Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2017 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016, n. 243
Testo del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 18 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,
recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura
di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (( , nonche'
proroga in materia di progetti di efficienza energetica e
risanamento ambientale di grandi dimensioni ))


1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti:
«8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresi' le modalita' attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attivita', esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, (( sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), )) ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle societa' in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, (( allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo. I commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione )). Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attivita' e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma.
8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria e' altresi' integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attivita' di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilita' sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed e' predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. (( I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei comuni medesimi. )) Per consentire l'immediato avvio delle attivita' propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro e' posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitivita' 2014-2020", approvato dal CIPE (( con la deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016.» )).
2. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13 anche con le modalita' di cui al comma 6-undecies del medesimo articolo 1:
a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono mantenute sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento delle attivita' relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. (( La relazione e' inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia; ))
b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate (( allo stato di previsione della spesa )) del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonche' alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.
3. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, e' trasmesso dalla Regione Puglia ed e' approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', previo parere del Tavolo istituzionale permanente (( di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, )) integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute. (( La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attivita' svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione e' inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. ))
4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari (( in termini di fabbisogno e di indebitamento netto )) recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.
(( 5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2017». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 dicembre 2015, n. 283, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2016, n. 26,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«3. Al solo scopo di accelerare il processo di
trasferimento e conseguire la discontinuita' di cui al
comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione
dell'attivita' in modo da contemperare le esigenze di
tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione,
nelle more del completamento delle procedure di
trasferimento, e' disposta in favore dell'amministrazione
straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di
euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili
esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione
straordinaria. L'erogazione della somma di cui al
precedente periodo e' disposta con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento e'
iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. L'amministrazione straordinaria del
Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti
della procedura, alla restituzione dell'importo erogato
dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso
percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di
uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dalla data
in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei
complessi aziendali oggetto della procedura di
trasferimento di cui al comma 2. I rimborsi del capitale e
degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato.».
- Si riportano i commi 6-bis e 6-undecies dell'art. 1
del citato decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191:
«Art. 1 (Accelerazione procedimento di cessione e
disposizioni finanziarie). - (Omissis).
6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, come
eventualmente modificato e integrato per effetto della
procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre
finanziamenti statali, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti
statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono
iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento.
I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero
successivamente, secondo la procedura di ripartizione
dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari del
Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini
dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2,
degli impegni assunti dai soggetti offerenti e
dell'incidenza di essi sulla necessita' di ricorrere ai
finanziamenti di cui al primo periodo da parte
dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono
indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro
il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per
capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della
procedura di ripartizione dell'attivo della societa', in
prededuzione, ma subordinatamente al pagamento,
nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri
creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'art.
2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di
responsabilita' e di risarcimento nei confronti dei
soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA e al
suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi ai sensi
del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni
emesse ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20.»
«6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente
confiscate o comunque pervenute allo Stato in via
definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi
da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa
esercitata in forma societaria, a carico dei soci di
maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o
amministratori, che prima del commissariamento di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano
esercitato attivita' di direzione e coordinamento
sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese
di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza
dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del
bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito
statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente,
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere
destinate al finanziamento di interventi per il risanamento
e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla
riqualificazione e riconversione produttiva dei siti
contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
gennaio 2015, n. 3, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 2015, n. 53, S.O.:
«Art. 5 (Contratto istituzionale di sviluppo per l'area
di Taranto). - 1. (Omissis).
2. Il CIS Taranto e' sottoscritto dai soggetti che
compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di
Taranto, istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri presso la struttura
di missione «Aquila-Taranto-POIN Attrattori» della
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito
di coordinare e concertare tutte le azioni in essere
nonche' definire strategie comuni utili allo sviluppo
compatibile e sostenibile del territorio ed e' presieduto
da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e
dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, nonche' da tre rappresentanti
della regione Puglia e da un rappresentante della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto,
della Provincia di Taranto, del comune di Taranto e dei
Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorita'
Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
e del Commissario straordinario del Porto di Taranto,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le
funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su
Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni
centrali, regionali e locali.
(Omissis).».
- Si riporta il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
ottobre 2008, n. 235, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2008, n. 286, S.O.:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il comma 11 dell'art. 14 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Servizi energetici ed altre misure per
promuovere l'efficienza energetica). - (Omissis).
11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi
dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo
di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il
2014, e' prorogata la durata degli incentivi sino al 31
dicembre 2017, a fronte di progetti definiti dallo stesso
proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera
stringente le reali peculiarita' dei progetti e purche' i
progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi
di energia in misura complessivamente equivalente alla
soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati
entro il 31 dicembre 2016 e rispondano a criteri di:
collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti
energeticamente efficienti installati nel medesimo sito
industriale; efficientamento energetico di impianti
collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti
diversi, avviati nella medesima data; risanamento
ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'art.
252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
salvaguardia dell'occupazione.
(Omissis).».

 
(( Art. 1 bis
Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA

1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 maggio 1993, n. 116, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167,
S.O.:
«Art. 9 (Interventi di formazione professionale). -
(Omissis).
5. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate
costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla
disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui
all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo.
(Omissis).».
- Si riporta il comma 4-bis dell'art. 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.:
«Art. 5 (Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro). - (Omissis).
4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi
a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5,
del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni
assunti prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo
periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate
confluisce in una gestione a stralcio separata istituita
nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle
risorse confluite nella gestione a stralcio separata
delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.».

 
Art. 2
Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la
realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento,
fognatura e depurazione

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, (( che non siano in una situazione di conflitto di interessi )). Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, (( e' collocato )) in posizione di comando, aspettativa o (( fuori ruolo )) secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento (( fuori ruolo )) e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti (( fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, )) nonche' il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (( Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticita' eventualmente riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. ))
3. Al predetto Commissario e' corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti.
(( 4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilita' speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilita' del Commissario con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse predette modalita' confluiscono altresi' nella disponibilita' del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016. ))
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari (( di cui al comma 4 )) trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, (( con le difficolta' riscontrate nella esecuzione dei medesimi, )) e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
(( 6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, gia' trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilita' derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualita' di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti. ))
7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, (( con le modalita' previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, )) trasferiscono gli importi dovuti alla contabilita' speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi (( dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134 )) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. (( Tale albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta certificata, all'Autorita' nazionale anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ))
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. ))
10. Il Commissario unico si avvale altresi', per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non piu' di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 143 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, S.O.:
«Art. 143 (Proprieta' delle infrastrutture). - 1. Gli
acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le
altre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino
al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del
demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice
civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti
stabiliti dalla legge.
2. Spetta anche all'ente di Governo dell'ambito la
tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 823,
secondo comma, del codice civile.».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2011, n. 155, S.O., convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164,
S.O.:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4-5. (Omissis).».
- Si riportano gli articoli 8 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136,
S.O.:
«Art. 8 (Programmi comuni fra piu' amministrazioni). -
1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi
di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge
7 agosto 1990 n. 241 , accordi fra amministrazioni dello
Stato, nonche' fra queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
possono essere disposte, per l'attuazione di quanto
stabilito dagli accordi, una o piu' aperture di credito,
anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico
funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni
ancorche' non dipendente statale, responsabile
dell'attuazione del programma o degli interventi.
Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo
funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi
pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei
rispettivi ordinamenti.
2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato,
gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono
essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla
legge e dal regolamento di contabilita' generale dello
Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica
l'art. 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827 . Gli ordini di accreditamento relativi a spese in
conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in
cui sono stati emessi, possono essere trasportati
all'esercizio successivo.
3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il
funzionario responsabile, al quale debbono essere
accreditate le somme, e determinano la durata tassativa
dell'accordo. Essi stabiliscono, altresi', il servizio di
controllo interno cui e' demandata, ai sensi dell'art. 20,
comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e
successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del
programma e dei risultati della gestione. Il servizio di
controllo interno redige una relazione da allegare al
rendiconto annuale di cui al comma 4.
4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno
luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario
delegato presenta il rendiconto annuale alle
amministrazioni, enti ed organismi partecipanti
all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di
gestione, nonche', in quanto compatibili, le modalita' di
presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari
delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n.
2440 e 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni
e integrazioni.
5.
6. Le procedure previste dal presente articolo possono
essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle
amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti
dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 , «Legge
quadro in materia di lavori pubblici».»
«Art. 10 (Contabilita' speciali). - 1. Il versamento di
fondi del bilancio dello Stato su contabilita' speciali, in
deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827 , puo' essere autorizzato,
anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con
il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano
accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a
specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in
diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di
previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i
progetti devono essere stabiliti con decreto del ministro
competente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i
capitoli di bilancio interessati, la durata degli
interventi, dei programmi o dei progetti e l'entita' dei
relativi finanziamenti.
2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su
proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il
versamento dei fondi sulla contabilita' speciale stabilisce
la durata massima della contabilita' stessa. Il decreto e'
comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte
dei conti contestualmente alla sua emanazione.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2
non si applica alle contabilita' speciali operanti
nell'ambito del Ministero dell'interno.
4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i
funzionari titolari di contabilita' speciali istituite ai
sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della
gestione nei termini e con le modalita' previsti per la
presentazione dei rendiconti delle contabilita' di cui al
comma 3.
5. Le contabilita' speciali di cui all'art. 585 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , comunque costituite
presso sezioni di tesoreria, sono estinte previa
autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica a cura delle sezioni stesse
quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione
e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le
somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata
del tesoro e possono essere riassegnate alle
amministrazioni interessate su loro richiesta.
Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione
al titolare della contabilita' speciale.».
- Si riportano i commi 7, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 2014, n. 262, S.O.:
«Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione). -
(Omissis).
7. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento
dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in
ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30
settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, puo' essere
attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo
del Governo secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di
appositi commissari straordinari, che possono avvalersi
della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I
commissari sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
successivi quindici giorni. I commissari esercitano
comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art.
10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari
non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti, comunque denominati.
7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che
assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse
destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione
delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le
procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque
dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito delle
stesse informano il competente Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
l'Agenzia per la coesione territoriale.
7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono
alimentate direttamente, per la quota coperta con le
risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento
su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi
trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al
saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di
dar conto degli interventi affidati e di verificare la
coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno
l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 1,
comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le
specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30
aprile 2015 del medesimo Ministero.».
- Si riporta l'art. 134 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
aprile 2016, n. 91, S.O.:
«Art. 134 (Sistemi di qualificazione). - 1. Gli enti
aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di
qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli
enti provvedono affinche' gli operatori economici possano
chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
2. Il sistema di cui al comma 1 puo' comprendere vari
stadi di qualificazione. Gli enti aggiudicatori
stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e
la selezione degli operatori economici che richiedono di
essere qualificati, nonche' norme e criteri oggettivi per
il funzionamento del sistema di qualificazione,
disciplinando le modalita' di iscrizione al sistema,
l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la
durata del sistema. Quando tali criteri e norme comportano
specifiche tecniche, si applicano gli articoli 68, 69 e 82.
Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere
aggiornati.
3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi
disponibili, a richiesta, e comunicati agli operatori
economici interessati. Un ente aggiudicatore puo'
utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un
altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo,
dandone idonea comunicazione agli operatori economici
interessati.
4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un
elenco degli operatori economici, che puo' essere diviso in
categorie in base al tipo di appalti per i quali la
qualificazione e' valida.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i
criteri di esclusione di cui all'art. 136.
6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di
qualificazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori
osservano:
a) l'art. 128, quanto all'avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione;
b) l'art. 132, quanto alle informazioni a coloro che
hanno chiesto una qualificazione.
7. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il
sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i
certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono
corredare la domanda di iscrizione, e non puo' chiedere
certificati o documenti che riproducono documenti validi
gia' nella disponibilita' dell'ente aggiudicatore. I
documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se
redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono
accompagnati da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo originale dalle autorita'
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono
stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
8. Quando viene indetta una gara con un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti
specifici per i lavori, le forniture o i servizi
contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati
con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali
tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i
candidati gia' qualificati con tale sistema.
9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande
di qualificazione o all'aggiornamento o alla conservazione
di una qualificazione gia' ottenuta in base al sistema sono
proporzionali ai costi generati.».
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2016, n. 166, S.O.
- Si riporta il comma 226 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 2014, n. 262, S.O.:
«226. Per l'attuazione di accordi internazionali in
materia di politiche per l'ambiente marino di cui al
decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».
- Si riporta l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2014, n. 144, S.O., convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, S.O.:
«Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano
relativamente al territorio di competenza nelle funzioni
dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita' delle
relative contabilita' speciali. I commissari straordinari
attualmente in carica completano le operazioni finalizzate
al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun
compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai
sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di
impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad
acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente
articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della
regione o alla cessazione della causa di impedimento.
2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in
tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa,
dalla carica di Presidente della regione, questi cessa
anche dalle funzioni commissariali eventualmente
conferitegli con specifici provvedimenti legislativi.
Qualora normative di settore o lo statuto della regione non
prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, e' nominato un commissario che
subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino
all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli incarichi
commissariali, conferiti ai sensi di specifici
provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della
regione.
2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste nel
presente articolo, il Presidente della regione puo'
delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla
base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente
della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza
pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di societa'
a totale capitale pubblico o di societa' dalle stesse
controllate, anche in deroga ai contratti collettivi
nazionali di lavoro delle societa' di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di
svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 111, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il
termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro
trenta giorni dall'effettivo subentro.
4. Per le attivita' di progettazione degli interventi,
per le procedure di affidamento dei lavori, per le
attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, il Presidente della regione puo'
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici
regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi
di bonifica e delle autorita' di distretto, nonche' delle
strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30
giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o
delle societa' dalle stesse controllate. Le relative spese
sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la
progettazione di cui all'art. 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Presidente della regione e' titolare dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal
fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche,
necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
degli obblighi internazionali e di quelli derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5
sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i
nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo
necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede
comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di
cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di
legge previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni, sono ridotti alla meta'.
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi
relative alla programmazione e alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'art. 17, comma
2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e'
trasformato in una direzione generale individuata dai
regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e, pertanto,
l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al citato
art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le
parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a:
«decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione
generale individuata dai regolamenti di organizzazione del
Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato
generale».
7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti
conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di
1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori
di pubblica utilita' nelle aree attigue al fondo, come
piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della
neve o regimazione delle acque superficiali, previa
apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare
nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano
utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei
lavori.
8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa,
all'art. 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: «due
supplenti» sono aggiunte le seguenti: «con comprovata
esperienza in materia contabile amministrativa» e l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei componenti
effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero».
8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei
conti dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui
al comma 8.
9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014,
stabilito dall'art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le
relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno
2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I
Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno
trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di
inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'art. 9 del
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le
parole: «di cui all'art. 7» sono inserite le seguenti:
«comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione,
alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
11-bis. All'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il 22 giugno 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre
2015».
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro
i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto
medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere,
secondo l'ordine di priorita' definito nei medesimi
decreti, entro i centoventi giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti
per i terreni classificati, sulla base delle indagini,
nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi
duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi
decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento
delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione
dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi
di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di
precauzione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n.
178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare.»;
b) all'art. 1, dopo il comma 6, e' inserito il
seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo
possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai
sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto
giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti
successivamente alla chiusura delle indagini di cui al
comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui
terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle
relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla
presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
al comma 6.»;
c) all'art. 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il
seguente: «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE
del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, nella concessione di
contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita
priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture
irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso
collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del
prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde
nelle province di Napoli e Caserta.».
12-bis. All'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il
seguente:
«6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto
alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento al territorio campano».
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-bis. All'art. 1, comma 347, lettera b), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La Spezia»
sono soppresse e le parole: «20 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro».
13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti
agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre
2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel
territorio della regione Liguria, e' autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter,
pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a
valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.».
- Si riporta il comma 5 dell'art. 7 del citato
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133:
«5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di
urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui
al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti delle Regioni o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
6-9-octiers.
(Omissis)».

 
Art. 3
Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante
interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio

1. All'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato» sono sostituite dalle seguenti: (( «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 13 dell'art. 33 del citato
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio). - (Omissis).
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri da lui designato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e
dei trasporti, nonche' da un rappresentante,
rispettivamente, della regione Campania e del comune di
Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi
al predetto programma.
13.1-13.quater.
(Omissis).».

 
(( Art. 3 bis

Bonifica del deposito ex Cemerad

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, e' autorizzato ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, societa' dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinche' svolga tutte le attivita' necessarie, anche avvalendosi di societa' controllate.
2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attivita' di cui al comma 1.
3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere, rispettivamente, sulle risorse di cui agli articoli 3, comma 5-bis, e 6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. ))



Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 3 e 6 del citato
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1:
«Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme
sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai
sensi dell'art. 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n.
61, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto. A seguito dell'apertura della
procedura di amministrazione straordinaria, l'organo
commissariale e' autorizzato a richiedere che l'autorita'
giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme
sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la
sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla societa' in
amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla
sottoscrizione delle obbligazioni e' prededucibile ai sensi
dell'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, ma subordinato alla
soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di
tutti gli altri creditori della procedura di
amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis, numero 1), del
codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'art. 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'art. 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in
via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria,
previa restituzione dei finanziamenti statali di cui
all'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015,
n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata,
e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi
volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonche'
di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita'
previste dall'ordinamento vigente. Al patrimonio si
applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V,
sezione XI, del codice civile.
1-bis. All'art. 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: «, non
oltre l'anno 2014» sono soppresse e le parole: «il giudice»
sono sostituite dalle seguenti: «l'autorita' giudiziaria»
e, all'ultimo periodo, la parola: «giurisdizionale» e'
sostituita dalla seguente: «giudiziaria».
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine
della realizzazione degli investimenti necessari al
risanamento ambientale, nonche' di quelli destinati ad
interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione,
formazione e occupazione, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400
milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il
predetto finanziamento e' rimborsato dall'organo
commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti,
ai sensi dell'art. 111, primo comma, numero 1), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
La garanzia dello Stato e' a prima richiesta, esplicita,
incondizionata e irrevocabile. E' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai
sensi della presente disposizione, con una dotazione
iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro per l'anno 2016. E' autorizzata, allo
scopo, l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale
su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo onere,
pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni
2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo
2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione
straordinaria e' titolare di contabilita' speciali, aperte
presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria
delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a
valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
annualmente disponibili e garantendo comunque la
neutralita' dei saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo
destinate o da destinare agli interventi di risanamento
ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la
normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le
contabilita' speciali aperte e ne fornisce periodica
informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
con una relazione semestrale, alle Camere.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello
Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze
tuttora aperte, il commissario straordinario, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA
S.p.A., in qualita' di avente causa dell'IRI, un atto
convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta
nell'art. 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati
Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione e' determinata
nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere
definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria e
preclude ogni azione concernente il danno ambientale
generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi
ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16
marzo 1995. Le somme rinvenienti da detta operazione
affluiscono nella contabilita' ordinaria del Commissario
straordinario.
5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei
rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad
ricadente nel comune di Statte, in Provincia di Taranto,
sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171.
5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma
1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione
di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020,
indicate all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera,
individua le risorse disponibili sulla programmazione
2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente
vincolanti.»
«Art. 6 (Programma per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione dell'area di Taranto). - 1. Il
Commissario straordinario per la bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al
decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge
4 ottobre 2012, n. 171, e' incaricato di predisporre,
tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tavolo
istituzionale di cui all'art. 5, un Programma di misure, a
medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata
ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire,
ove possibile, mediante ricorso alle BAT (best available
techniques) riconosciute a livello internazionale, il piu'
alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.
Il Programma e' attuato secondo disposizioni contenute nel
CIS Taranto di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di
misure di cui al comma 1 sono destinate, per essere
trasferite sulla contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario, le risorse effettivamente
disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129,
convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla
delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e
successive modificazioni e 179/06, nonche' le risorse allo
scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e ulteriori risorse che con
propria delibera il CIPE puo' destinare nell'ambito della
programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione,
per il prosieguo di interventi di bonifiche e
riqualificazione dell'area di Taranto.
3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle
risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario
straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione dell'area di Taranto per le finalita' del
comma 1, puo' essere utilizzata dal Commissario stesso per
tutte le attivita' tecnico-amministrative connesse alla
realizzazione degli interventi.
4. Il Commissario straordinario, per le attivita' di
propria competenza, puo' avvalersi di altre pubbliche
amministrazioni, universita' o loro consorzi e fondazioni,
enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui
all'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
4-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego di risorse
umane e finanziarie, nonche' di ridurre gli effetti
occupazionali negativi connessi con il processo di
riorganizzazione dei siti produttivi della citta' di
Taranto, il Commissario straordinario, nell'individuare i
soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti
dall'art. 5 e dal comma 2 del presente articolo, puo'
definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori
provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi
industriali di Taranto gia' coinvolti in programmi di
integrazione del reddito e sospensione dell'attivita'
lavorativa. Il Commissario straordinario adotta altresi'
tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali
effetti occupazionali negativi connessi alla
riorganizzazione delle attivita' d'impresa, anche con
riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti
sul territorio nazionale.».

 
(( Art. 3 ter

Piano straordinario per la verifica ambientale
nella localita' Burgesi del comune di Ugento

1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticita' ambientali dovute alla presenza dell'impianto di discarica in localita' Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia, avvalendosi dell'ARPA Puglia e dell'azienda sanitaria locale competente, predispone un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.
2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un fondo per la verifica dello stato di qualita' delle matrici naturali nella localita' Burgesi del comune di Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ))



 
(( Art. 3 quater
Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la
produzione di energia elettrica alimentati da biomasse

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 150, le parole: «riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012». ))



Riferimenti normativi

- Si riportano i commi 149 e 150 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O., come modificati
dalla presente legge:
«149. Per assicurare il contributo al conseguimento
degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli
esercenti di impianti per la produzione di energia
elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi
sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano
entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi
sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei
ricavi prevista dall'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' concesso il diritto di
fruire, fino al 31 dicembre 2021, di un incentivo
sull'energia prodotta, con le modalita' e alle condizioni
di cui ai commi 150 e 151.
150. L'incentivo e' pari all'80 per cento di quello
riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti
di nuova costruzione di pari potenza, ed e' erogato dal
Gestore dei servizi energetici, con le modalita' previste
dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla
data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa
sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1°
gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente
incentivo e' antecedente al 1° gennaio 2016. L'erogazione
dell'incentivo e' subordinata alla decisione favorevole
della Commissione europea in esito alla notifica del regime
di aiuto ai sensi del comma 151.».

 
(( Art. 3 quinquies

Interventi in materia di sicurezza
del territorio e contrasto della criminalita'

1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' le straordinarie necessita' conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016, la forza media di ufficiali ausiliari delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementata di 10 unita'. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 511.413,10, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 617 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2013, n. 289, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2014, n. 32, S.O.:
«Art. 1 (Interventi urgenti per garantire la sicurezza
agroalimentare in Campania). - 1. Il Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia regionale per
la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli
indirizzi comuni e le priorita' definite con direttiva dei
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione
Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le indagini
tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di
telerilevamento, dei terreni della Regione Campania
destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale
esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e
smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Le indagini
di cui al presente comma sono svolte unitamente alla
verifica e alla ricognizione dei dati in materia gia' in
possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini
tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi
aggiornamenti sono pubblicati nei siti internet
istituzionali dei Ministeri competenti e della regione
Campania.
1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle
contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto
superiore di sanita' analizza e pubblica i dati dello
studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di
interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e
aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo
potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in
merito ai registri delle malformazioni congenite e ai
registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla
sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi
di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.
Tali attivita' sono svolte con il supporto dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della regione
Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorita'
definiti con direttiva dei Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa
con il Presidente della regione Campania, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. All'attuazione del
presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi
del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo
forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche
agricole e alimentari, del Corpo delle capitanerie di
porto, dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti alimentari,
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia
digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi
scientifici ed enti di ricerca pubblici competenti in
materia e anche delle strutture e degli organismi della
Regione Campania. In particolare, l'Istituto nazionale di
economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita
dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come
prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando
le principali dinamiche del rapporto tra la qualita'
effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualita'
percepita dal consumatore ed elaborando un modello che
individui le caratteristiche che il consumatore apprezza
nella scelta di un prodotto agroalimentare. Il Nucleo
operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale
dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e
alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della
salute assicurano, per le finalita' di cui al presente
articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni
in proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita'
di soggetti privati.
3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a
fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i
dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilita'.
4. I titolari di diritti di proprieta' e di diritti
reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle
indagini dirette di cui al presente articolo sono obbligati
a consentire l'accesso ai terreni stessi. Ai suddetti
soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la
richiesta di accesso ai terreni. Nel caso sia comunque
impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al
primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati
tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali
terreni, la revoca dell'indicazione puo' essere disposta
con decreto dei Ministri delle politiche agricole,
alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia
stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle
indagini sia dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla
produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali
dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei
soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i
terreni di cui al comma 6, qualora sia stata posta in
essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di
indicazione per provate e documentate motivazioni.
5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva
di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1
presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari
e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute una relazione con i risultati delle
indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche
una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui
tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda
indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro
trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al
primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima,
con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa
con il Presidente della regione Campania, possono essere
indicati altri terreni della regione Campania, destinati
all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche
temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle
indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal
caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al
comma 1 presentano con le medesime modalita' di cui al
primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni
oggetto dell'indagine.
6. Entro i quindici giorni successivi alla
presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente
di cui al primo e al terzo periodo del comma 5, con
distinti decreti interministeriali dei Ministri delle
politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare e della salute sono
indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli
articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i
terreni della regione Campania che non possono essere
destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente
a colture diverse in considerazione delle capacita'
fitodepurative. Con i decreti di cui al primo periodo
possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a
determinate produzioni agroalimentari. Ove, sulla base
delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile
procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai
sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo
periodo possono essere altresi' indicati i terreni da
sottoporre ad indagini dirette, da svolgere, secondo
l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti, entro
i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni
classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di
rischio piu' elevate, e entro i successivi duecentodieci
per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere
disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini
dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti
derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio
piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui
all'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio
2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le
modalita' di cui al primo periodo, si procede
all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del
primo e del secondo periodo.
6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono
essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai
sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto
giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti
successivamente alla chiusura delle indagini di cui al
comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui
terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle
relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla
presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
al comma 6.
6-bis. Ai titolari di diritti di proprieta' e di
diritti reali di godimento o del possesso dei terreni
oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si
oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi,
o nel caso in cui l'impossibilita' di accesso ai terreni
sia imputabile agli stessi soggetti, e' interdetto
l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi
natura per le attivita' economiche condotte sui medesimi
terreni per tre anni.
6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e
delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente
e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello
Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale
dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui
all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, per l'anno 2014,
limitatamente alle sole vetture destinate all'attivita'
ispettiva e di controllo, non si applica alle
amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente
articolo, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla
verifica dell'indisponibilita' di cessione
all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei
depositi del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco della regione Campania.
6-quinquies. La regione Campania, al termine degli
adempimenti previsti dal presente articolo, anche
attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di
sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le
organizzazioni di categoria, puo' approvare un organico
programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di
prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.
6-sexies. All'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i
competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i parametri fondamentali di qualita' delle
acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le
relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 112 del presente decreto e dalla relativa
disciplina di attuazione e anche considerati gli standard
di qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009,
n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e delle attivita'
effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con
il regolamento di cui al presente comma si provvede,
altresi', alla verifica ed eventualmente alla modifica
delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003,
n. 185.».
6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto
alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento al territorio campano.»
- Si riportano gli articoli 617 e 937 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:
«Art. 617 (Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui
prodotti energetici impiegati dalle Forze armate
nazionali). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
della difesa e' istituito un fondo, destinato al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze
armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza
e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera,
per gli usi consentiti.
2. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare
al Ministero dell'economia e delle finanze tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo fra i pertinenti
capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.»
«Art. 937 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della
Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati
in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1ª nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono
disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.».

 
Art. 4
Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la
riqualificazione professionale (( (transhipment) ))

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalita' (( transhipment )) e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e' istituita dalla Autorita' di Sistema portuale, (( d'intesa con )) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in (( prorogatio )) le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei (( container )) che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.
2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorita' di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attivita' delle Agenzie (( di cui al comma 1 )) sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorita' di Sistema portuale.
3. L'Agenzia (( di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, )) svolge attivita' di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorita' di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La somministrazione di lavoro puo' essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attivita' nell'ambito portuale di competenza della Autorita' di Sistema portuale (( di cui al comma 1 )), al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia gia' presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, (( la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovra' transitare attraverso tale soggetto )) e quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovra' rivolgersi alla predetta Agenzia.
5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; (( lo stesso obbligo )) grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.
6. All'Agenzia di somministrazione (( di cui al comma 1 )), ad eccezione delle modalita' istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione (( di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81 )), ove compatibili.
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a (( 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019. ))
8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorita' di Sistema portuale competente e laddove sussistano i (( presupposti )), in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui del (( Fondo sociale per occupazione e formazione )), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al (( Fondo sociale per occupazione e formazione )), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 6, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
febbraio 1999, n. 28, S.O.:
«Art. 6 (Autorita' di sistema portuali). - 1. Sono
istituite quindici Autorita' di Sistema Portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello
Stretto;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale.
2. I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1,
sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte
integrante della presente legge, fatto salvo quanto
previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22, comma 2.
2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere apportate, su richiesta motivata del
Presidente della Regione interessata, modifiche
all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno
del sistema dell'AdSP territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa AdSP,
previa intesa con la Regione nel cui territorio ha sede
l'AdSP di destinazione.
3. Sede della AdSP e' la sede del porto centrale,
individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
ricadente nella stessa AdSP. In caso di due o piu' porti
centrali ricadenti nella medesima AdSP il Ministro indica
la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata
della regione o delle regioni il cui territorio e'
interessato dall'AdSP, ha facolta' di individuare in altra
sede di soppressa Autorita' Portuale aderente alla AdSP, la
sede della stessa.
4. L'AdSP nel perseguimento degli obiettivi e delle
finalita' di cui all'art. 1 svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli
uffici territoriali portuali secondo quanto previsto
all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e
concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre
attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema
portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza,
anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di
igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
d) coordinamento delle attivita' amministrative
esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici
nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime
comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei
beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione;
f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici
retro portuali e interportuali.
5. L'AdSP e' ente pubblico non economico di rilevanza
nazionale a ordinamento speciale ed e' dotato di autonomia
amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e
finanziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni della
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Si
applicano i principi di cui al titolo I del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le AdSP adeguano i
propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale
nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del
medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti
disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed
imparzialita', le procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in
attuazione del presente comma sono sottoposti
all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Per il Presidente dell'AdSP e il Segretario
generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli
8 e 10. Per il periodo di durata dell'incarico di
Presidente dell'AdSP e di Segretario generale, i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
istituite AdSP e' assunto mediante procedure selettive di
natura comparativa, secondo principi di adeguata
pubblicita', imparzialita', oggettivita' e trasparenza, in
coerenza con quanto stabilito dall'art. 10, comma 6.
7. L'AdSP e' sottoposta ai poteri di indirizzo e
vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ai sensi dell'art. 12. Ferma restando la facolta' di
attribuire l'attivita' consultiva in materia legale e la
rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi
giurisdizione, nel rispetto della disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero
foro, le AdSP possono valersi del patrocinio
dell'Avvocatura di Stato.
8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP
e' disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente
dell'AdSP, deliberato dal Comitato di gestione di cui
all'art. 9 e approvato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Si applicano, altresi', le disposizioni
attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui
al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto
consuntivo delle autorita' di sistema portuale e' allegato
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l'esercizio successivo a quello di
riferimento. Le AdSP assicurano il massimo livello di
trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati
ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
della Corte dei conti.
10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4,
lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'AdSP
mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11. Le AdSP non possono svolgere, ne' direttamente ne'
tramite societa' partecipate, operazioni portuali e
attivita' ad esse strettamente connesse. Con le modalita' e
le procedure di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'AdSP puo'
sempre disciplinare lo svolgimento di attivita' e servizi
di interesse comune e utili per il piu' efficace compimento
delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni,
enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa puo',
inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di
minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di
collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo
sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'art. 46 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti
franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.
Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i
punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti
portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'AdSP territorialmente competente, con proprio
decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la
gestione di detti punti.
13. All'interno delle circoscrizioni portuali, le AdSP
amministrano, in via esclusiva, in forza di quanto previsto
dalla presente legge e dal codice della navigazione, le
aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le
eventuali competenze regionali e la legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Per la
gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio
marittimo le AdSP si avvalgono del Sistema informativo del
demanio marittimo (S.I.D.).
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera f), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le
interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di
traffico, puo' essere ulteriormente ridotto il numero delle
AdSP; sullo schema di regolamento e', altresi', acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima
procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al
venir meno dei quali le autorita' di sistema portuale sono
soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna
delle istituite autorita' di sistema portuale.»
«Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art.
1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui
agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni
portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi
dell'art. 16, comma 3.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle
prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la
cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla
fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle
operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo
una procedura accessibile ad imprese italiane e
comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di
adeguato personale e risorse proprie con specifica
caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o
indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
le attivita' svolte dalle societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di
cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima individua le procedure per garantire
la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e
dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime e soggette al
controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese
di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art.
21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il
funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica
il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma
8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196
del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'art. 5 della legge n. 196 del
1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione
di servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'art. 86,
paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita'
europea.
10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a
controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai
commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza
dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo
livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti
regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle
autorita' marittime circa l'osservanza delle
regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o,
laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno
rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono
sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle
allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui
la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita'
marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di
gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a
lire 60 milioni.
13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, inseriscono negli atti di
autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire un
trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai
lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti
di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo'
essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto
collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi
successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni
nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese
portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione
porti italiani (Assoporti). (93)
14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di
cui al presente articolo previa deliberazione del comitato
portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita'
marittime esercitano le competenze di cui al presente
articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'art. 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime.
15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga
esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro
temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonche'
dell'art. 16, versi in stato di grave crisi economica
derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al
fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di
riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al
l'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di
gestione del porto puo' destinare una quota, comunque non
eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti
dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a
iniziative a sostegno dell'occupazione, nonche' al
finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori
di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al
pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia.
I contributi non possono essere erogati per un periodo
eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello
necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono
condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di
almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui
il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al
presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione di
personale o all'aumento di soci lavoratori.»
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima
del suo insediamento, l'organizzazione portuale o
l'autorita' marittima danno in concessione le aree
demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle
imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento
delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione
degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e
portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte
dell'Autorita' portuale, e laddove non istituita
dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
opere attinenti alle attivita' marittime e portuali
collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni
alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine
ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale
e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la
realizzazione di impianti destinati ad operazioni di
imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello
scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4,
comma 3. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati
all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza
e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari
sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita' portuali
relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le autorita'
portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo
svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre
imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa
delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al
comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto
concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n.
210, S.O.
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235,
S.O.
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
S.O.
- Si riporta il comma 2 dell'art. 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
luglio 2012, n. 153, S.O.:
«Art. 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro). -
(Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori
addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e
agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai
lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art.
21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del
1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo pari a un
ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento
al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
(Omissis).».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22,
S.O.:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
(Omissis).».

 
(( Art. 4 bis

Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno

1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualita' e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati in conformita' alle disposizioni in materia di pareri di cui all'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 211 dell'art. 1 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 228:
«211. Il soggetto attuatore di cui all'art. 61-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve
provvedere al completamento della Piattaforma Logistica
Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana,
e alla relativa gestione come sistema di rete
infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme
ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese
compatibili, di proprieta' o in uso ai nodi logistici,
porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di
garantire il piu' efficace coordinamento e l'integrazione
tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS
locali, le Autorita' portuali possono acquisire una
partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore
di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del
capitale sociale del soggetto attuatore dovra' essere
detenuta da Interporti e Autorita' portuali. Considerata la
portata strategica per il Paese della Piattaforma per la
gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e'
inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di
cui alla legge n. 443 del 2001. Ai fini del perseguimento
dell'interoperabilita' della piattaforma logistica
nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono
sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonche'
dell'estensione della piattaforma logistica nazionale
mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi
servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione
in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di
cui all'art. 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da
parte del soggetto attuatore unico di cui all'art. 61-bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4
milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto
attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare
l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della
piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione
il soggetto attuatore unico ha facolta' di avvalersi della
concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi
dell'art. 278 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
212-560.».
- Si riporta il comma 244 dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«244. Per il completamento e l'implementazione della
rete immateriale degli interporti finalizzata al
potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica
nazionale, e' autorizzato un contributo di 5 milioni di
euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.».
- Si riporta l'art. 61-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio
2012, n. 19, S.O., convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, S.O.:
«Art. 61-bis (Piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui
all'art. 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al
miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto
e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
per la realizzazione e gestione della piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, come definita nel
decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti
ed alle piastre logistiche.
5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e'
autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con
UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al
comma 1 del presente articolo.».
- Si riporta l'art. 14-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale). - 1.
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e' preposta alla
realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale
Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in
particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e
l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione
della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i
cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di
legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di
efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta la
propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea
e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli
obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie
di competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di regole, standard e guide tecniche,
nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme
di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di
atti amministrativi generali, in materia di agenda
digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione,
sicurezza informatica, interoperabilita' e cooperazione
applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli
dell'Unione europea;
b) programmazione e coordinamento delle attivita'
delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, mediante la
redazione e la successiva verifica dell'attuazione del
Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e
l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e
gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID, anche
sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, ed e' approvato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle
amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il
Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei
risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con
particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi
informatici secondo le modalita' fissate dalla stessa
Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di
interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e
gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi,
specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
nonche' svolgendo attivita' di progettazione e
coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente
interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca
anche tramite comunita' digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da
parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi
informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere e'
reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita',
ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni
e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e
standard che riducano i costi sostenuti dalle singole
amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati,
nonche' in coerenza con i principi, i criteri e le
indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il
parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli
articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici
attinenti a questioni di competenza dell'Autorita'
nazionale anticorruzione e' trasmessa dall'AgID a detta
Autorita';
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di
gara bandite, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti
aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi
relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di
carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della
presente lettera per elementi essenziali si intendono
l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore
economico del contratto, la tipologia di procedura che si
intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa
ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le
prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei
periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalita' per il
monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte
dell'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta,
da parte della stessa AgID;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'art.
17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di organismo a
tal fine designato, sui gestori di posta elettronica
certificata, sui soggetti di cui all'art. 44-bis, nonche'
sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di
cui all'art. 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia
puo' irrogare per le violazioni accertate a carico dei
soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui
all'art. 32-bis in relazione alla gravita' della violazione
accertata e all'entita' del danno provocato all'utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche
disposizioni di legge e dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID
svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti
gia' attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione nonche' al Dipartimento
per l'innovazione tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei ministri.».

 
(( Art. 4 ter

Trasporto di acqua destinata al consumo umano

1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, fatta eccezione per le navi della Marina militare, le modalita', i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneita' delle navi cisterna che effettuano, con esclusione del trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:
a) il campo di applicazione;
b) l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione;
c) le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;
d) la durata dell'autorizzazione;
e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna;
f) le modalita' di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.
3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo, nonche' le relative modalita' di versamento.
4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari (33);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) soppresso.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52,
S.O.

 
Art. 5

Incremento del fondo per le non autosufficienze

1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 1264 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.».
- Si riporta il comma 200 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».

 
(( Art. 5 bis
Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di
radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del
Mezzogiorno

1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro e' destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.
2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalita' e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n.
61, S.O.:
«Art. 20.
1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo
complessivo di 24 miliardi di euro. Al finanziamento degli
interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono
autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la
BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e
aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».

 
Art. 6

Scuola europea di (( Brindisi ))

1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro 577.522,36 (( annui )) a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


 
Art. 7

(( Interventi funzionali alla presidenza
italiana del G7 nel 2017 ))


1. (( Per )) gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi piu' industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (( si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessita' di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operativita' delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7.
1-bis. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata «MED Dialogues». Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' avvalersi di uno o piu' enti di carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' istituito un comitato organizzatore della Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalita' estranee alla pubblica amministrazione aventi particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ))



Riferimenti normativi

«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
- Si riporta l'art. 63 del citato decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa i
criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
alla procedura di cui al presente articolo non devono
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art.
59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di
eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni
alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilita' di
avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e'
indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella
prima operazione e l'importo totale previsto per la
prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e'
computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
all'art. 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura e'
limitato al triennio successivo alla stipulazione del
contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'art. 95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
- La legge 28 dicembre 1982, n. 948 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1982, n. 358, S.O.

 
(( Art. 7 bis

Principi per il riequilibrio territoriale

1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, da emanare entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalita' con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella medesima direttiva. Con lo stesso decreto sono altresi' stabilite le modalita' con le quali e' monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, anche in termini di spesa erogata.
3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 5 della citata legge 23 agosto
1988, n. 400:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a
nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione
di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11
marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che
le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione
di particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio
e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce (10);
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».

 
(( Art. 7 ter

Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa
per l'attuazione delle politiche di coesione

1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, puo' stipulare apposite convenzioni con le societa' in house delle amministrazioni dello Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 agosto 2013, n. 204, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, n.
255, S.O.:
«3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti
dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi
strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la
coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni
competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei
programmi operativi e degli interventi della politica di
coesione, anche attraverso specifiche attivita' di
valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di
controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria
generale dello Stato;
b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica
alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o
nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione
territoriale sia attraverso apposite iniziative di
formazione del personale delle amministrazioni interessate,
che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di
settore per l'accelerazione e la realizzazione dei
programmi, anche con riferimento alle procedure relative
alla stesura e gestione di bandi pubblici; b-bis) vigila,
nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni
pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla
realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi
strutturali;
b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della
qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della
trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione
degli interventi;
c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di
gestione di programmi per la conduzione di specifici
progetti a carattere sperimentale nonche' nelle ipotesi
previste dalla lettera d);
d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai
sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto
legislativo n. 88 del 2011.».

 
(( Art. 7 quater

Misure in materia di credito di imposta

1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente:
«98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico».
2. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente:
«101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione».
3. Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente:
«102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento».
4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente:
«105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))



Riferimenti normativi

- Per i riferimenti alla legge 28 dicembre 2015, n.
208, modificata dalla presente legge, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 3-quater.

 
(( Art. 7 quinquies

Disposizioni in materia di utilizzo di contributi
statali previsti a legislazione vigente

1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del presente articolo per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo nonche' quelli concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere destinati dai soggetti beneficiari a finalita' da esso difformi. Tali finalita' devono comunque rispondere ad esigenze di interesse pubblico, come definite rispettivamente dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche', con riferimento all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, devono comunque riguardare interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole. La nuova destinazione deve risultare da apposita delibera dell'organo di indirizzo politico per gli enti pubblici o dell'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico, che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice unico di progetto (CUP), da comunicare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competenti per territorio.
3. Le opere finanziate ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere registrate nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini del monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo, a pena di revoca con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, fatti salvi gli impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse alle competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, secondo le modalita' indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013; gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili attraverso il monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contributi gia' revocati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e ai contributi relativi a risorse gia' spese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 29 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2004, n. 306, S.O.:
«29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua, in
coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli
interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al
comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I
contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno,
non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati
per essere riassegnati secondo la procedura di cui al
presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico
devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la
dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento
statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun
anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo
lo schema stabilito dal predetto decreto.».
- Si riporta l'art. 11-bis del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 ottobre 2005, n. 203, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n.
281, S.O.:
«Art. 11-bis (Interventi in materia di programmazione
dello sviluppo economico e sociale). - 1. E' autorizzata la
spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5
milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori
contributi statali al finanziamento degli interventi di cui
all' art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni. All'erogazione degli
ulteriori contributi disposti dal presente comma si
provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo,
dell'art. 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e
successive modificazioni, sentite le Commissioni
parlamentari competenti in materia di bilancio,
programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla
data del 30 aprile 2006, non risultino impegnati dagli enti
pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la
procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti
non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la
stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di
responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di
destinazione del finanziamento statale. Ai fini
dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario
trasmette entro il 31 maggio 2006 apposita attestazione al
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo
lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29,
primo periodo, dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede: quanto a euro 100.000.000, mediante utilizzo
delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui
all' art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, risultanti dall'elenco allegato
al conto consuntivo dell'esercizio 2004, ai sensi dell'
art. 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro
117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
- Si riporta il comma 239 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2009, n. 302, S.O.:
«239. Al fine di garantire condizioni di massima
celerita' nella realizzazione degli interventi necessari
per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa
approvazione di apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia
nonche' per i profili di carattere finanziario, sono
individuati gli interventi di immediata realizzabilita'
fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
relativa ripartizione degli importi tra gli enti
territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
modalita' previste ai sensi dell' art. 7-bis del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.».
- Si riporta il comma 3-quater dell'art. 13 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
S.O.:
«3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.

 
(( Art. 7 sexies

Programma «Magna Grecia» - Matera verso il
Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese

1. E' istituito, in via sperimentale, il programma «Magna Grecia», volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale citta' porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale «Capitale europea della cultura» per il 2019. Tale programma e' volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identita' territoriale attraverso azioni sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo anche lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo assegna un contributo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per lo sviluppo del Polo museale pugliese, con particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria nazionale della Puglia «Girolamo e Rosaria Devanna» e per il completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))



 
(( Art. 7 septies
Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento
di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a societa' immobiliari, possono essere altresi' trasferiti, per le finalita' istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attivita' di impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalita' attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo e' disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia»;
b) all'articolo 117, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. L'Agenzia dispone altresi', ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all'articolo 48, comma 8-bis, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprieta' degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti». ))



Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n.
226, S.O.

 
(( Art. 7 octies
Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di
contenzioso sulla quota del Fondo sperimentale di riequilibrio
spettante al comune di Lecce

1. All'articolo 1, comma 462, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «ricorso n. 7234 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso n. 734 del 2014». ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 462 dell'art. 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
21 dicembre 2016, n. 297, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«462. In attuazione della sentenza della terza sezione
del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in
riferimento al ricorso n. 734 del 2014 pendente innanzi al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un
fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro per l'anno
2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse
del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno
subordinatamente alla rinuncia al contenzioso
amministrativo pendente.».

 
(( Art. 7 novies

Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
in materia di beni ad alto contenuto tecnologico

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, le parole: «o da un ente di certificazione accreditato, attestante» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero un attestato di conformita' rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti»;
b) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», la voce: «macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» e' sostituita dalla seguente: «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime»;
c) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti», prima della voce: «dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'iterconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti» e' inserito il seguente periodo: «Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" i seguenti:»;
d) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole da: «filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua» fino a: «fermare le attivita' di macchine e impianti» sono soppresse. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 11 dell'art. 1 della citata legge
11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente
legge:
«11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e
10, l'impresa e' tenuta a produrre una dichiarazione resa
dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione
superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale
iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un
attestato di conformita' rilasciato da un ente di
certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede
caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi
di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla
presente legge ed e' interconnesso al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.».

 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


 
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