a
provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi
dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164."
"Allegato 1
Data limite entro cui la Provincia, in assenza del
Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito
per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il
tempo per un eventuale intervento della Regione di cui
all'articolo 3 del regolamento
6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Alessandria 1 - Nord
Alessandria 2 - Centro
Alessandria 3 - Sud - Ovest
Belluno
Bologna 1 - Citta' e Impianto di Bologna
Brescia 1 - Nord - Ovest
Lecco 1 - Nord
Livorno
Lodi 1 - Nord
Macerata 2 - Nord - Est
Massa - Carrara
Milano 1 - Citta' e Impianto di Milano
Monza e Brianza 1 - Est
Padova 2 - Euganei e Ovest
Parma
Pavia 1 - Lomellina Ovest
Pavia 4 - Oltrepo' Pavese
Perugia 2 - Sud e Est
Pesaro e Urbino
Reggio nell'Emilia
Roma 1 - Citta' e Impianto di Roma
Torino 1 - Citta' di Torino
Torino 2 - Impianto di Torino
Trento 2 - Nord e Est
Trento 3 - Sud - Ovest
12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Alessandria 4 - Sud - Est
Ascoli Piceno
Biella
Bologna 2 - Provincia
Como 1- Triangolo Lariano e Brianza Comasca
Como 3 - Impianto di Cernobbio e Nord - Sondrio
Cremona 2 - Centro
Gorizia
L'Aquila 3 - Est
Lodi 2 - Sud
Milano 3 - Provincia Sud
Milano 4 - Provincia Nord - Est
Modena 2 - Sud
Padova 1 - Citta' di Padova e Nord
Padova 3 - Bassa Padovana
Pavia 3 - Campagna Sottana e Lomellina Est
Prato
Siena
Torino 3 - Sud - Ovest
Torino 5 - Nord - Est
Trieste
Udine 1 - Nord
Verona 2 - Pianure Veronesi
Vicenza 1 - Citta' di Vicenza e Sud - Est
Vicenza 2 - Nord - Est
18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Ancona
Arezzo
Asti
Bergamo 1 - Nord - Ovest
Bergamo 6 - Sud - Est
Brescia 4 - Sud - Ovest
Como 2 - Como e Olgiatese
Cremona 3 - Sud
Fermo
L'Aquila 1 - Nord - Ovest
Lecco 2 - Sud
Lucca
Macerata 1 - Citta' di Macerata e Ovest
Modena 1 - Nord
Monza e Brianza 2 - Ovest
Pavia 2 - Citta' e Impianto di Pavia
Perugia 1 - Citta' di Perugia e Nord - Ovest
Rieti
Roma 2 - Litorale Nord
Rovigo
Trento 1 - Impianto di Trento
Varese 2 - Centro
Venezia 2 - Entroterra e Veneto Orientale
Vercelli
Viterbo
24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Bergamo 2 - Nord - Est
Bergamo 5 - Sud - Ovest
Caserta 1 - Sud - Est
Chieti 2 - Est e Sud
Cuneo 1 - Nord - Ovest
Cuneo 2 - Citta' di Cuneo e Sud
Cuneo 3 - Nord - Est
Ferrara
Firenze 1 - Citta' e Impianto di Firenze
Genova 2 - Provincia
Milano 2 - Provincia Nord - Ovest
Novara 1 - Nord
Novara 2 - Sud
Piacenza 1 - Ovest
Pordenone
Rimini
Roma 3 - Valle del Tevere e Tiburtino
Savona 1 - Sud - Ovest
Savona 2 - Nord - Est
Torino 4 - Nord - Ovest
Treviso 2 - Nord
Udine 2 - Citta' di Udine e Centro
Udine 3 - Sud
Venezia 1 - Laguna Veneta
Vicenza 4 - Valli dell'Agno e del Chiampo
30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Bari 1 - Nord
Barletta - Andria - Trani
Bergamo 3 - Dintorni ad Ovest di Bergamo
Bergamo 4 - Bergamo e Dintorni ad Est
Brescia 3 - Citta' e Impianto di Brescia
Brescia 5 - Sud - Est
Campobasso
Catanzaro - Crotone
Chieti 1 - Nord - Ovest
Forli' - Cesena
Genova 1 - Citta' e Impianto di Genova
Imperia
La Spezia
Mantova 2 - Sud e Est
Napoli 1 - Citta' di Napoli e Impianto Costiero
Napoli 2 - Nord - Ovest
Pisa
Pistoia
Ravenna
Salerno 1 - Amalfitano e Nocerino Ovest
Salerno 2 - Salerno, Sele e Cilento
Torino 6 - Po Orientale
Valle d'Aosta
Varese 3 - Sud
Verona 1 - Citta' di Verona e Nord
36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Bari 2 - Sud
Brescia 2 - Nord - Est
Cosenza 1 - Ovest
Cremona 1 - Nord
Enna
Firenze 2 - Provincia
Foggia 2 - Sud
Frosinone 1 - Ovest
Frosinone 2 - Est
Grosseto
L'Aquila 2 - Sud - Ovest
Latina
Mantova 1 - Citta' di Mantova e Nord - Ovest
Matera
Napoli 3 - Nord - Est
Palermo 1 - Citta' di Palermo
Piacenza 2 - Est
Roma 4 - Litorale Sud e Castelli Romani
Roma 5 - Prenestino, Monte Lepini e Aniene
Teramo
Terni
Treviso 1 - Sud
Varese 1 - Nord
Verbano - Cusio - Ossola
Vicenza 3 - Valli Astico, Leogra e Timonchio
42 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Agrigento
Avellino
Benevento
Brindisi
Caltanisetta
Caserta 2 - Nord e Ovest
Catania 1 - Nord
Catania 2 - Sud
Cosenza 2 - Est
Foggia 1 - Nord
Isernia
Lecce 1 - Nord
Lecce 2 - Sud
Messina 2 - Ovest
Napoli 4 - Sud - Est
Palermo 2 - Provincia
Pescara
Potenza 1 - Nord
Potenza 2 - Sud
Reggio di Calabria - Vibo Valentia
Salerno 3 - Nord e Est
Taranto
Trapani
La data piu' lontana fra 42 mesi dall'entrata in vigore
del presente regolamento e 30 mesi prima della scadenza
della prima concessione nell'ambito
Bolzano
Messina 1 - Est
Ragusa
Siracusa"
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 21 del 2016:
"Art. 3 Proroga di termini in materie di competenza del
Ministero dello sviluppo economico
Omissis
2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi
alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui
all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono
prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del
primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti
del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti
del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per
gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque
mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta
alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229:
"Art. 1 Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo,
Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le
disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Al funzionamento della cabina di
coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 46 e dei
commi 6 e 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), come modificati dalla
presente legge:
"Art 46 Divieto di concessione di aiuti di Stato a
imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non
rimborsati
Omissis
2.Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato
verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e'
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere
dal 1° luglio 2017, la predetta verifica e' effettuata
attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52.".
"Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato
Omissis
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.".
Si riporta il testo della lettera a), n. 2 del comma 1
dell'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2014), come modificata dalla presente legge:
"Art. 14 Disposizioni relative alla gestione e al
monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2017, la predetta
verifica e' effettuata attraverso l'accesso al Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»;
2) il comma 4 e' abrogato a decorrere dal 1° luglio
2017;
b) Omissis.".
Si riporta il testo della lettera b) del comma 3-ter
dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3
(Misure urgenti per garantire la sicurezza di
approvvigionamento di energia elettrica nelle isole
maggiori), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 2010, n. 41, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Garanzia di sicurezza del sistema elettrico
nazionale nelle isole maggiori
Omissis
3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori,
il servizio di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente
alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico provvede:
a) Omissis
b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in
tutto il territorio nazionale, la struttura delle
componenti tariffarie relative agli oneri generali di
sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi
elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri
che governano la tariffa di rete per i servizi di
trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla
medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli
di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della
diversa natura e delle peculiarita' degli oneri rispetto
alla tariffa, nonche' ad applicare, con la medesima
decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle
energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di
sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.".
Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia) e il testo dell'articolo 24 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificati dalla
presente legge:
"Art. 33 (Reti internet di utenza)
1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento
nazionale della normativa comunitaria in materia, e'
definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il
cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero e' una rete di cui, alla
medesima data, siano stati avviati i lavori di
realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unita' di consumo industriali, ovvero
connette unita' di consumo industriali e unita' di
produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali
per il processo produttivo industriale, purche' esse siano
ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di
tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province
adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione
siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di
connessione di terzi, fermo restando il diritto per
ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di
connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di
connessione di terzi;
d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione
a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione
nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico
gestore della medesima rete. Tale soggetto puo' essere
diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o di
produzione, ma non puo' essere titolare di concessioni di
trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia
elettrica.
2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e
dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di
distribuzione, la responsabilita' del gestore di rete con
obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei confronti
delle unita' di produzione e di consumo connesse alle RIU,
al punto di connessione con la rete con obbligo di
connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte
della societa' Terna Spa, del servizio di dispacciamento
alle singole unita' di produzione e di consumo connesse
alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU
il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in
relazione all'attivita' svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al
Ministero dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato
il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere
direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di
produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del
servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalita' con le quali il soggetto
responsabile della RIU provvede alle attivita' di misura
all'interno della medesima rete, in collaborazione con i
gestori di rete con obbligo di connessione di terzi
deputati alle medesime attivita';
e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a) e b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al
Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali
esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di
distribuzione, trasmissione e dispacciamento (100).
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare
attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente
articolo"
"Art. 24 (Disposizioni in materia di esenzione da
corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti
interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)
1. - 7. (Abrogati)
8 I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e
distribuzione dell'energia elettrica sono determinati
facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri
relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per
le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite
il medesimo punto.
9 . (abrogato)"
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 14 novembre 2003. n. 314 (Disposizioni
urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in
condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 Misure compensative e informazione.
Omissis
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai
sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione di
aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo
pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora
prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione
di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato
annualmente con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica sulla
base delle stime di inventario radiometrico dei siti,
determinato annualmente con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosita' dei
rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in misura
del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e'
ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della
relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore
dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e'
ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi e'
calcolato in proporzione alla superficie ed alla
popolazione residente nel raggio di dieci chilometri
dall'impianto.
Omissis.".
Si riporta il testo delle lettere a) e b) del comma 5
dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE),
come modificate dalla presente legge:
"Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici
Omissis
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici
attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna
unita' immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai
consumi effettivi delle medesime:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la
fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio
siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di
teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, e'
obbligatoria, entro il 30 giugno 2017, l'installazione, a
cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore
di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore
di collegamento alla rete o del punto di fornitura
dell'edificio o del condominio;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali
riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un
sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione
entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di
sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore
o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita'
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato
rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in
termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali
casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei
suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in
termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi
energetici potenziali, devono essere riportati in apposita
relazione tecnica del progettista o del tecnico
abilitato;".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge 4
dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione
a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2016, n. 13, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Accelerazione procedimento di cessione e
disposizioni finanziarie
1. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "rapidita' ed
efficienza dell'intervento" sono inserite le seguenti: ",
anche con riferimento ai profili di tutela ambientale";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "primaria
istituzione finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "o di
consulenza aziendale"; la parola: "individuata" e'
sostituita dalle seguenti: "individuate, ai sensi delle
disposizioni vigenti,";
c) al terzo periodo, le parole: "Il commissario
straordinario richiede al potenziale affittuario o
acquirente, contestualmente alla presentazione
dell'offerta, la presentazione di" sono sostituite dalle
seguenti: "Le offerte sono corredate da".
2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo
ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel
rispetto dei principi di parita' di trattamento,
trasparenza e non discriminazione, le procedure per il
trasferimento dei complessi aziendali individuati dal
programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle
modalita' di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
assicurando la discontinuita', anche economica, della
gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.
3. Al solo scopo di accelerare il processo di
trasferimento e conseguire la discontinuita' di cui al
comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione
dell'attivita' in modo da contemperare le esigenze di
tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione,
nelle more del completamento delle procedure di
trasferimento, e' disposta in favore dell'amministrazione
straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di
euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili
esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione
straordinaria. L'erogazione della somma di cui al
precedente periodo e' disposta con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento e'
iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. L'amministrazione straordinaria del
Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti
della procedura, alla restituzione dell'importo erogato
dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso
percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di
uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dalla data
in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei
complessi aziendali oggetto della procedura di
trasferimento di cui al comma 2. I rimborsi del capitale e
degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato.
4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di
cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo,
delle somme giacenti sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di cui al
medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno del
rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a
13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di
saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per
l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e 6,71
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante
riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a
decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio. Ove necessario, previa richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni
di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul
pertinente capitolo di spesa.
6. L'organo commissariale del Gruppo ILVA in
Amministrazione Straordinaria provvede al pagamento con
priorita' dei debiti prededucibili contratti nel corso
dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al
disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte
poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA
in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso
funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto
dal periodo che precede, trova applicazione, anche con
riguardo alla responsabilita' civile, l'esonero previsto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo
2015, n. 20.
6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, come
eventualmente modificato e integrato per effetto della
procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre
finanziamenti statali, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti
statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono
iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento.
I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero
successivamente, secondo la procedura di ripartizione
dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari del
Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini
dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2,
degli impegni assunti dai soggetti offerenti e
dell'incidenza di essi sulla necessita' di ricorrere ai
finanziamenti di cui al primo periodo da parte
dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono
indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro
il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per
capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della
procedura di ripartizione dell'attivo della societa', in
prededuzione, ma subordinatamente al pagamento,
nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri
creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo
2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di
responsabilita' e di risarcimento nei confronti dei
soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA e al
suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi ai sensi
del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni
emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20.
6-ter. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo
3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
20, sono versate, per un importo pari a 400 milioni di
euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
6-quater. All'articolo 1, comma 958, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: "2.000 milioni di euro"
sono sostituite dalle seguenti: "2.100 milioni di euro".
6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per il periodo di programmazione 2014-2020, e'
ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200
milioni di euro per l'anno 2017.
6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al quarto
periodo, dopo le parole: "con una dotazione iniziale di 150
milioni di euro per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti:
"e di 50 milioni di euro per l'anno 2016" e il sesto
periodo e' sostituito dal seguente: "Al relativo onere,
pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni
2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e successive modificazioni.".
6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole da: "L'organo commissariale" fino a: "Allo
scopo," sono soppresse;
b) al quarto periodo, dopo le parole: "400 milioni di
euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2015".
6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti: "Gli specifici criteri
di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia
per le imprese che non presentino adeguate capacita' di
rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonche'
per le imprese in difficolta' ai sensi di quanto previsto
dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto
in particolare delle esigenze di accesso al credito delle
imprese con un fatturato costituito, per almeno due
esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del
relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai
complessi aziendali della societa' ILVA S.p.A. I predetti
criteri sono applicati per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto,
fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma
1".
6-novies. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo
53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'articolo 14-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168, dopo le parole: "continuita' occupazionale di
tutti i lavoratori interessati" sono aggiunte le seguenti:
"anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro
socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo
scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5,
comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80".
6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di
Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarieta'
antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad
applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di
spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento del
10 per cento della retribuzione persa a seguito di
riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede
mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente
confiscate o comunque pervenute allo Stato in via
definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi
da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa
esercitata in forma societaria, a carico dei soci di
maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o
amministratori, che prima del commissariamento di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano
esercitato attivita' di direzione e coordinamento
sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese
di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza
dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del
bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito
statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente,
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere
destinate al finanziamento di interventi per il risanamento
e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla
riqualificazione e riconversione produttiva dei siti
contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, le parole da: "Con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri" fino alla fine del
periodo, sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il
rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa
europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano,
comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno 2017.
E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 89, e' abrogato.".
7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono
concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al
comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e
4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del
20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare
dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un
importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per
impresa".
8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30
giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o
integrazioni, al Piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad
altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli
impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di
nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di
cui al comma 8.2, che puo' richiedere a ciascun offerente
di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta,
fornendo gli ulteriori documenti necessari per la
valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi
proposti, compresi i documenti progettuali, i
cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della
richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18
mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo
periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi
dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso
riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli
impianti come individuate dall'offerta presentata. Tale
facolta' deve essere esercitata nel rispetto della parita'
dei diritti dei partecipanti. Entro il termine di 120
giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari
straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta
dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo
eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei
soggetti offerenti. Il parere e' immediatamente comunicato
ai commissari della procedura di amministrazione
straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti
i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla
procedura le offerte vincolanti definitive conformando i
relativi piani al predetto parere del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non
accettino tutte le risultanze del parere ovvero non
confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta
presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni
relative alla realizzazione di specifici interventi recate
nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di
validita'; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati,
in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20. L'esperto indipendente nominato
ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi
trenta giorni, una relazione sulla compatibilita' delle
offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato,
tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e
finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la
sostenibilita' finanziaria, con particolare riferimento al
periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva
cessione. La relazione dell'esperto indipendente e'
acquisita dai commissari straordinari in sede di
valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.
8.1. Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello
sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari
straordinari, e' individuato l'aggiudicatario a norma
dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualita' di
individuato gestore, presenta entro i successivi 30 giorni
apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e
di modifica del Piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di
altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio
dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso
alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda,
completa dei relativi allegati, e' resa disponibile per la
consultazione del pubblico sul sito del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di
eventuali osservazioni. Della disponibilita' della domanda
sul sito web ai fini della consultazione da parte del
pubblico e' dato tempestivo avviso mediante pubblicazione
su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due
quotidiani a diffusione regionale. L'istruttoria sugli
esiti della consultazione, e' svolta dal medesimo Comitato
di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda,
predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni
ricevute, nonche' garantendo il pieno rispetto dei valori
limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione
europea. Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure
e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria o di
altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio
dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard di
tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono
disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione
dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo
economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione
integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della
valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i
procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in
corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e
8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2,
commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
20, e' prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, se antecedente alla suddetta data.
Omissis."."
Si riporta il testo dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo
della citta' e dell'area di Taranto), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.
Omissis
6.L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano
di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai
commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle
condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e
delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e
dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in
attuazione del Piano di cui al periodo precedente non
possono dare luogo a responsabilita' penale o
amministrativa del commissario straordinario,
dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi
funzionalmente delegati, in quanto costituiscono
adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale, di tutela della salute e dell'incolumita'
pubblica e di sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene
all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente
da questi delegati, la disciplina di cui al periodo
precedente si applica con riferimento alle condotte poste
in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista
dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo
ulteriore non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del
Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma
5.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art.1 Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.".
Si riporta il testo vigente del comma 126 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016:
"Art. 1
126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' nominato il
Commissario straordinario per la liquidazione della
societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione.".
Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 14 del
citato decreto legislativo n. 102 del 2014, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 14 Servizi energetici ed altre misure per
promuovere l'efficienza energetica
Omissis
11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi
dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo
di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il
2014, e' prorogata la durata degli incentivi sino al 31
dicembre 2016, a fronte di progetti definiti dallo stesso
proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera
stringente le reali peculiarita' dei progetti e purche' i
progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi
di energia in misura complessivamente equivalente alla
soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati
entro il 31 dicembre 2017 e rispondano a criteri di:
collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti
energeticamente efficienti installati nel medesimo sito
industriale; efficientamento energetico di impianti
collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti
diversi, avviati nella medesima data; risanamento
ambientale nei siti di interesse nazionale di cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, salvaguardia dell'occupazione.".
.

 
Art. 7

Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
(( 2-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «deve essere utilizzata» sono inserite le seguenti: «, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,». ))

3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: (( «1° gennaio 2020» )).
(( 3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 21 del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, come modificato dalla presente legge:
Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica e
di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del
farmaco
1. In considerazione della rilevanza strategica del
settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica
industriale e di innovazione del Paese, e del contributo
fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute,
nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di
assistenza, nonche' dell'evoluzione che contraddistingue
tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione,
da compiersi entro il 31 dicembre 2017, del relativo
sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano il 2
luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza
pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di
ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2
a 23.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, come modificato dalla presente legge:
"Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
Omissis.
2.A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1º gennaio 2018,
l'attuale sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,
definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.".
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 11 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge:
"Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarita' delle farmacie,
modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci
e altre disposizioni in materia sanitaria
Omissis
6.In ciascuna regione e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla
base della valutazione dei titoli in possesso dei
candidati, determina una graduatoria unica. A parita' di
punteggio, prevale il candidato piu' giovane. A seguito
dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore
sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di
preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio
collocato in graduatoria. Entro quindici giorni
dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono
dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile
decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine
previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono
offerte ad altrettanti candidati che seguono in
graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi
precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a
concorso o all'interpello di tutti i candidati in
graduatoria. Successivamente, la graduatoria, deve essere
utilizzata, per sei anni a partire dalla data del primo
interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto
del concorso straordinario, con il criterio dello
scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche
eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso, con le modalita'
indicate nei precedenti periodi del presente comma.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 42 del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della
direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici):
"Art. 42 Disposizioni transitorie e finali
1.Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2,
lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d),
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020; la
disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c),
si applica fino al 31 dicembre 2016.".
Il decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n.
289, reca: "Regolamento per l'individuazione delle
tipologie di animali per le quali le spese veterinarie
danno diritto ad una detrazione d'imposta" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2001, n. 164.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
16 settembre 2016 reca: "Specifiche tecniche e modalita'
operative della trasmissione telematica al Sistema tessera
sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle
spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata da parte
dell'Agenzia delle entrate" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 settembre 2016, n. 225.

 
(( Art. 7 - bis

Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A.

1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e' prorogato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 35 dell'articolo 33 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012):
"Art. 33 Disposizioni diverse
Omissis
35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e
3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il
35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e
la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento
all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la
formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento
all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e
l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con
l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di
rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della
medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si
provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.".

 
Art. 8

Proroga di termini in materia di competenza
del Ministero della difesa

1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2017».
2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».
3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e' prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al bilancio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «e' prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «e' prorogato al 31 dicembre 2017».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, e' inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilita' in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualita' di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».
5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».
(( 5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2018»;
b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2018».
5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» e: «nel 2015 e 2016» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» e: «nel 2017, 2018 e 2019». ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2248 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2248 Norma di chiusura del regime transitorio per
gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
1.Sino all'anno 2017 compreso, in relazione a eventuali
variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche'
alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi
di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei
comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato
annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni
grado dei ruoli del servizio permanente, il numero
complessivo di promozioni a scelta al grado superiore,
nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la
determinazione delle relative aliquote di valutazione e le
permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi.".
Si riporta il testo del comma 8-sexies dell'articolo 10
del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative), convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 10 Proroga di termini in materia economica e
finanziaria
Omissis
8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei
compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia,
nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma,
della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono prorogati all'anno
2017 i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato ai
sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per
l'anno 2015.".
Si riporta il testo del comma 379 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1
379. Anche ai fini della valorizzazione degli
investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli
occupazionali, il termine di cui all'articolo 2190, comma
1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni, e' prorogato al bilancio
2017, assicurando una riduzione delle spese per il
personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia
industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto
alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente,
l'ulteriore termine di cui al comma 3 del citato articolo
2190 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2017 per non oltre un terzo dei contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non
generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
2014, sono rideterminati in 12 unita'.".
Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia
di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 18 Disposizioni transitorie e finali
1 - 15 Omissis.
15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione
stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilita' in
capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento,
ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto
in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualita' di
Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri della difesa e delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono emanate le disposizioni in merito
all'inquadramento, a decorrere dal 30 aprile 2017, del Capo
del Corpo forestale dello Stato il quale continua ad
esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del
Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento
del Corpo medesimo.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 20 del
citato decreto legislativo n. 177 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 20 Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fermo restando che i
provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni, il
trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il
transito del personale del Corpo forestale dello Stato
nelle amministrazioni di cui all' articolo 12, comma 1,
hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio
2017. Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo
forestale dello Stato che transita nell'Arma dei
Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura
il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine
inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si
applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza
delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo
decreto legislativo.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'articolo
2257 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2257 Durata del mandato dei delegati nei consigli
di rappresentanza
1. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio
centrale interforze della rappresentanza militare, nonche'
dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, eletti nelle categorie del personale militare in
servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 30
maggio 2018.
1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei
consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15
luglio 2018.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 3 dicembre 2009, n. 184 (Disposizioni concernenti
l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il
2009), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1
1.Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7
febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2017,
2018 e 2019 mediante corresponsione nel 2017, 2018 e 2019
dell'assegno ivi previsto.".

 
Art. 9

Proroga di termini in materia di infrastrutture
e trasporti

1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione per lo svolgimento delle attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.
(( 2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018». I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese ai fini del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attivita' principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza». ))
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». (( Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017. ))
4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».
5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' prorogato, limitatamente all'anno 2017, al (( 31 marzo 2017 )).
6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo (( 15 giugno 2015, n. 81 )), in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facolta' dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018.
7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.
presente 9. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabilita' speciale n. 5440 e' mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire continuita' ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente contratto di programma-parte servizi 2012-2014 e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017. Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la capacita' di progettazione e realizzazione degli investimenti, nonche' di contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attivita' tecniche di progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico sugli interventi stradali.
9-quinquies. Per le medesime attivita' di cui al comma 9-quater, nonche' per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche e ingegneristiche nonche' a personale tecnico-operativo.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater e 9-quinquies si applicano nei limiti delle disponibilita' della Societa' e resta comunque fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno e' assegnato, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'Anas e' autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia di Belluno.
9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028.
9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-octies.
9-duodecies. Il termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e' prorogato di un anno. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per
la crescita del Paese), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificati dalla
presente legge:
"Art. 49 Commissario ad acta
1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto
del Ministro delle attivita' produttive 21 febbraio 2003,
cessa alla data del 31 dicembre 2017.
2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2017, il
commissario «ad acta», previa ricognizione delle pendenze,
provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e
rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo
le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la
relazione conclusiva dell'attivita' svolta.
3. L'onere per il compenso a saldo e per il
funzionamento della struttura di supporto del Commissario
ad acta, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni
dal 2012 al 2017, grava sulle disponibilita' della
contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728 di cui
all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.".
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2016, n. 206, reca: "Regolamento
recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati
alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque
marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle
abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di assistente
bagnante.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
novembre 2016, n. 269.
Si riporta il testo del comma 615 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art.1
615. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e' approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano
strategico nazionale della mobilita' sostenibile. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro il 31 gennaio 2018, sono disciplinati gli interventi
di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il
Piano strategico nazionale.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (Riordino dei
servizi automobilistici interregionali di competenza
statale) come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Accesso al mercato
Omissis
3.Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di
imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione
delle lettere e), f), g) e m), si intendono riferite alle
singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le
condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si
intendono riferite alla riunione di imprese. Nell'ambito
dei servizi di linea interregionale di competenza statale
per riunione di imprese ai fini del presente comma si
intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per
raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di
operatori economici il cui mandatario esegue le attivita'
principali di trasporto di passeggeri su strada e i
mandanti quelle indicate come secondarie; per
raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in
cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle
condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi
del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle
aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato
il venir meno delle condizioni di sicurezza.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2 Disposizioni in materia di potenziamento
dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del
recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento
comunitario
Omissis
3.Ai fini della rideterminazione dei principi
fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di
applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il 31 dicembre 2017, urgenti disposizioni
attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo
del servizio di taxi e del servizio di noleggio con
conducente o, comunque, non rispondenti ai principi
ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto
decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per
l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle
regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei
titoli autorizzativi.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
"Art. 7-bis Sospensione dell'efficacia di disposizioni
in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non
di linea
1.Nelle more della ridefinizione della disciplina
dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di
trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da
effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal
quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli
enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'
sospesa fino al 31 marzo 2010.".
Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 216 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture), come modificato
dalla presente legge:
Art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento
Omissis
11. Fino alla data indicata nel decreto di cui
all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche
essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla
medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli
effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73
continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresi' il
regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile
fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato
dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2016, n. 21.".
Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 63
della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada):
"Art. 63 Contributo per l'iscrizione all'albo
Omissis
Il pagamento del contributo si esegue entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si
riferisce.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 19 Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere
apposto un termine di durata non superiore a trentasei
mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i trentasei mesi. Ai
fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta, direttamente
o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.".
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 34 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
"Art. 34 Misure urgenti per le attivita' produttive, le
infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei
beni culturali ed i comuni
Omissis
7.Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti
gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli
standard di sicurezza stabiliti dalla normativa
internazionale ed europea, in attesa dell'emanazione dei
provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di
ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) e' autorizzato ad assumere, in via transitoria, non
oltre venti piloti professionisti con contratto a termine
annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di
tre anni.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 221:
" Art. 6 Disposizioni urgenti per il contenimento della
spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con
le autonomie locali
Omissis
2.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di
175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo vigente del comma 807 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"Art. 1
807. Qualora nell'ambito della programmazione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda necessaria
l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero
l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31
dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti e' prorogato al 31 dicembre
2016.".
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reca:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.".
Si riporta il testo del comma 808 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015:
"ART. 1
808. Il regime di proroga di cui al comma 807 non
comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente
vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016.
L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel
semestre 1º luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la
sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento
totale concesso.".
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 12 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 12 Piano nazionale per le citta'
Omissis
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato
ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio
2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della
medesima regione ovvero in regioni confinanti ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E'
esclusa, in ogni caso, la possibilita' di frazionare uno
stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine il
termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' fissato al 31 dicembre 2017.".
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 44-ter
della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 44-ter Progressiva eliminazione delle gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o
conti correnti di tesoreria
Omissis
4.Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti
di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio
istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041,
le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i
programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti, organismi
pubblici e privati, nonche' i casi di urgenza e
necessita'.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
luglio 1993, n. 238 (Disposizioni in materia di
trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei
contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.):
"Art.1
1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento,
per l'espressione del parere da parte delle commissioni
permanenti competenti per materia, prima della stipulazione
con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i contratti di
programma e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati
dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale
per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4
giugno 1991, n. 186.
2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono un
parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine
perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a
ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei
contratti di programma.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 10 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 2016, n. 225:
"Art. 10 Finanziamento di investimenti per la rete
ferroviaria
Omissis
2.Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto
di programma - Parte servizi con la societa' RFI Spa sono
destinate al contratto 2016-2021 in corso di
perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella
seduta del 10 agosto 2016.".
Si riporta il testo vigente del comma 506 e del comma
868 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"Art. 1
506. Il versamento al capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a
seguito dell'applicazione delle norme che prevedono
riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle societa' e' da
intendersi come versamento da effettuare in sede di
distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio
di riferimento la societa' abbia conseguito un utile e nei
limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini
di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del
bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri
dell'azionista deliberano, in presenza di utili di
esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno
corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella
relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore
qualora l'utile distribuibile non risulti capiente."
"868. Al fine di migliorare la capacita' di
programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e
per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo
destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto
previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.".
Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 122 del 2010:
"ART. 6 Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1-10 OMISSIS
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12-21-septies OMISSIS.".
Si riporta il testo del comma 56 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1
56. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo
corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore
aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31
dicembre 2017, di unita' immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della
normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle
stesse. La detrazione di cui al precedente periodo e' pari
al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo
d'acquisto ed e' ripartita in dieci quote costanti
nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove
periodi d'imposta successivi.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito,
con modificazioni, dalla citata legge n. 307 del 2004:
"Art. 10 Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi
Omissis
5.Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9
aprile 2014, n. 140 (Ricostituzione del Comitato Centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori) e il comma 3
dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284 (Riordino della Consulta generale per
l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori):
"Art. 1
Omissis
2.I sopraindicati componenti, effettivi e supplenti,
durano in carica tre anni a decorrere dalla data del
presente decreto. Eventuali sostituti designati e nominati
ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo
284/2005, durano in carica fino al termine del mandato dei
soggetti che sostituiscono.
"Art. 10 Composizione
Omissis
3. I componenti del Comitato centrale durano in carica
tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere
sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle
Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno
designati.".

 
Art. 10

Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».
2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».
presente 2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, il primo periodo e' soppresso e al secondo periodo le parole: «Le medesime disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1»;
b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede e' assegnata nell'anno 2017».
2-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
2-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
2-quinquies. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e, al terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
2-sexies. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 99-bis dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
"99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento
di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del
commissario straordinario di cui al medesimo comma sono
prorogati fino al 31 dicembre 2017. Entro il 28 febbraio
2017, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le
modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui
al periodo precedente".
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, (Misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione
carceraria), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Modifiche all'ordinamento penitenziario
(Omissis)
1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi
pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti
nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione
penale esterna, fino al 31 dicembre 2018, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di
dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere
svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di
istituto penitenziario".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
31 agosto 2016, n. 168, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2016, n. 197 convertito (Misure urgenti per la
definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione,
per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la
giustizia amministrativa), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. Disposizioni in materia di tramutamenti
successivi dei magistrati
1. All'articolo 194, primo comma, dell'oridnamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite
dalle seguenti: «, ad una sede» e le parole: «tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di
trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre
funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni
presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data,
sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui
all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione
ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni.
Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali
la prima sede e' assegnata nell'anno 2017.".
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 22 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 22. Albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori
(Omissis)
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 49 della
citata legge n. 247 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 49. Disciplina transitoria per l'esame
1. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato si effettua,
sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali,
sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le
norme previgenti"."
Si riporta il testo del comma 181 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE
assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di
euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente
attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con
elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo
sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema
giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici
progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In
caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento
dei lavori entro trentasei mesi dalla pubblicazione della
delibera di assegnazione il finanziamento e' revocato. In
caso di mancato affidamento dei lavori entro ventiquattro
mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il
finanziamento e' revocato"."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2-bis. Proroga di termini in materia di giustizia
ordinaria
(Omissis)
2. E' prorogato fino al 30 giugno 2017 il termine
assegnato al responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione
delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-novies,
comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.".

 
Art. 11
Proroga di termini in materie di beni e attivita' culturali (( e di
turismo ))


1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole: «l'attivita' della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita' dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e' prorogato al 30 giugno 2017.
(( 2-bis. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1° dicembre 2016, n. 225. ))
3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: (( «entro centocinquanta giorni» )). Conseguentemente, per le medesime finalita' di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, e' autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (( Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, puo' essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro e' ripartita, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in favore di attivita' culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3-ter. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, puo' essere destinata alla societa' Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecitta', al fine di potenziare l'attivita' della Cineteca nazionale di cui al medesimo articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonche' di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalita' di cui al presente comma, la societa' Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l., nel quadro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata a stipulare uno o piu' accordi quadro con la societa' RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
3-quater. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017» sono soppresse. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Misure urgenti per la semplificazione delle
procedure di gara e altri interventi urgenti per la
realizzazione del Grande Progetto Pompei
1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del
Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea
con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si
applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi
gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo: (7)
a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore
generale di progetto assicura che siano in ogni caso
osservate le seguenti disposizioni in materia di
affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e
forniture:
1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione
relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la
stazione appaltante intende affidare;
2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste
pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei
contratti che abbiano i requisiti di qualificazione
necessari, di un elenco formato sulla base del criterio
della data di ricezione delle domande presentate dalle
imprese aventi titolo;
3) formulazione, da parte della stazione appaltante,
degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei
contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al
numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna
impresa nell'elenco medesimo;
4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori,
servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in
luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa,
del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa o
della media;
5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2)
dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a
presentare offerte di assegnazione dei contratti;
6) possibilita' di rivolgere a ciascuna impresa inviti
successivi al primo, solo dopo che sono state invitate
tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al
numero 2); (8)
b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di
cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' elevata a 1,5 milioni di euro;
al fine di assicurare la massima trasparenza della
procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il
dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo
l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web
istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande
Progetto Pompei; (9)
c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma
2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di
progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove
l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei
termini di legge, la prova del possesso dei requisiti
dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in
cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore
termine, non superiore a quindici giorni, a tal fine
assegnatogli dal Direttore generale di progetto il
contratto di appalto e' risolto di diritto,
l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo
48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad
aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; (9)
c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta
prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive
modificazioni, e' aumentata dal 2 per cento al 5 per cento;
(10)
d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui
all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione
obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto
di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso
che la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga
alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la
consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula
del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di
legge;
e) il Direttore generale di progetto puo' revocare in
qualunque momento il responsabile unico del procedimento al
fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di
superare difficolta' operative che siano insorte nel corso
della realizzazione degli stessi; puo' altresi' attribuire
le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai
componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;
[f) in deroga all'articolo 205 del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, le
percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli
interventi in variazione del progetto sono elevate al
trenta per cento; (11)]
[g) in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, nonche' dell'articolo 9, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010, il responsabile del procedimento puo' sempre
svolgere, per piu' interventi, nei limiti delle proprie
competenze professionali, anche le funzioni di progettista
o di direttore dei lavori; (11)]
h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonche' alle disposizioni contenute nella Parte II,
Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti e'
sostituita da un'attestazione di rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93,
commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della
loro conformita' alla normativa vigente, rilasciata dal
Direttore generale di progetto (9) (17).
2. Il comando presso la struttura di supporto al
Direttore generale di progetto e presso l'Unita' «Grande
Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1,
commi 2 e 5, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, non e' assoggettato al nulla osta o ad altri atti
autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza. (12)
3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di
gestione con il compito di approvare, ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di
progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per
lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di
cui al comma 4.»;
b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le
funzioni di «Conferenza di servizi permanente, ed», sono
soppresse;
c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato
di gestione produce gli effetti previsti dall'articolo 34
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro
adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione
o atto di assenso comunque denominato necessario per la
realizzazione degli interventi approvati.» (9) .
3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «L'Unita', su
proposta del direttore generale di progetto, approva un
piano strategico» sono sostituite dalle seguenti:
«L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore generale di progetto, redige un piano
strategico». (13)
4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7,
del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
5. Per accelerare la progettazione degli interventi
previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di
rispettare la scadenza del programma, e' costituita, presso
la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di
progettazione composta da non piu' di 20 unita' di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la durata massima di trentasei mesi, entro il limite di
spesa di 900.000 euro annui, per la partecipazione alle
attivita' progettuali e di supporto al Grande Progetto
Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal
Direttore generale di progetto d'intesa con il
Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei,
Ercolano e Stabia.
5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i
procedimenti amministrativi e la necessita' di garantire
l'effettivita' e l'efficacia dei controlli, anche
preventivi, il Direttore generale di progetto, in
considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto
Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6
novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei
rischi e di prevenzione della corruzione e individua un
responsabile di comprovata esperienza e professionalita',
anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui
al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul
funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la
valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in
attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla
Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore
generale di progetto di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' dell'Unita'
"Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e
della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati
fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a
900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal
1° gennaio 2018, allo scopo altresi' di consentire il
rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore
generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono
nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e
Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza
Pompei'. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi
dell'articolo 30, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono adottate le misure di carattere
organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma,
nonche' sono definite le modalita' del progressivo
trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e
delle strutture di cui al periodo precedente.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le
modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta
elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive
modificazioni):
"Art. 5 Attivazione della Carta
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi,
usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione e'
consentita fino al 31 gennaio 2017.".
Si riporta il testo degli articoli 21 e 22 del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (Disciplina della
titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse)
come modificati dal citato decreto-legge n. 193 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 225
del 2016:
"Art. 21 Ripartizione delle risorse
1.Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3,
comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di
cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla
competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25
e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura
secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai
sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano
agli organizzatori degli eventi.
ART. 22 Mutualita' generale
1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla
Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle
risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i
contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti
di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo
sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la
formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per
le squadre nazionali giovanili italiane maschili e
femminili, per il sostegno degli investimenti per gli
impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali
territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione
italiana giuoco calcio.
2. La quota di cui al comma 1 e' destinata alla
Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri
e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al
comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei
destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6
per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per
cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla
Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento
alla Federazione italiana giuoco calcio.
3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato,
al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di
ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
sportivo precedente.
Art. 22. Mutualita' generale
1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla
Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle
risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i
contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti
di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo
sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la
formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per
le squadre nazionali giovanili italiane maschili e
femminili, per il sostegno degli investimenti per gli
impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali
territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione
italiana giuoco calcio.
2. La quota di cui al comma 1 e' destinata alla
Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri
e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al
comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei
destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6
per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per
cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla
Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento
alla Federazione italiana giuoco calcio.
3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato,
al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di
ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
sportivo precedente.".
Si riporta il testo degli articoli 21, 22, 23 e 24 del
citato decreto legislativo n. 9 del 2008, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge 1°
dicembre 2016, n. 225:
"Art. 21. Ripartizione delle risorse
1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3,
comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di
cui agli articoli 22 e 24, tra tutti i soggetti
partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati
negli articoli 25 e 26.
2. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura
secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai
sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 3, e 11, spettano
agli organizzatori degli eventi.
Art. 22. Mutualita' generale
1. L'organizzatore delle competizione destina una quota
delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3,
comma 1 allo sviluppo dei settori giovanili delle societa'
professionistiche, al sostegno degli investimenti per la
sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi,
e al finanziamento di almeno due progetti per anno
finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da
quelle calcistiche.
2. La quota di cui al comma 1 non puo' essere inferiore
al quattro per cento delle risorse complessive derivanti
dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo
3, comma 1.
Art. 23. Fondazione per la mutualita' generale negli
sport professionistici a squadre
1. Per la realizzazione delle finalita' di cui
all'articolo 22, comma 1, e' istituita la «Fondazione per
la mutualita' generale negli sport professionistici a
squadre», di seguito denominata: «Fondazione», dotata di
piena autonomia statutaria e gestionale, fermo restando
quanto previsto al comma 9. La Fondazione indirizza la
propria attivita' esclusivamente al perseguimento degli
scopi indicati nell'articolo 22.
2. Il patrimonio della Fondazione e' vincolato al
perseguimento degli scopi statutari ed e' gestito in modo
coerente con la natura della Fondazione quale ente senza
scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza
per la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia
degli interventi.
3. La Fondazione determina, nelle forme stabilite dallo
statuto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, le modalita' e i criteri che
presiedono allo svolgimento della propria attivita', con
particolare riferimento alle modalita' di individuazione
delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani
pluriennali, nel settore sportivo giovanile e
dilettantistico nonche' degli investimenti finalizzati alla
sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti.
4. La Fondazione detta specifiche regole per
individuare annualmente almeno due progetti da finanziare,
relativi a discipline sportive diverse da quelle
calcistiche, assicurando priorita' a progetti destinati a
promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei
conflitti, il superamento del disagio sociale, la
promozione dell'inclusione sociale e scuole, in
collaborazione con scuole, universita', enti locali ed
associazioni sportive.
5. La Fondazione presenta annualmente, entro il 31
marzo, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente al Ministro con delega per lo sport. Qualora i
progetti di cui al comma 4 siano inseriti in un programma
di riqualificazione delle attivita' sportive e ricreative
nelle scuole e nelle universita', la relazione e'
presentata anche ai Ministri della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca.
6. Sono organi della Fondazione il consiglio di
amministrazione, con funzioni di organo di amministrazione,
il presidente, eletto tra i membri del consiglio di
amministrazione, con funzioni di rappresentanza, ed il
Collegio dei revisori, con funzioni di organo di controllo.
7. Il consiglio di amministrazione e' composto da
dodici membri, di cui sei, dei quali uno con funzione di
presidente, designati dall'organizzatore dei campionati di
calcio di serie A e B, tre designati dalla Federazione
italiana giuoco calcio (FIGC) al fine di garantire la
rappresentanza di tutte le categorie di societa' sportive,
uno designato dalla Federazione italiana
pallacanestro(FIP), uno designato dall'organizzatore del
campionato di pallacanestro di serie A ed uno designato dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Lo statuto
puo' prevedere una diversa composizione del consiglio di
amministrazione al fine di consentire la presenza di
rappresentanti designati da tutti i soggetti che
organizzano competizioni professionistiche a squadre
oggetto del presente decreto e dalle relative federazioni
sportive nazionali, tenuto conto dell'entita' complessiva
delle risorse economiche e finanziarie garantite dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a
ciascuna disciplina sportiva.
8. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri,
iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali uno,
con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
9. La Fondazione destina necessariamente, almeno fino
alla stagione sportiva 2015/2016, una quota delle risorse
destinate alla mutualita' generale, di cui all'articolo 22,
al programma straordinario per l'impiantistica sportiva di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2007, n. 41.
Art. 24. Mutualita' per le categorie inferiori
1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A,
per valorizzare e incentivare l'attivita' delle categorie
professionistiche di calcio inferiori, destina una quota
annua non inferiore al sei per cento del totale delle
risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti
audiovisivi del campionato di serie A, alle societa'
sportive delle categorie professionistiche inferiori.".
Si riporta il testo del comma 583 dell'articolo 1 della
citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1
583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle
fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni
liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, e' autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di
15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al
precedente periodo, anche in modo da erogare
prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque
proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi
contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e
dagli enti locali.".
Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"Art.1
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
24 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012):
"Art. 24 Disposizioni per lo sviluppo del settore dei
beni e delle attivita' culturali
1.Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo
degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a
337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come
rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri
relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le
attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per essere destinate al rifinanziamento del
Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita'
di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e'
disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi
da 338 a 343 sono abrogati.".
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 3 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero",
Distretti turistici, nautica da diporto
Omissis
5.Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei
Distretti e' effettuata, entro il 31 dicembre 2017, dalle
Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e con i Comuni
interessati, previa conferenza di servizi, che e'
obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del
settore turistico che operano nei medesimi territori. Il
relativo procedimento si intende concluso favorevolmente
per gli interessati se l'amministrazione competente non
comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni
dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.".
Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 14
novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 Tutela e fruizione del patrimonio
cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla
presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione
dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una
copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche
previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito
comporta la decadenza dai benefici concessi.
2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico,
organizzate direttamente o con altri enti a carattere
culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al
di fuori di ogni finalita' di lucro, la Cineteca nazionale
si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie
stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e
46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di seguito denominato «Ministero», puo'
avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale,
ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni
cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e
all'estero, non aventi finalita' commerciali.
4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di
pubblico interesse.
5.Con decreto del Ministro, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore
del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, sono
stabilite le modalita' applicative del presente articolo.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite
altresi' le modalita' di costituzione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche
pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e
promuovere le attivita' destinate alla valorizzazione del
patrimonio filmico e alla diffusione della cultura
cinematografica. Il decreto definisce altresi' le modalita'
e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte
delle cineteche private, con particolare riferimento a
quelle iscritte alla Federazione internazionale degli
archivi del film.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
24 della citata legge n. 183 del 2011:
"Art. 24 Disposizioni per lo sviluppo del settore dei
beni e delle attivita' culturali
1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo
degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a
337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come
rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri
relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le
attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per essere destinate al rifinanziamento del
Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita'
di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e'
disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi
da 338 a 343 sono abrogati.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione
del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato
anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la
produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono
stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui
al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui
all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto
legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
materia di investimento delle risorse finanziarie degli
enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca
depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e relativa normativa di attuazione e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il
presente decreto sono esercitati con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di
comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti
nell'amministrazione di provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite
dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP
delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,
della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli
enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente
compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa
previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di
controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3,
commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e
ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' costituita la societa' a responsabilita'
limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' della relativa partecipazione, che non puo'
formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
di capitale per la costituzione della Societa' di cui al
comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come
determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro i trenta giorni successivi alla costituzione della
societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse
umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23
aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo
gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con
riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi
strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto
d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e
valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e
documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del
comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e
cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
produzione documentaristica basata prevalentemente sul
patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo
non possono essere ricomprese attivita' di produzione
cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere
ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e
complementari ai compiti espletati nel settore
cinematografico dalle competenti strutture del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici
da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche'
l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e
della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali una proposta di
programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle
attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei
costi per il personale.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la societa' di cui
all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o
a societa' da essa interamente controllata. Il
corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le
procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni
dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria
provvede a deliberare la messa in liquidazione della
societa'.
12. Entro i trenta giorni successivi alla messa in
liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un
collegio di tre periti designati, uno dalla societa'
trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e
delle finanze con funzioni di presidente, al fine di
effettuare, entro novanta giorni, una valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione della
societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e'
determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di
tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione
della societa' trasferita, ivi compresi quelli di
funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento della societa', che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Al termine della
liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e'
attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora
il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia
negativo, il collegio dei periti determina annualmente
l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali alla societa' trasferitaria per
garantire l'intera copertura dei costi di gestione della
societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i
beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse
destinate al settore cinematografico nell'ambito del
riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto
il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'
culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di
cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date
di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle
finanziarie a legislazione vigente da attribuire al
Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante
corrispondente riduzione del trasferimento a favore di
Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni
previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo
indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo
periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla
societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono
inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le
attivita' culturali sulla base di apposita tabella di
corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a
rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito; i
dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero,
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le
amministrazioni di destinazione subentrano direttamente
nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano
previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma
16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16,
settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo,
sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero
dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di
presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il
predetto Ministero dell'economia e delle finanze».
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,
sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie
di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle
di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia,
costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei
mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del
prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita'
utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera
in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono indicate le modalita' applicative e la
struttura amministrativa responsabile per assicurare alle
singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il
raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di
accesso alle agevolazioni disponibili per favorire
l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle
aree di interesse all'estero.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri,
di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei
revisori dei conti. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro
degli affari esteri. I membri del consiglio di
amministrazione sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. La carica di
componente del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni
di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri
ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello
sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
del collegio spetta al rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si
applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E'
esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione
legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia,
secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto.
Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio
di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle
deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
alle disposizioni operative del presidente, assicurando
altresi' gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un
periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i
limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,
primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di
amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di
amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del
presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia
delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di
contabilita', la dotazione organica del personale, nel
limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito
tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il
Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'
stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello
sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero -
e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri,
nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante
personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione,
vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con
le strategie di internazionalizzazione delle imprese
definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente
massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
a tempo indeterminato del soppresso istituto, da
individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per
titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici
all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo
l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito
all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale
sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e
direzione, al fine dell'impiego del personale in questione
nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua
competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire
all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione
all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento
delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere
dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della
medesima Agenzia. Il contributo erogato per il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane non puo'
essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il
personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,
oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di
progetti finanziati parzialmente o integralmente
dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori
pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o
partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e alle spese relative alle attivita' di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle
imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di
cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al
comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.
Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le
regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura possono definire opportune intese per
individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento
delle attivita' di promozione fieristica, al fine di
conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento
della spesa media annua per tali attivita' registrata
nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui
settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie
imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza
nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'articolo 12 della legge stessa.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento,
di incremento dell'efficienza e di miglioramento della
qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza
e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
del settore, ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il
compito di promuovere l'incremento e il miglioramento
qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i
libri genealogici, revisionare i meccanismi di
programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei
piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di
diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali
delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture
degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di
allenamento e di addestramento, secondo parametri
internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella
titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi
dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
e' esercitato dal Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale,
nonche' quello di componente del comitato direttivo e del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre
anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
di tale personale costituisce il limite massimo della
dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del
personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto
degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della
dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse
finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per
l'UNIRE.".
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5 Proroga di termini in materia di beni culturali
Omissis
1-bis. Le attivita' della Fondazione di studi
universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai
commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e
delle attivita' culturali senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 6
della legge 12 luglio 1999, n. 237 (Istituzione del Centro
per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla
normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle
attivita' culturali):
"Art. 6 Contributi a manifestazioni ed istituzioni
culturali.
1.Per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1,
primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, e'
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di
lire 13 miliardi a decorrere dal 2000.".
Si riporta il testo vigente del comma 1142
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
"Art. 1
1142. Per consentire al Ministero per i beni e le
attivita' culturali di far fronte con interventi urgenti al
verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di
procedere alla realizzazione di progetti di gestione di
modelli museali, archivistici e librari, nonche' di
progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale
e di progetti per la manutenzione, il restauro e la
valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, e'
autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007
e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i
progetti cui destinare le somme.".

 
Art. 12

Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
(( 2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
2-quater. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2017»;
b) al comma 2, le parole: «, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse. ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 3-bis e 9-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, come modificato dalla presente legge:
"Art. 11 Semplificazione e razionalizzazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in
materia di energia
1. - 3. (omissis)
3-bis. Fino alla data del subentro nella gestione del
servizio da parte del concessionario individuato con le
procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalita'
elettronica dei registri di carico e scarico e dei
formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati
nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le
opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli
adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189,
190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al
SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e
260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1°
aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina
degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da
parte del concessionario individuato con le procedure di
cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre
2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte
del 50 per cento.
Omissis
9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto,
come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito alla
data del subentro nella gestione del servizio da parte del
concessionario individuato con le procedure di cui al
presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, anche avvalendosi della societa' Consip Spa, per
lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di
convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, avvia
le procedure per l'affidamento della concessione del
servizio nel rispetto dei criteri e delle modalita' di
selezione disciplinati dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme
dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di
economicita', semplificazione, interoperabilita' tra
sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico.
All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito
l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino alla
data del subentro nella gestione del servizio da parte del
concessionario individuato con le procedure di cui al
presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,
previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori
alla predetta data. In ogni caso, all'attuale
concessionaria del SISTRI e' corrisposta, a titolo di
anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei
costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a
seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la
somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni
di euro per l'anno 2016 nonche' nel limite massimo di 10
milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del
servizio svolto nel corso dell'anno 2017. Al pagamento
delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'Allegato 3 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) come
modificato dalla presente legge:
"Allegato 3
(art. 11, comma 1)
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti
1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di
energia termica devono essere progettati e realizzati in
modo da garantire il contemporaneo rispetto della
copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei
consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle
seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per
l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente
titolo edilizio e' presentata dal 31 maggio 2012 al 31
dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente
titolo edilizio e' presentata dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2017;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente
titolo edilizio e' rilasciato dal 1° gennaio 2018.
Si riporta il testo del comma 9-duodevicies
dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2015,
convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 125
del 2015, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti
locali
Omissis
9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio
marittimo per finalita' diverse da quelle
turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e
acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate
fino alla definizione del procedimento di cui al comma
9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2017.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 della
legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Parita' tra i sessi nei consorzi di tutela
Omissis
3.I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri
statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il
rispetto della composizione degli organi sociali in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche
in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a
partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge. Per il primo mandato
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato e'
pari ad almeno un quinto del numero dei componenti
dell'organo.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 10
della citata legge n. 154 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10 Contributo al CONOE
1. Considerata la necessita' di assicurare la regolare
prosecuzione dell'attivita' di raccolta e trattamento dei
grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire
l'operativita' del Consorzio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire
la crescita e lo sviluppo del settore e delle attivita'
imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a
decorrere dal 1° luglio 2017 il contributo di cui
all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 e' determinato nelle seguenti
misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e
tenuto conto della suscettibilita' degli stessi a divenire
esausti:
a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni
di capacita' superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera
a), in confezioni di capacita' superiore ad un litro: euro
0,0108/kg;
c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacita'
superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati
all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152): euro 0,0102/kg.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il
contributo ambientale e' dovuto in occasione della prima
immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato
nazionale ed e' versato al CONOE ovvero al sistema
alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale.
Del contributo e' data evidenza riportando nelle fatture di
vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e
grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto»,
anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il
CONOE disciplina le procedure per la riscossione del
contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali
fattispecie di esenzione.".

 
Art. 13

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal (( 1° ottobre 2017. Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale gia' riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3».
4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «27 dicembre 2013, n. 147,» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,».
4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.
4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».
4-quinquies. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.
4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.
4-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 147 e' abrogato.
4-octies. All'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 e' abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. ))

5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
(( 5-bis. La possibilita' di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facolta', ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo' essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020. ))
6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.
(( 6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to Borrow (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.
6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:
a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 6-ter sono considerate spese obbligatorie.
6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu' poveri, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-sexies e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.
6-octies. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-septies e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016, sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza dell'accordo di prestito e' fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2020. E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-novies derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonche' al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-undecies. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto 2016, e' destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017»;
b) all'articolo 83, comma 3, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3».
6-terdecies. Al capo IV del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
6-quaterdecies. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64».
6-quinquiesdecies. All'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto».
6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque anni».
6-septiesdecies. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 122 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
Omissis
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento), convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella
produzione combinata di energia elettrica e calore
Omissis
1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, alla produzione
combinata di energia elettrica e calore, per
l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti
alle aliquote sulla produzione di energia elettrica
continuano ad applicarsi i coefficienti individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con
deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella
misura del 12 per cento.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive
1. In considerazione dell'eccezionalita' della
situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli
anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, l'aggiornamento
relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.".
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del citato
decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 225 del 2016, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2-bis. Interventi a tutela del pubblico denaro e
generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini
dell'avvio della riscossione coattiva
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle
entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali
deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di
tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei
versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli
strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli
enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di
cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
relative al versamento dell'imposta municipale propria
(IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per
le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento
spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto
corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli
strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli
enti impositori, ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017,
per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo
servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito
che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale
gia' riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da
consentire, in presenza della citata cauzione,
l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli
importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al
netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei
confronti del predetto gestore;.".
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3"."
Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"26. Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e'
sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di
liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal
2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne'
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.".
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei Centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di
entrata in vigore del nel testo vigente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225:
"Art. 50. Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
Omissis.
6. I contribuenti presentano in via telematica
all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche' delle
prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunita' e quelle da questi ultimi ricevute.
I soggetti di cui all' articolo 7-ter, comma 2, lettere b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di
cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della
Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di
servizi di cui al primo ed al secondo periodo non
comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta
l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il
destinatario.
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 50 del
citato decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 427 del 1993, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 50. Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
6. I contribuenti presentano, anche per finalita'
statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e
degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi
ricevuti. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2,
lettere b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco
riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni
ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con
l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del
comma 6-ter, sono definite significative misure di
semplificazione degli obblighi comunicativi dei
contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e
completezza delle informazioni statistiche richieste dai
regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni
prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti
obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai
periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con
obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei
regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento,
sono definite ulteriori misure di semplificazione delle
comunicazioni richieste."
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 148 del 2011, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Disposizioni in materia di entrate
Omissis
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto
sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni,
per essere destinate alle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita' della situazione economica internazionale.
Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A
partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza
contiene una valutazione, relativa all'anno precedente,
delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente
incassate derivanti dall'attivita' di contrasto
dell'evasione fiscale. Dette maggiori risorse, al netto di
quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di
bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il
prodotto interno lordo, nonche' di quelle derivanti a
legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale
svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni,
unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle
spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione
strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al
contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e
sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione e di
impiego indicate nel medesimo Documento di economia e
finanza.
36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
presenta annualmente, in allegato alla Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza, un
rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di
contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica,
altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione
fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli
obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di
gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione
all'adempimento da parte dei contribuenti.
36-bis. In anticipazione della riforma del sistema
fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40
per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota
del 65 per cento».
36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «si applica in
ogni caso alla quota degli utili netti annuali» sono
sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del
10 per cento degli utili netti annuali».
36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e
36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.
36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle
societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali.
Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi
dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, a societa' o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa' trova comunque
applicazione detta maggiorazione.
36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno
esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi,
assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile
alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e
provvedono al relativo versamento.
36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche
con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza
ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una
societa' o ente che abbia esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo
unico delle imposte sui redditi.
36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno
esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la
trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo
116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile alla
maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono
al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che
abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione
per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115
del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il
proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal
comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato
dalla societa' partecipata.
36-nonies. Le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a 36-octies.
36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, le societa' e gli enti ivi indicati che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi
d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a
decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini e
per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le
cause di non applicazione della disciplina in materia di
societa' non operative di cui al predetto articolo 30 della
legge n. 724 del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione
anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo
comma, le societa' e gli enti siano per quattro periodi
d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato
un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del
1994.
36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies
e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e
36-undecies.
36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo la lettera h-bis), e' inserita la
seguente:
«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore».
36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa
concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore
per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato
del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in
deduzione dal reddito imponibile.
36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di
mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione
del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore
ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del
testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma
36-terdecies del presente articolo.
36-sexiesdecies. (Abrogato)
36-septiesdecies. (Abrogato).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 8. (Agevolazioni fiscali)
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, il reddito imponibile derivante al
proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi
del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito
in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal
decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel
rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al
comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e'
ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti
contratti il corrispettivo annuo ai fini della
determinazione della base imponibile per l'applicazione
dell'imposta proporzionale di registro e' assunto nella
misura minima del 70 per cento.
2. (abrogato a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si
applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare
esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione
per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i
contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia
e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi,
all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1,
anche articolando ed ampliando i criteri previsti
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici
e' formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attivita'
dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui
all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE
comportino un aumento del numero dei beneficiari
dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, e'
corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, la percentuale
di determinazione della base imponibile prevista dal
medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti
stipulati prima della data di entrata in vigore del
predetto decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti da
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non
percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento
della conclusione del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosita' del conduttore. Per le
imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non
percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosita' e' riconosciuto un credito di imposta di pari
ammontare".
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 e' autorizzata
la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5
miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno
2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5
miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere
dall'anno 2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 e' autorizzata la spesa
di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a
decorrere dall'anno 2001.".
Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (Attuazione
della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 19. Disposizioni finali e transitorie
Omissis
14. Fino al trasferimento delle funzioni di cui
all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, la riserva
di attivita' di cui all'articolo 18 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non
pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data
del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di
investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme
di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei
clienti.".
Si riporta il testo vigente del comma 57 dell'articolo
34 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla citata legge n. 221 del 2012:
"Art. 34. Misure urgenti per le attivita' produttive,
le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione
dei beni culturali ed i comuni
Omissis.
57. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto la
CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento
ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di
vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del
presente articolo e per la tutela degli investitori,
nonche' per la salvaguardia della trasparenza e della
correttezza del sistema finanziario, provvede alle
occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di
contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle
vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica,
purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi
risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi
delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies,
fino ad un terzo della misura massima ivi prevista, e
4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80. Il collegio dei revisori dei conti verifica
preventivamente che le misure previste siano idonee a
garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della
spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il
rispetto di tale adempimento nella relazione al conto
consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli
stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per
finanziare spese di parte corrente.".
Si riporta il testo vigente del comma 4-undecies
dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
"Art. 2. Disposizioni in materia fallimentare, civile e
processuale civile nonche' in materia di libere
professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative
alla CONSOB
Omissis.
4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza
derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante
nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo
determinato, non piu' di quindici persone che, per i titoli
professionali o di servizio posseduti, risultino idonee
all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La
ripartizione del personale cosi' assunto e' stabilita con
deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza
prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni.".
Si riporta il testo vigente della lettera b) del comma
6 dell'articolo 34 della citata legge n. 196 del 2009, e
successive modificazioni:
"Art. 34. Impegno e pagamento
Omissis.
6.Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli
direttamente conseguenti a:
Omissis.
b)variazioni di bilancio disposte con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo
mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di
scopo nonche' alla attribuzione delle risorse di fondi la
cui ripartizione, tra i capitoli interessati, e' disposta
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a
seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo
che ne stabilisce la destinazione.".
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 10 del 2011:
"Art. 2. Proroghe onerose di termini
Omissis.
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in
attuazione degli impegni internazionali assunti in
occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio
europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di
novembre 2010, le disposizioni urgenti per la
partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi
finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25
gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede
all'estensione della linea di credito gia' esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le
trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per
la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI
di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un
ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo
diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia e' altresi' autorizzata, qualora
si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto
all'ammontare di cui alla lettera a), a contribuire nel
limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements
to Borrow (NAB) e' autorizzata la confluenza dei suddetti
prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla
linea di credito gia' esistente pari a 1,753 miliardi di
diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno
regolati mediante convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
31 ottobre 2011, n. 190 (Modifiche allo statuto del Fondo
monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale
delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei
Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010):
"Art. 4. Versamenti della quota
1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di
cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia,
concedendo a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale
rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che
venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilita', in
nome e per conto dello Stato.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 della
citata legge n. 190 del 2011:
"Art. 6. Copertura finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione
della garanzia dello Stato per i rischi di cui all'articolo
4 della presente legge si provvede a norma dell'articolo 31
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione
nell'ambito del programma «Incentivi alle imprese per
interventi di sostegno» della missione «Competitivita' e
sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 e
corrispondenti per gli anni successivi.".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
37 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 89 del 2014:
"Art. 37. (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati)
Omissis.
6.Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia
e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di
1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad
integrare le risorse iscritte sul bilancio statale
destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le
finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione
di apposita contabilita' speciale. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 26 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 26. Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'articolo
2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 10 del 2011:
"Art. 2. Proroghe onerose di termini
Omissis
14. E' altresi' prorogata l'autorizzazione alla Banca
d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo
Stato a favore dei Paesi piu' poveri di cui alla legge 18
giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia e'
autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di
diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di
mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty
reduction and growth trust, secondo le modalita' concordate
tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere un sussidio tramite l'Extended credit facility
del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare
pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP).
Per il sussidio saranno utilizzate le risorse gia' a
disposizione presso il Fondo monetario internazionale.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 31. Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti.".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
25 del citato decreto-legge n. 216 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla citata legge n. 14 del 2012:
"Art. 25. Proroga della partecipazione dell'Italia ai
programmi del Fondo monetario internazionale per
fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un
accordo di prestito bilaterale
Omissis.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche
mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi
previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni di
euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per
interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da
ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 8
del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011:
"Art. 8. Misure per la stabilita' del sistema
creditizio
Omissis.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara'
elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita'
e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il
periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente
versati su apposita contabilita' speciale, per essere
destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle
suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si
provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.".
Si riporta il testo vigente della lettera a) del comma
1 dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n.
2 del 2009:
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 64 e del
comma 3 dell'articolo 83 della legge 12 dicembre 2016, n.
238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino), come modificati
dalla presente legge:
"Art. 64. Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG
Omissis.
2. Gli organismi di controllo privati devono essere
accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065:2012. Le autorita' pubbliche devono essere conformi
ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7,
7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065:2012; la conformita' delle medesime e' verificata al
momento dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la
valutazione del personale impiegato nelle verifiche della
specifica DO e IG, dei membri del Comitato di
certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e della
procedura di controllo e certificazione e, successivamente,
a ogni loro modifica. Le autorita' pubbliche devono
adeguarsi a tali disposizioni entro il 31 dicembre 2017.".
Art. 83. Competenza all'irrogazione delle sanzioni
Omissis.
3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo
sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
agli articoli 69, comma 7, 74, 75, 78, commi da 1 a 3, 79,
80, 81 e 82 sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa
dell'ICQRF.".
Si riporta il testo del comma 712-ter dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015,come modificato dalla
presente legge:
"712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma
710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del
bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di
amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi
nell'esercizio 2015, e gli impegni effettuati in funzione
dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle
anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64.".
Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 136 (Attuazione della
direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la
parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati
delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' in
materia di pubblicita' dei documenti contabili delle
succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti
creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 48. Disposizioni transitorie e finali
1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e'
abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, fatto salvo quanto disposto
dal comma 2.
2. Nei confronti dei soggetti che possono continuare a
operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo
10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del
bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi
all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015,
continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive
modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi
iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4,
del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre
2010, che possono continuare a operare ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4,
lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
possono applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del
bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in
corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le
disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al
capo II del presente decreto.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni
per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n.
210), come modificato dalla presente legge:
" Art. 17. Contributo obbligatorio.
Omissis.
2.Il contributo obbligatorio e' dovuto per un periodo
massimo di venticinque anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero, se
antecedente, sino alla data nella quale risultino acquisite
al Fondo risorse sufficienti ad assicurare il
soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate
dagli aventi diritto. L'eventuale ricorrenza della predetta
condizione per l'anticipata cessazione della debenza del
contributo e' accertata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.".
Si riporta il testo vigente del comma 113 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) e il comma 5 dell'articolo 10 del
citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 307 del 2004:
"113. Il contributo statale annuo a favore
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e'
aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
citato decreto-legge n. 282 del 2004:
" Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
Omissis.
5.Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".

 
(( Art. 13 - bis
Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il
decreto legislativo n. 139 del 2015

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, e' prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83:
1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile,» e le parole: «da detti principi contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi principi contabili»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;
b) al comma 2 dell'articolo 96, dopo le parole: «canoni di locazione finanziaria di beni strumentali» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»;
c) all'articolo 108:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio»;
2) il primo periodo del comma 2 e' soppresso;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3»;
4) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;
d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola: «internazionali» e' sostituita dalle seguenti: «adottati dall'impresa»;
e) al comma 9 dell'articolo 110 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili»;
f) all'articolo 112:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, le parole: «delle operazioni "fuori bilancio" in corso» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti finanziari derivati»;
3) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile,»;
4) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;
5) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalita' di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa»;
7) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Strumenti finanziari derivati».
3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».
4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalita' di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalita' di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;
b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;
c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi gia' imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non piu' capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne' del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passivita' e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonche' l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;
e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente:
«7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP».
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonche' del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,7 milioni di euro nell'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dal comma 2, lettera c). ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente comma 2 dell'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.) :
"Art. 2. Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.
1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in
via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.".
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 recante
"Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla
disciplina del bilancio di esercizio e di quello
consolidato per le societa' di capitali e gli altri
soggetti individuati dalla legge.", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205.
Si riporta il testo dell'articolo 83, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge :
"Art. 83. Determinazione del reddito complessivo[Testo
post riforma 2004]
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando
all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,
relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione. In caso di attivita'
che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione
del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i
risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall' articolo 4, comma
7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e
per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il
bilancio in conformita' alle disposizioni del codice
civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei
successivi articoli della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile, che redigono il bilancio in conformita' alle
disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del
comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2435-ter del
codice civile:
"Art. 2435-ter. Bilancio delle micro-imprese.
Sono considerate micro-imprese le societa' di cui
all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000
euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000
euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5
unita'.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi
di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese
sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo
2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato
patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo
comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo
stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai
numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto
comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma
dell'articolo 2426.
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste
del presente articolo devono redigere il bilancio, a
seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria
quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano
superato due dei limiti indicati nel primo comma.".
Si riporta il testo vigente del comma 60 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 204 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
"60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme
contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto
deve prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali
delle qualificazioni, imputazioni temporali e
classificazioni adottate in base alla corretta applicazione
dei principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o
nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia
tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai
fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti
soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai
richiamati principi contabili internazionali e soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la
disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie,
anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei principi
contabili internazionali con le norme sul consolidato
nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di cancellazione delle attivita'
e passivita' dal bilancio con la disciplina fiscale
relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
con particolare riguardo alle disposizioni relative alla
prima applicazione dei principi contabili internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai
fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi
contabili internazionali, a diretta riduzione del
patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle
spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuita' dei valori
da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58
con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.".
Si riporta il testo vigente del comma 7-quater
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38 (Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali) :
"Art. 4. Bilancio di esercizio
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad
emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la
determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma
7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono
emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento UE.".
Si riporta il testo dell'articolo 96, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
"Art. 96. Interessi passivi
Omissis.
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile,
con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, nonche' dei componenti positivi e negativi di
natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda
o di rami di azienda, cosi' come risultanti dal conto
economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali si
assumono le voci di conto economico corrispondenti. Ai fini
del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresi'
conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a
partecipazioni detenute in societa' non residenti che
risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,
n. 1), del codice civile.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 108, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
"Art. 108. Spese relative a piu' esercizi
1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili
nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai
requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della
natura e della destinazione delle stesse. Le spese del
periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei
ricavi e proventi della gestione caratteristica
dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per
cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la
parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c)
allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le
spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore
unitario non superiore a euro 50.
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito
agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli
stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i
contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da
altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e
ricerche si applica l'articolo 88, comma 3.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
imprese di nuova costituzione, comprese le spese di
impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i
primi ricavi"."
Si riporta il testo del comma 4, alinea dell'articolo
109 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa.".
Si riporta il testo dell'articolo 110, comma 9, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
"Art. 110. Norme generali sulle valutazioni
Omissis.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio
alternativi forniti da operatori internazionali
indipendenti utilizzati dall'impresa nella
contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la
relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti
di informazione pubbliche e verificabili.".
Si riporta il testo dell'articolo 112, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge:
"Art. 112. Operazioni fuori bilancio
1. (Abrogato).
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti
positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle
operazioni degli strumenti finanziari derivati alla data di
chiusura dell'esercizio.
3. Omissis.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e
per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il
bilancio in conformita' alle disposizioni del codice
civile, i componenti negativi imputati al conto economico
in base alla corretta applicazione di tali principi
assumono rilievo anche ai fini fiscali.
4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma
2 sono iscritti in bilancio con finalita' di copertura di
attivita' o passivita', ovvero sono coperte da attivita' o
passivita', i relativi componenti positivi e negativi
derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare
il reddito secondo le medesime disposizioni che
disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da
valutazione o da realizzo, delle attivita' o passivita'
rispettivamente coperte o di copertura.
5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma
2 sono iscritti in bilancio con finalita' di copertura dei
rischi relativi ad attivita' e passivita' produttive di
interessi, i relativi componenti positivi e negativi
concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio
di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno
finalita' di copertura di rischi connessi a specifiche
attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del
contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di
rischi connessi ad insiemi di attivita' e passivita'.
6. Ai fini del presente articolo lo strumento
finanziario derivato si considera con finalita' di
copertura in base alla corretta applicazione dei principi
contabili adottati dall'impresa.".
Si riporta la rubrica dell'articolo 112, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificata dalla presente legge:
"Art. 112 . Strumenti finanziari derivati".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli
6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza
tra il valore e i costi della produzione di cui alle
lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c)
e d), 12) e 13), nonche' dei componenti positivi e negativi
di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda, cosi' come risultanti dal
conto economico dell'esercizio.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2425 del
codice civile:
"Art. 2425. Contenuto del conto economico.
Il conto economico deve essere redatto in conformita'
al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione
dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A -
B).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 112, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, prima della entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto:
"Art. 112. Operazioni fuori bilancio
1. (Abrogato).
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti
positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli
strumenti finanziari derivati in corso alla data di
chiusura dell'esercizio.
3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono
essere superiori alla differenza tra il valore del
contratto o della prestazione alla data della stipula o a
quella di chiusura dell'esercizio precedente e il
corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio.
Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in
mercati regolamentari italiani o esteri, l'ultima
quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4
dell'articolo 94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso
di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura
dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non
ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla
suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle
operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di
operazioni a termine;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato
secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4
dell'articolo 9.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e
per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il
bilancio in conformita' alle disposizioni del codice
civile, componenti negativi imputati al conto economico in
base alla corretta applicazione di tali principi assumono
rilievo anche ai fini fiscali.
4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in
essere con finalita' di copertura di attivita' o
passivita', ovvero sono coperte da attivita' o passivita',
i relativi componenti positivi e negativi derivanti da
valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito
secondo le medesime disposizioni che disciplinano i
componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o
da realizzo, delle attivita' o passivita' rispettivamente
coperte o di copertura.
5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in
essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad
attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi
componenti positivi e negativi concorrono a formare il
reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli
interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di
rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero
secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di
attivita' e passivita'.
6. Salvo quanto previsto dai principi contabili
internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione
si considera con finalita' di copertura quando ha lo scopo
di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi
di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato
il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o
"fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o passivita' in
bilancio o "fuori bilancio".".
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 1, lettera a),
dell'articolo 9-bis, del citato decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38:
"Art. 9-bis. Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano
di Contabilita'
1. L'organismo Italiano di Contabilita', istituto
nazionale per i principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla
migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci
secondo le disposizioni del codice civile;
Omissis".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139
(Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla
disciplina del bilancio di esercizio e di quello
consolidato per le societa' di capitali e gli altri
soggetti individuati dalla legge) :
"Art. 12. Disposizioni finali, transitorie
Omissis.
3. L'Organismo italiano di contabilita' aggiorna i
principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel
presente decreto.".
Si riporta il testo dell'articolo 109, comma 4, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dalla presente legge:
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
(Omissis).
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur
non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili
per disposizione di legge. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che
pur non risultando imputati al conto economico concorrono a
formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella
misura in cui risultano da elementi certi e precisi.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997:
"Art. 5. Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli
6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza
tra il valore e i costi della produzione di cui alle
lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c)
e d), 12) e 13), cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 108 del
citato decreto n. 917 del 1986:
"Art. 108. Spese relative a piu' esercizi
Omissis.
3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da
quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel
limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le
medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei
principi contabili internazionali, sono deducibili in quote
costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei
quattro successivi.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Bilancio di esercizio
Omissis.
7. La scelta effettuata in esercizio delle facolta'
previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non e' revocabile, salvo
che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente
illustrate nella nota integrativa, unitamente
all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico della societa'. In ogni caso, il bilancio
relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la
revoca della scelta e' redatto in conformita' ai principi
contabili internazionali.
7-bis. I principi contabili internazionali, che sono
adottati con regolamenti UE entrati in vigore
successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella
redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita'
individuate a seguito della procedura prevista nel comma
7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia,
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita'
e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono
stabilite eventuali disposizioni applicative volte a
realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i
principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del
libro V del codice civile, con particolare riguardo alla
funzione del bilancio di esercizio.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad
emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la
determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma
7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono
emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento UE
7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla
data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili
di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali
disposizioni di coordinamento per la determinazione della
base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.".
Con riferimento al testo vigente dell'articolo 1, comma
60, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 si rinvia
alla nota inserita nel presente articolo.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica) :
" Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi
Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".

 
Art. 14

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' premessa la seguente lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga e' concessa con le modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017.
(( 5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ))
6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
(( 6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2017. A tal fine, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ))

7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
(( 7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del presente articolo». ))
8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 e' assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(( 9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, )) si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
(( 9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 433 e' inserito il seguente:
«433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere». ))

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, (( come prorogato dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, )) e' prorogato al 31 dicembre 2017.
(( 12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al presente decreto.
12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' attribuito un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2 allegata al presente decreto.
12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-quinquies, pari 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016, ferme restando le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo scopo. ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 492 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019, come modificato dalla presente
legge:
"492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a
ciascun ente locale e' determinato, entro il 15 febbraio di
ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
(0a) investimenti dei comuni, individuati dal
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e
validati in conformita' alla vigente normativa, completi
del cronoprogramma della spesa;".
Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2016, n. 244.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122:
"Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi,
nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 67-septies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per
la crescita del Paese), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"Art. 67-septies. Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012.
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
del presente decreto si applicano anche ai territori dei
comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati
eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo
Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio,
Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n.122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 e al comma 1-bis si provvede nell'ambito delle
risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 e dei commi
2, 3, 7 e 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229:
"Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo,
Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le
disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Al funzionamento della cabina di
coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.
(Omissis)."
"Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi
(Omissis).
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche'
per i settori delle assicurazioni, della telefonia la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso
periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti
forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti
disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del
primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura
tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai
fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1
e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei
predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche
non residenti nei predetti Comuni.
(Omissis).
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla
pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31
dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari
scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero
il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi
ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001
n. 42 - Supplemento Ordinario n. 30.
Con riferimento al testo vigente del decreto-legge n.
74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122 del 2012, si rinvia alla nota inserita nel presente
articolo.
Con riferimento al testo vigente dell'articolo
67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, si rinvia
alla nota inserita nel presente articolo.
Si riporta il testo vigente del comma 456 dell'articolo
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016):
"456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento e'
stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma
356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere
dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni
sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016
e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le
risorse delle contabilita' speciali, di cui all'articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.".
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 5. Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
(Omissis).
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il
capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non
inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e
prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio
approvato.".
Si riporta il testo vigente del comma 426 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013):
"426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e
successive modificazioni e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e
successive modificazioni, nonche' alle Province dei
predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il
presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale".
Si riporta il testo vigente del comma 356 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014):
"356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le
risorse di cui alle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato".
Si riporta il testo vigente del comma 503 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015):
"503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al
secondo anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali
di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate
all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
"Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
(Omissis).
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.".
Si riporta il testo vigente della lettera g) del comma
1 dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 189 del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del
2016:
"Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi
1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a
quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo
restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il
mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti
residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire
dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal
26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, sono
regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di
sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre
2016:
(Omissis).
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 8 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi
previdenziali ed assistenziali
(Omissis).
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque
adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita'
dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a
decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2017. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente".
Con riferimento al testo vigente del comma 6
dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
si rinvia alla nota inserita nel presente articolo.
Si riporta il testo vigente del primo periodo comma
2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e
contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti
tributari e contributivi), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2014, n. 50:
"Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici
avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori
della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in
materia di protezione civile
(Omissis).
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero
nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari
relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili,
anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda,
fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre
2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in
essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro la predetta data".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 2
del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012:
"Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
(Omissis).
5. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto , al netto
di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225 , e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni".
Con riferimento al testo vigente del comma 6
dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
si rinvia alla nota inserita nel presente articolo.
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, come modificati dalla presente legge:
"Art. 3. Contributo straordinario in favore del Comune
de L'Aquila. 1. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per
l'anno 2016 e' assegnato in favore del Comune dell'Aquila
un contributo straordinario a copertura delle maggiori
spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
di euro, e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di
euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori
spese, e' destinato alle seguenti finalita': a) esigenze
dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e
della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c)
esigenze connesse alla viabilita'; d) esigenze per il
Trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del
verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il
citato contributo e' destinato al ristoro: per le entrate
tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi
urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi
derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e
trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.
(Omissis).
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da
L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate
comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per
l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni
di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro
finalizzata alle spese per il personale impiegato presso
gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari
a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le
modalita' ivi previste. Tali risorse sono trasferite al
Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari
previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi
fabbisogni.".
Si riporta il testo del periodo del comma 5
dell'articolo 67-ter del citato decreto-legge n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012, come introdotto dalla presente legge:
" Art. 67-ter. (Gestione ordinaria della
ricostruzione).
(Omissis).
3. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del
cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72
unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'articolo
4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito
delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e'
equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi
all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del
presente articolo. In considerazione delle suddette
assegnazioni di personale e' incrementata temporaneamente
nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni
interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante
in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie procedure
vigenti".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125:
"Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
(Omissis).
4.L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.".
Si riporta il testo degli allegati 1 e 2 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni
in legge n. 229 del 2016:
"Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo
Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).
Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30
ottobre 2016
(articolo 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG)".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con
modificazioni in legge n. 229 del 2016:
"Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari
(Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa
intesa con i Presidenti delle Regioni interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente
del Consiglio dei ministri.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi
(Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 6-sexies
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino,
di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71:
"Art. 6-sexies. Assunzioni di personale.
(Omissis).
3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a
riconoscere, con decorrenza dal 1º agosto 2012 e sino al 31
dicembre 2014, alle unita' lavorative, ad esclusione dei
dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle
dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme
associative del rispettivo ambito di competenza
territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro
straordinario reso e debitamente documentato per
l'espletamento delle attivita' conseguenti allo stato di
emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri
derivanti dalla presente disposizione si provvede
nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la
ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012:
"Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto".
Si riporta il testo del comma 433-bis dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come introdotto dalla
presente legge:
«433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si
applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di
euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere».
Si riporta il testo vigente dei commi 432 e 433
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"432. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare
le attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere
sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti
stipulati sulla base della normativa emergenziale, in
deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle
assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni
pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti,
eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le
sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la
sanzione della trasformazione del contratto a tempo
indeterminato.
433. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma
432, quantificati sulla base delle esigenze effettive
documentate dalle amministrazioni centrali e locali
istituzionalmente preposte all'attivita' della
ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme
stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E,
nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento
di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di
cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e
successive modificazioni e integrazioni).
1. Al fine di consentire il completamento delle
attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti
alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione
straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella
regione Campania, l'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al 31
dicembre 2017 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015. ):
"Art. 4. Proroga gestione commissariale Galleria
Pavoncelli 1. In considerazione del permanere di gravi
condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilita'
sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione
commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010, continua ad operare fino al 31 dicembre 2017.".
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'artico 5, comma 5 del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6:
"Art. 5. (Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di
cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e
successive modificazioni e integrazioni).
(Omissis).
4. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di
emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita'
e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di
continuita' nella gestione delle medesime emergenze
ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31
dicembre 2015 (25), le disposizioni di cui all'articolo 11
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014
(23), le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine
continuano a produrre effetti i provvedimenti
rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle
ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato
di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e'
autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle
attivita' di cui al presente comma, di personale, anche
gia' operante, nel limite organico previsto dall'articolo
1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento
economico e le procedure operative della struttura
commissariale. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la
copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la
struttura commissariale di cui all'articolo 11
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3891 del 4 agosto 2010.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 436,
lettere a), b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015):
"Art. 1.
Omissis.
436. Per gli anni 2015 e 2016, fermo restando
l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui
al comma 435, la riduzione ivi prevista non si applica
limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella
misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c) nei
seguenti casi:
a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni;
b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri
comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del
Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con
decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio
2009;
c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21
giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa
Carrara, per i quali e' stato deliberato lo stato di
emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26
giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161
dell'11 luglio 2013.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 3-bis. (Credito di imposta e finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione).
Omissis.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
Omissis.".
Si riporta il testo dell'articolo 12, del citato
decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12. ( (Zone franche urbane - Emilia) )
1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17
gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la
zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La perimetrazione della zona franca comprende i centri
storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto,
Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro,
Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri
abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e
Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi
di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico,
Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese
localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1
con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi
di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre
2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000
euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
b) appartenere ai seguenti settori di attivita', come
individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95,
96;
c) essere gia' costituite alla data di presentazione
dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal
decreto di cui al comma 8, purche' la data di costituzione
dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona
franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4; e) essere
nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non
essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali.
3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare
delle agevolazioni di cui al presente articolo sono
concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente
articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2
devono avere la sede principale o l'unita' locale
all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le
procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di
cui al comma 3.
5. I soggetti di cui al presente articolo possono
beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati
dal comma 3, nonche' nei limiti della spesa autorizzata ai
sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni: a)
esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per
ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro
del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita'
svolta dall'impresa nella zona franca; b) esenzione
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del
valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui
al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo
di imposta, riferito al valore della produzione netta; c)
esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili
siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e
utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per
l'esercizio dell'attivita' economica.
6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse
esclusivamente per i periodi di imposta dal 2015 al 2019.
7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi
dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016 e' destinata all'attuazione
del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al
presente comma costituisce limite annuale per la fruizione
delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I
comuni di Cento e Carpi possono accedere ad una quota
massima del 10 per cento delle risorse stanziate per ogni
annualita'.
7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le
agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al
primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese
beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione
da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro
per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le
modalita' e i termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, n. 370 dell'11 agosto 2016, pubblicata nella Gazz.
Uff. 24 agosto 2016, n. 197:
"Art. 1. Interventi di riduzione del rischio residuo
1. Nell'ambito della realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo in
connessione all'evento di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri del 19 febbraio 2016 e per l'adozione di tutte
le iniziative necessarie al superamento delle criticita'
evidenziate nella realizzazione del sistema di protezione
civile della Regione autonoma della Sardegna, tra cui il
completamento della rete idrotermopluviometrica, gli
interventi di manutenzione straordinaria sulla stessa rete
e sul radar meteorologico di Monte Rasu, l'integrazione e
sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio,
l'allestimento della sala operativa unificata SORI e del
centro funzionale decentrato, la realizzazione di una
piattaforma informatica unitaria, il commissario delegato
di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 360 del 14 luglio
2016 provvede, con i poteri e le deroghe previste nella
predetta ordinanza, alla piu' rapida conclusione e stipula
di specifici accordi di programma con i soggetti
ordinariamente competenti, corredati dai relativi
cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere per la
realizzazione degli interventi con l'indicazione della
copertura finanziaria, nonche' all'adozione di protocolli,
procedure e linee guida per l'attuazione delle finalita'
previste dal presente articolo, comprese le azioni di
monitoraggio da condurre anche in regime ordinario.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede nel
limite di euro 2.535.000,00 a valere: sulla UPB S04.03.005
- capitolo SC04.5068 per euro 100.000,00 e sulla UPB
S04.03.006 - capitolo SC04.5072 per euro 1.635.000,00 del
bilancio di previsione 2016 della Regione autonoma della
Sardegna, e sulla UPB S04.02.202 - capitolo SC04.0010 per
euro 800.000,00 del bilancio di previsione 2016 di ARPA
Sardegna.
3. La Regione autonoma della Sardegna ed ARPA Sardegna
sono autorizzate a trasferire le predette risorse sulla
contabilita' speciale di cui al comma 2 dell'art. 3
dell'ordinanza n. 360/2016.
4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai
sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.".

 
(( Art. 14 - bis

Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti
delle Agenzie fiscali

1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «da espletare entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «da concludere entro il 31 dicembre 2017». ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 4-bis, comma
1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali ( Disposizioni per garantire la continuita'
dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali):
"Art. 4-bis. (Disposizioni per la funzionalita'
operativa delle Agenzie fiscali).
1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze
nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono
autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la
copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora
concluse e a indire concorsi pubblici, per un
corrispondente numero di posti, per soli esami, da
concludere entro il 31 dicembre 2017. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le
relative modalita' selettive, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con
priorita' rispetto alle procedure di mobilita', compresa
quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto
della peculiare professionalita' alla cui verifica sono
finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente
dalle Agenzie fiscali e' riservata una percentuale non
superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. E'
autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle
facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali.".

 
(( Art. 14 - ter
Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero
dell'evasione

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21». ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4. Disposizioni recanti misure per il recupero
dell'evasione
Omissis.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per il primo
anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, le
comunicazioni possono essere effettuate per il primo
semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo
semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo
l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui
all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni , dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del
citato articolo 21.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 21 e 21-bis
del citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 21. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute
1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti
passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo
ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel
trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate
ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le
bollette doganali, nonche' i dati delle relative
variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre
e' effettuata entro il 16 settembre e quella relativa
all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere
dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i
soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601.
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle
operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia dell'operazione.
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di
conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno
2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture
elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici
trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui
all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e
modalita' di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5
del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono altresi' stabilite le modalita' di
conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi
pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e
attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori
interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso
ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le
esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Art. 21-bis. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche I.V.A.
1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto
trasmettono, negli stessi termini e con le medesime
modalita' di cui all'articolo 21, una comunicazione dei
dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100, nonche' degli articoli 73, primo comma,
lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli
ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base
alle liquidazioni periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
presentazione della comunicazione i soggetti passivi non
obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale
I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche,
sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le
predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame
dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e
le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.".

 
(( Art. 14 - quater
Proroga dell'attuazione della lotteria nazionale collegata a
scontrini e ricevute fiscali

1. All'articolo 1, comma 543, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a decorrere dal 1° marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2017». ))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 543, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato
dalla presente legge:
"543. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al
comma 540, a decorrere dal 1º novembre 2017, la lotteria
nazionale e' attuata, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente
agli acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di
attivita' d'impresa, arte o professione, effettuati dai
contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento
con carta di debito e di credito, di cui al comma 3
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127.".

 
Art. 15

Variazioni di bilancio

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.


 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone